Art. 695. Nomina a vice brigadiere 1. Coloro che al termine del corso di cui all'articolo 693, sono dichiarati idonei conseguono la nomina a vice brigadiere nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine corso. 2. Coloro che non superano il corso permangono nel grado rivestito senza detrazione di anzianita', sono restituiti al Reggimento Corazzieri e sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso successivo, purche' continuino a possedere i requisiti di cui all'articolo 693, comma 2.
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Articolo 695 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
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