Ordinanza collegiale 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, ordinanza collegiale 04/03/2025, n. 1843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1843 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01843/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03170/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3170 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
Il Ministero della difesa ed il Ministero dell’economia e delle finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
il Comitato di verifica per le cause di servizio, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione I bis , n-OMISSIS-, resa inter partes , concernente un mancato riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e conseguente diniego di equo indennizzo.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli artt. 65, 66 e 67 c.p.a.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Ministero dell’economia e delle finanze;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2025 il consigliere Giovanni Sabbato e udito per la parte appellante l’avvocato Angelo Fiore Tartaglia;
Rilevato che:
- con ricorso n. 15277 del 2018, proposto innanzi al T.a.r. Lazio, il signor -OMISSIS- aveva chiesto l’annullamento:
a ) del decreto nr. 3119/N – Posizione n. 688817/A in data 3 ottobre 2018 del Ministero della difesa – Direzione generale della previdenza militare e della leva – II reparto – 7^ Divisione – 1^ Sezione, notificato al ricorrente tramite posta elettronica in data 4 ottobre 2018, nella parte in cui ha ritenuto la patologia sofferta dal ricorrente (“LI di OD trattato chirurgicamente con chemioimmunoterapia in attuale remissione di malattia”) non dipendente da causa di servizio, respingendo altresì la relativa domanda di equo indennizzo;
b ) del relativo atto di trasmissione prot. n. M_D E21162 REG2018 0020939 del 4 ottobre 2018;
c ) di tutti gli atti presupposti, preordinati e comunque connessi, ivi espressamente compreso il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. 14249 del 2018, reso nell’adunanza n. 1238 del giorno 1 giugno 2018, e del parere del medesimo Comitato n. 20246 del 2018, reso in sede di riesame nell’adunanza n. 1394 del 26 settembre 2018;
- a sostegno del ricorso aveva dedotto, tra l’altro, che l’amministrazione non avrebbe considerato i fattori di rischio effettivi che hanno accompagnato i servizi svolti dal ricorrente nelle due missioni all’estero e, in particolare, in Afghanistan durante la missione “Enduring freedom” ; che a ciò deve aggiungersi l’esposizione a sostanze inquinanti, il calo delle difese immunitarie, l’uso di solventi chimici, lo stress derivante dall’avvertito pericolo di attacchi armati. Evidenzia che la cancerogenicità delle nano particelle di metalli pesanti sarebbe dimostrata da numerosi studi scientifici ed evidenzia l’esito dell’ “indagine nanodiagnostica di microscopia elettronica a scansione e microanalisi a raggi x”, svolta dal Dott.-OMISSIS- dei Laboratori della Nanodiagnostics” ;
- nella resistenza dell’Amministrazione, il Tribunale adìto (Sezione I bis ) ha così deciso il gravame al suo esame:
-- lo ha respinto avendolo reputato infondato;
-- ha compensato le spese di lite;
- in particolare, il Tribunale ha evidenziato l’esito della disposta verificazione a cura della Direzione Centrale di Sanità del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’interno, la quale è pervenuta alla conclusione che, nella specie, il linfoma di OD non può essere correlato alla esposizione all’uranio impoverito; l’esposizione a tale sostanza è stata peraltro esclusa sia nel territorio dell’ Afghanistan e del Libano sia nei poligoni militari nazionali mentre, per quanto riguarda i vaccini “ per loro natura, stimolano e rafforzano le difese immunitarie e non le indeboliscono ”;
- avverso tale pronuncia il signor RP ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 13/03/2023 e depositato il 06/04/2023, articolando un unico complesso motivo di gravame (pagine 7-27) così rubricato: Erroneità dell’impugnata sentenza, difetto dei presupposti, illogicità ed ingiustizia manifesta. Carenza, insufficienza ed apoditticità della motivazione. Violazione dell’art. 115 c.p.c. Violazione dei D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012. Erroneità dell’impugnata sentenza derivante da un’erronea interpretazione della situazione di fatto, difetto d’istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento. Erroneità dell’impugnata sentenza per carenza, insufficienza ed apoditticità della motivazione. Illegittimità degli atti impugnati per violazione dei D.P.R. n. 37/2009, n. 90/2010 e n. 40/2012. Eccesso di potere degli atti impugnati per erronea interpretazione della situazione di fatto, difetto d’istruttoria, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza ed apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento. Eccesso di potere degli atti impugnati per carenza, insufficienza ed apoditticità della motivazione ;
