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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 17/09/2025, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 17/09/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 447 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Bartolomeo Emilio Biuso
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445-bis, comma 6,
c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.1.2025, – all'esito dell'accertamento Parte_1 tecnico preventivo del requisito sanitario sotteso alla fruizione della pensione d'inabilità (art. 12 L. n. 118/1971) nonché al riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n.
104/1992 – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, contestando le conclusioni rassegnate dal dott. , quale C.T.U. officiato nella pregressa fase di A.T.P.O., nella parte in cui CP_2
l'ausiliare aveva giudicato esso istante affetto da “Linfoma di Hodgkin classico a cellularità mista stadio IIIA, in remissione completa”, con conseguente attribuzione di un grado d'inabilità dell'11% e senza necessità di sostegno nella sfera individuale o di relazione.
A sostegno del ricorso richiamava le valutazioni espresse dal proprio consulente tecnico, dott.
evidenziando – in estrema sintesi – come, solo dopo un congruo Persona_1 periodo di tempo dalla remissione del linfoma, sarebbe stato possibile formulare una prognosi attendibile circa la possibile evoluzione della malattia.
Sulla scorta di quanto dedotto, l'assistibile rassegnava le seguenti conclusioni: “-accertare e dichiarare il requisito sanitario utile ad ottenere il ripristino della prestazione ex art. 12 L.
118/71 e della condizione di handicap grave avendone i requisiti richiesti dalla norma sin dalla data della revoca”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto, il quale resisteva al ricorso, CP_3 invocandone il rigetto.
Acquisito un supplemento peritale, all'esito dell'udienza del 17.9.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del c.t.u., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n. 12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e quindi muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, da ultimo, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Nella specie, la valutazione operata dal C.T.U. s'appalesa condivisibile, siccome aderente alla documentazione sanitaria ritualmente acquisita ed alle risultanze dell'esame obiettivo condotto nel corso delle operazioni peritali, laddove le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente – lungi dall'evidenziare specifiche deviazioni dalle correnti nozioni della scienza medica ovvero vizi logici e/o di metodo nella valutazione compiuta dall'ausiliare – si traducono, viceversa, in un generico dissenso diagnostico, di per sé inidoneo a scalfire le conclusioni rassegnate nell'elaborato peritale.
2.3. Conviene riportare sinteticamente gli esiti di tale valutazione.
Ed invero, l'ausiliare, dopo aver riferito che “Il periziando, di anni 22, affetto da linfoma di
Hodgkin classico a cellularità mista stadio IIIA. è stato sottoposto a 6 cicli di polichemioterapia sec. schema ABVD, con.remissione completa” e che “Il linfoma di Hodgkin classico a cellularità mista stadio IIIA, che ha dato luogo, a suo tempo, alla concessione dei benefici e delle prestazioni revocate, è in completa remissione” (pag. 11 della relazione integrativa depositata in data 20.7.2025), ha evidenziato l'assenza di referti medici attestanti una grave compromissione funzionale, di guisa che la “neoplasia a prognosi favorevole con
2 modesta compromissione funzionale” è sussumibile nel codice 9322 delle tabelle approvate con D.M. 5 febbraio 1992, con l'attribuzione di un grado fisso pari all'11%.
