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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CARPINO SALVATORE, Presidente
LISI PIETRO, OR
CASSANO FRANCESCO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 456/2020 depositato il 07/08/2020
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 Professionista Delegato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - Via Tor Pisana 108 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH03A1013702019 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH03A1013702019 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH03A1013702019 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7.8.2020 Ricorrente_1 s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento n. TVH03A1013702019, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Brindisi in relazione all'anno di imposta 2014, con cui si accertava un maggior reddito ai fini IRES e un maggior valore della produzione netta ai fìni IRAP pari ad euro 117.652,00 euro (per una maggiore IRES dovuta di euro 32.355,00 e una maggiore IRAP di euro 6.056.00,00) e una maggiore IVA di euro 129.417.00, oltre interessi e sanzioni.
Trattasi di avviso di accertamento che prende le mosse da un precedente controllo effettuato dai militari della Guardia di Finanza nei confronti della società ricorrente, esercente I'attività di commercio di prodotti ittici freschi, acquistati prevalentemente sul mercato greco.
La verifica fiscale, iniziata il 28.7.2017, riguardava i periodi di imposta dal 2014 al 2018 e si concludeva con la redazione del relativo processo verbale di constatazione del 22.10.2019.
I verificatori ipotizzavano I'esistenza di un meccanismo fraudolento, ideato e realizzato dalla società ricorrente a proprio esclusivo vantaggio, realizzato attraverso l'interposizione fittizia di società di comodo.
Per effetto di tale meccanismo, la società medesima avrebbe effettuato l'acquisto in nero di notevoli quantità di prodotto, destinato alla successiva rivendita in evasione di imposta.
In altri termini, secondo lo schema ipotizzato dai verificatori e condiviso dall'Ufficio, i prodotti che formalmente risultavano acquistati da società terze, di fatto restavano nella piena disponibilità della Ricorrente_1 S.r.l., per essere, poi, ceduti a terzi senza far transitare tali operazioni nella contabilità aziendale.
Il ricorso si articola in un unico motivo ovvero "erronea applicazione dell'articolo 2697 codice civile - contraddittorietà delle presunzioni - difetto di motivazione".
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, instando per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, si osserva che il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni che seguono.
Come detto, l'avviso di accertamento in oggetto si fonda sulla ritenuta esistenza di un sistema fraudolento posto in essere dalla Ricorrente_1 srl allo scopo di approvvigionarsi illecitamente di prodotti ittici mediante l'utilizzazione di società cartiere (Società_1 SRL, Società_2 SRL, Società_3 SRL, Società_4 SRL, Società_6 di Nominativo_2 SRL e Società_5 di Nominativo_1), sulle quali venivano fatti ricadere gli obblighi fiscali mai assolti.
In altri termini, secondo l'assunto dell'Ufficio, i prodotti che formalmente risultavano acquistati da società terze, di fatto rimanevano nella disponibilità della Ricorrente_1 srl, per essere, poi, ceduti in nero, a prezzi concorrenziali, in evasione d'imposta.
Va tuttavia evidenziato come, per l'anno di imposta 2014, risulti acquisita la prova documentale dell'effettivo trasporto e deposito del pesce acquistato dalle ridette società di comodo limitatamente ai seguenti quantitativi: Kg. 84.354,80 per la Società_1 s.r.l. e kg. 64.551,40 per la Società_4 s.r.l.
Con riferimento al restante quantitativo presuntivamente acquistato da Società_4 s.r.l. e alla totalità dei quantitativi presuntivamente acquistati da Società_2 s.r.l., Società_3 s.r.l., Società_4 s.r.l., Società_6 di Nominativo_2 s.r.l. e Società_5 di Nominativo_1, trattasi di dati ricavati dagli archivi VIES, vale a dire i dati relativi agli acquisti e alle cessioni che le imprese terze e i fornitori comunicano, tramite l'invio dei modelli Intrastat.
Trattasi, in particolare, della totalità degli acquisti di pesce effettuati in Grecia dalle predette società nell'anno
2014, per come comunicati dagli organi greci preposti.
Tuttavia, in assenza della prova che tali quantitativi di pesce siano transitati effettivamente (e nella loro totalità) dai magazzini della odierna ricorrente, la presunzione operata dall'Ufficio appare priva dei necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Difatti tali acquisti vengono, in modo apodittico e illogico, ricondotti nella loro interezza alla Ricorrente_1 s.r.l. e ciò a fortiori se si considera che, come affermato nello stesso Processo Verbale di Constatazione alla pagina
29, tali società avevano un elevato volume di acquisti sia intracomunitari sia extracomunitari.
In particolare, negli anni dal 2014 al 2017, risultavano acquisti dai seguenti paesi: Grecia, Spagna, Gran
Bretagna, Germania, Bulgaria, Cina, per un totale complessivo di circa € 3.877.002,00.
