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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 11/06/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 929/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Martina Cacioppo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n.r.g. 929/2022, promossa da:
(C.F: ), rappresentato e difesa dall'Avv. Armando Parte_1 C.F._1
Francesco Gibilaro in forza di procura agli atti;
- Attore -
Contro
(C.F: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Controparte_1 C.F._2
Pergola in forza di procura agli atti;
- Convenuto -
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia codesto Ill.Mo Tribunale adito: In via principale: accertare e dichiarare la responsabilità ex art 1490 c.c. del convenuto Sig. , quale venditore, ove visto responsabile dell'oc- Controparte_1
cultamento dei vizi del natante al momento della vendita, come meglio descritti, in parte narrativa e, conseguentemente, a cagione della sua responsabilità, a condannarlo, ai sensi e per gli effetti degli
Artt. 1223, 1490, 1492, 1494, 1495 c.c.., a rifondere al sig. , la somma di €12.000,00 Parte_1
ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di danno patrimoniale, oltre, ai sensi dell'articolo 1226 c.c., al pagamento di euro €5.000,00 ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di danno non patrimoniale. In via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità ex art 1490 c.c. del convenuto Sig. , quale venditore, ove visto Controparte_1 responsabile dell'occultamento dei vizi del natante al momento della vendita, come meglio descritti, in
pagina 1 di 8 parte narrativa e, conseguentemente, a cagione della sua responsabilità, a condannarlo, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1223, 1490, 1492, 1494, 1495 c.c.., a rifondere al sig. , la somma Parte_1 di €12.000,00 ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di danno patrimoniale
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari”.
In via istruttoria, si intendano i soprastanti punti da 1 a 19 come preceduti dall'espressione “vero che” indicando sin da ora a testi i signori , , Tes_1 Parte_2 Testimone_2
, , Sin da ora si insta per ammissione di Testimone_3 Testimone_4 Parte_3
CTU atta a determinare fatti e conseguenze dei fatti, con migliore indicazione in corso di causa e ci si riserva di ulteriormente dedurre, capitolare ed eccepire ai sensi di legge.”
Per parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis,
- respingere le domande formulate nei confronti del Dott. in quanto infondate in fatto Controparte_1
ed in diritto, non provate.
- in subordine nella denegata e non creduta ipotesi di declaratoria di responsabilità in capo Dott.
[...]
per i fatti per cui è causa, liquidare quanto strettamente di giustizia, rigettato il resto;
CP_1
- Vinte le spese di causa comprese quelle di eventuali C.T.U. e C.T.P.
- Vinte le spese e competenze di causa da distrarsi oltre spese generali da distrarsi a favore dell'Avv.
Massimo Pergola che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto nel presente giudizio Parte_1
azionando la garanzia per i vizi della cosa venduta ex art. 1490 c.c., per ivi sentirlo Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in ragione dei gravi vizi presenti sul natante SNEA 2, acquistato dal convenuto con scrittura privata del 28.07.2021;
L'attore a sostegno della propria opposizione ha dedotto in particolare:
- di aver acquistato dal una imbarcazione denominata SNEA 2 in forza di scrittura privata del CP_1
28.07.2021 (doc. 1) consegnatagli, con passaggio di chiavi, “nella seconda metà di agosto”;
- di esser stato avvisato il 20.08.2021, dalla marina in cui era ormeggiato il natante, che lo stesso imbarcava acqua sotto la linea di galleggiamento, con il rischio che da lì a poco sarebbe affondato, una pagina 2 di 8 volta esaurita la batteria delle pompe di sentina (atte ad aspirare i liquidi dal fondo per ributtarli in mare dall'alto);
- di aver trasferito il natante presso il cantiere “Base ” di via arenile di Prà, nel quale la barca Pt_4
veniva sostanzialmente smontata onde comprendere le cause di tale fenomeno;
- di aver scoperto solo all'esito che la barca presentava 4 fori di trapano dietro e sotto le linee d'asse, non visibili in quanto occultati da uno strato di resina-pittura “gelcoat” ma la cui esistenza non poteva che ritenersi nota al venditore e volutamente taciuta dal medesimo.