Il C.T.U. ha pure ripercorso il complesso iter clinico del ricorrente, fornendo la seguente ricostruzione: “Il 29.07.2022 è stato dimesso dalla S.C. di Chirurgia Toraco – Polmonare dell'Ospedale C.S.S. di San Giovanni Rotondo il con la seguente diagnosi: “Linfoma di
Hodgkin classico a cellularità mista localizzato in regione latero-cervicale bilaterale, sovraclaveare bilaterale ed ilomediastinico”; in data 27.07.2022 è stato sottoposto ad intervento chirurgico di “Biopsia incisionale di linfonodo latero-cervicale destro”, che ha documentato Frammenti di linfoma di Hodgkin classico a cellularità mista. In data
27.08.2022 ha iniziato terapia di I linea secondo schema ABVD. Il 27.02.2023 è stata ultimata la chemioterapia (6° ciclo) secondo schema ABVD. Il 10.11.2022 si è sottoposto presso l'U. O. C. di Medicina Nucleare dell'Ospedale di Barletta a PET TC FDG e PET TC
Cerebrale che ha mostrato: L'indagine PET total body, valutata a confronto con un precedente esame PET del 17.08.2022 eseguito in altra sede, documenta riduzione della captazione del tracciante di metabolismo glucidico in tutte le sedi linfonodali descritte, pur persistendo in alcune sedi incremento volumetrico delle adenopatie: in sede latero cervicale destra (SUV max 1.17), mediastino antero - superiore (SUV max 1,5), nella loggia di Barety
(SUV max 1,95). Deauville score 3. (…..). L'esame PET cerebrale qualitativo non documenta aree di patologica iperconcentrazione del tracciante nelle strutture encefaliche sovra e sottotentoriali. Il 25.11.2022, il sig. è stato riconosciuto invalido con Parte_1 totale e permanente e totale inabilità lavorativa. 100 % Data decorrenza: 31.10.2022 con la seguente diagnosi: “Linfoma di Hodgkin classico a cellularità mista stadio III A in attuale
CHT sec schema ABVD ed è stato riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità con la seguente diagnosi: “Linfoma di Hodgkin classico a cellularità mista stadio III A in attuale CHT sec schema ABVD”. Il 05.08.2023 si è sottoposto presso l'U. O. C. di Medicina
Nucleare dell'Ospedale C.S.S. di San Giovanni Rotondo a PET total body: L'indagine PET-
TC è stata confrontata con il precedente studio eseguito in data 30.03.2023. All'odierno controllo si evidenzia la presenza di disomogenea radiofissazione a livello di quota tissutale localizzata a livello del versante sinistro del mediastino anteriore (SUV max 2,94) da riferire in prima ipotesi ad iperplasia timica. Al di sotto dei limiti inferiori di significatività della metodica appare la radiofissazione in corrispondenza di formazioni linfonodali residue localizzate in sede latero-cervicale bilateralmente ed in sede mediastinica (SUV max attuale fino a 1,4 –SUV max precedente fino a 1,7). Il 05.12.2023 si è sottoposto presso l'U. O. C. di
Medicina Nucleare dell'Ospedale C.S.S. di San Giovanni Rotondo a PET cerebr e PET total
3 body: In via collaterale si conferma la disomogenea radiofissazione (SUV max attuale 2,4 : precedente 2,9) a livello della nota quota tissutale localizzata sul versante sinistro del mediastino anteriore, da riferire verosimilmente ad iperplasia timica. Limitatamente al potere risolutivo della metodica (circa 5 mm) non si documentano anomalie della distribuzione del tracciante nelle regioni corporee esaminate. L'indagine PET/TC non ha documentato la presenza di aree di iperaccumulo del radiofarmaco sicuramente riferibili a sedi di malattia ad elevato metabolismo glucidico ossia ha evidenziato una remissione completa. Il
15.12.2023 si è sottoposto ad ECG che è risultato nei limiti della norma. Il 18.12.2023 il dr.
Francesco Saverio MANTUANO, dell'U.O. Emat/Amb dell'Ospedale C.S.S. di San Giovanni
Rotondo, ha refertato: HD tipo classico, CS III A sovradiaframmatica in RC dopo 6 ABVD terminati in Feb 2023.Asintomatico. ECG: ritmo sinusale. PET 5/12/23: assenza di captazioni patologiche. Pseudoipogammaglobulinemia 0,5 g/dl (0,6 – 1,6). Normali valori di
IgG/IgA/IgM. Nella norma: FT3, FT4, TSH, emocromo, LDH, B2mD, VES, es. funzionalità epato - renale. Nella seduta del 25.01.2024 il Centro Medico Legale di Foggia l'ha CP_1 riconosciuto invalido con con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al
99%. Percentuale 75% Data decorrenza: 25.01.2024, con la seguente diagnosi: Linfoma di
Hodgkin classico a cellularità mista IIIA in attuale CHT sec. schema ABVD. Nella seduta del
25.01.2024 il Centro Medico Legale di Foggia l'ha riconosciuto portatore di Handicap CP_1 ai sensi dell'art. 3 comma 1 L 5.2.1992 n.104. con la seguente diagnosi: Linfoma di Hodgkin classico a cellularità mista IIIA in attuale CHT sec. schema ABVD. Come si può notare,
l'indagine PET/TC del 05.12.2023 non ha documentato la presenza di aree di iperaccumulo del radiofarmaco sicuramente riferibili a sedi di malattia ad elevato metabolismo glucidico ossia ha evidenziato una remissione completa del morbo di Hodgkin” (pagg. 13-14 della relazione depositata in data 20.7.2025). Con Da ultimo, il dott. ha effettuato un raffronto tra le condizioni di salute esistenti all'epoca del riconoscimento dell'invalidità civile e quelle riscontrate in occasione del giudizio di revisione, appurando che “al momento della revoca (25.01.2024) le condizioni cliniche CP_1 dell'invalido erano modificate e nettamente migliorate rispetto al 25.11.2022, quando il sig.
