Art. 1.
Alle imprese siderurgiche di cui all' articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , e' concesso un contributo pari a 50 lire per chilogrammo di rottame importato da Paesi terzi avente natura di rimborso forfettario delle spese di trasporto sostenute. Uguale contributo e' concesso alle imprese di cui sopra che acquistano rottame di ferro proveniente da demolizioni di navi avvenute in cantieri nazionali. L'erogazione del contributo, pari a lire 24 miliardi complessive per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 1984, avverra' dietro esibizione delle relative fatture convalidate dalle autorita' doganali competenti.
Alle imprese siderurgiche di cui all' articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 , e' concesso un contributo pari a 50 lire per chilogrammo di rottame importato da Paesi terzi avente natura di rimborso forfettario delle spese di trasporto sostenute. Uguale contributo e' concesso alle imprese di cui sopra che acquistano rottame di ferro proveniente da demolizioni di navi avvenute in cantieri nazionali. L'erogazione del contributo, pari a lire 24 miliardi complessive per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 1984, avverra' dietro esibizione delle relative fatture convalidate dalle autorita' doganali competenti.