Sulla scorta di tali allegazioni l'attore, azionando la garanzia per i vizi di cui all'art. 1490 c.c., ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento ex art. 1494 c.c. del danno patito, ovvero quello patrimoniale consistente nelle spese di riparazione del bene viziato e quello non patrimoniale da rinvenirsi nello stress che la vicenda ha generato nell'acquirente che ha anche dovuto rinunciare alle proprie vacanze in mare già programmate.
Con comparsa del 21.02.2022 si è costituito tempestivamente in giudizio il convenuto, contestando la ricostruzione in fatto proposta da controparte e deducendo: i) che la consegna del bene era avvenuta il
28.07.2025 quasi un mese prima all'insorgenza dei vizi lamentati;
ii) che il bene era stato comunque visionato dall'acquirente anche prima e molteplici volte, quando si trovava in “secca” presso il cantiere e che lo stesso era stato oggetto anche di una prova in mare, da cui non era emerso Parte_5
alcun problema se non che la pompa di sentina risultava bruciata, vizio che aveva anche determinato migliori condizioni di acquisto per l'attore; iii) l'inammissibilità dell'azione risarcitoria, non avendo l'attore individuato quale sia l'azione che intende esercitare ex art. 1492 c.c.; (redibitoria o estimatoria); iv) l'operatività della clausola “visto piaciuto” di cui alla scrittura privata e l'omessa prova della malafede del convenuto ex art. 1490 co. II c.c.; v) l'infondatezza della domanda risarcitoria anche sotto il profilo del quantum debetaur.
Celebrata l'udienza di prima comparizione e trattazione e concessi alle parti i termini ex art. 183 co. VI
c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'escussione di due testimoni per parte e trattenuta in decisione con provvedimento del 18.12.2024 (a seguito di udienza celebrata mediante lo scambio di note ex art
127 ter c.p.c.) previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
La domanda attorea, finalizzata ad ottenere la riduzione del quantum (come specificato in prima memoria ex art. 183 co. VI c.p.c.) oltre al risarcimento del danno, si fonda sull'asserita esistenza nel natante compravenduto, di un vizio occulto, costituito dalla presenza di quattro fori di trapano di circa 8 millimetri, posti dietro e sotto le linee d'asse dei motori, a pieno contatto con l'acqua.
pagina 3 di 8 Questo difetto, secondo l'attore, renderebbe l'imbarcazione interessata inidonea all'uso, attesa la pericolosità che l'imbarco di acqua dai predetti fori provocherebbe, in termini addirittura di pericolo di affondamento.
Il convenuto, ex multis, ha ritenuto che la domanda avversaria non fosse meritevole di accoglimento attesa l'omessa prova che i vizi lamentati dalla controparte esistessero già al momento della consegna del bene, avvenuta a dire dello stesso in data 28.07.2021 ovvero il medesimo giorno in cui le parti siglarono l'atto di compravendita.
Fatte queste premesse in ordine alle allegazioni e deduzioni delle parti, prima di entrare nel merito delle stesse, pare opportuno e preliminare l'inquadramento della fattispecie all'interno del quadro normativo di riferimento, come anche interpretato dalla Giurisprudenza di legittimità.
L'art. 1490 c.c. rubricato “garanzia per i vizi della cosa venduta” al co. I prevede che “Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”.
Con preciso riguardo poi ai principi di riparto dell'onere della prova, la Giurisprudenza (anche a
Sezioni Unite), ha spiegato che grava sul compratore l'onere di provare il vizio per cui invoca la garanzia e il fatto che esso esisteva già alla data di conclusione del contratto.