è stato riconosciuto invalido con totale e permanente e totale inabilità Parte_1 lavorativa. 100 % ed è stato riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità…”.
Alla stregua delle argomentazioni sin qui esposte, il C.T.U. ha così concluso: “1) L'AN è affetto da:” Linfoma di Hodgkin classico a cellularità mista stadio IIIA, in remissione completa”. 2) A causa di tali affezioni il sig. , nato il [...] a [...]_1
e residente in [...], è invalido con riduzione
4 permanente della capacità lavorativa in misura dell'11% (undici per cento), non è invalido civile con totale inabilità lavorativa e non è affetto da handicap in situazione di gravità”.
2.4. Siffatte conclusioni – come detto – possono essere recepite, non potendo, viceversa, condividersi i rilievi critici ulteriormente svolti dal ricorrente nelle note di trattazione depositate in data 16.9.2025, siccome incentrati sull'ipotizzato esito sfavorevole della malattia
(di per sé, non suffragato dalla documentazione sanitaria in atti), laddove il dato obiettivo, correttamente valorizzato dal C.T.U., risiede – come detto – nell'attuale e completa remissione della patologia tumorale, avente prognosi favorevole e caratterizzata da modesta compromissione funzionale.
Ne consegue il rigetto del ricorso, non sussistendo, in capo al , il requisito sanitario Pt_1 utile per l'erogazione della pensione d'inabilità (art. 12 L. n. 118/71), né, tanto meno, una condizione di disabilità riconducibile alla previsione di cui all'art. 3, comma 3, L. n.
104/1992.
3. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, ricorrendo le condizioni di esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – vengono poste definitivamente a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 447/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_ c) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 17/09/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 17/09/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 447 - 2025 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Bartolomeo Emilio Biuso
PARTE RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Luigi Lorusso
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: accertamento tecnico preventivo obbligatorio (art. 445-bis, comma 6,
c.p.c.)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.1.2025, – all'esito dell'accertamento Parte_1 tecnico preventivo del requisito sanitario sotteso alla fruizione della pensione d'inabilità (art. 12 L. n. 118/1971) nonché al riconoscimento dello status di cui all'art. 3, comma 3, L. n.
104/1992 – adiva l'intestato Tribunale del Lavoro, contestando le conclusioni rassegnate dal dott. , quale C.T.U. officiato nella pregressa fase di A.T.P.O., nella parte in cui CP_2
l'ausiliare aveva giudicato esso istante affetto da “Linfoma di Hodgkin classico a cellularità mista stadio IIIA, in remissione completa”, con conseguente attribuzione di un grado d'inabilità dell'11% e senza necessità di sostegno nella sfera individuale o di relazione.
A sostegno del ricorso richiamava le valutazioni espresse dal proprio consulente tecnico, dott.
evidenziando – in estrema sintesi – come, solo dopo un congruo Persona_1 periodo di tempo dalla remissione del linfoma, sarebbe stato possibile formulare una prognosi attendibile circa la possibile evoluzione della malattia.
Sulla scorta di quanto dedotto, l'assistibile rassegnava le seguenti conclusioni: “-accertare e dichiarare il requisito sanitario utile ad ottenere il ripristino della prestazione ex art. 12 L.
118/71 e della condizione di handicap grave avendone i requisiti richiesti dalla norma sin dalla data della revoca”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto, il quale resisteva al ricorso, CP_3 invocandone il rigetto.
Acquisito un supplemento peritale, all'esito dell'udienza del 17.9.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le ragioni di seguito esposte.
2.1. Va opportunamente premesso che il giudizio previsto dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., che nasce all'esito del dissenso dalle conclusioni del c.t.u., si pone sotto il profilo sanitario in funzione essenzialmente impugnatoria dell'accertamento da questo compiuto (Cass. n. 12332 del 2015).
E difatti, viene espressamente richiesto, a pena di inammissibilità, che il ricorrente specifichi
“i motivi della contestazione” e quindi muova al primo elaborato rilievi specifici ed argomentati, atti ad infirmarne le conclusioni (così, da ultimo, Cass. n. 7160/2017).
2.2. Nella specie, la valutazione operata dal C.T.U. s'appalesa condivisibile, siccome aderente alla documentazione sanitaria ritualmente acquisita ed alle risultanze dell'esame obiettivo condotto nel corso delle operazioni peritali, laddove le contestazioni sollevate dalla parte ricorrente – lungi dall'evidenziare specifiche deviazioni dalle correnti nozioni della scienza medica ovvero vizi logici e/o di metodo nella valutazione compiuta dall'ausiliare – si traducono, viceversa, in un generico dissenso diagnostico, di per sé inidoneo a scalfire le conclusioni rassegnate nell'elaborato peritale.
