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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/07/2025, n. 2724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2724 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4381/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4381 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “Divisione di beni caduti in successione” e promossa
DA
C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Mugnano di Napoli, alla via Napoli, 251 presso lo studio dell'avv. Gaetano Alberto che la rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTRICE
CONTRO
C.F. rappresentata in questo atto dalla figlia Controparte_1 CodiceFiscale_2
Sig.ra nata a Mugnano di Napoli il [...] in [...] procura generale Controparte_2 per Notar del 15/3/018 Rep.156031, in atti;
C.F. Persona_1 Parte_2
; C.F. , tutte C.F._3 Parte_3 C.F._4 elettivamente domiciliate in Napoli alla via G.A. Campano, 23 presso lo studio dell'avv. Massimo
Marasca, che le rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTE
NONCHE'
C.F. ; C.F. ; Controparte_3 CodiceFiscale_5 CP_2 C.F._6 [...]
C.F. anche in qualità di eredi di Controparte_2 C.F._7
, nata a [...] l' 1 febbraio 1951 ed ivi deceduta in data 26 Controparte_1
1 R.G. n. 4381/2021
febbraio 2022, tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via G.A. Campano, 23 presso lo studio dell'avv. Massimo Marasca che li rappresenta e difende giusta procura in atti
CHIAMATI IN CAUSA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, parte attrice, sulla premessa di essere, unitamente ai convenuti, figlia di nato a [...], il [...], C.F. Persona_2
, esponeva che il de cuius decedeva in Marano di Napoli in data 7 aprile 2016, C.F._8 lasciando quali eredi il coniuge superstite, nonché i figli, parti in causa di cui al CP_4 presente giudizio;
che, con atto per notar del 9.12.2009, rep. n° 83204, raccolta n° 19405, il Per_3 de cuius dichiarava di essere comproprietario, unitamente a di vari immobili, siti in CP_4
Marano di Napoli, ovvero: 1 – di un fabbricato, alla via S. Rocco n° 36, composto da un piano seminterrato adibito a n° 6 posti auto ed un locale deposito, da un piano terra adibito a negozio, da due appartamenti al primo piano, da due appartamenti al secondo piano e da due appartamenti al terzo piano, con sovrastante lastrico solare;
2 – casa di abitazione, ubicata alle spalle del detto fabbricato, con accesso dalla via S. Rocco n° 36, articolata in un piano terra e in un primo piano uniti da una scala interna, composta da quattro vani ed accessori, realizzata su una piccola superficie di terreno di circa mq. 81, con retrostante area scoperta di circa mq. 51, individuata catastalmente dalla p.lla 1548 del fol. 6, di fatto adibita ad area di transito e di accesso alle p.lle 332 e 905 del fol. 6; 3 – due appezzamenti di terreno di are 6 e ca. 32 ed uno di are 1 e ca. 85, alla via Padreterno in Marano di
Napoli; di essere, invece, assoluto proprietario dei seguenti beni immobili:
4 - di un piccolo fabbricato con accesso dalla via Padreterno n° 25, composto da un locale deposito al piano terra di circa mq. 41, da una casa di due vani catastali al piano terra e di altri due vani catastali e mezzo al primo piano, con annessa corte di circa mq. 126; 5 – di un appezzamento di terreno di ca. 92, di altro di are 9 e ca. 40, di altro di are 29 e ca. 79, di altro di are 8 e ca. 3 e di altro ancora di are 1 e ca. 10, tutti quanti aventi accesso dalla via Padreterno e facenti parte dell'originario fondo del fol. 14, p.lla 217; 6 - di un fabbricato alla via Paolo Borsellino n° 6, composto da tre locali commerciali e sei posti auto scoperti al piano terra, di due appartamenti al primo piano, di due appartamenti al secondo piano e di due appartamenti al terzo piano, con sovrastante lastrico di copertura;
7 – di due appezzamenti di terreno alla via Paolo Borsellino di effettive are 3 e ca. 23, ma catastalmente di are 2 e ca. 83; che Per_2
con il predetto atto, donava al coniuge la quota di comproprietà pari alla metà
[...] CP_4 degli immobili di sua esclusiva proprietà e, nonché parte dei predetti immobili alle figlie CP_1
e che aveva effettuato altra precedente donazione, in favore di Pt_2 Parte_3 Persona_2
con atto per notar del 24.7.2003, per un valore di € 70.000,00 e che le Parte_3 Per_1
2 R.G. n. 4381/2021
donazioni, di cui al medesimo atto, venivano effettuate in conto di legittima e per l'eventuale eccedenza sulla disponibile (atto di donazione per notar all. 5 = ispezione ipotecaria del Per_3
23.9.2016 con nota di trascrizione R.G. n° 33651; R.P. n° 24279); che, con atto per notar del Per_3
9.12.2009, rep. n° 83215, racc. n° 19414, i coniugi e riservandosi Persona_2 CP_4
l'usufrutto vita loro natural durante e con reciproco diritto di accrescimento solo sull'appartamento identificato con la p.lla 907 sub 9 del fol. 6, proponevano di donare alla figlia Parte_1 la piena ed assoluta proprietà dei seguenti beni immobili in Marano di Napoli: a) appartamento ubicato al 2° piano di via S. Rocco n° 36, di 5 vani catastali, in C.F., al fol. 6, p.lla 332 sub 6; b) posto auto coperto ubicato al piano seminterrato, di circa mq 11, del medesimo fabbricato, in catasto, al fol.
6, p.lla 332 sub 18; c) quota pari ad 1/4 del lastrico solare di copertura, ubicato al 4° piano del medesimo fabbricato, di circa mq 158, in C.F. al fol. 6, p.lla 332 sub 13; d) quota pari ad 1/4 della area scoperta di ca. 51 del medesimo fabbricato, in C.T. al fol. 6, p.lla 1548; e) l'appartamento ubicato al 3° piano del fabbricato di via Paolo Borsellino n° 6 di cinque vani e mezzo catastali, in C.F. al fol.
6, p.lla 907 sub 10; f) il posto auto scoperto ubicato al piano terra del medesimo fabbricato, di circa mq 10, in C.F., al fol. 6, p.lla 907 sub 18; g) altro posto auto scoperto ubicato al piano terra del medesimo fabbricato, in C.F. al fol. 6, p.lla 907 sub 19; h) il locale commerciale con annessa area di corte, posto al piano terra del medesimo fabbricato, di circa mq 84, in C.F., al fol. 6, p.lla 907 sub 11;
i) quota parte pari ad ¼ del lastrico solare di copertura del fabbricato di via Paolo Borsellino 6, di circa mq 210, ubicato al 4° piano, in C.F. al fol. 6, p.lla 907 sub 20; j) appezzamento di terreno alla via Paolo Borsellino, di effettive are 3 e ca. 23, ma catastalmente di are 2 e ca. 83, in C.T., al fol. 14,
p.lla 1772; k) casa di abitazione di due vani e mezzo catastali alla via Padreterno n° 25, ubicata al 1° piano, con annessa quota pertinenziale, pari ad 1/2, del cellaio, attualmente adibito ad autoclave, in
C.F., al fol. 6, p.lla 97 sub 6; l) appezzamento di terreno esteso are 8 e ca. 3, in C.T. al fol. 14, p.lla
831; m) altro appezzamento di terreno, esteso are 6 e ca. 32, in C.T. al fol. 14, p.lla 833; n) quota pari ad 1/2 della striscia di terreno adibita a strada in Marano di Napoli, alla via Padreterno, di circa mq
185, in C.T., al fol. 14, p.lla 835; o) nuda proprietà dell'appartamento ubicato al 3° piano di via Paolo
Borsellino n° 6 in Marano di Napoli, in C.F., al fol. 6, p.lla 907 sub 9 (cfr. all. 6); j) che la detta proposta di donazione, avente valore, secondo i donanti, pari ad € 305.000,00, di cui € 88.350,00 per i terreni, non seguita da accettazione della donataria, non si perfezionava ai sensi dell'art. 782 c.c.; che, con testamento pubblico del 9.12.2009, affermando di aver soddisfatto le figlie Persona_2
e attraverso le donazioni, lasciava alla figlia la sua quota CP_1 Pt_2 Parte_3 Parte_1 di comproprietà e, comunque, i diritti da lui vantati su tutti i residui suoi beni in Marano di Napoli, con la precisazione che la detta disposizione testamentaria avrebbe perso efficacia qualora la figlia avesse accettato la proposta di donazione sovra indicata;
che il detto testamento Parte_1
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pubblico passava agli atti tra vivi, ad istanza di , con verbale dell'8.6.2016, nella Controparte_1 sede dell'Archivio Notarile Distrettuale, innanzi al dott. , rep. arch. n° 9363, rep. Persona_4 not. 85122, reg. a Napoli – Uff. Atti Pubblici il 9.6.2016, al n° 11635/1T.