Si veda ex multis la recente Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 05/03/2024) 20/06/2024, n. 17074:
“L'azione di garanzia per i vizi della cosa venduta si distingue dall'azione di adempimento o di esatto adempimento della vendita per i presupposti e per gli effetti: la garanzia si riferisce solo ai vizi che esistevano già prima della conclusione del contratto e la relativa azione abilita normalmente il compratore a chiedere, a sua scelta, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo;
laddove ogni vizio posteriore alla conclusione del contratto può dar luogo solo all'esatto adempimento della obbligazione di consegnare e rendere esperibile l'ordinaria azione contrattuale di risoluzione o di adempimento, la quale prescinde dai termini di decadenza o di prescrizione cui è soggetta l'azione di garanzia (Cass. 4382/1985; Cass. 4980/1983; Cass. 1438/1974 ed altre). La prova della preesistenza dei vizi al momento del contratto grava - quindi - sul compratore (Cass. 3413/1980; Cass. 2841/1974), in coerenza con il principio per cui l'obbligo di garanzia dà luogo ad una responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita, che pone il venditore in situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, della
"actio quanti minoris" o della "actio redibitoria". Ne consegue che, essendo dette azioni fondate sul
pagina 4 di 8 solo dato obiettivo dell'esistenza di vizi, indipendentemente da ogni giudizio di colpevolezza, l'onere della relativa prova grava sul compratore, non trovando applicazione i principi relativi all'inesatto adempimento nelle ordinarie azioni di risoluzione e risarcimento danno e le regole probatorie enunciate da Cass. S.U. 13533/2001 (Cass. n. 14895/2023; Cass. 9960/2022; Cass. s.u. 11748/2019;
Cass. 18125/2013; Cass. 13695/2007)”.
Ebbene, in applicazione delle norme e dei principi giurisprudenziali citati, deve escludersi che nel caso di specie la garanzia per i vizi azionata dall'attore possa operare, in quanto, come emerso dall'istruttoria, il vizio in merito al quale l'attore l'ha azionata, non è stato provato che esistesse già al momento della consegna, anzi, le dichiarazioni rese dai testimoni sentiti (oltre che la natura stessa del vizio in parola) deporrebbero per il contrario.
Intanto, a parere di chi scrive, nel processo si può dire sufficientemente raggiunta la prova che come sostenuto dal convenuto, la consegna all'attore del natante SNEA 2 avvenne il 28.07.2021 ovvero al momento della stipula del contratto di compravendita.
Infatti, al netto del fatto che non può mettersi in discussione che il diritto di proprietà sul bene mobile de quo sia stato trasmesso all'attore con la mera stipula della scrittura privata, atteso che come noto, la compravendita è un contratto consensuale ad effetti reali;
per quel che rileva nella presente causa, deve ritenersi sufficientemente provato che contrariamente a quanto sostenuto dall'attore (invero genericamente visto che si fa sempre e solo riferimento “alla seconda metà di agosto”) l'imbarcazione gli fu consegnata il 28.07.2021, quando la stessa era già in mare.
In primo luogo detta circostanza, allegata in comparsa di costituzione, non si ritiene sia stata contestata specificamente dall'attore che si è limitato a dedurre “che il disarmo di una barca (che date le dimensioni di SNEA 2 è di fatto una piccola casa) non avviene in pochi minuti” e che “ le date ex adverso indicate sono comunque errate quanto meno perché sino al saldo del prezzo il non Parte_1 avrebbe potuto essere il proprietario della barca” (circostanza quest'ultima pacificamente avveratasi il
3.08.2021).
Ma al di là di ciò, in ogni caso le prove testimoniali si ritiene abbiano corroborato la ricostruzione del convenuto.
Il testimone tecnico che si occupò della manutenzione al natante che il demandò Testimone_5 CP_1 poco prima delle vendita ha dichiarato “la consegna delle chiavi era alla fine di luglio;
non ero presente, ma lo so perché abbiamo fatto il varo il 20 di luglio e dopo circa 1 settimana 10 giorni il sig.
mi ha messo in contatto con l'acquirente, che aveva già acquistato e aveva bisogno di avere CP_1 pagina 5 di 8 informazioni tecniche ed in particolare di sapere dove erano i fusibili perché la pompa di sentina non si azionava”.
La testimone , moglie del inoltre, ha confermato di essere partita con il marito e Testimone_6 CP_1
i figli il 30.07.2021 per la Croazia, così confermando quanto affermato dal convenuto, ovvero che la consegna non poteva essere avvenuta “nella seconda metà di agosto” dal momento che il convenuto a quella data era in ferie con la propria famiglia, fuori dall'Italia (come peraltro dimostrano anche i biglietti aerei prodotti a corredo della terza memoria).