2.3. Conviene riportare sinteticamente gli esiti di tale valutazione.
Ed invero, l'ausiliare, dopo aver riferito che “Il periziando, di anni 22, affetto da linfoma di
Hodgkin classico a cellularità mista stadio IIIA. è stato sottoposto a 6 cicli di polichemioterapia sec. schema ABVD, con.remissione completa” e che “Il linfoma di Hodgkin classico a cellularità mista stadio IIIA, che ha dato luogo, a suo tempo, alla concessione dei benefici e delle prestazioni revocate, è in completa remissione” (pag. 11 della relazione integrativa depositata in data 20.7.2025), ha evidenziato l'assenza di referti medici attestanti una grave compromissione funzionale, di guisa che la “neoplasia a prognosi favorevole con
2 modesta compromissione funzionale” è sussumibile nel codice 9322 delle tabelle approvate con D.M. 5 febbraio 1992, con l'attribuzione di un grado fisso pari all'11%.
Il C.T.U. ha pure ripercorso il complesso iter clinico del ricorrente, fornendo la seguente ricostruzione: “Il 29.07.2022 è stato dimesso dalla S.C. di Chirurgia Toraco – Polmonare dell'Ospedale C.S.S. di San Giovanni Rotondo il con la seguente diagnosi: “Linfoma di
Hodgkin classico a cellularità mista localizzato in regione latero-cervicale bilaterale, sovraclaveare bilaterale ed ilomediastinico”; in data 27.07.2022 è stato sottoposto ad intervento chirurgico di “Biopsia incisionale di linfonodo latero-cervicale destro”, che ha documentato Frammenti di linfoma di Hodgkin classico a cellularità mista. In data
27.08.2022 ha iniziato terapia di I linea secondo schema ABVD. Il 27.02.2023 è stata ultimata la chemioterapia (6° ciclo) secondo schema ABVD. Il 10.11.2022 si è sottoposto presso l'U. O. C. di Medicina Nucleare dell'Ospedale di Barletta a PET TC FDG e PET TC
Cerebrale che ha mostrato: L'indagine PET total body, valutata a confronto con un precedente esame PET del 17.08.2022 eseguito in altra sede, documenta riduzione della captazione del tracciante di metabolismo glucidico in tutte le sedi linfonodali descritte, pur persistendo in alcune sedi incremento volumetrico delle adenopatie: in sede latero cervicale destra (SUV max 1.17), mediastino antero - superiore (SUV max 1,5), nella loggia di Barety
(SUV max 1,95). Deauville score 3. (…..). L'esame PET cerebrale qualitativo non documenta aree di patologica iperconcentrazione del tracciante nelle strutture encefaliche sovra e sottotentoriali. Il 25.11.2022, il sig. è stato riconosciuto invalido con Parte_1 totale e permanente e totale inabilità lavorativa. 100 % Data decorrenza: 31.10.2022 con la seguente diagnosi: “Linfoma di Hodgkin classico a cellularità mista stadio III A in attuale
CHT sec schema ABVD ed è stato riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità con la seguente diagnosi: “Linfoma di Hodgkin classico a cellularità mista stadio III A in attuale CHT sec schema ABVD”. Il 05.08.2023 si è sottoposto presso l'U. O. C. di Medicina
Nucleare dell'Ospedale C.S.S. di San Giovanni Rotondo a PET total body: L'indagine PET-
TC è stata confrontata con il precedente studio eseguito in data 30.03.2023. All'odierno controllo si evidenzia la presenza di disomogenea radiofissazione a livello di quota tissutale localizzata a livello del versante sinistro del mediastino anteriore (SUV max 2,94) da riferire in prima ipotesi ad iperplasia timica. Al di sotto dei limiti inferiori di significatività della metodica appare la radiofissazione in corrispondenza di formazioni linfonodali residue localizzate in sede latero-cervicale bilateralmente ed in sede mediastinica (SUV max attuale fino a 1,4 –SUV max precedente fino a 1,7). Il 05.12.2023 si è sottoposto presso l'U. O. C. di
Medicina Nucleare dell'Ospedale C.S.S. di San Giovanni Rotondo a PET cerebr e PET total
3 body: In via collaterale si conferma la disomogenea radiofissazione (SUV max attuale 2,4 : precedente 2,9) a livello della nota quota tissutale localizzata sul versante sinistro del mediastino anteriore, da riferire verosimilmente ad iperplasia timica. Limitatamente al potere risolutivo della metodica (circa 5 mm) non si documentano anomalie della distribuzione del tracciante nelle regioni corporee esaminate. L'indagine PET/TC non ha documentato la presenza di aree di iperaccumulo del radiofarmaco sicuramente riferibili a sedi di malattia ad elevato metabolismo glucidico ossia ha evidenziato una remissione completa. Il
15.12.2023 si è sottoposto ad ECG che è risultato nei limiti della norma. Il 18.12.2023 il dr.