- parte appellante ha dedotto che l’Organo tecnico ed il Verificatore, anziché provvedere alla rivalutazione del nesso eziologico tra la patologia sofferta ed i vari fattori di rischio, considerati ormai noti e provati, hanno escluso il nesso di causalità invocando fattori di rischio generici relativi alla patologia in esame;
- ha sottolineato la patogenicità dell’inalazione di micro e nano particelle di metalli pesanti alla quale l’appellante è stato esposto tant’è che le polveri ambientali di dimensioni uguali o inferiori a 2,5 micron (come appunto quelle rivenute nei tessuti ammalati dell’appellante) sono “ da considerarsi come cancerogeni di classe I (51), vale a dire cancerogeni certi ”;
- richiama precisi precedenti di questo Consiglio (sentenze n. 7564/2020, n. 7578/2020, n. 1661/2021, n. 715/2023) e deduce che il Verificatore avrebbe totalmente omesso di considerare ed attribuire la dovuta valenza alla concretizzazione del rischio tipizzato dal Legislatore: le micro e nanoparticelle alle quali è stato esposto l’appellante coincidono con quelle espressamente previste dal d.P.R. 37/2009, d.P.R. 90/2010 e d.P.R. 40/2012. Sottolinea che l’appellante è stato impiegato nei suddetti territori, in missioni di peace making e peace keeping allorché detto armamento era già stato utilizzato da parte delle truppe NATO;
- richiama altresì “un recentissimo studio israeliano” circa il nesso eziologico tra le radiazioni ionizzanti ed il LI di OD e lamenta che il T.a.r. non si è espresso circa la incongruità e la potenziale nocività delle vaccinazioni alle quali l’appellante è stato sottoposto;
- l’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e quindi l’annullamento degli atti con lo stesso impugnati;
- in data 27 gennaio 2025 il Ministero si è costituito in giudizio;
- la causa, chiamata per la discussione all’udienza del 18 febbraio 2025, è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto necessario, al fine del decidere, disporre verificazione e, per l’effetto, ai sensi dell'art. 66 c.p.a., stabilire quanto segue:
a) alla verificazione provvederà il Responsabile della Fondazione IRCCS – Istituto tumori di Milano, con facoltà di delega ad operatore sanitario munito dei necessari titoli di studio e competenze;
b) il quesito a cui il verificatore dovrà rispondere è il seguente: se, secondo le risultanze scientifiche che costituiscono patrimonio acquisito dalla comunità scientifica e tenuto conto di tutti gli elementi fattuali acquisiti in atti ( sia soggettivi, afferenti alla persona danneggiata, sia oggettivi, concernenti il servizio prestato, etc) sia configurabile il nesso di causalità ovvero di concausalità rilevante tra la patologia ( LI di OD ) da cui l’odierno appellante è risultato affetto ed il servizio prestato a causa dell’esposizione a sostanze radioattive, con facoltà di ripetere ogni accertamento all’uopo espletato nel corso dei precedenti accertamenti e di compulsare ogni atto del fascicolo, nonchè di chiedere in visione eventuale ulteriore documentazione rilevante ai fini della risoluzione del quesito alle parti processuali ;
riferirà altresì in ordine ad ulteriori, eventuali, elementi, utili per l’accertamento dei fatti di causa e per una risposta compiuta al quesito rivolto dal Collegio.
- la verificazione dovrà aver luogo in contraddittorio fra le parti, che dovranno essere all’uopo preavvisate, entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza;
- entro il termine di inizio delle operazioni di verificazione le parti potranno nominare propri consulenti tecnici;
- dovrà essere corrisposto al verificatore, ai sensi dell’art. 66, comma 3, c.p.a., un anticipo sul suo compenso, nella misura di euro 2.000,00, posto provvisoriamente a carico di parte appellante;
- entro l’ulteriore termine di giorni 30 dalla conclusione dell’esame dei documenti il verificatore trasmetterà alle parti ovvero, se nominati, ai consulenti tecnici di parte, uno schema della propria relazione;
- entro i successivi 30 giorni le parti potranno trasmettere al verificatore le loro eventuali osservazioni e conclusioni;
- entro i successivi 30 giorni il verificatore depositerà in segreteria la relazione conclusiva, unitamente alla nota relativa ai costi sostenuti ed ai compensi spettanti, ai sensi del d.p.r. n.115/2002;
- le amministrazioni intimate presteranno ogni assistenza necessaria al verificatore, anche attraverso i propri uffici, ponendo a disposizione entro il termine di inizio delle operazioni di verificazione tutta la documentazione riferita al contenzioso in epigrafe nonché tutta la documentazione necessaria che il verificatore riterrà di chiedere;
Ritenuto di dover fissare sin d’ora l’udienza di discussione del merito alla data del 9 dicembre 2025.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) dispone la verificazione di cui in motivazione, nei termini ivi indicati, e rinvia per l’ulteriore trattazione del ricorso alla prossima udienza del 9 dicembre 2025.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza alle parti ed al verificatore nella sede di servizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Sabbato | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.