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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 01/12/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O II Sezione Civile Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2359 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto cessione di crediti, riservata in decisione all'udienza del 15.05.2025 e vertente
TRA
(già , in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Loredana Basile che la rappresenta e difende in virtù di mandato allegato all'atto di citazione.;
Attrice
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Marco Dresda ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta.
Convenuto
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.06.2022, la Parte_1
(già , in qualità di cessionaria dei crediti vantati dalle Parte_2 società ed nei confronti del Parte_3 Controparte_2 CP_1
, lo conveniva in giudizio al fine di vederlo condannare al pagamento di €
[...]
19.022,68, per sorte capitale, giuste fatture in atti, oltre interessi moratori, maturati e maturandi, al tasso di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Part Lgs. n. 192/12, dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo;
la chiedeva, inoltre, l'applicazione dell'effetto anatocistico, a partire dalla data di proposizione della domanda giudiziale, per le fatture scadute da oltre sei mesi, e il risarcimento del danno subito nella misura di € 40,00, per n. 5 fatture insolute, secondo le previsioni dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2002, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12.
1 Con comparsa del 07.12.2022 si costituiva in giudizio il , Controparte_1 contestando la pretesa attorea e deducendo:
1. in relazione al debito di € 2.971,33, di cui alle fatture emesse da Parte_3
che l'importo di € 2.677,44 era stato già corrisposto ed anche
[...] successivamente stornato dal gestore telefonico, mentre la somma residua (pari ad
€ 293,89) non era dovuta, in quanto i servizi indicati nelle fatture non costituivano oggetto di contratto scritto tra le parti, tant'è che - per farvi fronte - era stata attivata la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio (cfr. all.2);
2. in relazione ai debiti di € 1.533,71, di cui alle fatture anno 2021 emesse da
[...]
e di € 9.028,36, di cui alle fatture anno 2022 del medesimo gestore CP_2 elettrico, che tali importi erano già stati saldati, come provato dai mandati di pagamento prodotti in giudizio (cfr. all. 4, 5 e 6; all. 8-12);
3. di stare provvedendo, inoltre, al pagamento della restante somma di € 5.489,28 dovuta al medesimo gestore elettrico.
L'Ente comunale contestava, poi, la richiesta di pagamento degli interessi di mora e degli interessi anatocistici sugli importi dovuti perché aveva provveduto a saldare parte del debito prima dell'instaurazione del giudizio.
Sulla richiesta di risarcimento delle spese per il recupero delle fatture insolute, infine, il sosteneva che, trattandosi di un unico rapporto di somministrazione, fosse CP_1 dovuto un unico importo complessivo di € 40,00, a saldo di tutte le fatture impagate relative alla medesima fornitura, e non un importo distinto per ciascuna fattura singolarmente, come richiesto.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con la prima memoria la dava atto di aver ricevuto il Parte_1 pagamento della intera sorte capitale oggetto della domanda e dichiarava di proseguire il giudizio unicamente per il pagamento degli interessi moratori, maturati e maturandi, dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo, avvenuto in ritardo, con applicazione dell'effetto anatocistico come richiesto sin dalla proposizione della domanda, nonché per il risarcimento del danno per ritardato pagamento.
All'udienza del 15.05.2025, quindi, previa precisazione delle conclusioni ad opera delle parti (che si riportavano ai rispettivi atti) ed assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
2 Preliminarmente si condividono le argomentazioni contenute nella memoria di replica del in ordine alla inammissibilità della richiesta attorea di Controparte_1 condanna al pagamento della somma di € 1.533,71 a titolo di capitale residuo, oltre accessori, trattandosi di domanda irritualmente formulata dall'attrice solo in comparsa conclusionale, in contrasto con quanto dalla stessa parte precisato con le proprie prime memorie istruttorie.
A fronte dell'intervenuto pagamento delle fatture insolute per la sola sorte capitale da parte del (come documentate in sede di costituzione in giudizio), Controparte_1 infatti, parte attrice con le memorie depositate il 6.2.2023 così dichiarava “precisa la domanda a seguito dei pagamenti effettuati dal convenuto Controparte_3
, però rilevare che i suddetti pagamenti sono stati effettuati in ritardo rispetto
[...] alle scadenze e pertanto sugli stessi sono dovuti gli accessori come richiesti”, precisando le proprie conclusioni in conformità, di talchè la domanda di pagamento del capitale residuo formulata solo in sede di comparsa conclusionale è chiaramente inammissibile perché tardiva.
