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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/10/2025, n. 5590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5590 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Michele Cataldi Presidente
- dott. Giuseppe Staglianò Consigliere
- dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281-sexies c.p.c.)
nella causa civile di appello iscritta al n. 6440 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 decisa all'udienza del 2.10.2025 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1
elettivamente domiciliata presso la sede legale della società in Roma, viale
Europa 190, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Febbo
( ) e Claudia D'Alessio ( ), in C.F._1 C.F._2
virtù di procura generale alle liti per atto del notaio di Persona_1
Roma del 13 novembre 2024, rep. n. 57001, racc. n. 16791
- PARTE APPELLANTE -
pag. 1 di 9 E
( ), elettivamente domiciliato in Roma, CP_1 C.F._3
Corso Vittorio Emanuele II n. 287, presso lo studio dell'avv. Alessandro Ela
Oyana ( ), che la rappresenta e difende in virtù di C.F._4
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- PARTE APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.
18168/2024 pubblicata il 27.11.2024, notificata il 4.12.2024 (opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.c. ).
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza.
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1. – Con atto notificato l'11.12.2024 ha proposto Parte_1
appello avvero la sentenza n. 18168/2024, con cui il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione al precetto notificatole il 14.3.2024, intimante il pagamento in favore di della somma di € 18.463,53, oltre CP_1
compensi e spese, in forza della sentenza del Tribunale di Roma n.
12380/2023 pubblicata il 24.8.2023.
A sostegno dell'appello ha articolato tre motivi, chiedendo che, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'atto di precetto opposto sia dichiarato nullo o inefficace e, per l'effetto, dato atto che ha Parte_1
provveduto a corrispondere alla controparte l'importo non contestato,
dichiarare non dovuta la differenza tra questo e l'importo precettato a titolo pag. 2 di 9 di sorte, con conseguente cessazione della materia del contendere e condanna dell'appellato a restituire le somme ritenute non dovute.
§ 2. – La parte appellata, costituitasi, ha contestato la fondatezza dell'appello, instando per il suo rigetto e la condanna ex art. 96 c.p.c.
§ 3. – All'udienza di prima comparizione, la Corte, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale. All'esito, la Corte ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
§ 1. – Con il primo motivo l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe «omesso di statuire in ordine alla res giudicata formatasi sull'oggetto del contendere, attinente alla quantificazione delle somme, permettendo, pertanto, ai conteggi prodotti da controparte, relativi al merito del giudizio di opposizione a decreto ingiutivo, di formare oggetto del thema decidendum dell'opposizione a precetto.» In particolare,
sostiene che la somma precettata sarebbe frutto di un conteggio unilaterale operato dal fondato su criteri soggettivi, non già sui parametri CP_1
indicati nella sentenza del Tribunale di Roma n. 12380/2023; sentenza che avrebbe accolto l'opposizione di revocando il decreto Parte_1
ingiuntivo, emesso ad istanza del per la somma di € 26.880,40, sulla CP_1
base delle sue difese, che includono anche i conteggi prodotti .
§ 2. – Con il secondo motivo l'appellante si duole del fatto che il
Tribunale, dopo aver argomentato circa l'applicabilità dei criteri di calcolo desumibili dal D.M. 13 giugno 1986 e la legittima imposizione fiscale,
pag. 3 di 9 chiarendo «la lapalissiana evidenza sul punto della sentenza di primo grado», non sarebbe giunto a una coerente conclusione dell'iter logico giuridico, ma avrebbe rigettato la sua opposizione sul rilievo che non fossero stati esplicitati il criterio e le modalità di conteggio in primo grado e che l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo non aveva tenuto conto dei prospetti di calcolo da essa depositati.
E invece aveva depositato i prospetti relativi alla Parte_1
quantificazione degli importi dovuti per i buoni fruttiferi oggetto di causa già
con le memorie ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c. del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e poi nell'opposizione a precetto (doc. 2 fasc . primo grado); prospetti che tenevano conto della variazione dei rendimenti ex art. 5
del D.M. 13.6.1986 e della successiva introduzione della tassazione dei rendimenti ex D.M. 26.6.1997. In entrambe le occasioni essa aveva precisato che detti conteggi erano estratti dal calcolatore presente sul sito di Cassa
depositi e prestiti, disponibile al link, ad accesso pubblico e a disposizione di tutti i risparmiatori.https://www.cdp.it/sitointernet/it/calcolo_dei_rendimenti.page .
L'appellante ribadisce quindi che il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 12380/2023, avrebbe revocato il decreto ingiuntivo opposto, facendo esplicito riferimento al D.M. 13.6.1986 e dunque accogliendo, per logica implicazione, la quantificazione da essa operata nell'opposizione mediante riferimento ai prospetti allegati, ossia € 11.186,87 per il buono del valore nominale di Lire 2.000.000 ed € 2.796,72 per il buono del valore nominale di
Lire 500.000, per complessivi € 13.983,59.
pag. 4 di 9 § 3. – Con il terzo motivo si critica il capo di condanna alle spese di lite, non dovute, stante l'antigiuridicità della pronuncia.
§ 4. – I primi due motivi, da esaminare congiuntamente, attesa la stretta connessione logica-giuridica, poiché attengono alla corretta quantificazione della somma precettata, sono infondati, rendendo superfluo l'esame del terzo relativo al capo sulle spese.
È pacifico che il titolo esecutivo posto a base del precetto è costituito dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 12380/2023, che si è pronunciata sull'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 14073/2020 di € 26.880,40 (oltre interessi e spese) richiesto dal a titolo di liquidazione di due buoni fruttiferi postali serie Q/P emessi CP_1
il 13.10.1987.