Ciò premesso, evidenziata la annullabilità delle donazioni effettuate da in favore delle Persona_2 parti convenute, per l'incapacità naturale del donante, affetto da “vasculopatia cerebrale cronica con deficit della memoria e disorientamento spazio temporale”, come da documentazione medica versata in atti, nonchè per l'incapacità di intendere e di volere di già beneficiaria pensione CP_4 di invalidità dall'anno 2009, e, per le medesime ragione, lamentata l'annullabilità del testamento pubblico de quo, ai sensi dell'art. 591 c.c., conveniva in giudizio le di lei sorelle, chiedendo di: – In via principale, annullare in toto la prima donazione, per notar del 9.12.2009, per l'incapacità Per_3 naturale tanto del donante che della donataria. 2 – Sempre in via principale, annullare la seconda, terza e quarta donazione per notar del 9.12.2009 per l'incapacità naturale dei donanti. 3 – Per_3
Sempre in via principale, annullare le disposizioni testamentarie di di cui alla Persona_2 premessa, per l'incapacità naturale del testatore. 4 – Ricostituito, pertanto, l'asse ereditario di
dichiarare aperta la successione legittima di nato a [...]_2 Persona_2
Napoli, il 25.10.1924, ed ivi deceduto il 7.4.2016 e procedere alla divisione dell'asse ereditario, accertata la divisibilità degli immobili, mediante l'attribuzione alla istante di porzione dello stesso pari alla sua quota di diritto, secondo un comodo progetto di divisione a redigersi da C.T.U. 5 – In via subordinata, in caso di dichiarata legittimità delle donazioni e delle disposizioni testamentarie,
o dell'una e/o dell'altra alternativamente, dichiarare che le stesse donazioni e/o disposizioni testamentarie hanno leso la legittima spettante alla istante sulla successione ereditaria del de cuius
e, per l'effetto, ridurre le donazioni medesime e le disposizioni testamentarie sino alla Per_2 quota di cui poteva disporre il de cuius, valutando complessivamente l'asse ereditario. 6 – In via principale, annullare le disposizioni testamentarie di , per l'incapacità naturale della CP_4 testatrice. 7 – Ricostruito, pertanto, l'asse ereditario di , dichiarare l'apertura della CP_4 successione legittima di essa , nata a [...], l'[...] ed ivi deceduta il CP_4
29.5.2019 e procedere alla divisione dell'asse ereditario, accertata la divisibilità degli immobili, mediante l'attribuzione alla istante di porzione dello stesso pari alla sua quota di diritto, secondo un comodo progetto di divisione a redigersi da C.T.U. 8 – In via subordinata, in caso di dichiarata legittimità delle donazioni e delle disposizioni testamentarie, o dell'una e/o dell'altra alternativamente, dichiarare che le stesse donazioni e/o disposizioni testamentarie hanno leso la legittima spettante alla istante sulla successione ereditaria della de cuius e, per l'effetto, CP_4 ridurle sino alla quota di cui poteva disporre la de cuius, valutando complessivamente l'asse ereditario .
9 - Ordinare ai convenuti il conto delle rendite percette a far data dal decesso di Per_2
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e , con riferimento ai rispettivi assi ereditari, e condannare i convenuti, Per_2 CP_4 ciascuno per quanto di ragione, al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di sua spettanza, oltre rivalutazione ed interessi con vittoria di spese, diritti e onorari con attribuzione.
Nel costituirsi in giudizio, le convenute, opponendosi alle avverse domande ed evidenziata l'apocrifia delle sottoscrizione in calce alla procura allegata all'atto di citazione, nonché l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, in via procedurale rappresentavano la necessità di disporre integrazione del contraddittorio nei confronti di , Controparte_3 CP_5
e figli di e destinatari dei beni di causa, in virtù
[...] Controparte_2 Controparte_1 di atto di donazione del 19/12/2020, per notaio . Persona_1
In punto di merito, esponevano l'intervenuta prescrizione del termine quinquennale per l'esercizio dell'azione di annullamento, decorrente, ai sensi dell'art.428, co.3, c.c., dal giorno del compimento dell'atto, ovvero 09 dicembre 2009; che parte istante non aveva prodotto alcuna documentazione comprovante la sussistenza della lamentata incapacità in capo ai coniugi e;
che Per_2 CP_4 le donazioni oggetto di causa erano state effettuate in conto di legittima e per l'eventuale eccedenza sulla disponibile, con dispensa da collazione per le parti donatarie.
Tanto premesso, evidenziata la volontà di collazionare con imputazione i beni immobili ricevuti in donazione, nonchè, in caso di accoglimento della domanda principale, di ricomprendere nell'asse ereditario anche le consistenti somme riscosse anche dall'attrice, quali polizze bancarie disposte dal de cuius a favore dei figli, le stesse concludevano affinché il Tribunale procedesse a: Persona_2
“1)- In linea preliminare, preso atto della invalidità della costituzione del rapporto processuale per assoluta carenza del requisito di cui all'art. 163 n.6 c.p.c., ordinare la cancellazione della causa dal ruolo. Tanto previa, ove necessario ed autorizzata, delibazione della proposta querela di falso. 2)- In linea gradata, nel merito, rigettare le domande così come azionate, siccome del tutto inammissibili e per sempre infondate, previa delibazione delle eccezioni preliminari formulate ai capitoli 2) e 3). 3)-
Emettere ogni altro provvedimento del caso” con vittoria di spese, diritti e onorari.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, celebratasi in data 13 settembre 2021, in modalità cartolare, rilevata la nullità della procura alle liti, il Giudice assegnava alla parte istante termine fino al 15 gennaio 2022 per la regolarizzazione della stessa.
Sanata la predetta nullità e, per l'effetto, decaduta la querela di falso proposta in via incidentale, autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti e Controparte_3 CP_5 [...]
avverso i quali parte istante aveva formulato domanda riconvenzionale volta Controparte_2 ad impugnare l'atto di donazione disposto in loro favore, con comparsa del 20 luglio 2022 si costituivano i predetti chiamati in causa, i quali, rappresentata anche la qualità di eredi della madre,
5 R.G. n. 4381/2021
nata a [...] il [...] ed ivi deceduta in data 26 febbraio Controparte_1
2022, aderivano alle difese dalla stessa articolate.
Rilevata l'improcedibilità della domanda, disposto rinvio onde consentire alle parti di promuovere la procedura di mediazione obbligatoria, venivano concessi, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
In sede di memorie di cui all'art. 183 VI comma, I termine, c.p.c., le parti convenute, in ordine alla domanda di riduzione azionata dall'istante, precisavano la necessità di determinazione del valore del donatum, non tenendo conto degli interventi migliorativi e delle consistenze immobiliari realizzate a cura e spese esclusive dei donatari;
che, in ordine all'immobile sito alla via San Rocco n. 13, in
Marano di Napoli, identificato al catasto al foglio 6, particella 332, sub 11 e 12, lo stesso era stato realizzato a spese esclusive di e del coniuge , i quali provvedevano Controparte_1 CP_6 anche alla presentazione delle istanze di condono edilizio, nonché al pagamento delle oblazioni e oneri accessori;
che la stessa provvedeva, altresì, a proprie esclusive spese all'installazione di un impianto ascensore;
che aveva provveduto a proprie spese e cure all'ampliamento Parte_2 del locale commerciale donatole, riportato al foglio 6 part.332 sub 11, nonché del terrazzo sovrastante l'appartamento donatole, individuato al foglio 5 particella 332 sub 12; che per i beni rispettivamente attribuiti, i comparenti avevano esercitato il godimento nei limiti della loro quota, ragion per cui il rendiconto doveva essere limitato ai soli beni in comunione;
che, al contrario, l'istante aveva sempre incassato il canone locativo della unità immobiliare in Marano alla via San Rocco n 36, 2°piano in catasto foglio 6, particella 332 sub 6, benché formalmente il contratto fosse stipulato dai di lei genitori.
