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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/09/2025, n. 8055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8055 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
1
n. 11127 2022 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11127 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. MOIO RAFFAELLA presso cui elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
-, non costituito CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore della ricorrente si riporta a tutti i propri atti e scritti difensivi.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi.
1 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente in epigrafe generalizzata, premesso di essere sposata con il resistente, padre dei loro due figli ( nato il [...], e Per_1
nata il [...]), ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi Per_2
con addebito al resistente;
assegnarsi alla moglie la ex casa coniugale;
affidarsi la figlia minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
porsi a carico del resistente un assegno mensile per il mantenimento della moglie e della figlia minore di €.800,00 oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Napoli siglato con il COA di Napoli del 2018.
All'udienza del 26.09.2022, il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione per assenza del coniuge, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, nulla disponeva sul regime di affido essendo la figlia Per_2
maggiorenne non economicamente autosufficiente, assegnava alla moglie la casa coniugale;
poneva a carico del resistente l'assegno mensile di €400,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre rivalutazione Istat ed oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli del 2018.
Quindi rimetteva le parti davanti al giudice istruttore. Quivi non si costituiva il resistente sebbene regolarmene avvisato.
Non ammessa la prova per testi, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
• Sulla domanda di separazione personale con addebito.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta di separazione. In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione e la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che provano il venire meno, tra i coniugi, di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
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In relazione alla domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza”
(cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del 12.09.2011).
A giudizio del Collegio la domanda de qua non ha trovato adeguato sostegno probatorio e pertanto va reietta per le ragioni che seguono.
Ed invero, a base dell'addebito la difesa della ricorrente ha dedotto che la causa del fallimento dell'unione sarebbe dipesa da una molteplicità di comportamenti persecutori e violenti tenuti dal marito nei confronti della ricorrente tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e della coabitazione.
Invero, le deduzioni di violenze subite dalla coniuge non hanno alcun trovato riscontro probatorio, non avendo l'istante avanzato alcuna richiesta di prova per testi in merito né ha prodotto alcun referto medico, denunce/querele o eventuale richiesta di rinvio a giudizio a carico del resistente.
Pertanto, alla luce degli elementi forniti, la separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151 comma 1 comma c.c.
• Sulla domanda di mantenimento per la figlia Per_2
In ordine alla domanda di mantenimento per la figlia (20 anni), maggiorenne Per_2
ma non economicamente autosufficiente, va evidenziato che in virtù dell'art.337 septies c.c. “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla
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base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarne profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera
(ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli, ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
La raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sé (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione umana): l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perché sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana, e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento.
L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive.
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.
Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che
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della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; nonché ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile
2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n.
20484; Cass. 1 luglio 2009, n. 15406).
Peraltro, le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente.
Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.
Tanto premesso, considerata la giovane età di (22 anni) deve presumersi che Per_2
ancora non abbia avuto modo di inserirsi efficacemente nel mondo del lavoro, dovendo essere fornita la prova che, nonostante il breve lasso temporale dal raggiungimento della maggiore età, la stessa possa considerarsi già colposamente inerte rispetto alla ricerca di una autosufficienza economica. Invero, parte ricorrente allega agli atti processuali contratto di tirocinio della figlia che l'ha vista impegnata per soli sei mesi dal 13/10/2023 al 31/03/2024 presso il supermercato “Sole 365” in via Argine, per la formazione, senza essere però assunta al termine di detto periodo.
Pertanto, va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al suo mantenimento. Tenuto conto del rapporto di convivenza della figlia con la madre e,
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dunque, della partecipazione diretta della stessa al mantenimento della prole, il
Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento della figlia.
Considerate le esigenze di vita della figlia, ormai adulta, non essendo stato provato alcunchè sul reddito del resistente, mentre la ricorrente deduce di percepire il reddito di cittadinanza nella misura di €.350,00 mensili, limitandosi a produrre un Isee relativo all'anno 2023 per un reddito di € 5.349,00, ritiene il Collegio di determinare un assegno a carico del resistente contumace di €. 400,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia Tale assegno dovrà essere versato entro il giorno cinque di ogni mese alla Per_2
ricorrente e sarà rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT. Va, altresì, posto a carico del sig. l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese CP_1
straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Napoli del 07/3/18, purché documentate.
• Sulla domanda di mantenimento in favore della ricorrente.
