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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/07/2025, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente relatore dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 327 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente dai coniugi:
c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
29/08/1981, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca BARGELLONI
e
c.f. , nato a [...] il [...], CP_2 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico BECCARO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
-dichiarare con sentenza la separazione personale dei coniugi, sigg.ri CP_2
( ) nato il [...] e la Sig.ra CodiceFiscale_3 Parte_1 [...]
) nata il [...] in [...]; C.F._4
- ordinare al Comune di Vicenza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio Atto N. 125 parte I - anno 2006 - del Comune di Vicenza;
- dichiarare compensate le spese legali;
alle seguenti condizioni:
1) affidare i figli minori nato a [...] il [...] ( Persona_1 C.F._5
) e nato a [...] il [...] ( )
[...] Persona_2 CodiceFiscale_6
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre
( ). Limitatamente alle questioni di Parte_1 CodiceFiscale_4
ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la potestà anche disgiuntamente;
2) nulla sulla assegnazione della casa coniugale, avendo la sig.ra Parte_1
( ) già provveduto a trasferirsi con i figli dalla casa coniugale presso CodiceFiscale_4
il nuovo indirizzo di residenza, mentre il marito è rimasto a vivere nella casa coniugale;
attualmente il sig. sta per trasferirsi in altra abitazione per cui qualora la casa CP_2
coniugale cointestata tra le parti venisse venduta, il ricavato, una volta estinto il mutuo, verrà
suddiviso tra i coniugi in parti uguali;
3) disporre, in ordine ai tempi ed ai modi di permanenza dei figli presso ciascun genitore,
che i ricorrenti potranno vedere e tenere con sé gli stessi secondo i tempi ed i modi che risulteranno più confacenti a coniugare le esigenze di vita per entrambi, variando anche nel tempo il regime in funzione delle modificazioni degli impegni lavorativi, scolastici, ludico ricreativi, di ciascuno, col pieno accordo tra i genitori, precisando sin d'ora che allo stato
2 attuale i figli durante la settimana sono sempre con la madre;
nei gg di lunedì, mercoledì e giovedì pomeriggio il padre va a riprendere il figlio al calcio e lo riaccompagna a casa Per_2
dalla madre;
due weekend al mese il padre ha con sè dal venerdì sera e al Per_2 Per_1
sabato a mezzogiorno quando esce da scuola e i figli restano col padre fino a domenica dopo cena, pertanto, salvo diversi accordi, il regime di visita del padre ai figli è di massima quello sopra descritto. Poichè durante la settimana i figli cenano e pernottano sempre presso la madre, il sig. si impegna per la serata del giovedì a portare la cena già CP_2
pronta a casa per i figli, quando riaccompagna a casa dal calcio;
Relativamente alle Per_2
vacanze e periodi festivi, il padre potrà tenere con sé i figli durante l'estate per 10/12 gg,
anche non continuativi, e parimenti la madre;
durante il periodo invernale, il padre potrà
tenere presso sé i figli per giorni 7, coincidenti con le vacanze scolastiche e 3 gg durante le vacanze pasquali, e i figli trascorreranno con il genitore il giorno di Natale o Capodanno,
Pasqua o Pasquetta ad anni alternati;
detti periodi dovranno essere concordati tra i genitori con necessario anticipo e preferibilmente entro il 31/05 le vacanze estive ed entro il 30
novembre quelle invernali;
4) disporre l'obbligo a carico del sig. ( ) di CP_2 CodiceFiscale_3
corrispondere mensilmente un assegno pari ad € 325,00 per ciascun figlio a titolo di concorso per il mantenimento, con adeguamento agli indici ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, per complessivi € 650,00 mensili. I pagamenti saranno effettuati periodicamente e anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese. Le parti convengono che tale importo inizierà ad essere versato dal mese della firma del presente accordo;
Nulla per mantenimento a favore della sig.ra ( ), Parte_1 CodiceFiscale_4
avendo già provveduto a ricercare occupazione lavorativa;
5) I ricorrenti concordano che l'assegno unico universale per i figli, o altra diversa misura di contributo a sostegno della famiglia, verrà attribuito e spetterà interamente al 100% alla
3 sig.ra ( ); a tal fine il sig. , che sinora Parte_1 CodiceFiscale_4 CP_2
lo percepito al 100%, si attiverà con la moglie presso l'Inps affinché venga corrisposto al
100% alla moglie;
sino a quando la moglie non riceverà direttamente dall'Inps l'intero importo, il sig. verserà tutto quanto riceverà mensilmente come AU dall'Inps alla sig.ra CP_2
e ciò a far data da dicembre 2024, vale a dire in coincidenza con il mese in cui ha Pt_1
iniziato a versare il contributo al mantenimento dei figli di cui al punto 5);
6) le spese straordinarie per i figli, come da indicazione del Protocollo del Tribunale di
Vicenza che qui si richiama, verranno sostenute e ripartite tra i genitori nella misura del 50%
al padre e 50% a carico della madre, con rimborso previa esibizione e produzione all'altro genitore della relativa documentazione fiscale di spesa, anche ai fini della detraibilità delle spese nelle rispettive dichiarazioni dei redditi al 50% tra le parti. I genitori prestano consenso, ove richiesto, per il rilascio dei documenti di riconoscimento e per l'espatrio dei figli;
7) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 03/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data 29/07/2006, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 06/05/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
4 c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti prestano consenso, ove richiesto, per il rilascio dei documenti di riconoscimento e per l'espatrio dei figli;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- le spese vanno compensate in quanto la domanda è stata proposta in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa
5 in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP_2
uniti in matrimonio in VICENZA (VI) in data 29/07/2006 con atto trascritto al n. 125, parte I,
anno 2006, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VICENZA (VI)
perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c)compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8.7.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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