In presenza, dunque, di società che effettuavano numerosi acquisti da vari paesi, sia comunitari sia extracomunitari, affermare e presumere che la totalità del pesce acquistato in Grecia dalle predette società fosse in realtà sostanzialmente riferibile alla Ricorrente_1, quale reale ed effettivo acquirente, appare, in assenza della prova che esso sia effettivamente transitato dai magazzini della medesima, una forzatura logica inammissibile.
Pertanto l'avviso di accertamento va annullato in relazione ai quantitativi di pesce acquistati in Grecia da Società_2 s.r.l., Società_3 s.r.l., Società_4 s.r.l., Società_6 di Nominativo_2 s.r.l. e Società_5 di Nominativo_1 ed erroneamente attribuiti e riferiti alla odierna ricorrente, in assenza di prova che essi siano transitati dai magazzini della stessa.
Va parimenti annullato, in relazione alla Società_4 s.r.l., limitatamente al quantitativo eccedente i kg. 64.551,40, per i quali vi è invece la prova del fatto che siano effettivamente transitati dai magazzini di Ricorrente_1.
L'atto impugnato va invece confermato in relazione ai predetti quantitativi di Kg. 84.354,80 relativi alla
Società_1 s.r.l. e di kg. 64.551,40 relativi alla Società_4 s.r.l., per i quali vi è, come detto, la prova che siano transitati dai magazzini di Ricorrente_1.
Con riferimento a tali quantitativi, infatti, è stata raggiunta la prova che i relativi acquisti venivano effettuati solo fittiziamente dalle società predette, quali società di comodo, ma erano di fatto nella disponibilità della
Ricorrente_1, che li rivendeva in evasione di imposta.
Difatti, a fronte della prova che essi venivano consegnati presso i magazzini di Ricorrente_1, non è stato rinvenuto alcun documento attestante la successiva consegna al presunto avente diritto, né sono state riscontrate fatture relative all'addebito delle spese di deposito e logistica della merce depositata presso la Ricorrente_1 srl, così come anche previsto dai contratti di deposito.
A ciò aggiungasi che gli autotrasportatori hanno dichiarato come i loro unici interlocutori fossero Nominativo_3
, Nominativo_3 Difensore_1 o Nominativo_4 della Ricorrente_1 srl, i quali stabilivano le modalità di trasporto e di stoccaggio presso la sede della società medesima e provvedevano al pagamento delle fatture di trasporto. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, attesa la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso, nei limiti di cui in parte motiva, e per l'effetto annulla parzialmente l'atto impugnato. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
CARPINO SALVATORE, Presidente
LISI PIETRO, OR
CASSANO FRANCESCO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 456/2020 depositato il 07/08/2020
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 Professionista Delegato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi - Via Tor Pisana 108 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH03A1013702019 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH03A1013702019 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH03A1013702019 IRAP 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7.8.2020 Ricorrente_1 s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento n. TVH03A1013702019, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Brindisi in relazione all'anno di imposta 2014, con cui si accertava un maggior reddito ai fini IRES e un maggior valore della produzione netta ai fìni IRAP pari ad euro 117.652,00 euro (per una maggiore IRES dovuta di euro 32.355,00 e una maggiore IRAP di euro 6.056.00,00) e una maggiore IVA di euro 129.417.00, oltre interessi e sanzioni.
Trattasi di avviso di accertamento che prende le mosse da un precedente controllo effettuato dai militari della Guardia di Finanza nei confronti della società ricorrente, esercente I'attività di commercio di prodotti ittici freschi, acquistati prevalentemente sul mercato greco.
La verifica fiscale, iniziata il 28.7.2017, riguardava i periodi di imposta dal 2014 al 2018 e si concludeva con la redazione del relativo processo verbale di constatazione del 22.10.2019.
I verificatori ipotizzavano I'esistenza di un meccanismo fraudolento, ideato e realizzato dalla società ricorrente a proprio esclusivo vantaggio, realizzato attraverso l'interposizione fittizia di società di comodo.
Per effetto di tale meccanismo, la società medesima avrebbe effettuato l'acquisto in nero di notevoli quantità di prodotto, destinato alla successiva rivendita in evasione di imposta.
In altri termini, secondo lo schema ipotizzato dai verificatori e condiviso dall'Ufficio, i prodotti che formalmente risultavano acquistati da società terze, di fatto restavano nella piena disponibilità della Ricorrente_1 S.r.l., per essere, poi, ceduti a terzi senza far transitare tali operazioni nella contabilità aziendale.
Il ricorso si articola in un unico motivo ovvero "erronea applicazione dell'articolo 2697 codice civile - contraddittorietà delle presunzioni - difetto di motivazione".
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, instando per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, si osserva che il ricorso è parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni che seguono.
Come detto, l'avviso di accertamento in oggetto si fonda sulla ritenuta esistenza di un sistema fraudolento posto in essere dalla Ricorrente_1 srl allo scopo di approvvigionarsi illecitamente di prodotti ittici mediante l'utilizzazione di società cartiere (Società_1 SRL, Società_2 SRL, Società_3 SRL, Società_4 SRL, Società_6 di Nominativo_2 SRL e Società_5 di Nominativo_1), sulle quali venivano fatti ricadere gli obblighi fiscali mai assolti.