Ciò premesso, precisavano come di seguito le rispettive conclusioni: “1) Disattendere le domande di annullamento delle donazioni disposte con l'atto per Notar del 4/12/2009 (di cui alle Per_3 conclusioni 1 e 2 dell'atto di citazione) per intervenuta prescrizione dell'azione ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art.li 428 co.3 e 775 co.2 c.c. Nella denegata ipotesi di ritenuta inaccoglibilità della detta preliminare eccezione, rigettare comunque le medesime domande, siccome inammissibili ed infondate. 2)- Disattendere, per lo effetto, le domande di annullamento delle disposizioni testamentarie (di cui alle conclusioni 3 e 6 dell'atto di citazione). 3)- Disattendere le domande di riduzione delle donazioni avanzate dall'attrice (di cui alle conclusioni 5 e 8 dell'atto di citazione), previo espletamento di idonea C.T.U. per la determinazione dei valori effettivi del donatum
e del relictum, come donato e disposto a favore anche di essa attrice;
dichiarare inammissibili quelle di riduzione delle schede testamentarie disposte e pubblicate a favore della medesima attrice, per evidente carenza di interesse. 4)- Rigettare, per lo effetto, le domande di divisione degli assi ereditari
(di cui alle conclusioni 4 e 7 dell'atto di citazione). 5)- Rigettare la domanda di rendiconto, così come
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proposta (di cui alle conclusioni 9 dell'atto di citazione), siccome del tutto inammissibile ed infondata”.
Espletata l'istruttoria con l'escussione di testimoni ammessi su istanza delle parti processuali, nonché con l'interrogatorio formale delle stesse, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti in corso di udienza di discussione orale, celebratasi in data 11 giugno 2025, il Giudice si riservava in ordine al provvedimento non definitivo, limitatamente alle questioni da risolversi in via pregiudizievole ed afferenti alla domanda di annullamento de quo.
Occorre, preliminarmente, delimitare l'oggetto della presente pronuncia non definitiva, costituita dalla domanda di annullamento dell'atto di donazione per notar Repertorio 83215, Raccolta Per_3
n. 19414, posto in essere dai coniugi e in favore delle comparenti Persona_2 CP_4 convenute, nonché delle disposizioni testamentarie del de cuius ricevute dal notaio Persona_2 in data 09 dicembre 2009, repertorio di atti di ultima volontà n. 324, attesa la dedotta Per_3 incapacità naturale in capo al donante nonché al testatore, al momento della redazione dei suddetti atti.
Ritiene il Tribunale, ai fini della decisione in ordine alle poste questioni pregiudiziali, sia opportuna analizzare in primis il dedotto difetto di capacità dei donanti nonché del testatore.
In ordine alle dedotte incapacità naturale viene in considerazione, con riferimento alla donazione de quo, l'art. 775 c.c., mentre, con riferimento alle disposizioni testamentarie, l'ipotesi prevista nel n. 3 del secondo comma dell'art. 591 c.c.
Ebbene, va rammentato che l'incapacità naturale di donare e di testare, la quale pacificamente contempla un'ipotesi di (mera) annullabilità, non si identifica con una generica alterazione della volontà, ma richiede una condizione di assoluta privazione della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi al momento della redazione dell'atto di donazione e dell'atto di disposizione delle ultime volontà.
In particolare, sussiste a carico dell'istante un onere in ordine all'effettiva sussistenza a carico del donante di uno stato di incapacità di intendere e di volere, nonché psichica, nel momento di disposizione dell'atto di donazione (sent.Cass.n. 17130/2011) o di uno stato patologico tale da determinare un perturbamento delle capacità psichiche (Cass.n. 4539/2002).
Ed ancora, la giurisprudenza di legittimità e di merito è costante al riguardo nell'affermare che l'annullamento del testamento per incapacità naturale a disporre per testamento ai sensi dell'art. 591 comma secondo, n. 3) cod. civ., presuppone la prova rigorosa del fatto che al momento della redazione dell'atto il testatore si trovasse in uno stato psicofisico tale da sopprimere in modo assoluto l'attitudine a determinarsi coscientemente e liberamente non essendo sufficiente che il normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà sia in qualche modo alterato o turbato per ragioni di età
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o per grave malattia (cfr., in tal senso, Cass. Civ., sez. II, 24 ottobre 1998, n. 10571; Cass. civ., sez.
II, 6 dicembre 2001, n. 15840; Cass. civ., sez. II, 18 aprile 2005, n. 8079; Cass. civ., sez. II, 15 aprile
2010, n. 9081; Tribunale di Bari, I sez. civ., 26 aprile 2010, n. 1445; Tribunale di Roma, VIII sez. civ., 29 aprile 2010, n. 9534; Corte d'Appello di Roma, III sez. civ., 7 settembre 2010, n. 3492;
Tribunale di Milano, IV sez. civ., 25 novembre 2010, n. 13603).
La parte che impugna un atto di donazione, ovvero un testamento per incapacità naturale deve, pertanto, fornire la prova rigorosa dell'assoluta impossibilità del donante /testatore di autodeterminarsi nel momento in cui ha redatto l'atto, non essendo sufficiente che dimostri essere intervenuta successivamente una malattia degenerativa che lo abbia privato del senno.
La prova di tale incapacità incombe su chi la invoca, a meno che l'infermità sia permanente e abituale, nel qual caso si presume l'incapacità e spetta a chi ne afferma la validità dimostrare un lucido intervallo.
Invero, sulla scorta degli elementi di prova allegati nonché emersi all'esito dell'istruttoria giudiziale,
è da escludersi che i coniugi e fossero affetti da incapacità totale e permanente;
Per_2 CP_4 né l'istante ha fornito prova che gli stessi fossero incapaci al momento della formazione degli atti di donazione e delle disposizioni testamentarie oggetto di annullamento.
Va subito evidenziato che parte istante si è limitato ad articolare la domanda di annullamento, senza che risulti allegata una pretesa incapacità del testatore al momento della redazione della scheda testamentaria, nonché dei donanti al momento della redazione dell'atto di donazione.
Nel caso in esame, l'atto di donazione e la scheda testamentaria risultano pacificamente redatte in data 09 dicembre 2009 e, dalla documentazione prodotta in giudizio dalla stessa parte attrice, risulta che in data 26 aprile 2011 (quindi successivamente) era stato ricoverato presso il Persona_2 nosocomio A. Cardarelli in Napoli, con diagnosi vasculopatia cronica – acuta ed ipertrofia prostatica, nonché in data 01 febbraio 2013 era stata presentata, alla Pubblica Amministrazione sanitaria territorialmente competente, istanza diretta al conseguimento, in favore del predetto, del beneficio rappresentato dall'invalidità civile, in ragione delle seguenti patologie: 1) vasculopatia cerebrale cronica ostruttiva con deficit della memoria e disorientamento spazio temporale;
2) bronchite cronica;
3) ipertrofia prostatica;
4) poliartrosi in particolare alle ginocchia con difficoltà dei movimenti.
Di converso, a sostegno della dedotta incapacità naturale in capo a l'istante adduceva CP_4 che la stessa, al tempo, fosse già beneficiaria di pensione di invalidità, omettendo alcuna allegazione documentale al riguardo.
Alla luce della documentazione versata in atti, deve essere escluso che, alla data di redazione degli atti oggetto di declaratoria di annullamento, risultasse già affetto dalla “vasculopatia Persona_2
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celebrale” invocata da parte istante e per la quale risulta in atti come prima certificazione diagnostica la documentazione rilasciata nel 2011 dal nosocomio “A. Cardarelli” in Napoli, da cui emerge che lo stesso, in condizioni di piena capacità di ricevere, dagli stessi sanitari, le necessarie informazioni circa il proprio stato di salute e la relativa terapia medicinale, si dimetteva “volontariamente contro parere sanitario”.
Parimenti, deve escludersi che le patologie sovra indicate ed effettivamente riconosciute come esistenti a carico del predetto soltanto nel 2013– giusto verbale di accertamento dell'Invalidità Civile della Commissione di prima istanza presso la Pubblica Amministrazione sanitaria locale territorialmente competente, allegato alla produzione attorea- fossero idonee a produrre una soppressione assoluta dell'attitudine dello stesso a determinarsi in modo libero e cosciente.
Al riguardo, anche la vasculopatia cerebrale– unica tra le suddette patologie astrattamente in grado di interferire con i processi psichici - non comportano, necessariamente, l'insorgenza di fenomeni di tipo demenziale o deficit intellettivi non reversibili valevoli ad escludere la capacità di intendere o di volere della persona attinta (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. II, 12 giugno 2007, n. 13706).