Passando all'esame della domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente per sé stessa, va premesso, in punto di diritto, che, per giurisprudenza del tutto prevalente della Suprema Corte, che questo Collegio ritiene di condividere (cfr. tra le molte altre:
Cassazione civile sez. I, 15/01/2018, n.770; Cass. 4 dicembre 2017, n. 28938;
Cassazione Civile, Sez. I, 16 maggio 2017, n. 12196; Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n.
23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. Il giudice nella determinazione dell'assegno di mantenimento deve avere quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato e, a tal fine, il giudice non può limitarsi a
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considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico (Cass. Civ., Sez. 1, n.
9915 del 24 aprile 2007).
Va rimarcato come sia pacifica, in giurisprudenza, la profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla c.d. “solidarietà post-coniugale” nel giudizio di divorzio: nel primo caso, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione;
vieppiù, gli aspetti di natura patrimoniale - con particolare riferimento all'ipotesi, come quella in esame, di non addebitabilità della separazione stessa - non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova situazione.
Premesso che, come già rilevato, la separazione personale dei coniugi, a differenza dello scioglimento del matrimonio o della cessazione dei suoi effetti civili non elide, anzi presuppone, la permanenza del vincolo coniugale, deve ribadirsi che il dovere di assistenza materiale, nel quale si attualizza l'assegno di mantenimento, conserva la sua efficacia e la sua pienezza in quanto costituisce uno dei cardini fondamentali del matrimonio e non presenta alcun aspetto di incompatibilità con la situazione, in ipotesi anche temporanea, di separazione. Altrettanto non può affermarsi in merito alla solidarietà post-coniugale alla base dell'assegno di divorzio: anche in seguito alla sentenza della Corte Suprema di cassazione, a Sezioni Unite, n. 18287 del 11/07/2018,
a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n. 11504 del
2017, ed i principi di diritto con essa enunciati.
L'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, secondo il consolidato orientamento della suprema Corte, con l'espressione “redditi adeguati” la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi (Cass. 24 aprile 2007, n. 9915); tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell'addebito della separazione, richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi
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economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita. L'esito negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze (cfr. art. 156 c.c., comma 2), quali, ad esempio, la durata della convivenza.
Il concetto di tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non deve essere inteso in senso letterale, poiché la separazione, determinando maggiori spese ed eliminando le economie che derivano dal vivere insieme, generalmente comporta una diminuzione delle possibilità economiche della coppia.
L'attribuzione del mantenimento nella sede separativa deve pertanto ritenersi motivato da uno squilibrio sopraggiunto per effetto della separazione e deve tendere al riequilibrio delle due posizioni, affinché entrambi i coniugi, dovendo ridimensionare il proprio standard economico, lo facciano nella medesima misura.
In altre pronunce (cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 3502 del 13.02.2013) i Supremi
Giudici hanno ribadito l'orientamento consolidato secondo il quale il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo tenuto a dimostrare l'impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. tra le altre Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004). Tra gli indici del tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale può essere valorizzata anche l'attuale disparità economica tra i coniugi (cfr. Cass. n. 2156 del 2010;
Cass. Civ. Sez. VI del 13.02.2015 n. 2961).
Applicando i principi esposti al caso di specie il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda in oggetto.
Per quanto concerne il tenore di vita durante il matrimonio nessun elemento specifico
è stato dedotto, né provato da parte ricorrente;
quanto invece alla capacità reddituale dei coniugi, la sig.ra deduce di percepire solo il reddito RFL nella misura di Pt_1
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€.350,00 mensili, svolgendo attualmente l'attività di pulizia dei giardini pubblici per due volte la settimana per quattro ore al giorno, mentre deduce che il resistente contumace percepisce un'indennità di accompagnamento ed una pensione di invalidità per un reddito complessivo di circa € 1500.00/ 1600.00, senza fornire però alcuna prova dei suoi redditi.
Orbene, va evidenziato che l'istante non ha prodotto né certificazione di redditi, né attestazione dell'Agenzia dell'Entrate, inoltre non ha provato il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio grazie ai redditi del coniuge.
Pertanto, facendo applicazione dei principi suesposti deve ritenersi che la ricorrente non abbia fornito prova dei redditi propri e del tenore di vita durante la convivenza dei coniugi, e della differenza tra le situazioni economiche delle parti, pertanto la domanda va rigettata.
