Articolo 144 della Legge 23 febbraio 1974, n. 24
Articolo 143Articolo 145
Versione
15 marzo 1974
Art. 144.
Alle spese di cui ai capitoli n. 1271 e n. 1281 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' si applicano, per l'anno finanziario 1974, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dello articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.
Entrata in vigore il 15 marzo 1974