La domanda attorea nei termini precisati nella citata memoria – invece - è parzialmente fondata e, per l'effetto, merita accoglimento nei termini che si vanno a precisare.
In primo luogo, infatti, occorre rilevare che – costituendosi in giudizio – il CP_1
documentava di aver già stragiudizialmente chiarito che le fatture
[...] Pt_3 nr. 5140001527 del 20/08/2021 di € 1.338,72 e nr. 5140001935 del 20/10/2021 di €
1,338.72 inerenti il Circuito diretto 855391/01 erano state stornate dal fornitore con fattura nr. 5140002337 del 20/12/2021 protocollo 146732 del 28/12/2021 “inerente il circuito diretto 855391/01 per l'intero anno solare 2021 in esecuzione della richiesta di dismissione di tale canale trasmissivo effettuata da questa ransizione al Digitale Pt_4 con nota nr. 69137 del 16/07/2020” (cfr. allegato 2).
Come già evidenziato, parte attrice – prendendo atto dell'avvenuto pagamento – riduceva la propria originaria domanda solo agli interessi di mora ed al risarcimento danni dovuti per il ritardato pagamento.
Il citato documento 2, nel quale si dava atto dello storno, però, risaliva al 15.2.2022, quindi, era antecedente alla data del 17.6.2022 in cui veniva notificato l'atto di citazione in esame;
il citato documento 2, inoltre, risultava indirizzato specificamente anche all'odierna attrice e la stessa nelle proprie prime memorie istruttorie non contestava
3 detta documentazione, limitandosi a dare atto dell'avvenuto pagamento della sorte capitale e ad insistere nella domanda di condanna agli accessori per il ritardo nel pagamento, che – quindi – certamente non sono dovuti relativamente alle fatture stornate.
Nel medesimo documento 2, inoltre, il precisava: Controparte_1
“Le restanti fatture sono invece parte di una procedura di riconoscimento di debito avviata con nota n. 45379 del 29/04/2021 con la quale questa U.O. prendeva atto Par dell'avvenuta presenza di posizioni debitorie insolute nei confronti della avviate da parte dell' olizia Municipale, per le quali si è proceduto ad avviare la procedura Pt_4 di segnalazione debiti fuori bilancio.
Pertanto la cessione di credito può vertere unicamente sulle seguenti fatture……per un totale di € 293,89”
Anche sul punto, parte attrice non contestava alcunchè specificamente e - considerato che la procedura di riconoscimento di debito risultava avviata oltre un anno prima della notifica dell'atto di citazione e parte attrice ne era stata compiutamente edotta – anche con riferimento a tale parte della domanda non si ritengono dovuti gli accessori richiesti.
Con riferimento ai crediti acquistati dall'odierna attrice dalla (cfr. Controparte_2
i contratti di cessione dei crediti allegati sub 2 e 3 all'atto di citazione), invece,
[...] provava compiutamente anche l'esistenza del rapporto obbligatorio da cui Parte_1 originavano i crediti ceduti, precisando che il gestore elettrico aveva fornito energia al a seguito di aggiudicazione gara Consip e gas in regime di Controparte_1 salvaguardia (cfr. documenti allegati sub 7-9 alla II memoria istruttoria).
A sostegno dell'avvenuto pagamento, il depositava solo i Controparte_1 mandati di pagamento emessi.
Pur essendo noto che – di per sé – il mandato di pagamento non è idoneo a dimostrare né l'effettivo pagamento degli importi dovuti, né la data di effettiva estinzione dell'obbligazione pecuniaria (cfr. parte motiva di Cass. n. 13100/20041), nel caso in esame parte attrice non contestava l'effettivo avvenuto pagamento a seguito dei citati mandati, rilevandone solo la tardività.
4 Già in sede di costituzione, infatti, il allegava mandati di Controparte_1 pagamento emessi successivamente alla notifica dell'atto di citazione (cfr. documenti allegati sub 10, 11 e 12 all'atto di citazione), con le memorie istruttorie depositate l'8.3.2023, poi, il depositava ulteriori mandati emessi nel Controparte_1 novembre e dicembre 2022, sempre con riferimento a “sospesi anno 2021”.
