Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/06/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 1512/2024 di R.G. promossa da
C.F. , con il patrocinio degli avv.ti MUSTO Parte_1 C.F._1
SONIA e FERRARI LUCA e domicilio eletto presso il loro studio in Milano viale Regina
Margherita 35
-ricorrente-
contro
(P.IVA ) - contumace Controparte_1 P.IVA_1
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 10.6.2024, conveniva Parte_1 in giudizio la società esponendo quanto segue: “il Sig. Controparte_1 [...]
è stato alle dipendenze della società con sede legale in Pt_1 Controparte_1
US LA (MI), Via Zucchi, 39/G, dal 5.2.2015 al 31.10.2020 in virtù del contratto a tempo indeterminato, con qualifica di operaio a tempo pieno Livello 4, previsto dal C.C.N.L. Vigilanza Privata;
il datore di lavoro all'atto della risoluzione del rapporto lavorativo non corrispondeva all'odierno ricorrente le retribuzioni relative al mese di settembre 2020 ed il mese di ottobre 2020 oltre al TFR, e tutte le ulteriori spettanze e competenze di fine rapporto;
il ricorrente, inoltre, non riceveva, nel medesimo periodo i blocchetti ticket restaurant - la cui consegna era contrattualmente prevista - per l'importo complessivo di € 3.808,80.= così calcolato: - € 5,29 x 24 gg lavorativi x 30 mensilità; al ricorrente, inoltre, non veniva rimborsato l'importo totale di € 225,00.= per aver effettuato le esercitazioni di tiro a segno, previste dalla legge per le guardie giurate, con cadenza di una al quadrimestre, con un rimborso pari ad € 13,00 ciascuna, così calcolato: € 15,00 x 3 x 5 anni;
al ricorrente, inoltre,
1
Per quanto attiene, invece, le mancate retribuzioni e il TFR, si precisa che Controparte_1
- dopo aver ricevuto la notifica del D.I. N. 412/2021 emesso in data 20.7.2021 dal
[...]
Tribunale di Monza su istanza del ricorrente - corrispondeva al Sig. uanto Parte_1 allo stesso dovuto e portato dal suddetto decreto ingiuntivo;
tuttavia, nonostante i numerosi solleciti, inviati tramite lo scrivente studio, per ottenere il rimborso di quanto ulteriormente dovuto al Sig. come sopra indicato, la resistente nulla ha versato sino ad Parte_1 oggi;
si precisa che, dopo numerose comunicazioni intercorse tra lo scrivente studio e lo
, nella persona del Rag. , con sede Controparte_2 Persona_1 in Reggio Calabria, nella sua qualità di consulente del lavoro incaricato dalla
[...] per transigere la posizione lavorativa del ricorrente, le parti raggiungevano un CP_1 accordo transattivo, che veniva accettato dal ricorrente a mero scopo transattivo e con l'intento di concludere la presente vertenza;
a fronte di quanto so ra, in data 7.4.2023, il consulente del lavoro di inviava a mezzo e-mail bozza di accordo in Controparte_1 sede sindacale, avente ad oggetto l'offerta da parte della medesima resistente dell'importo, verificato, di € 2.745,51.= unicamente a titolo dei buoni pasto dovuti al Sig. Parte_1
- oltre € 500,00.= oltre oneri fiscali a titolo di spese legali;
10) non venivano riconosciuti, invece, gli ulteriori importi che il Sig. aveva richiesto alla resistente;
Parte_1 l'accordo, così raggiunto, avrebbe dovuto essere oggetto di conciliazione in sede sindacale su richiesta della medesima tuttavia, nonostante i numerosi
Controparte_1 successivi solleciti da parte dei presenti procuratori, non si è mai giunti in sede sindacale per la mancanza di disponibilità da parte della società resistente nel
Controparte_1 frattempo, il Rag. comunicava allo scrivente studio che la società resistente aveva Per_1 revocato a quest'ultimo il mandato di consulente del lavoro, indicando il nominativo della nuova società di consulenza della ogni ulteriore comunicazione
Controparte_1 inviata a ed alla di lei società di consulenza del lavoro, al fine di
Controparte_1 concludere in via stragiudiziale e definitiva la vertenza de qua è risultata vana”. Chiedeva pertanto la condanna di al pagamento della somma
Controparte_1 complessiva di euro 3.570,51, con favore delle spese di lite e sentenza provvisoriamente esecutiva.
Malgrado la regolare notifica degli atti introduttivi, la società convenuta non si costituiva e nessuno si presentava a rendere l'interrogatorio ritualmente deferito. Ne veniva quindi dichiarata la contumacia.
All'udienza dell'11.6.2025, la causa veniva discussa e decisa con pronuncia del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Il ricorso è parzialmente fondato, e può essere accolto nei limiti di seguito illustrati.
