Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 16/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2901/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nella persona del dott. Gianluca Mulà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Tra
c.f. , difeso dal prof. avv. RANIERI Parte_1 C.F._1
RAFFAELE
ATTORE OPPONENTE
e c.f. difeso in proprio e dall'avv. Controparte_1 C.F._2
SANTINI MATTEO
CONVENUTO OPPOSTO
Conclusioni: come da udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il d.i. provvisoriamente esecutivo n. Parte_1
845/2022 D.I. emesso dal Tribunale di Ravenna, con cui era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 6.421,03 oltre accessori in favore dell'avv. a titolo Controparte_1 di residuo compenso per l'attività professionale svolta nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione proposta avverso (valore € 228.140,71) in forza del Parte_2 contratto di prestazione professionale del 29.4.2021, che così determinava i compensi:
“Il compenso Il compenso per la prestazione professionale resa è determinata secondo il DM 55/2014:
• per la fase introduttiva: € 1.365,00
• per la fase istruttoria/trattazione: € 935,00
• per la fase di studio: € 2.430,00
• per la fase introduttiva: € 1.550,00
1
• per la fase decisoria: € 4.050,00”.
Premesso che l'attività svolta dall'opposto è consisista nel depostio del ricorso in opposizione avanti al GE e relativa udienza, nel reclamo avverso il provvedimento del
GE del rigetto della sospensiva e nell'atto introduttivo del giudizio di merito (poiché nel corso del procedimento, precisamente il 30.5.2022, ha revocato Parte_1
l'incarico all'avv. , l'attore contesta il quantum della pretesa creditoria CP_1 dell'opposto, ritenendo che il totale dovuto per l'attività svolta dall'avv. sia pari CP_1
a complessivi € 7.350,32 oltre € 960,00 così calcolati: “Fase introduttiva (100%) €
1.365,00 Fase di trattazione (50%) € 467,50 Fase di studio - reclamo (100%) € 2.430,00
Fase introduttiva - reclamo (50%) € 775,00”, somma dalla quale detrarre l'acconto di
€ 3.706,24 pagata prima del decreto ingiuntivo, per residui € 4.605,35, somma che allega di aver pagato dopo la notifica del d.i. opposto.
Queste le argomentazioni dedotte dall'opponente a sostegno del calcolo sopra esposto:
“In particolare, con riferimento alla fase di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., sebbene la stessa si sia risolta in un mero ricorso al Giudice dell'Esecuzione ed alla relativa unica udienza, oltre alla redazione dell'atto di citazione per il procedimento di riassunzione, sono state riconosciute sia la fase introduttiva (al
100%), sia la fase di trattazione (quest'ultima ridotta però al 50%, siccome la causa è stata priva di istruttoria). Quanto invece al reclamo, la fase di studio è stata conteggiata al 100%, mentre la fase introduttiva è stata ridotta del 50%, siccome esauritasi nel ricorso introduttivo e nella relativa udienza (senza alcuna istruttoria, né fase decisoria). Inoltre la stessa controparte ha dichiarato, alla pag. 3 del proprio ricorso per ingiunzione, di aver predisposto la nota pro forma “in conformità delle previsioni contrattuali e senza conteggiare la fase di reclamo”; non si è trattato, però, di una concessione, ma della pedissequa applicazione della clausola n. 5 del contratto sottoscritto dalle parti: “In caso di recesso del Cliente nonché di sopravvenuta impossibilità di esecuzione dell'incarico stragiudiziale e/o giudiziale per causa non imputabile all'Avvocato, il Cliente si impegna sin d'ora a pagare a quest'ultimo l'attività sino a quel momento resa oltre ad IVA e CPA come per legge. …”. Tuttavia, confrontando la nota de qua con il compenso concordato nel contratto di prestazione professionale sottoscritto in data 29/04/2021, non risulta che l'avvocato abbia operato la (dovuta) riduzione delle fasi non espletate e/o parzialmente espletate, in base all'attività effettivamente svolta. Questa difesa ritiene corretta la riquantificazione operata come innanzi, con riduzione al 50% della fase di trattazione dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. svoltasi dinnanzi al Giudice delle Esecuzioni (n. 72-1/2021 R.G.Es.) ed al 50% della fase introduttiva del reclamo (n. 2172/2021 R.G.), in quanto risoltasi in una sola udienza.”.
2 L'attore, infine, eccepisce in via pregiudiziale l'incompetenza per valore dell'adito Tribunale in favore del Giudice di Pace, poiché il quantum dovuto è inferiore ad € 4.605,35.
Si è costituito il convenuto opposto chiedendo il rigetto dell'opposizione.