Orbene, con riferimento a questi ultimi pagamenti merita accoglimento la domanda attorea nei termini precisati nella prima memoria istruttoria:
1. corresponsione degli interessi moratori maturati e maturandi, al tasso di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, dalla scadenza delle singole fatture, sino al saldo, con effetto anatocistico, ai sensi dell'art. 1283 c.c., relativamente alle fatture che - alla data della notifica della citazione - risultavano già scadute da almeno sei mesi;
2. condanna dell'Ente al risarcimento del danno derivante dal ritardato pagamento, pari ad € 40,00 per ogni fattura pagata in ritardo, in applicazione dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/2002, così come novellato nel 2012 (“Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro
a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito”).
Su tale aspetto, infatti, non sono condivisibili le argomentazioni di parte convenuta, alla luce della condivisibile giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che ha chiarito: “l'articolo 6 della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, deve essere interpretato nel senso che l'importo forfettario minimo di euro 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa
o giudiziale” (sent. del 20/10/2022 resa dalla III Sez. nella causa C-585/2020).
Considerato che il ritardo nel pagamento delle fatture azionate ha comportato un danno erariale, si ritiene necessario procedere anche alla segnalazione ex art. 52 dl.vo n.
174 del 2016.
Considerato, infine, che i crediti venivano in gran parte stornati (per distacco Pt_3 della relativa utenza risalente già al 2020) e per la restante parte pagati ben prima della
5 notifica dell'atto di citazione, e considerato che anche una parte dei crediti CP_2 risultano essere stati pagati prima dell'instaurazione del presente giudizio, si ritengono sussistenti i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per la compensazione parziale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) In parziale accoglimento della domanda attorea, CONDANNA il CP_1
a pagare in favore di (già
[...] Parte_1 Parte_2
, gli interessi di mora solo sulla sorta capitale pagata in ritardo, al tasso di
[...] cui al D. Lgs. n. 231/2002, dalle scadenze delle singole fatture, sino alla domanda giudiziale, disponendo che sulla citata somma e sugli interessi moratori prodotti dalle fatture tardivamente saldate maturino, con decorrenza dalla notifica della citazione, ulteriori interessi moratori allo stesso tasso sopra indicato, con eventuale effetto anatocistico, nei limiti ed alle condizioni poste dall'art. 1283 c.c.;
2) CONDANNA, altresì, il a pagare, in favore della parte Controparte_1 attrice, l'ulteriore somma di € 40,00 per ogni fattura pagata in ritardo, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2002, come novellato dal D. Lgs. n.
192/2012, ma nei limiti della domanda attorea, oltre interessi al tasso legale dalla data della domanda sino al soddisfo;
3) COMPENSA per metà le spese di lite tra le parti e CONDANNA il CP_1
a rimborsare in favore della (già
[...] Parte_1 [...]
l'altra metà che si liquida in € 132,00 per C.U. e diritti Parte_2
(pari alla metà di € 264,00) ed € 2.538,50 per onorari (pari alla metà di € 5.077 di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase di trattazione ed € 1.701,00 per la fase decisionale), oltre a I.V.A., C.P.A. e rimborso spese forfettario come per legge;
4) DISPONE la trasmissione di copia della presente sentenza alla Procura della Corte dei Conti di Napoli ex art. 52 dl.vo n. 174 del 2016.
Benevento, 01/12/2025 Il Giudice
(dott.ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione della dott.ssa Raffaella Giada Castaldo, funzionaria addetta all' CP_4
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “l'emissione del mandato non estingue l'obbligo perché, come afferma la Corte di Cassazione (S.U. 2627/1989), il mandato è un ordine impartito al tesoriere dal competente organo della P.A. con cui si dispone di pagare al creditore una determinata somma, avvisandolo, ed è dunque un atto preordinato all'adempimento dell'obbligazione e perciò la sua emissione non integra in sé adempimento liberatorio. Ne deriva che l'estinzione dell'obbligo avviene con l'accreditamento delle somme sul conto, e perciò ivi è il locus solutionis”.