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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 08/10/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g.n. 875/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna AU GU Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 875 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione promossa
DA
, nato ad [...], il [...], Parte_1
E
Sola TA, nata ad [...], il [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Valentina Riccobene, giusta procura in atti ricorrenti
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 23 settembre 2025
DEL PM: cfr. visto del 4 luglio 2025 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. e depositato Parte_1 Parte_2 in data 11 giugno 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 23 settembre 2025 innanzi il Giudice relatore il procuratore delle parti ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M. ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione prodotta, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo annuale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e dalla pubblicazione della sentenza di separazione n. 542/21 resa da questo Tribunale e passata in giudicato.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e le condizioni previste non si ritengono in contrasto con l'interesse della minore.
L'ascolto della minore va ritenuto non necessario, tenuto conto delle condizioni concordate.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, uditi l'avvocato delle parti e il P.M., disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa: Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Lampedusa il 9 ottobre 2008 da e , trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune Parte_1 CP_1 di Lampedusa al 7, parte I, dell'anno 2008; omologa le condizioni di divorzio di cui al ricorso introduttivo, da intendersi qui trascritte;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, l'
8 ottobre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. AU GU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna AU GU Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 875 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione promossa
DA
, nato ad [...], il [...], Parte_1
E
Sola TA, nata ad [...], il [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Valentina Riccobene, giusta procura in atti ricorrenti
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 23 settembre 2025
DEL PM: cfr. visto del 4 luglio 2025 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. e depositato Parte_1 Parte_2 in data 11 giugno 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 23 settembre 2025 innanzi il Giudice relatore il procuratore delle parti ha insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M. ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, si ritengono sussistenti i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
In particolare, dalla documentazione prodotta, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo annuale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e dalla pubblicazione della sentenza di separazione n. 542/21 resa da questo Tribunale e passata in giudicato.
Pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e le condizioni previste non si ritengono in contrasto con l'interesse della minore.
L'ascolto della minore va ritenuto non necessario, tenuto conto delle condizioni concordate.
In ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, uditi l'avvocato delle parti e il P.M., disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa: Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Lampedusa il 9 ottobre 2008 da e , trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune Parte_1 CP_1 di Lampedusa al 7, parte I, dell'anno 2008; omologa le condizioni di divorzio di cui al ricorso introduttivo, da intendersi qui trascritte;
nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, l'
8 ottobre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. AU GU