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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/03/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa DE Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa DE Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 26.08.2024 al n. 4234 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' avv.to Lucia Gangale C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in Volla (NA) al Viale Vesuvio 48;
RICORRENTE
CONTRO
, nato in [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Antonietta C.F._2
Garzia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in Ercolano (NA) alla Via IV
Novembre 89;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 24.03.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 26.08.2024, la signora premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio il 16.03.1991 a Portici (NA) con il signor e che dalla loro unione Controparte_1 sono nati due figli: DE, nata a [...] il [...], e , nato a Per_1
Napoli il 19.11.2001, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge, assegnazione della casa coniugale in proprio favore quale genitore convivente con il figlio non Per_1 economicamente autosufficiente, assegno per il mantenimento del figlio e della Per_1 coniuge pari ad € 600,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché assegno per il mantenimento dei due cani nella misura di € 100,00 mensili;
vinte le spese di lite.
Si costituiva il resistente, il quale instava per la separazione dal coniuge, assegnazione della casa coniugale alla ricorrente quale genitore convivente con il figlio non economicamente Per_1 autosufficiente, contributo al mantenimento del figlio nella misura di € 300,00 mensili oltre il
50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 24.03.2025, il Giudice delegato, ascoltate le parti, formulava proposta conciliativa a cui le parti aderivano e concludevano in conformità.
La causa, pertanto, veniva riservata al collegio per la decisione ex art. 473 bis. 22, comma 4, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c.
Ciò posto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivoltesi dai coniugi, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art
151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396. Preso atto, poi, dell'adesione delle parti alla proposta conciliativa formulata, il tribunale così dispone:
1) assegna la casa familiare in Massa di Somma (NA) alla Via delle Camelie 7 alla ricorrente
[...]
, quale genitore presso cui vive il figlio non economicamente Parte_1 Per_1 indipendente;
2) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento del Controparte_1 figlio nella misura di € 400,00 mensili;
tale somma dovrà essere corrisposta, entro il Per_1 giorno 5 di ogni mese, nella misura di € 200,00 direttamente al figlio mentre il restante importo di € 200,00 alla signora a mezzo bonifico sull'IBAN che la ricorrente Parte_1 comunicherà al resistente entro giorni 15 dalla pubblicazione della presente decisione;
3) pone a carico delle parti l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuna, alle spese straordinarie nell'interesse del figlio individuate e regolamentate in conformità al Per_1 protocollo del tribunale di Nola del maggio 2021;
4) prende atto che il Signor si è impegnato a restituire alla ricorrente le Controparte_1 chiavi della casa familiare entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente decisione;
5) da atto che le parti hanno concordato che il resistente potrà recarsi nella casa familiare per far visita il figlio per tre giorni a settimana e quando la signora non sarà in casa. Pt_1
Tenuto conto delle conclusioni congiunte delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi identificati in epigrafe;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Portici (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 9 parte II serie A del registro atti di matrimonio del suddetto Comune dell'anno 1991);
c) assegna la casa familiare in Massa di Somma (NA) alla Via delle Camelie 7 alla ricorrente
[...]
, quale genitore presso cui vive il figlio non economicamente Parte_1 Per_1 indipendente;
d) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento del Controparte_1 figlio nella misura di € 400,00 mensili;
tale somma dovrà essere corrisposta, entro il Per_1 giorno 5 di ogni mese, nella misura di € 200,00 direttamente al figlio mentre il restante importo di € 200,00 alla signora a mezzo bonifico sull'IBAN che la ricorrente Parte_1 comunicherà al resistente entro giorni 15 dalla pubblicazione della presente decisione;
e) pone a carico delle parti l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuna, alle spese straordinarie nell'interesse del figlio individuate e regolamentate in conformità al Per_1 protocollo del tribunale di Nola del maggio 2021;
f) prende atto che il Signor si è impegnato a restituire alla ricorrente le chiavi Controparte_1 della casa familiare entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente decisione;
g) da atto che le parti hanno concordato che il resistente potrà recarsi nella casa familiare per far visita il figlio per tre giorni a settimana e quando la signora non sarà in casa. Pt_1
h) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 25.03.2025
Il Giudice Estensore
(dr.ssa DE Girfatti)
Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa DE Girfatti Giudice estensore
Dr. ssa DE Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 26.08.2024 al n. 4234 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' avv.to Lucia Gangale C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi sito in Volla (NA) al Viale Vesuvio 48;
RICORRENTE
CONTRO
, nato in [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Antonietta C.F._2
Garzia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi sito in Ercolano (NA) alla Via IV
Novembre 89;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 24.03.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 26.08.2024, la signora premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio il 16.03.1991 a Portici (NA) con il signor e che dalla loro unione Controparte_1 sono nati due figli: DE, nata a [...] il [...], e , nato a Per_1
Napoli il 19.11.2001, chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge, assegnazione della casa coniugale in proprio favore quale genitore convivente con il figlio non Per_1 economicamente autosufficiente, assegno per il mantenimento del figlio e della Per_1 coniuge pari ad € 600,00, oltre il 50% delle spese straordinarie, nonché assegno per il mantenimento dei due cani nella misura di € 100,00 mensili;
vinte le spese di lite.