Poco rilevanti, in quanto generiche e de relato actoris (quindi di valenza probatoria pressoché nulla v. ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 569 del 15/01/2015) le dichiarazioni rese dalla testimone a cui peraltro non è stato chiesto espressamente quando avvenne la consegna Testimone_7 dell'imbarcazione ma bensì quando ne avvenne “il disarmo” (concetto che ella ha dichiarato intendere come “togliere le cose personali dalla barca” ) e che comunque si è limitata ad affermare che “il sig.
lo avevo visto quando era andato a comprare la barca il mio compagno e poi lo vedevo passare CP_1
sul pontile;
ho visto il sig, portare via della roba e poi me lo ha riferito anche il mio compagno;
CP_1 era un giorno di quelli immediatamente prima di ferragosto adr la barca era ormeggiata in acqua”.
Pertanto, potendosi ritenere sufficientemente raggiunta la prova del fatto che la barca fu effettivamente consegnata all'attore il 28.07.2021, lo stesso non ha offerto alcuna prova del fatto che i vizi che lamenta nel presente processo esistessero già a quella data (circostanza sulla quale il tecnico di parte escusso non ha potuto riferire alcunché). Anzi, quanto emerso dall'istruttoria farebbe Parte_3
deporre per il contrario.
Il testimone che si occupò, unitamente alla di fare la Testimone_5 Parte_5
manutenzione ordinaria del natante commissionata dal venditore prima della vendita ed eseguita in cantiere e “a secco” tra il 12.07.2021 e il 20.07.2021, ha dichiarato “mi sono recato presso la Pt_5 dove venivano svolti i lavori descritti e la lavorazione è stata effettuata a regola d'arte; mi sono recato
a visionare detti lavori poiché la mia ditta si occupa del motore e non della carena e avevo l'incarico permanente di effettuare la manutenzione ordinaria annuale, tipo tagliando, da parte dei proprietari e avevo già svolto anche lavori di manutenzione straordinaria.” Ed alla domanda “Vero che nessuna anomalia / buco veniva riscontrato nello scafo del natante “SNEA 2” durante le operazioni di pulizia dello scafo da parte della tra il 12.7.2021 ed il 20.07.2021?” rispondeva: “vero”. Parte_5
Inoltre, circostanza ancor più rilevante è quella riferita dalla testimone , moglie del Testimone_6
(della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare) che ha confermato che la barca, fu utilizzata CP_1
pagina 6 di 8 dalla famiglia sino a poco prima della consegna, anche in pare aperto e non presentò alcun problema di infiltrazione d'acqua dallo scafo “vero perché ci siamo andati anche con la famiglia e con i bambini fino all'ultimo week end prima di venderla”.
Pertanto, non solo l'attore (come sarebbe stato suo onere fare) non ha offerto prove circa la risalenza del vizio lamentato alla consegna – da ritenersi avvenuta come si è detto il 28.07.2021- ma dalle circostanze in fatto emerse, ovvero che la barca fosse stata oggetto di manutenzione a secco solo pochi giorni prima di essere venduta e che fosse stata usata in mare aperto sino al weekend precedente, la ricostruzione attorea pare vieppiù infondata.
Ma per addivenire a tale conclusione si appalesa anche decisiva la stessa natura del vizio individuato dalla parte attrice, ovvero l'esistenza di quattro fori di non modesta dimensione da cui l'imbarcazione incamerava acqua, fenomeno questo che se preesistente, si sarebbe manifestato appena la barca è stata rimessa in mare (ovvero il 20.07.2021) e non un mese dopo, il 20.08.2021 (come avvenuto).
Quindi, per tutto quanto esposto, ritenuto che non si sia raggiunta la prova dell'esistenza del vizio lamentato sin dal momento della consegna, va escluso che operi la garanzia invocata dall'attore a fondamento della propria domanda, che per l'effetto non potrà che essere rigettata.