Infine, anche la stessa demenza senile, comprovata dalla difesa dell'attore mediante produzione in giudizio della Scheda ID 00018150 dell'A.S.L. Napoli 2 Nord del 15.2.2016, con relative certificazioni del dott. non ebbe certamente a spiegare alcuna incidenza sulla Persona_5 redazione della scheda testamentaria nonché dell'atto di donazione impugnati, atteso che, proprio la suddetta documentazione dimostra che gli accertamenti in ordine alla sussistenza di tale patologia in capo al risalgono soltanto all'anno 2016, ovvero circa sette anni dopo la redazione Persona_2 degli atti oggetto di annullamento.
Di converso, dalla certificazione a firma del dott. , specialista in Neurologia e Persona_6
Psichiatria, versati in atti quali allegati alla documentazione di parte convenuta, redatti nel 2012, a seguito di esame di e emerge che gli stessi si presentavano al Persona_2 CP_4 sanitario refertante come “vigile”, “orientato”, “collaborante” e, per giunta, in condizioni di capacità di intendere e di volere.
In particolare, avuto riguardo al certificato refertante testualmente si legge: “Dalle Persona_2 anamnesi non emergono elementi di patologia neuropsichiatrica pregresso e/o in atto, al di là di una fisiologica imprecisione della memoria a breve termine (che comporta un modesto disorientamento temporale), la capacità logica e di giudizio sembrano piuttosto conservate tali da non compromettere una concreta capacità di intendere e di volere”.
Avuto, invece, riguardo alla per la quale, come già evidenziato, parte istante si CP_4 limitava ad allegare uno stato di incapacità a fronte della circostanza che la stessa fosse beneficiaria di invalidità civile- circostanza non provata documentalmente-, si legge testualmente:
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“Sufficientemente orientata nel tempo e nello spazio, non evidenzia particolari problemi dismemonici, per quanto la debolezza della memoria a breve termine sia compatibile con l'età. Al colloquio sembra conservare sufficiente coerenza dei nessi logici e capacità di giudizio senza compromissione, dunque, di un'adeguata capacità di intendere e di volere”.
Queste conclusioni sono avvalorate dalla circostanza che non risulta in atti alcuna traccia di terapie somministrate per contrastare la presunta demenza, ovvero incapacità naturale, e che, inoltre, non è mai stato avviato un giudizio di interdizione (o amministrazione) indispensabile se le patologie fossero state effettivamente presenti a carico dei coniugi e nei termini descritti Per_2 CP_4 dall'odierna istante.
Da ultimo, tali circostanze appaiono corroborate anche dalle risultanze di cui all'esperita istruttoria giudiziale.
A tal riguardo, le parti di giudizio chiamate a deferire interrogatorio formale sono concordi nel ritenere in capo al la sussistenza di uno stato di lucidità, tale che lo stesso guidava e si Persona_2 occupava in autonomia dell'amministrazione dei propri beni, sino all'anno 2011-2012, invece, avuto riguardo alla concordano tutti nella conservazione di uno stato di lucidità sino alla CP_4 data del decesso, avvenuto nel 2019.
Ciò in contrasto rispetto alle dichiarazioni rese dalla sola parte istante, la quale chiamata a deferire interrogatorio formale, riferiva genericamente: “papà e mamma nel 2009 non erano lucidi e non erano capaci di amministrare i loro interessi. Dal 2006-2007 già non erano lucidi. Al momento delle donazioni ossia nel 2009 non erano nel pieno delle facoltà”, tuttavia, in assenza di allegazioni documentali in merito alla risalenza nel tempo delle dedotte patologie.
Inoltre, dall'esame delle deposizioni rese, risultate coerenti, prive di vizi logici e non contraddittorie e perciò attendibili - anche in ragione dell'accurata descrizione dei coniugi e e Per_2 CP_4 della circostanza che trattasi di soggetti che, indifferenti ai fatti, hanno avuto una percezione diretta e personale dei fatti controversi –emerge che la maggior parte dei testi sono concordi nel ritenere non veritiera la dedotta incapacità a carico di e Persona_2 CP_4
In particolare, il dott. , escusso quale teste di parte attrice, riferiva “Sono stato il Persona_5 medico curante dall'inizio della carriera fino al decesso del La moglie è passata Persona_2 con me soltanto nel 2013 perché il precedente medico era deceduto… Il era capace di Per_2 conoscere il significato delle sue azioni e del valore sociale dei propri atti nonché degli impulsi ad agire. Questo sicuramente fino al 2013. Dal 2013-2014 ha iniziato ad avere qualche deficit. Nel 2015 con la rottura del femore le cose sono peggiorate. Nel 2009 era normalissimo. Veniva con la sua macchina andava a spedire medicine prenotava esami. Gestiva lui le sue cose. La moglie è stata mia paziente dal 2013. Lei aveva una vasculopatia cerebrale e doveva essere assistita. Non credo che lei
10 R.G. n. 4381/2021
fosse capace nel 2013. La signora aveva una demenza, posso riferire dal 2013”, ed ancora, una volta mostrato il certificato a firma dei sanitari operanti nel nosocomio “A. Cardarelli” precisava che
“l'insorgenza di tale patologa non è incompatibile con uno stato di capacità”.
Avuto riguardo alle uniche dichiarazioni discordanti rese dai testi, e Testimone_1 Tes_2 genero dell'istante, per il quale risulta non versato in atti certificato di matrimonio da cui
[...] si evinca il regime patrimoniale scelto unitamente alla di lui coniuge, nonché figlia di Parte_1
, tali da non consentire una positiva valutazione circa la totale estraneità rispetto ai fatti di
[...] causa- si rileva che le stesse risultano contraddittorie rispetto alla quasi totalità delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale nonché dai testi escussi, in particolare dal dott.
[...]
, medico specializzato in Medicina Generale, che ha avuto in cura i predetti coniugi sino CP_7 alla data dei rispettivi decessi.
Ciò posto, rileva questo Tribunale che le allegazioni documentali, nonché le risultanze di cui all'esperita istruttoria giudiziale risultano senz'altro inidonee, ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova gravante a carico dell'istante, attesa l'impossibilità di ritenere sussistenti in capo ai coniugi e , in maniera univoca, uno stato psicofisico tale da sopprimere in Persona_2 CP_4 modo assoluto l'attitudine a determinarsi in maniera libera e cosciente, al momento della redazione dell'atto di donazione e delle disposizioni di ultima volontà de quo.
Tali considerazioni sono coerenti con i principi della giurisprudenza della corte in materia: se non risulta uno stato di incapacità permanente, l'onere di provare l'incapacità, al momento della formazione del testamento, è carico di chi ne chiede l'annullamento (Cass. n. 25053/2018; n.
3934/2018; n. 27351/2014).
Pertanto, la domanda giudiziale di annullamento dell'atto di donazione per notar Repertorio Per_3
83215, Raccolta n. 19414, posto in essere dai coniugi e in favore Persona_2 CP_4 delle comparenti convenute, nonché delle disposizioni testamentarie della de cuius CP_4 ricevute dal notaio in data 09 dicembre 2009, repertorio di atti di ultima volontà n. 324, non Per_3 può essere accolta.
Da ritenersi, per l'effetto delle predette conclusioni, assorbita ogni pronuncia afferente all'intervenuta prescrizione dell'esercizio dell'azione di annullamento de quo, eccepito dalle parti convenute.
Ogni ulteriore questione sarà affrontata nel prosieguo del giudizio.
Le spese si rinviano alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, non definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4381/021
R.G. avente ad oggetto “Divisione ordinaria di beni caduti in successione”, così provvede:
11 R.G. n. 4381/2021
a) Rigetta la domanda giudiziale di annullamento dell'atto di donazione per notar Per_3
Repertorio 83215, Raccolta n. 19414, posto in essere dai coniugi e Persona_2 CP_4
nonché delle disposizioni testamentarie del de cuius ricevute dal
[...] Persona_2 notaio in data 09 dicembre 2009, repertorio di atti di ultima volontà n. 324, alla luce Per_3 di quanto indicato in parte motiva;
b) dispone con separata ordinanza, in ordine all' ulteriore istruzione della causa, previa rimessione sul ruolo di quest'ultima;
c) rinvia ogni decisione sulle spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4381 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto “Divisione di beni caduti in successione” e promossa
DA
C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Mugnano di Napoli, alla via Napoli, 251 presso lo studio dell'avv. Gaetano Alberto che la rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTRICE
CONTRO
C.F. rappresentata in questo atto dalla figlia Controparte_1 CodiceFiscale_2
Sig.ra nata a Mugnano di Napoli il [...] in [...] procura generale Controparte_2 per Notar del 15/3/018 Rep.156031, in atti;
C.F. Persona_1 Parte_2
; C.F. , tutte C.F._3 Parte_3 C.F._4 elettivamente domiciliate in Napoli alla via G.A. Campano, 23 presso lo studio dell'avv. Massimo
Marasca, che le rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTE
NONCHE'
C.F. ; C.F. ; Controparte_3 CodiceFiscale_5 CP_2 C.F._6 [...]