• Sull'assegnazione della ex casa coniugale
Va confermata l'assegnazione a della ex casa coniugale perché, Parte_1
convivendo la stessa con la figlia, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, il provvedimento de quo si appalesa conforme al superiore interesse della prole a conservare l'habitat domestico nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 comma VI L 898/1970 (giurisprudenza costante della Suprema Corte: cfr. tra le altre
Cass. Civ. Sez. I 30 dicembre 2011 n. 30199).
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della peculiare natura del giudizio, si ravvisano eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. rigetta la domanda di addebito;
3. pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro e non CP_1
oltre il giorno cinque di ogni mese, a , a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di euro 400,00
9 10
(quattrocento/00); detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
4. pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella misura del CP_1
50%, alle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA del 2018;
5. rigetta la domanda di assegno di mantenimento di parte ricorrente;
6. assegna la ex casa coniugale alla sig.ra ; Parte_1
7. dichiara non ripetibili le spese di lite;
8. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 96, parte I, s., Sez. BA, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 25/07/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi dott. Raffaele Sdino
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n. 11127 2022 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11127 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. MOIO RAFFAELLA presso cui elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
-, non costituito CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore della ricorrente si riporta a tutti i propri atti e scritti difensivi.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione dei coniugi.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente in epigrafe generalizzata, premesso di essere sposata con il resistente, padre dei loro due figli ( nato il [...], e Per_1
nata il [...]), ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi Per_2
con addebito al resistente;
assegnarsi alla moglie la ex casa coniugale;
affidarsi la figlia minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
porsi a carico del resistente un assegno mensile per il mantenimento della moglie e della figlia minore di €.800,00 oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Napoli siglato con il COA di Napoli del 2018.
All'udienza del 26.09.2022, il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione per assenza del coniuge, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, nulla disponeva sul regime di affido essendo la figlia Per_2
maggiorenne non economicamente autosufficiente, assegnava alla moglie la casa coniugale;
poneva a carico del resistente l'assegno mensile di €400,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia oltre rivalutazione Istat ed oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli del 2018.
Quindi rimetteva le parti davanti al giudice istruttore. Quivi non si costituiva il resistente sebbene regolarmene avvisato.
Non ammessa la prova per testi, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
• Sulla domanda di separazione personale con addebito.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta di separazione. In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione e la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che provano il venire meno, tra i coniugi, di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
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In relazione alla domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: uno o più comportamenti, posti in essere da parte dell'uno o dell'altro coniuge, volontariamente e consapevolmente contrario e/o contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere da parte di ciascun coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza”
(cfr. ex plurimis Cass. Sez. I n. 18618 del 12.09.2011).
A giudizio del Collegio la domanda de qua non ha trovato adeguato sostegno probatorio e pertanto va reietta per le ragioni che seguono.
Ed invero, a base dell'addebito la difesa della ricorrente ha dedotto che la causa del fallimento dell'unione sarebbe dipesa da una molteplicità di comportamenti persecutori e violenti tenuti dal marito nei confronti della ricorrente tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e della coabitazione.
Invero, le deduzioni di violenze subite dalla coniuge non hanno alcun trovato riscontro probatorio, non avendo l'istante avanzato alcuna richiesta di prova per testi in merito né ha prodotto alcun referto medico, denunce/querele o eventuale richiesta di rinvio a giudizio a carico del resistente.
Pertanto, alla luce degli elementi forniti, la separazione tra i coniugi va, dunque, pronunciata, ai sensi dell'art. 151 comma 1 comma c.c.
• Sulla domanda di mantenimento per la figlia Per_2
In ordine alla domanda di mantenimento per la figlia (20 anni), maggiorenne Per_2
ma non economicamente autosufficiente, va evidenziato che in virtù dell'art.337 septies c.c. “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, ed è pacifico in giurisprudenza che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla
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base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarne profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera
(ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli, ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa.
La raggiunta età matura del figlio, in ragione dello stretto collegamento tra doveri educativi e di istruzione, da un lato, ed obbligo di mantenimento, dall'altro lato, assume rilievo in sé (i primi non potendo che cessare ad un certo punto dell'evoluzione umana): l'età maggiore, pertanto, tanto più quando è matura - perché sia raggiunta, secondo l'id quod plerumque accidit, quell'età in cui si cessa di essere ragazzi e di accettare istruzioni ed indicazioni parentali per le proprie scelte di vita, anche minuta e quotidiana, e si diventa uomini e donne - implica l'insussistenza del diritto al mantenimento.