Conclusioni e spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in ragione del valore della lite, secondo i criteri previsti nel D.M. 147/2022 come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, ai valori minimi di riferimento (considerata la semplicità delle questioni trattate) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, così per € 2.540,00, oltre al 15% per le spese generali, oltre IVA e
CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta tutte le domande promosse dall'attore nei confronti del convenuto Parte_1
Controparte_1
2. Condanna a rifondere ad le spese di lite del presente Parte_1 Controparte_1 giudizio, pari ad € 2.540,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario al 15%, oltre a CPA ed IVA come per Legge;
con pagamento in favore del procuratore Avv. Massimo
Pergola, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
pagina 7 di 8 Alessandria, 9.06.2025
La Giudice
dott.ssa Martina Cacioppo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Martina Cacioppo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n.r.g. 929/2022, promossa da:
(C.F: ), rappresentato e difesa dall'Avv. Armando Parte_1 C.F._1
Francesco Gibilaro in forza di procura agli atti;
- Attore -
Contro
(C.F: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Controparte_1 C.F._2
Pergola in forza di procura agli atti;
- Convenuto -
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia codesto Ill.Mo Tribunale adito: In via principale: accertare e dichiarare la responsabilità ex art 1490 c.c. del convenuto Sig. , quale venditore, ove visto responsabile dell'oc- Controparte_1
cultamento dei vizi del natante al momento della vendita, come meglio descritti, in parte narrativa e, conseguentemente, a cagione della sua responsabilità, a condannarlo, ai sensi e per gli effetti degli
Artt. 1223, 1490, 1492, 1494, 1495 c.c.., a rifondere al sig. , la somma di €12.000,00 Parte_1
ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di danno patrimoniale, oltre, ai sensi dell'articolo 1226 c.c., al pagamento di euro €5.000,00 ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di danno non patrimoniale. In via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità ex art 1490 c.c. del convenuto Sig. , quale venditore, ove visto Controparte_1 responsabile dell'occultamento dei vizi del natante al momento della vendita, come meglio descritti, in
pagina 1 di 8 parte narrativa e, conseguentemente, a cagione della sua responsabilità, a condannarlo, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1223, 1490, 1492, 1494, 1495 c.c.., a rifondere al sig. , la somma Parte_1 di €12.000,00 ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di danno patrimoniale
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari”.
In via istruttoria, si intendano i soprastanti punti da 1 a 19 come preceduti dall'espressione “vero che” indicando sin da ora a testi i signori , , Tes_1 Parte_2 Testimone_2
, , Sin da ora si insta per ammissione di Testimone_3 Testimone_4 Parte_3
CTU atta a determinare fatti e conseguenze dei fatti, con migliore indicazione in corso di causa e ci si riserva di ulteriormente dedurre, capitolare ed eccepire ai sensi di legge.”
Per parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis,
- respingere le domande formulate nei confronti del Dott. in quanto infondate in fatto Controparte_1
ed in diritto, non provate.
- in subordine nella denegata e non creduta ipotesi di declaratoria di responsabilità in capo Dott.
[...]
per i fatti per cui è causa, liquidare quanto strettamente di giustizia, rigettato il resto;
CP_1
- Vinte le spese di causa comprese quelle di eventuali C.T.U. e C.T.P.
- Vinte le spese e competenze di causa da distrarsi oltre spese generali da distrarsi a favore dell'Avv.
Massimo Pergola che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto nel presente giudizio Parte_1
azionando la garanzia per i vizi della cosa venduta ex art. 1490 c.c., per ivi sentirlo Controparte_1
condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in ragione dei gravi vizi presenti sul natante SNEA 2, acquistato dal convenuto con scrittura privata del 28.07.2021;
L'attore a sostegno della propria opposizione ha dedotto in particolare:
- di aver acquistato dal una imbarcazione denominata SNEA 2 in forza di scrittura privata del CP_1
28.07.2021 (doc. 1) consegnatagli, con passaggio di chiavi, “nella seconda metà di agosto”;
- di esser stato avvisato il 20.08.2021, dalla marina in cui era ormeggiato il natante, che lo stesso imbarcava acqua sotto la linea di galleggiamento, con il rischio che da lì a poco sarebbe affondato, una pagina 2 di 8 volta esaurita la batteria delle pompe di sentina (atte ad aspirare i liquidi dal fondo per ributtarli in mare dall'alto);
- di aver trasferito il natante presso il cantiere “Base ” di via arenile di Prà, nel quale la barca Pt_4
veniva sostanzialmente smontata onde comprendere le cause di tale fenomeno;
- di aver scoperto solo all'esito che la barca presentava 4 fori di trapano dietro e sotto le linee d'asse, non visibili in quanto occultati da uno strato di resina-pittura “gelcoat” ma la cui esistenza non poteva che ritenersi nota al venditore e volutamente taciuta dal medesimo.