È innanzitutto palesemente infondata l'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente, che non tiene conto del chiaro disposto dell'art. 10 c.p.c., per cui il valore della causa si determina, ai fini della competenza, in base alla domanda, sicché nel caso di specie la competenza va individuata in base al valore della domanda contenuta nel ricorso monitorio;
né può incidere sulla competenza il pagamento successivo alla proposizione del ricorso, sia perché la competenza si individua con rigaurdo al valore della domanda proposta con il ricorso monitorio sia ai sensi del principio della perpetuatio iurisdictionis.
Nel merito, è infondata la pretesa dell'opponente di dimezzare la voce di compenso spettante all'opposto relativamente alla fase di trattazione del procedimento ex art. 615, comma 2, c.p.c.; come visto, pur non contestando lo svolgimento di un'attività di trattazione della causa, pretende di dimezzare i compensi dovuti in Parte_1 base al contratto, in conformità al d.m. 55/14, non essendo stata svolta l'attività istruttoria.
Tale argomentazione non è condivisibile alla luce del principio di diritto per cui “In materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dell'onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento.” Sez. 2 - , Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023 (Rv. 667505 - 02).
È, poi, del tutto arbitraria la pretesa dell'attore opponente di dimezzare il compenso contrattualmente previsto per la fase introduttiva del reclamo “siccome esauritasi nel ricorso introduttivo e nell'udienza”; non avendo contestato l'opponente l'effettivo svolgimento delle attività connesse alla fase introduttiva del reclamo avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di sospensiva, non vi è alcuna ragione per operare la pretesa riduzione del compenso rispetto a quanto contrattualmente pattuito.
La quantificazione effettuata dall'avv. è perciò senz'altro corretta e conforme CP_1 alle attività svolte, sulle quali non vi è contestazione, e al quantum pattuito tra le parti
(cfr. doc. 1 del ricorso monitorio).
Dall'importo dovuto, pari dunque a € 6.421,03, va sottratto quanto l'opponente ha allegato di aver pagato;
pur non essendovi prova dell'effettiva consegna dell'assegno
3 di € 4.605,35, tale allegazione non è specificamente contestata, ed anzi l'opposto ha precisato nelle proprie conclusioni di chiedere il rigetto dell'opposizione “detratto quanto ricevuto medio termine”.
Atteso l'intervenuto pagamento di una parte dell'importo di cui al decreto opposto, esso va revocato, con condanna dell'opponente al pagamento del residuo dovuto, pari a € 1.815,68, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. da calcolarsi sull'importo di cui al d.i. sino al pagamento parziale e sulla somma di € 1.815,68 dal parziale adempimento sino al soddisfo (cfr Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 07/07/1993) 07/07/1993, n.
7448, per cui anche in caso di pagamento parziale nel corso del giudizio di opposizione il decreto ingiuntivo va revocato e va disposta la condanna al pagamento del residuo dovuto, condanna per la quale l'unico titolo è costituito dalla sentenza che definisce l'opposizione).
Le spese di lite vanno così regolate: atteso che il pagamento parziale è avvenuto successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo, nonostante la revoca del decreto l'attore opponente va condannato, in base al principio di causalità, alla refusione delle spese della fase monitoria (Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 07/02/2025) 10/02/2025,
n. 3424, la quale ha richiamato il principio di diritto per cui “l'accoglimento parziale dell'opposizione a decreto ingiuntivo, se implica la revoca del decreto stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto al pagamento delle spese della fase monitoria, la quale trova sufficiente legittimazione nella circostanza che, al momento dell'emissione dell'ingiunzione, il ricorrente abbia fornito la prova del credito ex art.
634 c.p.c.”; si consideri che, opinando in senso opposto, il debitore potrebbe evitare il pagamento delle spese della fase monitoria semplicemente effettuando un pagamento anche in minima misura, poiché ciò comporta comunque la revoca del decreto ingiuntivo); vanno poi liquidate le spese del presente giudizio secondo lo scaglione di valore € 1.101 – € 5.200,00 in misura compresa tra i valori minimi e i medi in ragione della scarsa complessità della controversia e della vicinanza del decisum al limite inferiore dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna al pagamento in Parte_1 favore dell'avv. della somma di € 1.815,68 oltre interessi come Controparte_1 indicato in motivazione;
b) condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dall'opposto nel Parte_1 giudizio di opposizione, liquidate in € 1.700,00 oltre 15%, iva e cpa se dovute e come per legge;
4 c) condanna alla refusione delle spese di lite della fase monitoria, così Parte_1 liquidate: € 145,50 per spese, € 540,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende.
Si comunichi.
16.2.2025
Il Giudice
Gianluca Mulà
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