C.F. anche in qualità di eredi di Controparte_2 C.F._7
, nata a [...] l' 1 febbraio 1951 ed ivi deceduta in data 26 Controparte_1
1 R.G. n. 4381/2021
febbraio 2022, tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla via G.A. Campano, 23 presso lo studio dell'avv. Massimo Marasca che li rappresenta e difende giusta procura in atti
CHIAMATI IN CAUSA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, parte attrice, sulla premessa di essere, unitamente ai convenuti, figlia di nato a [...], il [...], C.F. Persona_2
, esponeva che il de cuius decedeva in Marano di Napoli in data 7 aprile 2016, C.F._8 lasciando quali eredi il coniuge superstite, nonché i figli, parti in causa di cui al CP_4 presente giudizio;
che, con atto per notar del 9.12.2009, rep. n° 83204, raccolta n° 19405, il Per_3 de cuius dichiarava di essere comproprietario, unitamente a di vari immobili, siti in CP_4
Marano di Napoli, ovvero: 1 – di un fabbricato, alla via S. Rocco n° 36, composto da un piano seminterrato adibito a n° 6 posti auto ed un locale deposito, da un piano terra adibito a negozio, da due appartamenti al primo piano, da due appartamenti al secondo piano e da due appartamenti al terzo piano, con sovrastante lastrico solare;
2 – casa di abitazione, ubicata alle spalle del detto fabbricato, con accesso dalla via S. Rocco n° 36, articolata in un piano terra e in un primo piano uniti da una scala interna, composta da quattro vani ed accessori, realizzata su una piccola superficie di terreno di circa mq. 81, con retrostante area scoperta di circa mq. 51, individuata catastalmente dalla p.lla 1548 del fol. 6, di fatto adibita ad area di transito e di accesso alle p.lle 332 e 905 del fol. 6; 3 – due appezzamenti di terreno di are 6 e ca. 32 ed uno di are 1 e ca. 85, alla via Padreterno in Marano di
Napoli; di essere, invece, assoluto proprietario dei seguenti beni immobili:
4 - di un piccolo fabbricato con accesso dalla via Padreterno n° 25, composto da un locale deposito al piano terra di circa mq. 41, da una casa di due vani catastali al piano terra e di altri due vani catastali e mezzo al primo piano, con annessa corte di circa mq. 126; 5 – di un appezzamento di terreno di ca. 92, di altro di are 9 e ca. 40, di altro di are 29 e ca. 79, di altro di are 8 e ca. 3 e di altro ancora di are 1 e ca. 10, tutti quanti aventi accesso dalla via Padreterno e facenti parte dell'originario fondo del fol. 14, p.lla 217; 6 - di un fabbricato alla via Paolo Borsellino n° 6, composto da tre locali commerciali e sei posti auto scoperti al piano terra, di due appartamenti al primo piano, di due appartamenti al secondo piano e di due appartamenti al terzo piano, con sovrastante lastrico di copertura;
7 – di due appezzamenti di terreno alla via Paolo Borsellino di effettive are 3 e ca. 23, ma catastalmente di are 2 e ca. 83; che Per_2
con il predetto atto, donava al coniuge la quota di comproprietà pari alla metà
[...] CP_4 degli immobili di sua esclusiva proprietà e, nonché parte dei predetti immobili alle figlie CP_1
e che aveva effettuato altra precedente donazione, in favore di Pt_2 Parte_3 Persona_2
con atto per notar del 24.7.2003, per un valore di € 70.000,00 e che le Parte_3 Per_1
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donazioni, di cui al medesimo atto, venivano effettuate in conto di legittima e per l'eventuale eccedenza sulla disponibile (atto di donazione per notar all. 5 = ispezione ipotecaria del Per_3
23.9.2016 con nota di trascrizione R.G. n° 33651; R.P. n° 24279); che, con atto per notar del Per_3
9.12.2009, rep. n° 83215, racc. n° 19414, i coniugi e riservandosi Persona_2 CP_4
l'usufrutto vita loro natural durante e con reciproco diritto di accrescimento solo sull'appartamento identificato con la p.lla 907 sub 9 del fol. 6, proponevano di donare alla figlia Parte_1 la piena ed assoluta proprietà dei seguenti beni immobili in Marano di Napoli: a) appartamento ubicato al 2° piano di via S. Rocco n° 36, di 5 vani catastali, in C.F., al fol. 6, p.lla 332 sub 6; b) posto auto coperto ubicato al piano seminterrato, di circa mq 11, del medesimo fabbricato, in catasto, al fol.
6, p.lla 332 sub 18; c) quota pari ad 1/4 del lastrico solare di copertura, ubicato al 4° piano del medesimo fabbricato, di circa mq 158, in C.F. al fol. 6, p.lla 332 sub 13; d) quota pari ad 1/4 della area scoperta di ca. 51 del medesimo fabbricato, in C.T. al fol. 6, p.lla 1548; e) l'appartamento ubicato al 3° piano del fabbricato di via Paolo Borsellino n° 6 di cinque vani e mezzo catastali, in C.F. al fol.
6, p.lla 907 sub 10; f) il posto auto scoperto ubicato al piano terra del medesimo fabbricato, di circa mq 10, in C.F., al fol. 6, p.lla 907 sub 18; g) altro posto auto scoperto ubicato al piano terra del medesimo fabbricato, in C.F. al fol. 6, p.lla 907 sub 19; h) il locale commerciale con annessa area di corte, posto al piano terra del medesimo fabbricato, di circa mq 84, in C.F., al fol. 6, p.lla 907 sub 11;
i) quota parte pari ad ¼ del lastrico solare di copertura del fabbricato di via Paolo Borsellino 6, di circa mq 210, ubicato al 4° piano, in C.F. al fol. 6, p.lla 907 sub 20; j) appezzamento di terreno alla via Paolo Borsellino, di effettive are 3 e ca. 23, ma catastalmente di are 2 e ca. 83, in C.T., al fol. 14,
p.lla 1772; k) casa di abitazione di due vani e mezzo catastali alla via Padreterno n° 25, ubicata al 1° piano, con annessa quota pertinenziale, pari ad 1/2, del cellaio, attualmente adibito ad autoclave, in
C.F., al fol. 6, p.lla 97 sub 6; l) appezzamento di terreno esteso are 8 e ca. 3, in C.T. al fol. 14, p.lla
831; m) altro appezzamento di terreno, esteso are 6 e ca. 32, in C.T. al fol. 14, p.lla 833; n) quota pari ad 1/2 della striscia di terreno adibita a strada in Marano di Napoli, alla via Padreterno, di circa mq
185, in C.T., al fol. 14, p.lla 835; o) nuda proprietà dell'appartamento ubicato al 3° piano di via Paolo
Borsellino n° 6 in Marano di Napoli, in C.F., al fol. 6, p.lla 907 sub 9 (cfr. all. 6); j) che la detta proposta di donazione, avente valore, secondo i donanti, pari ad € 305.000,00, di cui € 88.350,00 per i terreni, non seguita da accettazione della donataria, non si perfezionava ai sensi dell'art. 782 c.c.; che, con testamento pubblico del 9.12.2009, affermando di aver soddisfatto le figlie Persona_2
e attraverso le donazioni, lasciava alla figlia la sua quota CP_1 Pt_2 Parte_3 Parte_1 di comproprietà e, comunque, i diritti da lui vantati su tutti i residui suoi beni in Marano di Napoli, con la precisazione che la detta disposizione testamentaria avrebbe perso efficacia qualora la figlia avesse accettato la proposta di donazione sovra indicata;
che il detto testamento Parte_1
3 R.G. n. 4381/2021
pubblico passava agli atti tra vivi, ad istanza di , con verbale dell'8.6.2016, nella Controparte_1 sede dell'Archivio Notarile Distrettuale, innanzi al dott. , rep. arch. n° 9363, rep. Persona_4 not. 85122, reg. a Napoli – Uff. Atti Pubblici il 9.6.2016, al n° 11635/1T.