Sulla scorta di tali allegazioni l'attore, azionando la garanzia per i vizi di cui all'art. 1490 c.c., ha chiesto la condanna del convenuto al risarcimento ex art. 1494 c.c. del danno patito, ovvero quello patrimoniale consistente nelle spese di riparazione del bene viziato e quello non patrimoniale da rinvenirsi nello stress che la vicenda ha generato nell'acquirente che ha anche dovuto rinunciare alle proprie vacanze in mare già programmate.
Con comparsa del 21.02.2022 si è costituito tempestivamente in giudizio il convenuto, contestando la ricostruzione in fatto proposta da controparte e deducendo: i) che la consegna del bene era avvenuta il
28.07.2025 quasi un mese prima all'insorgenza dei vizi lamentati;
ii) che il bene era stato comunque visionato dall'acquirente anche prima e molteplici volte, quando si trovava in “secca” presso il cantiere e che lo stesso era stato oggetto anche di una prova in mare, da cui non era emerso Parte_5
alcun problema se non che la pompa di sentina risultava bruciata, vizio che aveva anche determinato migliori condizioni di acquisto per l'attore; iii) l'inammissibilità dell'azione risarcitoria, non avendo l'attore individuato quale sia l'azione che intende esercitare ex art. 1492 c.c.; (redibitoria o estimatoria); iv) l'operatività della clausola “visto piaciuto” di cui alla scrittura privata e l'omessa prova della malafede del convenuto ex art. 1490 co. II c.c.; v) l'infondatezza della domanda risarcitoria anche sotto il profilo del quantum debetaur.
Celebrata l'udienza di prima comparizione e trattazione e concessi alle parti i termini ex art. 183 co. VI
c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'escussione di due testimoni per parte e trattenuta in decisione con provvedimento del 18.12.2024 (a seguito di udienza celebrata mediante lo scambio di note ex art
127 ter c.p.c.) previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
La domanda attorea, finalizzata ad ottenere la riduzione del quantum (come specificato in prima memoria ex art. 183 co. VI c.p.c.) oltre al risarcimento del danno, si fonda sull'asserita esistenza nel natante compravenduto, di un vizio occulto, costituito dalla presenza di quattro fori di trapano di circa 8 millimetri, posti dietro e sotto le linee d'asse dei motori, a pieno contatto con l'acqua.
pagina 3 di 8 Questo difetto, secondo l'attore, renderebbe l'imbarcazione interessata inidonea all'uso, attesa la pericolosità che l'imbarco di acqua dai predetti fori provocherebbe, in termini addirittura di pericolo di affondamento.
Il convenuto, ex multis, ha ritenuto che la domanda avversaria non fosse meritevole di accoglimento attesa l'omessa prova che i vizi lamentati dalla controparte esistessero già al momento della consegna del bene, avvenuta a dire dello stesso in data 28.07.2021 ovvero il medesimo giorno in cui le parti siglarono l'atto di compravendita.
Fatte queste premesse in ordine alle allegazioni e deduzioni delle parti, prima di entrare nel merito delle stesse, pare opportuno e preliminare l'inquadramento della fattispecie all'interno del quadro normativo di riferimento, come anche interpretato dalla Giurisprudenza di legittimità.
L'art. 1490 c.c. rubricato “garanzia per i vizi della cosa venduta” al co. I prevede che “Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”.
Con preciso riguardo poi ai principi di riparto dell'onere della prova, la Giurisprudenza (anche a
Sezioni Unite), ha spiegato che grava sul compratore l'onere di provare il vizio per cui invoca la garanzia e il fatto che esso esisteva già alla data di conclusione del contratto.