L'obbligo di mantenimento legale cessa con la maggiore età del figlio;
in seguito ad essa, l'obbligo sussiste laddove stabilito dal giudice, sulla base delle norme richiamate.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Non è dunque il convenuto - soggetto passivo del rapporto - onerato della prova della raggiunta effettiva e stabile indipendenza economica del figlio, o della circostanza che questi abbia conseguito un lavoro adeguato alle aspirazioni soggettive.
Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito, che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore.
Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che
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della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24 Cost, ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa (Cass. 25 luglio 2008, n. 20484; nonché ancora Cass. 16 agosto 2016, n. 17108; Cass. 14 gennaio 2016, n. 486; Cass. 17 aprile
2012, n. 6008; Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; Cass. 25 luglio 2008, n.
20484; Cass. 1 luglio 2009, n. 15406).
Peraltro, le concrete situazioni di vita saranno sovente ragione d'integrazione della prova presuntiva circa l'esistenza del diritto, in quanto, ad esempio, incolpevole del tutto o inesigibile sia la conquista attuale di una posizione lavorativa, che renda il figlio maggiorenne economicamente autosufficiente.
Ne deriva che, in generale, la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne;
di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa, man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate ed all'impegno profuso, nella ricerca, prima, di una sufficiente qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.
Tanto premesso, considerata la giovane età di (22 anni) deve presumersi che Per_2
ancora non abbia avuto modo di inserirsi efficacemente nel mondo del lavoro, dovendo essere fornita la prova che, nonostante il breve lasso temporale dal raggiungimento della maggiore età, la stessa possa considerarsi già colposamente inerte rispetto alla ricerca di una autosufficienza economica. Invero, parte ricorrente allega agli atti processuali contratto di tirocinio della figlia che l'ha vista impegnata per soli sei mesi dal 13/10/2023 al 31/03/2024 presso il supermercato “Sole 365” in via Argine, per la formazione, senza essere però assunta al termine di detto periodo.
Pertanto, va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al suo mantenimento. Tenuto conto del rapporto di convivenza della figlia con la madre e,
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dunque, della partecipazione diretta della stessa al mantenimento della prole, il
Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento della figlia.
Considerate le esigenze di vita della figlia, ormai adulta, non essendo stato provato alcunchè sul reddito del resistente, mentre la ricorrente deduce di percepire il reddito di cittadinanza nella misura di €.350,00 mensili, limitandosi a produrre un Isee relativo all'anno 2023 per un reddito di € 5.349,00, ritiene il Collegio di determinare un assegno a carico del resistente contumace di €. 400,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia Tale assegno dovrà essere versato entro il giorno cinque di ogni mese alla Per_2
ricorrente e sarà rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT. Va, altresì, posto a carico del sig. l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese CP_1
straordinarie, come da protocollo del Tribunale di Napoli del 07/3/18, purché documentate.
• Sulla domanda di mantenimento in favore della ricorrente.
Passando all'esame della domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente per sé stessa, va premesso, in punto di diritto, che, per giurisprudenza del tutto prevalente della Suprema Corte, che questo Collegio ritiene di condividere (cfr. tra le molte altre:
Cassazione civile sez. I, 15/01/2018, n.770; Cass. 4 dicembre 2017, n. 28938;
Cassazione Civile, Sez. I, 16 maggio 2017, n. 12196; Cass. n. 1480/ 2006; Cass. n.
23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835), l'art. 156 c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica – un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. Il giudice nella determinazione dell'assegno di mantenimento deve avere quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato e, a tal fine, il giudice non può limitarsi a
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considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico (Cass. Civ., Sez. 1, n.
9915 del 24 aprile 2007).
Va rimarcato come sia pacifica, in giurisprudenza, la profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell'ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla c.d. “solidarietà post-coniugale” nel giudizio di divorzio: nel primo caso, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione;
vieppiù, gli aspetti di natura patrimoniale - con particolare riferimento all'ipotesi, come quella in esame, di non addebitabilità della separazione stessa - non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova situazione.
Premesso che, come già rilevato, la separazione personale dei coniugi, a differenza dello scioglimento del matrimonio o della cessazione dei suoi effetti civili non elide, anzi presuppone, la permanenza del vincolo coniugale, deve ribadirsi che il dovere di assistenza materiale, nel quale si attualizza l'assegno di mantenimento, conserva la sua efficacia e la sua pienezza in quanto costituisce uno dei cardini fondamentali del matrimonio e non presenta alcun aspetto di incompatibilità con la situazione, in ipotesi anche temporanea, di separazione. Altrettanto non può affermarsi in merito alla solidarietà post-coniugale alla base dell'assegno di divorzio: anche in seguito alla sentenza della Corte Suprema di cassazione, a Sezioni Unite, n. 18287 del 11/07/2018,
a composizione del contrasto giurisprudenziale creatosi dopo la sentenza n. 11504 del
2017, ed i principi di diritto con essa enunciati.
