CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 18/02/2026, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1036/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:02 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5911/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2952025003321254000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2952025003321254000 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 289/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente adiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Messina- Ufficio Territoriale di Messina, chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento, meglio descritta in atti, notificata a mezzo posta il 15/06/2025, limitatamente alla somma intimata sulla base della cartella n.29520140011303287000, pari ad € 3.222,83 per IRPEF,IVA anno di imposta 2010.
In particolare, il ricorrente eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti, l'intervenuto decorso del termine decennale di prescrizione di crediti, sanzioni e interessi nonché l'infondatezza della pretesa.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Messina rilevando che la cartella presupposta risultava notificata in data 12.10.2014 con deposito presso la casa comunale e pertanto trattandosi di tributi erariali il termine di prescrizione è decennale e, dunque, non era decorso in considerazione dell'applicazione della normativa covid, D.L. 18/2020 “Cura Italia” convertito in Legge 27/2020.
All'udienza del 15.1.2025 la causa veniva decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare parzialmente fondato, dunque, va accolto nei termini che segue.
Rileva questo giudice che l'Agenzia delle Entrate, costituendosi regolarmente in giudizio, forniva prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento presupposta all'intimazione impugnata, in data 12.10.2014.
Da ciò ne discende che trattandosi di crediti erariale il termine di prescrizione del tributo è decennale come previsto dall'art. 2946 c.c.
Diversamente, tuttavia, si deve concludere con le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi.
L'art. 20 del dlgs 472/1997 dispone che diritto dell'Amministrazione finanziaria a riscuotere le sanzioni amministrative tributarie si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Poiché l'Agenzia non ha fornito prova di ulteriori atti interruttivi della prescrizione e considerato che l'atto che qui si impugna veniva notificato solo in data 15.6.2025, il termine quinquennale risulta ampliamente decorso.
Infondata e del tutto generica risulta l'eccezione di infondatezza della pretesa creditoria atteso che il ricorrente faceva dipendere la non dovutezza del tributo esclusivamente dal decorso del tempo dal sorgere del credito.
Alla luce di quanto sopra il ricorso va accolto e l'atto annullato limitatamente alle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi. Si ritiene equo compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi. Rigetta per il resto. Spese compensate tra le parti.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:02 in composizione monocratica:
BONANZINGA FRANCESCA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5911/2025 depositato il 05/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98100 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2952025003321254000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2952025003321254000 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 289/2026 depositato il
22/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente adiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Messina- Ufficio Territoriale di Messina, chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento, meglio descritta in atti, notificata a mezzo posta il 15/06/2025, limitatamente alla somma intimata sulla base della cartella n.29520140011303287000, pari ad € 3.222,83 per IRPEF,IVA anno di imposta 2010.
In particolare, il ricorrente eccepiva la mancata notifica degli atti presupposti, l'intervenuto decorso del termine decennale di prescrizione di crediti, sanzioni e interessi nonché l'infondatezza della pretesa.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Messina rilevando che la cartella presupposta risultava notificata in data 12.10.2014 con deposito presso la casa comunale e pertanto trattandosi di tributi erariali il termine di prescrizione è decennale e, dunque, non era decorso in considerazione dell'applicazione della normativa covid, D.L. 18/2020 “Cura Italia” convertito in Legge 27/2020.
All'udienza del 15.1.2025 la causa veniva decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare parzialmente fondato, dunque, va accolto nei termini che segue.
Rileva questo giudice che l'Agenzia delle Entrate, costituendosi regolarmente in giudizio, forniva prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento presupposta all'intimazione impugnata, in data 12.10.2014.
Da ciò ne discende che trattandosi di crediti erariale il termine di prescrizione del tributo è decennale come previsto dall'art. 2946 c.c.
Diversamente, tuttavia, si deve concludere con le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi.
L'art. 20 del dlgs 472/1997 dispone che diritto dell'Amministrazione finanziaria a riscuotere le sanzioni amministrative tributarie si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Poiché l'Agenzia non ha fornito prova di ulteriori atti interruttivi della prescrizione e considerato che l'atto che qui si impugna veniva notificato solo in data 15.6.2025, il termine quinquennale risulta ampliamente decorso.
Infondata e del tutto generica risulta l'eccezione di infondatezza della pretesa creditoria atteso che il ricorrente faceva dipendere la non dovutezza del tributo esclusivamente dal decorso del tempo dal sorgere del credito.
Alla luce di quanto sopra il ricorso va accolto e l'atto annullato limitatamente alle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi. Si ritiene equo compensare le spese.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso limitatamente alle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi. Rigetta per il resto. Spese compensate tra le parti.