Si veda ex multis la recente Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 05/03/2024) 20/06/2024, n. 17074:
“L'azione di garanzia per i vizi della cosa venduta si distingue dall'azione di adempimento o di esatto adempimento della vendita per i presupposti e per gli effetti: la garanzia si riferisce solo ai vizi che esistevano già prima della conclusione del contratto e la relativa azione abilita normalmente il compratore a chiedere, a sua scelta, la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo;
laddove ogni vizio posteriore alla conclusione del contratto può dar luogo solo all'esatto adempimento della obbligazione di consegnare e rendere esperibile l'ordinaria azione contrattuale di risoluzione o di adempimento, la quale prescinde dai termini di decadenza o di prescrizione cui è soggetta l'azione di garanzia (Cass. 4382/1985; Cass. 4980/1983; Cass. 1438/1974 ed altre). La prova della preesistenza dei vizi al momento del contratto grava - quindi - sul compratore (Cass. 3413/1980; Cass. 2841/1974), in coerenza con il principio per cui l'obbligo di garanzia dà luogo ad una responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita, che pone il venditore in situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, della
"actio quanti minoris" o della "actio redibitoria". Ne consegue che, essendo dette azioni fondate sul
pagina 4 di 8 solo dato obiettivo dell'esistenza di vizi, indipendentemente da ogni giudizio di colpevolezza, l'onere della relativa prova grava sul compratore, non trovando applicazione i principi relativi all'inesatto adempimento nelle ordinarie azioni di risoluzione e risarcimento danno e le regole probatorie enunciate da Cass. S.U. 13533/2001 (Cass. n. 14895/2023; Cass. 9960/2022; Cass. s.u. 11748/2019;
Cass. 18125/2013; Cass. 13695/2007)”.
Ebbene, in applicazione delle norme e dei principi giurisprudenziali citati, deve escludersi che nel caso di specie la garanzia per i vizi azionata dall'attore possa operare, in quanto, come emerso dall'istruttoria, il vizio in merito al quale l'attore l'ha azionata, non è stato provato che esistesse già al momento della consegna, anzi, le dichiarazioni rese dai testimoni sentiti (oltre che la natura stessa del vizio in parola) deporrebbero per il contrario.
Intanto, a parere di chi scrive, nel processo si può dire sufficientemente raggiunta la prova che come sostenuto dal convenuto, la consegna all'attore del natante SNEA 2 avvenne il 28.07.2021 ovvero al momento della stipula del contratto di compravendita.
Infatti, al netto del fatto che non può mettersi in discussione che il diritto di proprietà sul bene mobile de quo sia stato trasmesso all'attore con la mera stipula della scrittura privata, atteso che come noto, la compravendita è un contratto consensuale ad effetti reali;
per quel che rileva nella presente causa, deve ritenersi sufficientemente provato che contrariamente a quanto sostenuto dall'attore (invero genericamente visto che si fa sempre e solo riferimento “alla seconda metà di agosto”) l'imbarcazione gli fu consegnata il 28.07.2021, quando la stessa era già in mare.
In primo luogo detta circostanza, allegata in comparsa di costituzione, non si ritiene sia stata contestata specificamente dall'attore che si è limitato a dedurre “che il disarmo di una barca (che date le dimensioni di SNEA 2 è di fatto una piccola casa) non avviene in pochi minuti” e che “ le date ex adverso indicate sono comunque errate quanto meno perché sino al saldo del prezzo il non Parte_1 avrebbe potuto essere il proprietario della barca” (circostanza quest'ultima pacificamente avveratasi il
3.08.2021).
Ma al di là di ciò, in ogni caso le prove testimoniali si ritiene abbiano corroborato la ricostruzione del convenuto.
Il testimone tecnico che si occupò della manutenzione al natante che il demandò Testimone_5 CP_1 poco prima delle vendita ha dichiarato “la consegna delle chiavi era alla fine di luglio;
non ero presente, ma lo so perché abbiamo fatto il varo il 20 di luglio e dopo circa 1 settimana 10 giorni il sig.
mi ha messo in contatto con l'acquirente, che aveva già acquistato e aveva bisogno di avere CP_1 pagina 5 di 8 informazioni tecniche ed in particolare di sapere dove erano i fusibili perché la pompa di sentina non si azionava”.
La testimone , moglie del inoltre, ha confermato di essere partita con il marito e Testimone_6 CP_1
i figli il 30.07.2021 per la Croazia, così confermando quanto affermato dal convenuto, ovvero che la consegna non poteva essere avvenuta “nella seconda metà di agosto” dal momento che il convenuto a quella data era in ferie con la propria famiglia, fuori dall'Italia (come peraltro dimostrano anche i biglietti aerei prodotti a corredo della terza memoria).