Detta sentenza, passata in giudicato, ha accertato il diritto del a CP_1
percepire i rendimenti dell'ultimo decennio di vita dei buoni (dal ventunesimo al trentesimo anno) non già nella misura riportata nelle indicazioni letterali contenute a tergo dei titoli, ma quelli stabiliti dal D.M.
del 13.6.1986, in quanto disciplina normativa integrativa;
ha affermato altresì che, diversamente da quanto sostenuto dall'opposto per CP_1
l'ultimo decennio maturassero interessi in regime di capitalizzazione annua semplice, non già composta (ossia calcolata su un montante via via maggiorato degli interessi progressivamente maturati in corso di rapporto) , e ha riconosciuto il suo diritto a percepire bimestralmente, a titolo di interessi,
un importo fisso e invariabile , quantificato per il buono da L. 500.000 in L.
pag. 5 di 9 65.637 (€ 33,89) e per il buono da L.
2.000.000 in L. 262.550 (€ 135,39), da decurtare della ritenuta fiscale di legge .
Il giudice dell'opposizione, quindi, ha revocato il decreto ingiuntivo,
condannando «al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
del valore nominale dei buoni maggiorato dei rendimenti previsti dal D.M. 13
giugno 1986, con le modalità e nei termini des critti in parte motiva»,
compensando interamente tra le parti le spese.
Ciò premesso, è da verificare se la metodologia di calcolo contenuta nel precetto notificato a il 14.3.2024 sia conforme ai criteri Parte_1
indicati nella citata sentenza n. 12380/2023, pacificamente passata in giudicato
Si condivide innanzitutto quanto affermato nella pronuncia impugnata,
secondo cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, pur accogliendo l'opposizione di non abbia quantificato l'importo dovuto Parte_1
al secondo i conteggi effettuati in quella sede dall'opponente, sulla CP_1
base dei prospetti tratti dal sito della Cassa depositi e prestiti, depositati con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.; detti prospetti, infatti, non sono richiamati in nessun punto della sentenza n. 12380/2023, che non ne verifica la correttezza e indica, invece, in modo specifico – come sopra detto
– il criterio da utilizzare per calcolare gli interessi maturati dal ventunesimo al trentesimo anno, riconoscendo , sulla base del D.M. 13.6.1986 un importo fisso bimestrale di L. 65.637 (€ 33,89) per il buono da L. 500.000 e di L.
262.550 (€ 135,39) per il buono da L. 2.000.000, da decurtare della ritenuta fiscale di legge.
pag. 6 di 9 L'atto di precetto opposto è stato redatto dal seguendo tale CP_1
criterio e indicando precisamente le modalità di conteggio applicate e,
precisamente:
1) per il buono di L. 500.000,00
- montante netto al ventesimo anno: L. 3.281.880, pari a € 1.694,94
- interessi bimestrali sino al trentesimo anno a importo fisso e invariabile pari a L. 65.637, equivalenti a € 33,89, per un ammontare complessivo di interessi pari a € 2.033,40 [€ 33,89 x 6 (bimestri annui) x 10 (anni)], per un totale di € 3.728,34;
2) per il buono di L. 2.000.000,00:
- montante netto al ventesimo anno: L. 13.127.522, pari a € 6.779,79;
- interessi bimestrali sino al trentesimo anno a importo fisso ed invariabile pari a L. 262.550, equivalenti a € 135,59, per un ammontare complessivo di interessi pari a € 8.135,40 [€ 135,59 x 6 (bimestri annui) x 10 (anni)], per un totale di € 14.915,19.
L'importo portato dal precetto di € 18.643,53 (6.779,79 + 14.915,19) è
stato quantificato, dunque, in applicazione dei principi affermati nel titolo esecutivo giudiziale;
le contestazioni sollevate da Controparte_2
invece, si limitano a richiamare i prospetti prodotti in primo grado, senza spiegare il procedimento matematico seguito e la sua rispondenza a quei principi e senza indicare gli errori contenuti nel precetto, ad esempio, con riguardo al montante di partenza (coincidente con quello riportato nella prima tabella allegata al D.M. 13.6.1986) o alla capitalizzazione e alla ritenuta fiscale applicate.
pag. 7 di 9 § 5. – Le spese del presente grado devono essere poste a carico dell'appellante, secondo il principio di soccombenza, e si liquidano,
applicando i parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (modificato, da ultimo, dal
D.M. n. 147/2022), valori medi dello scaglione di riferimento da € 1.100,01 a
€ 5.200,00 (individuato sulla base del criterio del disputatum, rappresentato dalla sola differenza tra quanto pagato e quanto ritenuto dovuto) , esclusa la fase di istruttoria/trattazione, perché non svoltasi (cfr. Cass. ord. 16.4.2021
n. 10206), in complessivi € 1.923,00 per compensi (€ 536,00 per fase di studio;
€ 536,00 per fase introduttiva;
€ 851,00 per fase decisionale ).
Va disattesa, infine, la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96,
comma 3, c.p.c. avanzata dall'appellato, tenuto conto del tenore dell'atto di appello e delle difese svolte, che consentono di escludere la sussistenza dei presupposti della malafede o colpa grave della parte soccombente, la cui concreta presenza è richiesta, alla stregua del principio secondo cui agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata (v. tra le tante, Cass. ord.
8.3.2025 n.
6205; Cass. ord. 12.7.2023 n. 19948).
Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002,
nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012.
pag. 8 di 9
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 18168/2024 pubblicata il 2 7.11.2024, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello;
2. – condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1
di , che liquida in € 1.923,00 per compensi, oltre al rimborso di CP_1
spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
3. – dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Roma il 2.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
- Matilde Carpinella - - Michele Cataldi -
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