Francesco Saverio MANTUANO, dell'U.O. Emat/Amb dell'Ospedale C.S.S. di San Giovanni
Rotondo, ha refertato: HD tipo classico, CS III A sovradiaframmatica in RC dopo 6 ABVD terminati in Feb 2023.Asintomatico. ECG: ritmo sinusale. PET 5/12/23: assenza di captazioni patologiche. Pseudoipogammaglobulinemia 0,5 g/dl (0,6 – 1,6). Normali valori di
IgG/IgA/IgM. Nella norma: FT3, FT4, TSH, emocromo, LDH, B2mD, VES, es. funzionalità epato - renale. Nella seduta del 25.01.2024 il Centro Medico Legale di Foggia l'ha CP_1 riconosciuto invalido con con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al
99%. Percentuale 75% Data decorrenza: 25.01.2024, con la seguente diagnosi: Linfoma di
Hodgkin classico a cellularità mista IIIA in attuale CHT sec. schema ABVD. Nella seduta del
25.01.2024 il Centro Medico Legale di Foggia l'ha riconosciuto portatore di Handicap CP_1 ai sensi dell'art. 3 comma 1 L 5.2.1992 n.104. con la seguente diagnosi: Linfoma di Hodgkin classico a cellularità mista IIIA in attuale CHT sec. schema ABVD. Come si può notare,
l'indagine PET/TC del 05.12.2023 non ha documentato la presenza di aree di iperaccumulo del radiofarmaco sicuramente riferibili a sedi di malattia ad elevato metabolismo glucidico ossia ha evidenziato una remissione completa del morbo di Hodgkin” (pagg. 13-14 della relazione depositata in data 20.7.2025). Con Da ultimo, il dott. ha effettuato un raffronto tra le condizioni di salute esistenti all'epoca del riconoscimento dell'invalidità civile e quelle riscontrate in occasione del giudizio di revisione, appurando che “al momento della revoca (25.01.2024) le condizioni cliniche CP_1 dell'invalido erano modificate e nettamente migliorate rispetto al 25.11.2022, quando il sig.
è stato riconosciuto invalido con totale e permanente e totale inabilità Parte_1 lavorativa. 100 % ed è stato riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità…”.
Alla stregua delle argomentazioni sin qui esposte, il C.T.U. ha così concluso: “1) L'AN è affetto da:” Linfoma di Hodgkin classico a cellularità mista stadio IIIA, in remissione completa”. 2) A causa di tali affezioni il sig. , nato il [...] a [...]_1
e residente in [...], è invalido con riduzione
4 permanente della capacità lavorativa in misura dell'11% (undici per cento), non è invalido civile con totale inabilità lavorativa e non è affetto da handicap in situazione di gravità”.
2.4. Siffatte conclusioni – come detto – possono essere recepite, non potendo, viceversa, condividersi i rilievi critici ulteriormente svolti dal ricorrente nelle note di trattazione depositate in data 16.9.2025, siccome incentrati sull'ipotizzato esito sfavorevole della malattia
(di per sé, non suffragato dalla documentazione sanitaria in atti), laddove il dato obiettivo, correttamente valorizzato dal C.T.U., risiede – come detto – nell'attuale e completa remissione della patologia tumorale, avente prognosi favorevole e caratterizzata da modesta compromissione funzionale.
Ne consegue il rigetto del ricorso, non sussistendo, in capo al , il requisito sanitario Pt_1 utile per l'erogazione della pensione d'inabilità (art. 12 L. n. 118/71), né, tanto meno, una condizione di disabilità riconducibile alla previsione di cui all'art. 3, comma 3, L. n.
104/1992.
3. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, ricorrendo le condizioni di esonero di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di C.T.U. – liquidate con separato decreto – vengono poste definitivamente a carico CP_ dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 447/2025 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara irripetibili le spese di lite;
CP_ c) pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell'
Foggia, all'esito dell'udienza del 17/09/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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