In altri termini, secondo l'assunto dell'Ufficio, i prodotti che formalmente risultavano acquistati da società terze, di fatto rimanevano nella disponibilità della Ricorrente_1 srl, per essere, poi, ceduti in nero, a prezzi concorrenziali, in evasione d'imposta.
Va tuttavia evidenziato come, per l'anno di imposta 2014, risulti acquisita la prova documentale dell'effettivo trasporto e deposito del pesce acquistato dalle ridette società di comodo limitatamente ai seguenti quantitativi: Kg. 84.354,80 per la Società_1 s.r.l. e kg. 64.551,40 per la Società_4 s.r.l.
Con riferimento al restante quantitativo presuntivamente acquistato da Società_4 s.r.l. e alla totalità dei quantitativi presuntivamente acquistati da Società_2 s.r.l., Società_3 s.r.l., Società_4 s.r.l., Società_6 di Nominativo_2 s.r.l. e Società_5 di Nominativo_1, trattasi di dati ricavati dagli archivi VIES, vale a dire i dati relativi agli acquisti e alle cessioni che le imprese terze e i fornitori comunicano, tramite l'invio dei modelli Intrastat.
Trattasi, in particolare, della totalità degli acquisti di pesce effettuati in Grecia dalle predette società nell'anno
2014, per come comunicati dagli organi greci preposti.
Tuttavia, in assenza della prova che tali quantitativi di pesce siano transitati effettivamente (e nella loro totalità) dai magazzini della odierna ricorrente, la presunzione operata dall'Ufficio appare priva dei necessari requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Difatti tali acquisti vengono, in modo apodittico e illogico, ricondotti nella loro interezza alla Ricorrente_1 s.r.l. e ciò a fortiori se si considera che, come affermato nello stesso Processo Verbale di Constatazione alla pagina
29, tali società avevano un elevato volume di acquisti sia intracomunitari sia extracomunitari.
In particolare, negli anni dal 2014 al 2017, risultavano acquisti dai seguenti paesi: Grecia, Spagna, Gran
Bretagna, Germania, Bulgaria, Cina, per un totale complessivo di circa € 3.877.002,00.
In presenza, dunque, di società che effettuavano numerosi acquisti da vari paesi, sia comunitari sia extracomunitari, affermare e presumere che la totalità del pesce acquistato in Grecia dalle predette società fosse in realtà sostanzialmente riferibile alla Ricorrente_1, quale reale ed effettivo acquirente, appare, in assenza della prova che esso sia effettivamente transitato dai magazzini della medesima, una forzatura logica inammissibile.
Pertanto l'avviso di accertamento va annullato in relazione ai quantitativi di pesce acquistati in Grecia da Società_2 s.r.l., Società_3 s.r.l., Società_4 s.r.l., Società_6 di Nominativo_2 s.r.l. e Società_5 di Nominativo_1 ed erroneamente attribuiti e riferiti alla odierna ricorrente, in assenza di prova che essi siano transitati dai magazzini della stessa.
Va parimenti annullato, in relazione alla Società_4 s.r.l., limitatamente al quantitativo eccedente i kg. 64.551,40, per i quali vi è invece la prova del fatto che siano effettivamente transitati dai magazzini di Ricorrente_1.
L'atto impugnato va invece confermato in relazione ai predetti quantitativi di Kg. 84.354,80 relativi alla
Società_1 s.r.l. e di kg. 64.551,40 relativi alla Società_4 s.r.l., per i quali vi è, come detto, la prova che siano transitati dai magazzini di Ricorrente_1.
Con riferimento a tali quantitativi, infatti, è stata raggiunta la prova che i relativi acquisti venivano effettuati solo fittiziamente dalle società predette, quali società di comodo, ma erano di fatto nella disponibilità della
Ricorrente_1, che li rivendeva in evasione di imposta.
Difatti, a fronte della prova che essi venivano consegnati presso i magazzini di Ricorrente_1, non è stato rinvenuto alcun documento attestante la successiva consegna al presunto avente diritto, né sono state riscontrate fatture relative all'addebito delle spese di deposito e logistica della merce depositata presso la Ricorrente_1 srl, così come anche previsto dai contratti di deposito.
A ciò aggiungasi che gli autotrasportatori hanno dichiarato come i loro unici interlocutori fossero Nominativo_3
, Nominativo_3 Difensore_1 o Nominativo_4 della Ricorrente_1 srl, i quali stabilivano le modalità di trasporto e di stoccaggio presso la sede della società medesima e provvedevano al pagamento delle fatture di trasporto. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, attesa la soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso, nei limiti di cui in parte motiva, e per l'effetto annulla parzialmente l'atto impugnato. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.