Poco rilevanti, in quanto generiche e de relato actoris (quindi di valenza probatoria pressoché nulla v. ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 569 del 15/01/2015) le dichiarazioni rese dalla testimone a cui peraltro non è stato chiesto espressamente quando avvenne la consegna Testimone_7 dell'imbarcazione ma bensì quando ne avvenne “il disarmo” (concetto che ella ha dichiarato intendere come “togliere le cose personali dalla barca” ) e che comunque si è limitata ad affermare che “il sig.
lo avevo visto quando era andato a comprare la barca il mio compagno e poi lo vedevo passare CP_1
sul pontile;
ho visto il sig, portare via della roba e poi me lo ha riferito anche il mio compagno;
CP_1 era un giorno di quelli immediatamente prima di ferragosto adr la barca era ormeggiata in acqua”.
Pertanto, potendosi ritenere sufficientemente raggiunta la prova del fatto che la barca fu effettivamente consegnata all'attore il 28.07.2021, lo stesso non ha offerto alcuna prova del fatto che i vizi che lamenta nel presente processo esistessero già a quella data (circostanza sulla quale il tecnico di parte escusso non ha potuto riferire alcunché). Anzi, quanto emerso dall'istruttoria farebbe Parte_3
deporre per il contrario.
Il testimone che si occupò, unitamente alla di fare la Testimone_5 Parte_5
manutenzione ordinaria del natante commissionata dal venditore prima della vendita ed eseguita in cantiere e “a secco” tra il 12.07.2021 e il 20.07.2021, ha dichiarato “mi sono recato presso la Pt_5 dove venivano svolti i lavori descritti e la lavorazione è stata effettuata a regola d'arte; mi sono recato
a visionare detti lavori poiché la mia ditta si occupa del motore e non della carena e avevo l'incarico permanente di effettuare la manutenzione ordinaria annuale, tipo tagliando, da parte dei proprietari e avevo già svolto anche lavori di manutenzione straordinaria.” Ed alla domanda “Vero che nessuna anomalia / buco veniva riscontrato nello scafo del natante “SNEA 2” durante le operazioni di pulizia dello scafo da parte della tra il 12.7.2021 ed il 20.07.2021?” rispondeva: “vero”. Parte_5
Inoltre, circostanza ancor più rilevante è quella riferita dalla testimone , moglie del Testimone_6
(della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare) che ha confermato che la barca, fu utilizzata CP_1
pagina 6 di 8 dalla famiglia sino a poco prima della consegna, anche in pare aperto e non presentò alcun problema di infiltrazione d'acqua dallo scafo “vero perché ci siamo andati anche con la famiglia e con i bambini fino all'ultimo week end prima di venderla”.
Pertanto, non solo l'attore (come sarebbe stato suo onere fare) non ha offerto prove circa la risalenza del vizio lamentato alla consegna – da ritenersi avvenuta come si è detto il 28.07.2021- ma dalle circostanze in fatto emerse, ovvero che la barca fosse stata oggetto di manutenzione a secco solo pochi giorni prima di essere venduta e che fosse stata usata in mare aperto sino al weekend precedente, la ricostruzione attorea pare vieppiù infondata.
Ma per addivenire a tale conclusione si appalesa anche decisiva la stessa natura del vizio individuato dalla parte attrice, ovvero l'esistenza di quattro fori di non modesta dimensione da cui l'imbarcazione incamerava acqua, fenomeno questo che se preesistente, si sarebbe manifestato appena la barca è stata rimessa in mare (ovvero il 20.07.2021) e non un mese dopo, il 20.08.2021 (come avvenuto).
Quindi, per tutto quanto esposto, ritenuto che non si sia raggiunta la prova dell'esistenza del vizio lamentato sin dal momento della consegna, va escluso che operi la garanzia invocata dall'attore a fondamento della propria domanda, che per l'effetto non potrà che essere rigettata.
Conclusioni e spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in ragione del valore della lite, secondo i criteri previsti nel D.M. 147/2022 come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, ai valori minimi di riferimento (considerata la semplicità delle questioni trattate) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, così per € 2.540,00, oltre al 15% per le spese generali, oltre IVA e
CPA come per Legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta tutte le domande promosse dall'attore nei confronti del convenuto Parte_1
Controparte_1
2. Condanna a rifondere ad le spese di lite del presente Parte_1 Controparte_1 giudizio, pari ad € 2.540,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario al 15%, oltre a CPA ed IVA come per Legge;
con pagamento in favore del procuratore Avv. Massimo
Pergola, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
pagina 7 di 8 Alessandria, 9.06.2025
La Giudice
dott.ssa Martina Cacioppo
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