Articolo 2681 del Codice civile
Articolo 2506 quaterArticolo 2503
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19 aprile 1942
Art. 2681.

(Divieto di rimozione dei registri).

I registri sopra indicati non possono essere rimossi dall'ufficio del conservatore, fuorche' per ordine di una corte d'appello, qualora ne sia riconosciuta la necessita', e mediante le cautele determinate dalla stessa corte.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942