Ciò premesso, evidenziata la annullabilità delle donazioni effettuate da in favore delle Persona_2 parti convenute, per l'incapacità naturale del donante, affetto da “vasculopatia cerebrale cronica con deficit della memoria e disorientamento spazio temporale”, come da documentazione medica versata in atti, nonchè per l'incapacità di intendere e di volere di già beneficiaria pensione CP_4 di invalidità dall'anno 2009, e, per le medesime ragione, lamentata l'annullabilità del testamento pubblico de quo, ai sensi dell'art. 591 c.c., conveniva in giudizio le di lei sorelle, chiedendo di: – In via principale, annullare in toto la prima donazione, per notar del 9.12.2009, per l'incapacità Per_3 naturale tanto del donante che della donataria. 2 – Sempre in via principale, annullare la seconda, terza e quarta donazione per notar del 9.12.2009 per l'incapacità naturale dei donanti. 3 – Per_3
Sempre in via principale, annullare le disposizioni testamentarie di di cui alla Persona_2 premessa, per l'incapacità naturale del testatore. 4 – Ricostituito, pertanto, l'asse ereditario di
dichiarare aperta la successione legittima di nato a [...]_2 Persona_2
Napoli, il 25.10.1924, ed ivi deceduto il 7.4.2016 e procedere alla divisione dell'asse ereditario, accertata la divisibilità degli immobili, mediante l'attribuzione alla istante di porzione dello stesso pari alla sua quota di diritto, secondo un comodo progetto di divisione a redigersi da C.T.U. 5 – In via subordinata, in caso di dichiarata legittimità delle donazioni e delle disposizioni testamentarie,
o dell'una e/o dell'altra alternativamente, dichiarare che le stesse donazioni e/o disposizioni testamentarie hanno leso la legittima spettante alla istante sulla successione ereditaria del de cuius
e, per l'effetto, ridurre le donazioni medesime e le disposizioni testamentarie sino alla Per_2 quota di cui poteva disporre il de cuius, valutando complessivamente l'asse ereditario. 6 – In via principale, annullare le disposizioni testamentarie di , per l'incapacità naturale della CP_4 testatrice. 7 – Ricostruito, pertanto, l'asse ereditario di , dichiarare l'apertura della CP_4 successione legittima di essa , nata a [...], l'[...] ed ivi deceduta il CP_4
29.5.2019 e procedere alla divisione dell'asse ereditario, accertata la divisibilità degli immobili, mediante l'attribuzione alla istante di porzione dello stesso pari alla sua quota di diritto, secondo un comodo progetto di divisione a redigersi da C.T.U. 8 – In via subordinata, in caso di dichiarata legittimità delle donazioni e delle disposizioni testamentarie, o dell'una e/o dell'altra alternativamente, dichiarare che le stesse donazioni e/o disposizioni testamentarie hanno leso la legittima spettante alla istante sulla successione ereditaria della de cuius e, per l'effetto, CP_4 ridurle sino alla quota di cui poteva disporre la de cuius, valutando complessivamente l'asse ereditario .
9 - Ordinare ai convenuti il conto delle rendite percette a far data dal decesso di Per_2
4 R.G. n. 4381/2021
e , con riferimento ai rispettivi assi ereditari, e condannare i convenuti, Per_2 CP_4 ciascuno per quanto di ragione, al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di sua spettanza, oltre rivalutazione ed interessi con vittoria di spese, diritti e onorari con attribuzione.
Nel costituirsi in giudizio, le convenute, opponendosi alle avverse domande ed evidenziata l'apocrifia delle sottoscrizione in calce alla procura allegata all'atto di citazione, nonché l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, in via procedurale rappresentavano la necessità di disporre integrazione del contraddittorio nei confronti di , Controparte_3 CP_5
e figli di e destinatari dei beni di causa, in virtù
[...] Controparte_2 Controparte_1 di atto di donazione del 19/12/2020, per notaio . Persona_1
In punto di merito, esponevano l'intervenuta prescrizione del termine quinquennale per l'esercizio dell'azione di annullamento, decorrente, ai sensi dell'art.428, co.3, c.c., dal giorno del compimento dell'atto, ovvero 09 dicembre 2009; che parte istante non aveva prodotto alcuna documentazione comprovante la sussistenza della lamentata incapacità in capo ai coniugi e;
che Per_2 CP_4 le donazioni oggetto di causa erano state effettuate in conto di legittima e per l'eventuale eccedenza sulla disponibile, con dispensa da collazione per le parti donatarie.
Tanto premesso, evidenziata la volontà di collazionare con imputazione i beni immobili ricevuti in donazione, nonchè, in caso di accoglimento della domanda principale, di ricomprendere nell'asse ereditario anche le consistenti somme riscosse anche dall'attrice, quali polizze bancarie disposte dal de cuius a favore dei figli, le stesse concludevano affinché il Tribunale procedesse a: Persona_2
“1)- In linea preliminare, preso atto della invalidità della costituzione del rapporto processuale per assoluta carenza del requisito di cui all'art. 163 n.6 c.p.c., ordinare la cancellazione della causa dal ruolo. Tanto previa, ove necessario ed autorizzata, delibazione della proposta querela di falso. 2)- In linea gradata, nel merito, rigettare le domande così come azionate, siccome del tutto inammissibili e per sempre infondate, previa delibazione delle eccezioni preliminari formulate ai capitoli 2) e 3). 3)-
Emettere ogni altro provvedimento del caso” con vittoria di spese, diritti e onorari.
All'esito dell'udienza di prima comparizione, celebratasi in data 13 settembre 2021, in modalità cartolare, rilevata la nullità della procura alle liti, il Giudice assegnava alla parte istante termine fino al 15 gennaio 2022 per la regolarizzazione della stessa.
Sanata la predetta nullità e, per l'effetto, decaduta la querela di falso proposta in via incidentale, autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti e Controparte_3 CP_5 [...]
avverso i quali parte istante aveva formulato domanda riconvenzionale volta Controparte_2 ad impugnare l'atto di donazione disposto in loro favore, con comparsa del 20 luglio 2022 si costituivano i predetti chiamati in causa, i quali, rappresentata anche la qualità di eredi della madre,
5 R.G. n. 4381/2021
nata a [...] il [...] ed ivi deceduta in data 26 febbraio Controparte_1
2022, aderivano alle difese dalla stessa articolate.
Rilevata l'improcedibilità della domanda, disposto rinvio onde consentire alle parti di promuovere la procedura di mediazione obbligatoria, venivano concessi, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
In sede di memorie di cui all'art. 183 VI comma, I termine, c.p.c., le parti convenute, in ordine alla domanda di riduzione azionata dall'istante, precisavano la necessità di determinazione del valore del donatum, non tenendo conto degli interventi migliorativi e delle consistenze immobiliari realizzate a cura e spese esclusive dei donatari;
che, in ordine all'immobile sito alla via San Rocco n. 13, in
Marano di Napoli, identificato al catasto al foglio 6, particella 332, sub 11 e 12, lo stesso era stato realizzato a spese esclusive di e del coniuge , i quali provvedevano Controparte_1 CP_6 anche alla presentazione delle istanze di condono edilizio, nonché al pagamento delle oblazioni e oneri accessori;
che la stessa provvedeva, altresì, a proprie esclusive spese all'installazione di un impianto ascensore;
che aveva provveduto a proprie spese e cure all'ampliamento Parte_2 del locale commerciale donatole, riportato al foglio 6 part.332 sub 11, nonché del terrazzo sovrastante l'appartamento donatole, individuato al foglio 5 particella 332 sub 12; che per i beni rispettivamente attribuiti, i comparenti avevano esercitato il godimento nei limiti della loro quota, ragion per cui il rendiconto doveva essere limitato ai soli beni in comunione;
che, al contrario, l'istante aveva sempre incassato il canone locativo della unità immobiliare in Marano alla via San Rocco n 36, 2°piano in catasto foglio 6, particella 332 sub 6, benché formalmente il contratto fosse stipulato dai di lei genitori.