Occorre innanzitutto muovere dalla pacifica sussistenza di un rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la società nel cui ambito il primo veniva assunto Controparte_1 con contratto a tempo indeterminato, qualifica di operaio a tempo pieno, inquadramento nel
4° livello del CCNL Vigilanza Privata. Invero, sulla base di tale contratto, Parte_1 ha esercitato l'azione monitoria per il recupero nei confronti della società delle retribuzioni e del TFR spettanti al momento della cessazione del rapporto in data 31.01.2020. Secondo quanto affermato in ricorso, all'esito dell'emissione del decreto ingiuntivo nr. 412/2021 emesso dal Tribunale di Monza in data 20.7.2021, la società provvedeva al pagamento delle somme ivi contemplate (doc. 3 ricorr.).
Rimanevano invece insolute le ulteriori spettanze, afferenti al controvalore dei ticket restaurant non corrisposti dal datore di lavoro, al rimborso per le esercitazioni di tiro a segno,
2 e all'ulteriore importo riconosciuto ai dipendenti del settore durante l'emergenza pandemica Covid.
Quanto alla prima pretesa, il riconoscimento può validamente fondarsi sulle previsioni del contratto applicato al rapporto di lavoro per la categoria degli addetti alla vigilanza privata, nonché sulla corrispondenza intercorsa tra le parti prima dell'instaurazione del giudizio (doc. 7 e 8 ricorr.). Da questa si evince la disponibilità della società, per il tramite del consulente del lavoro, a riconoscere in sede conciliativa l'importo relativo ai buoni pasto non erogati per un valore di euro 5,29 ciascuno. L'importo complessivo è quello di euro 2.745,51, trasfuso in una bozza di accordo in sede sindacale (doc. 6 ricorr.), poi non andato a buon fine. Si delinea pertanto una condotta, sul punto, adesiva alle richieste del lavoratore – odierno ricorrente – idonea a fornire la prova del credito, unitamente alla condotta processuale di parte convenuta, rimasta contumace, nonché non comparsa a rendere l'interrogatorio formale.
In proposito, si rammenta il principio, secondo cui può costituire oggetto di valutazione favorevole alle istanze del ricorrente la mancata presentazione di parte resistente, già dichiarata dì contumace, a rendere l'interrogatorio. Si afferma infatti che “qualora venga notificata personalmente al contumace l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale, ai sensi dell'art. 292 comma 1 c.p.c., e siano così rispettate le norme a tutela del contraddittorio, se egli non si presenti all'udienza fissata per l'interrogatorio senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova , può ritenere come ammessi i fatti dedotti con l'interrogatorio” (Cass. Sez.lav. nr.28293), e ancora “la valutazione, ai sensi dell'art. 232 cod. proc. civ., della mancata risposta all'interrogatorio formale rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 cod. proc. civ. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare "ex se" idoneo a fornire la prova del fatto contestato (poiché, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo;
l'esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità né per violazione di legge, né per vizio di motivazione" (Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 10099 del 26/04/2013). E' quindi dovuta al ricorrente la somma di euro 2.745,51 pari al controvalore dei buoni pasto non erogati in costanza di rapporto di lavoro. A causa di un mero refuso, in dispositivo è stato indicato il periodo dal settembre 2020 a ottobre 2020, che deve essere diversamente individuato, in base alla documentazione in atti, da. 2018 al 2020 per un totale di 519 buoni pasto.
Non può invece ritenersi fondata e adeguatamente provata la pretesa creditoria relativa alle ulteriori somme di euro 255,00 per esercitazioni di tiro e di euro 600,00 per contributo risalente al periodo di vigenza dell'emergenza pandemica. Non vi è infatti riscontro dei presupposti per l'attribuzione in favore del ricorrente, sia sotto il profilo dell'attività svolta a titolo giustificativo del primo credito, sia sotto il profilo della fonte contrattuale legittimante il riconoscimento della seconda.
In mancanza di idonei elementi di orientamento, la mera contumacia e la non comparizione della convenuta a rendere l'interrogatorio formale non appaiono sufficienti a indicare una indiretta ammissione, peraltro smentita dal tenore della corrispondenza sopra richiamata, che non evidenzia alcuna manifestazione ricognitiva di tali specifici debiti da parte della società.
3 Ne consegue l'accoglimento del ricorso limitatamente alla condanna di quest'ultima a corrispondere al ricorrente la somma di euro 2.745,51, pari al controvalore dei buoni pasto dovuti e non erogati in costanza di rapporto di lavoro. La società convenuta – rimasta soccombente rispetto alla parte principale e più consistente del credito fatto valere – deve essere condannata, altresì, alla rifusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: condanna a pagare in favore del ricorrente la somma di euro CP_1 Controparte_1
2.745,51, a titolo di controvalore dei buoni pasti dovuti e non corrisposti da settembre 2020
a ottobre 2020, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente Controparte_1 liquidate in euro per compensi, oltre rimborso CU pari a euro 49,00, spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza 11.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
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