Si costituiva il resistente, il quale instava per la separazione dal coniuge, assegnazione della casa coniugale alla ricorrente quale genitore convivente con il figlio non economicamente Per_1 autosufficiente, contributo al mantenimento del figlio nella misura di € 300,00 mensili oltre il
50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 24.03.2025, il Giudice delegato, ascoltate le parti, formulava proposta conciliativa a cui le parti aderivano e concludevano in conformità.
La causa, pertanto, veniva riservata al collegio per la decisione ex art. 473 bis. 22, comma 4, c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto precisato che risulta assicurata la partecipazione del P.M. mediante la comunicazione degli atti ex art. 72 c.p.c.
Ciò posto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivoltesi dai coniugi, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art
151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Vanno, quindi, senz'altro disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396. Preso atto, poi, dell'adesione delle parti alla proposta conciliativa formulata, il tribunale così dispone:
1) assegna la casa familiare in Massa di Somma (NA) alla Via delle Camelie 7 alla ricorrente
[...]
, quale genitore presso cui vive il figlio non economicamente Parte_1 Per_1 indipendente;
2) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento del Controparte_1 figlio nella misura di € 400,00 mensili;
tale somma dovrà essere corrisposta, entro il Per_1 giorno 5 di ogni mese, nella misura di € 200,00 direttamente al figlio mentre il restante importo di € 200,00 alla signora a mezzo bonifico sull'IBAN che la ricorrente Parte_1 comunicherà al resistente entro giorni 15 dalla pubblicazione della presente decisione;
3) pone a carico delle parti l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuna, alle spese straordinarie nell'interesse del figlio individuate e regolamentate in conformità al Per_1 protocollo del tribunale di Nola del maggio 2021;
4) prende atto che il Signor si è impegnato a restituire alla ricorrente le Controparte_1 chiavi della casa familiare entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente decisione;
5) da atto che le parti hanno concordato che il resistente potrà recarsi nella casa familiare per far visita il figlio per tre giorni a settimana e quando la signora non sarà in casa. Pt_1
Tenuto conto delle conclusioni congiunte delle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi identificati in epigrafe;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Portici (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 9 parte II serie A del registro atti di matrimonio del suddetto Comune dell'anno 1991);
c) assegna la casa familiare in Massa di Somma (NA) alla Via delle Camelie 7 alla ricorrente
[...]
, quale genitore presso cui vive il figlio non economicamente Parte_1 Per_1 indipendente;
d) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento del Controparte_1 figlio nella misura di € 400,00 mensili;
tale somma dovrà essere corrisposta, entro il Per_1 giorno 5 di ogni mese, nella misura di € 200,00 direttamente al figlio mentre il restante importo di € 200,00 alla signora a mezzo bonifico sull'IBAN che la ricorrente Parte_1 comunicherà al resistente entro giorni 15 dalla pubblicazione della presente decisione;
e) pone a carico delle parti l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuna, alle spese straordinarie nell'interesse del figlio individuate e regolamentate in conformità al Per_1 protocollo del tribunale di Nola del maggio 2021;
f) prende atto che il Signor si è impegnato a restituire alla ricorrente le chiavi Controparte_1 della casa familiare entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente decisione;
g) da atto che le parti hanno concordato che il resistente potrà recarsi nella casa familiare per far visita il figlio per tre giorni a settimana e quando la signora non sarà in casa. Pt_1
h) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 25.03.2025
Il Giudice Estensore
(dr.ssa DE Girfatti)
Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)