Ciò premesso, precisavano come di seguito le rispettive conclusioni: “1) Disattendere le domande di annullamento delle donazioni disposte con l'atto per Notar del 4/12/2009 (di cui alle Per_3 conclusioni 1 e 2 dell'atto di citazione) per intervenuta prescrizione dell'azione ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art.li 428 co.3 e 775 co.2 c.c. Nella denegata ipotesi di ritenuta inaccoglibilità della detta preliminare eccezione, rigettare comunque le medesime domande, siccome inammissibili ed infondate. 2)- Disattendere, per lo effetto, le domande di annullamento delle disposizioni testamentarie (di cui alle conclusioni 3 e 6 dell'atto di citazione). 3)- Disattendere le domande di riduzione delle donazioni avanzate dall'attrice (di cui alle conclusioni 5 e 8 dell'atto di citazione), previo espletamento di idonea C.T.U. per la determinazione dei valori effettivi del donatum
e del relictum, come donato e disposto a favore anche di essa attrice;
dichiarare inammissibili quelle di riduzione delle schede testamentarie disposte e pubblicate a favore della medesima attrice, per evidente carenza di interesse. 4)- Rigettare, per lo effetto, le domande di divisione degli assi ereditari
(di cui alle conclusioni 4 e 7 dell'atto di citazione). 5)- Rigettare la domanda di rendiconto, così come
6 R.G. n. 4381/2021
proposta (di cui alle conclusioni 9 dell'atto di citazione), siccome del tutto inammissibile ed infondata”.
Espletata l'istruttoria con l'escussione di testimoni ammessi su istanza delle parti processuali, nonché con l'interrogatorio formale delle stesse, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti in corso di udienza di discussione orale, celebratasi in data 11 giugno 2025, il Giudice si riservava in ordine al provvedimento non definitivo, limitatamente alle questioni da risolversi in via pregiudizievole ed afferenti alla domanda di annullamento de quo.
Occorre, preliminarmente, delimitare l'oggetto della presente pronuncia non definitiva, costituita dalla domanda di annullamento dell'atto di donazione per notar Repertorio 83215, Raccolta Per_3
n. 19414, posto in essere dai coniugi e in favore delle comparenti Persona_2 CP_4 convenute, nonché delle disposizioni testamentarie del de cuius ricevute dal notaio Persona_2 in data 09 dicembre 2009, repertorio di atti di ultima volontà n. 324, attesa la dedotta Per_3 incapacità naturale in capo al donante nonché al testatore, al momento della redazione dei suddetti atti.
Ritiene il Tribunale, ai fini della decisione in ordine alle poste questioni pregiudiziali, sia opportuna analizzare in primis il dedotto difetto di capacità dei donanti nonché del testatore.
In ordine alle dedotte incapacità naturale viene in considerazione, con riferimento alla donazione de quo, l'art. 775 c.c., mentre, con riferimento alle disposizioni testamentarie, l'ipotesi prevista nel n. 3 del secondo comma dell'art. 591 c.c.
Ebbene, va rammentato che l'incapacità naturale di donare e di testare, la quale pacificamente contempla un'ipotesi di (mera) annullabilità, non si identifica con una generica alterazione della volontà, ma richiede una condizione di assoluta privazione della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi al momento della redazione dell'atto di donazione e dell'atto di disposizione delle ultime volontà.
In particolare, sussiste a carico dell'istante un onere in ordine all'effettiva sussistenza a carico del donante di uno stato di incapacità di intendere e di volere, nonché psichica, nel momento di disposizione dell'atto di donazione (sent.Cass.n. 17130/2011) o di uno stato patologico tale da determinare un perturbamento delle capacità psichiche (Cass.n. 4539/2002).
Ed ancora, la giurisprudenza di legittimità e di merito è costante al riguardo nell'affermare che l'annullamento del testamento per incapacità naturale a disporre per testamento ai sensi dell'art. 591 comma secondo, n. 3) cod. civ., presuppone la prova rigorosa del fatto che al momento della redazione dell'atto il testatore si trovasse in uno stato psicofisico tale da sopprimere in modo assoluto l'attitudine a determinarsi coscientemente e liberamente non essendo sufficiente che il normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà sia in qualche modo alterato o turbato per ragioni di età
7 R.G. n. 4381/2021
o per grave malattia (cfr., in tal senso, Cass. Civ., sez. II, 24 ottobre 1998, n. 10571; Cass. civ., sez.
II, 6 dicembre 2001, n. 15840; Cass. civ., sez. II, 18 aprile 2005, n. 8079; Cass. civ., sez. II, 15 aprile
2010, n. 9081; Tribunale di Bari, I sez. civ., 26 aprile 2010, n. 1445; Tribunale di Roma, VIII sez. civ., 29 aprile 2010, n. 9534; Corte d'Appello di Roma, III sez. civ., 7 settembre 2010, n. 3492;
Tribunale di Milano, IV sez. civ., 25 novembre 2010, n. 13603).
La parte che impugna un atto di donazione, ovvero un testamento per incapacità naturale deve, pertanto, fornire la prova rigorosa dell'assoluta impossibilità del donante /testatore di autodeterminarsi nel momento in cui ha redatto l'atto, non essendo sufficiente che dimostri essere intervenuta successivamente una malattia degenerativa che lo abbia privato del senno.
La prova di tale incapacità incombe su chi la invoca, a meno che l'infermità sia permanente e abituale, nel qual caso si presume l'incapacità e spetta a chi ne afferma la validità dimostrare un lucido intervallo.
Invero, sulla scorta degli elementi di prova allegati nonché emersi all'esito dell'istruttoria giudiziale,
è da escludersi che i coniugi e fossero affetti da incapacità totale e permanente;
Per_2 CP_4 né l'istante ha fornito prova che gli stessi fossero incapaci al momento della formazione degli atti di donazione e delle disposizioni testamentarie oggetto di annullamento.
Va subito evidenziato che parte istante si è limitato ad articolare la domanda di annullamento, senza che risulti allegata una pretesa incapacità del testatore al momento della redazione della scheda testamentaria, nonché dei donanti al momento della redazione dell'atto di donazione.
Nel caso in esame, l'atto di donazione e la scheda testamentaria risultano pacificamente redatte in data 09 dicembre 2009 e, dalla documentazione prodotta in giudizio dalla stessa parte attrice, risulta che in data 26 aprile 2011 (quindi successivamente) era stato ricoverato presso il Persona_2 nosocomio A. Cardarelli in Napoli, con diagnosi vasculopatia cronica – acuta ed ipertrofia prostatica, nonché in data 01 febbraio 2013 era stata presentata, alla Pubblica Amministrazione sanitaria territorialmente competente, istanza diretta al conseguimento, in favore del predetto, del beneficio rappresentato dall'invalidità civile, in ragione delle seguenti patologie: 1) vasculopatia cerebrale cronica ostruttiva con deficit della memoria e disorientamento spazio temporale;
2) bronchite cronica;
3) ipertrofia prostatica;
4) poliartrosi in particolare alle ginocchia con difficoltà dei movimenti.
Di converso, a sostegno della dedotta incapacità naturale in capo a l'istante adduceva CP_4 che la stessa, al tempo, fosse già beneficiaria di pensione di invalidità, omettendo alcuna allegazione documentale al riguardo.
Alla luce della documentazione versata in atti, deve essere escluso che, alla data di redazione degli atti oggetto di declaratoria di annullamento, risultasse già affetto dalla “vasculopatia Persona_2
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celebrale” invocata da parte istante e per la quale risulta in atti come prima certificazione diagnostica la documentazione rilasciata nel 2011 dal nosocomio “A. Cardarelli” in Napoli, da cui emerge che lo stesso, in condizioni di piena capacità di ricevere, dagli stessi sanitari, le necessarie informazioni circa il proprio stato di salute e la relativa terapia medicinale, si dimetteva “volontariamente contro parere sanitario”.
Parimenti, deve escludersi che le patologie sovra indicate ed effettivamente riconosciute come esistenti a carico del predetto soltanto nel 2013– giusto verbale di accertamento dell'Invalidità Civile della Commissione di prima istanza presso la Pubblica Amministrazione sanitaria locale territorialmente competente, allegato alla produzione attorea- fossero idonee a produrre una soppressione assoluta dell'attitudine dello stesso a determinarsi in modo libero e cosciente.
