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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 12072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12072 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16348/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G.16348/2024 promosso con ricorso depositato in data 23.07.2024 da:
(Cod. Fisc. , di sesso maschile, nato il [...] a Parte_1 C.F._1 RT EG (Stato di Rio Grande do UL – Brasile), residente in [...] RT EG (Stato di Rio Grande do UL – Brasile) ;
- (Cod. Fisc. ), di sesso femminile, nata il [...] Parte_2 C.F._2 a RT EG (Stato di Rio Grande do UL – Brasile), residente in [...] RT EG (Stato di Rio Grande do UL – Brasile), minorenne e rappresentata, giusta procura, dai genitori esercenti la potestà genitoriale tali di sesso femminile, nata il Persona_1 06/06/1979 in HO do UL (Stato di Rio Grande do UL - Brasile), residente in [...], e
[...]
di sesso maschile, nato il [...] in [...] – Parte_1 Brasile), residente in [...]
-ricorrenti-
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_1 con l'Avvocatura di Stato nonché con
Pubblico Ministero
Interventore ex lege
Il GOT Dott.DOMENICO MOCERINO
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di , nato il Persona_2
30.06.1883 in SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN) ( come in atti ).
Il non si è costituito. CP_1
Il P.M. non ha espresso alcun parere.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in
Cardito (NA), da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
UL riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in capo ai ricorrenti
, cittadino italiano per nascita, non è mai stato naturalizzato cittadino Persona_2 brasiliano, come da documentazione in atti (sebbene si tratti di fatto impeditivo da eccepire o provare da parte dell'amministrazione convenuta), non perdendo mai, pertanto, la cittadinanza italiana, trasmettendola, conseguentemente, “iure sanguinis”, alla figlia (nome da
Persona_3 coniugata) o (nome da nubile), che l'ha a sua volta trasmessa ai propri discendenti.
Persona_3 Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, nr. 1, della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio nato da madre cittadina), infatti, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della signora (nome
Persona_3 da coniugata) o (nome da nubile) che a sua volta l'ha trasmesso ai discendenti,
Persona_3 Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci - undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrente sono cittadini italiani;
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate. Così deciso in Napoli, 17.12.2025
Il GOT
Dott. Domenico Mocerino
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G.16348/2024 promosso con ricorso depositato in data 23.07.2024 da:
(Cod. Fisc. , di sesso maschile, nato il [...] a Parte_1 C.F._1 RT EG (Stato di Rio Grande do UL – Brasile), residente in [...] RT EG (Stato di Rio Grande do UL – Brasile) ;
- (Cod. Fisc. ), di sesso femminile, nata il [...] Parte_2 C.F._2 a RT EG (Stato di Rio Grande do UL – Brasile), residente in [...] RT EG (Stato di Rio Grande do UL – Brasile), minorenne e rappresentata, giusta procura, dai genitori esercenti la potestà genitoriale tali di sesso femminile, nata il Persona_1 06/06/1979 in HO do UL (Stato di Rio Grande do UL - Brasile), residente in [...], e
[...]
di sesso maschile, nato il [...] in [...] – Parte_1 Brasile), residente in [...]
-ricorrenti-
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_1 con l'Avvocatura di Stato nonché con
Pubblico Ministero
Interventore ex lege
Il GOT Dott.DOMENICO MOCERINO
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti diretti di , nato il Persona_2
30.06.1883 in SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN) ( come in atti ).
Il non si è costituito. CP_1
Il P.M. non ha espresso alcun parere.
Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in
Cardito (NA), da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
UL riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in capo ai ricorrenti
, cittadino italiano per nascita, non è mai stato naturalizzato cittadino Persona_2 brasiliano, come da documentazione in atti (sebbene si tratti di fatto impeditivo da eccepire o provare da parte dell'amministrazione convenuta), non perdendo mai, pertanto, la cittadinanza italiana, trasmettendola, conseguentemente, “iure sanguinis”, alla figlia (nome da
Persona_3 coniugata) o (nome da nubile), che l'ha a sua volta trasmessa ai propri discendenti.
Persona_3 Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, nr. 1, della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio nato da madre cittadina), infatti, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della signora (nome
Persona_3 da coniugata) o (nome da nubile) che a sua volta l'ha trasmesso ai discendenti,
Persona_3 Dall'esame di tale documentazione emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile e ribadito che il sistema - così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere favorevolmente evasa in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
Sono note le liste di attesa presso la rappresentanza diplomatica competente da cui emerge che la prospettiva di attesa per il primo esame della domanda è di oltre dieci - undici anni dalla presentazione.
Poiché ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto 1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrente sono cittadini italiani;
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_1 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate. Così deciso in Napoli, 17.12.2025
Il GOT
Dott. Domenico Mocerino