L'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi. Sotto tale profilo, secondo il consolidato orientamento della suprema Corte, con l'espressione “redditi adeguati” la norma ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi (Cass. 24 aprile 2007, n. 9915); tale dato, non ricorrendo la condizione ostativa dell'addebito della separazione, richiede un'ulteriore verifica per appurare se i mezzi
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economici di cui dispone il coniuge richiedente gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita. L'esito negativo di detto accertamento impone, poi, di procedere a una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, nonché di particolari circostanze (cfr. art. 156 c.c., comma 2), quali, ad esempio, la durata della convivenza.
Il concetto di tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non deve essere inteso in senso letterale, poiché la separazione, determinando maggiori spese ed eliminando le economie che derivano dal vivere insieme, generalmente comporta una diminuzione delle possibilità economiche della coppia.
L'attribuzione del mantenimento nella sede separativa deve pertanto ritenersi motivato da uno squilibrio sopraggiunto per effetto della separazione e deve tendere al riequilibrio delle due posizioni, affinché entrambi i coniugi, dovendo ridimensionare il proprio standard economico, lo facciano nella medesima misura.
In altre pronunce (cfr. tra le altre Cass. Sez. I n. 3502 del 13.02.2013) i Supremi
Giudici hanno ribadito l'orientamento consolidato secondo il quale il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo tenuto a dimostrare l'impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. tra le altre Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004). Tra gli indici del tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale può essere valorizzata anche l'attuale disparità economica tra i coniugi (cfr. Cass. n. 2156 del 2010;
Cass. Civ. Sez. VI del 13.02.2015 n. 2961).
Applicando i principi esposti al caso di specie il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda in oggetto.
Per quanto concerne il tenore di vita durante il matrimonio nessun elemento specifico
è stato dedotto, né provato da parte ricorrente;
quanto invece alla capacità reddituale dei coniugi, la sig.ra deduce di percepire solo il reddito RFL nella misura di Pt_1
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€.350,00 mensili, svolgendo attualmente l'attività di pulizia dei giardini pubblici per due volte la settimana per quattro ore al giorno, mentre deduce che il resistente contumace percepisce un'indennità di accompagnamento ed una pensione di invalidità per un reddito complessivo di circa € 1500.00/ 1600.00, senza fornire però alcuna prova dei suoi redditi.
Orbene, va evidenziato che l'istante non ha prodotto né certificazione di redditi, né attestazione dell'Agenzia dell'Entrate, inoltre non ha provato il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio grazie ai redditi del coniuge.
Pertanto, facendo applicazione dei principi suesposti deve ritenersi che la ricorrente non abbia fornito prova dei redditi propri e del tenore di vita durante la convivenza dei coniugi, e della differenza tra le situazioni economiche delle parti, pertanto la domanda va rigettata.
• Sull'assegnazione della ex casa coniugale
Va confermata l'assegnazione a della ex casa coniugale perché, Parte_1
convivendo la stessa con la figlia, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, il provvedimento de quo si appalesa conforme al superiore interesse della prole a conservare l'habitat domestico nel rispetto dei criteri di cui all'art. 6 comma VI L 898/1970 (giurisprudenza costante della Suprema Corte: cfr. tra le altre
Cass. Civ. Sez. I 30 dicembre 2011 n. 30199).
• Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della peculiare natura del giudizio, si ravvisano eccezionali motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. rigetta la domanda di addebito;
3. pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro e non CP_1
oltre il giorno cinque di ogni mese, a , a titolo di Parte_1
contributo al mantenimento della figlia, la somma mensile di euro 400,00
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(quattrocento/00); detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
4. pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella misura del CP_1
50%, alle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Napoli siglato con il COA del 2018;
5. rigetta la domanda di assegno di mantenimento di parte ricorrente;
6. assegna la ex casa coniugale alla sig.ra ; Parte_1
7. dichiara non ripetibili le spese di lite;
8. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 96, parte I, s., Sez. BA, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 25/07/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi dott. Raffaele Sdino
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