Al riguardo, anche la vasculopatia cerebrale– unica tra le suddette patologie astrattamente in grado di interferire con i processi psichici - non comportano, necessariamente, l'insorgenza di fenomeni di tipo demenziale o deficit intellettivi non reversibili valevoli ad escludere la capacità di intendere o di volere della persona attinta (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. II, 12 giugno 2007, n. 13706).
Infine, anche la stessa demenza senile, comprovata dalla difesa dell'attore mediante produzione in giudizio della Scheda ID 00018150 dell'A.S.L. Napoli 2 Nord del 15.2.2016, con relative certificazioni del dott. non ebbe certamente a spiegare alcuna incidenza sulla Persona_5 redazione della scheda testamentaria nonché dell'atto di donazione impugnati, atteso che, proprio la suddetta documentazione dimostra che gli accertamenti in ordine alla sussistenza di tale patologia in capo al risalgono soltanto all'anno 2016, ovvero circa sette anni dopo la redazione Persona_2 degli atti oggetto di annullamento.
Di converso, dalla certificazione a firma del dott. , specialista in Neurologia e Persona_6
Psichiatria, versati in atti quali allegati alla documentazione di parte convenuta, redatti nel 2012, a seguito di esame di e emerge che gli stessi si presentavano al Persona_2 CP_4 sanitario refertante come “vigile”, “orientato”, “collaborante” e, per giunta, in condizioni di capacità di intendere e di volere.
In particolare, avuto riguardo al certificato refertante testualmente si legge: “Dalle Persona_2 anamnesi non emergono elementi di patologia neuropsichiatrica pregresso e/o in atto, al di là di una fisiologica imprecisione della memoria a breve termine (che comporta un modesto disorientamento temporale), la capacità logica e di giudizio sembrano piuttosto conservate tali da non compromettere una concreta capacità di intendere e di volere”.
Avuto, invece, riguardo alla per la quale, come già evidenziato, parte istante si CP_4 limitava ad allegare uno stato di incapacità a fronte della circostanza che la stessa fosse beneficiaria di invalidità civile- circostanza non provata documentalmente-, si legge testualmente:
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“Sufficientemente orientata nel tempo e nello spazio, non evidenzia particolari problemi dismemonici, per quanto la debolezza della memoria a breve termine sia compatibile con l'età. Al colloquio sembra conservare sufficiente coerenza dei nessi logici e capacità di giudizio senza compromissione, dunque, di un'adeguata capacità di intendere e di volere”.
Queste conclusioni sono avvalorate dalla circostanza che non risulta in atti alcuna traccia di terapie somministrate per contrastare la presunta demenza, ovvero incapacità naturale, e che, inoltre, non è mai stato avviato un giudizio di interdizione (o amministrazione) indispensabile se le patologie fossero state effettivamente presenti a carico dei coniugi e nei termini descritti Per_2 CP_4 dall'odierna istante.
Da ultimo, tali circostanze appaiono corroborate anche dalle risultanze di cui all'esperita istruttoria giudiziale.
A tal riguardo, le parti di giudizio chiamate a deferire interrogatorio formale sono concordi nel ritenere in capo al la sussistenza di uno stato di lucidità, tale che lo stesso guidava e si Persona_2 occupava in autonomia dell'amministrazione dei propri beni, sino all'anno 2011-2012, invece, avuto riguardo alla concordano tutti nella conservazione di uno stato di lucidità sino alla CP_4 data del decesso, avvenuto nel 2019.
Ciò in contrasto rispetto alle dichiarazioni rese dalla sola parte istante, la quale chiamata a deferire interrogatorio formale, riferiva genericamente: “papà e mamma nel 2009 non erano lucidi e non erano capaci di amministrare i loro interessi. Dal 2006-2007 già non erano lucidi. Al momento delle donazioni ossia nel 2009 non erano nel pieno delle facoltà”, tuttavia, in assenza di allegazioni documentali in merito alla risalenza nel tempo delle dedotte patologie.
Inoltre, dall'esame delle deposizioni rese, risultate coerenti, prive di vizi logici e non contraddittorie e perciò attendibili - anche in ragione dell'accurata descrizione dei coniugi e e Per_2 CP_4 della circostanza che trattasi di soggetti che, indifferenti ai fatti, hanno avuto una percezione diretta e personale dei fatti controversi –emerge che la maggior parte dei testi sono concordi nel ritenere non veritiera la dedotta incapacità a carico di e Persona_2 CP_4
In particolare, il dott. , escusso quale teste di parte attrice, riferiva “Sono stato il Persona_5 medico curante dall'inizio della carriera fino al decesso del La moglie è passata Persona_2 con me soltanto nel 2013 perché il precedente medico era deceduto… Il era capace di Per_2 conoscere il significato delle sue azioni e del valore sociale dei propri atti nonché degli impulsi ad agire. Questo sicuramente fino al 2013. Dal 2013-2014 ha iniziato ad avere qualche deficit. Nel 2015 con la rottura del femore le cose sono peggiorate. Nel 2009 era normalissimo. Veniva con la sua macchina andava a spedire medicine prenotava esami. Gestiva lui le sue cose. La moglie è stata mia paziente dal 2013. Lei aveva una vasculopatia cerebrale e doveva essere assistita. Non credo che lei
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fosse capace nel 2013. La signora aveva una demenza, posso riferire dal 2013”, ed ancora, una volta mostrato il certificato a firma dei sanitari operanti nel nosocomio “A. Cardarelli” precisava che
“l'insorgenza di tale patologa non è incompatibile con uno stato di capacità”.
Avuto riguardo alle uniche dichiarazioni discordanti rese dai testi, e Testimone_1 Tes_2 genero dell'istante, per il quale risulta non versato in atti certificato di matrimonio da cui
[...] si evinca il regime patrimoniale scelto unitamente alla di lui coniuge, nonché figlia di Parte_1
, tali da non consentire una positiva valutazione circa la totale estraneità rispetto ai fatti di
[...] causa- si rileva che le stesse risultano contraddittorie rispetto alla quasi totalità delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale nonché dai testi escussi, in particolare dal dott.
[...]
, medico specializzato in Medicina Generale, che ha avuto in cura i predetti coniugi sino CP_7 alla data dei rispettivi decessi.
Ciò posto, rileva questo Tribunale che le allegazioni documentali, nonché le risultanze di cui all'esperita istruttoria giudiziale risultano senz'altro inidonee, ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova gravante a carico dell'istante, attesa l'impossibilità di ritenere sussistenti in capo ai coniugi e , in maniera univoca, uno stato psicofisico tale da sopprimere in Persona_2 CP_4 modo assoluto l'attitudine a determinarsi in maniera libera e cosciente, al momento della redazione dell'atto di donazione e delle disposizioni di ultima volontà de quo.
Tali considerazioni sono coerenti con i principi della giurisprudenza della corte in materia: se non risulta uno stato di incapacità permanente, l'onere di provare l'incapacità, al momento della formazione del testamento, è carico di chi ne chiede l'annullamento (Cass. n. 25053/2018; n.
3934/2018; n. 27351/2014).
Pertanto, la domanda giudiziale di annullamento dell'atto di donazione per notar Repertorio Per_3
83215, Raccolta n. 19414, posto in essere dai coniugi e in favore Persona_2 CP_4 delle comparenti convenute, nonché delle disposizioni testamentarie della de cuius CP_4 ricevute dal notaio in data 09 dicembre 2009, repertorio di atti di ultima volontà n. 324, non Per_3 può essere accolta.
Da ritenersi, per l'effetto delle predette conclusioni, assorbita ogni pronuncia afferente all'intervenuta prescrizione dell'esercizio dell'azione di annullamento de quo, eccepito dalle parti convenute.
Ogni ulteriore questione sarà affrontata nel prosieguo del giudizio.
Le spese si rinviano alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, non definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 4381/021
R.G. avente ad oggetto “Divisione ordinaria di beni caduti in successione”, così provvede:
11 R.G. n. 4381/2021
a) Rigetta la domanda giudiziale di annullamento dell'atto di donazione per notar Per_3
Repertorio 83215, Raccolta n. 19414, posto in essere dai coniugi e Persona_2 CP_4
nonché delle disposizioni testamentarie del de cuius ricevute dal
[...] Persona_2 notaio in data 09 dicembre 2009, repertorio di atti di ultima volontà n. 324, alla luce Per_3 di quanto indicato in parte motiva;
b) dispone con separata ordinanza, in ordine all' ulteriore istruzione della causa, previa rimessione sul ruolo di quest'ultima;
c) rinvia ogni decisione sulle spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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