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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 11/04/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice dr.ssa Chiara Sandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 402/2024 R.G. promossa da
con l'avv. LUPI MICHELA, come da mandato in atti Parte_1
- PARTE ATTRICE
contro con l'avv. MONTANARI Controparte_1
ALESSANDRO, come da mandato in atti
- PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare
CONCLUSIONI di parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Di Belluno adito, ogni contraria istanza, ragione ed eccezione disattesa,
- in via preliminare cautelare, disporsi, con decreto inaudita altera parte ovvero all'esito dell'udienza all'uopo fissata, ai sensi degli artt. 615 comma 1 e
1 - in via ulteriormente preliminare, disporsi la sospensione della presente procedura ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di quella pendente avanti il Tribunale di Belluno tra le medesime parti e a questa connessa
(procedimento n. 626/2023 R.G.), sussistendone i presupposti di legge.
- nel merito, accertare e dichiarare che l'opponente nulla deve a
[...]
in forza del titolo azionato in quanto il Controparte_1
credito è estinto per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 17 maggio 2024.
Con vittoria delle spese di lite e salvezza di ogni diverso ed ulteriore diritto.
- in via istruttoria, ogni ulteriore istanza, anche istruttoria, riservata. “
CONCLUSIONI di parte convenuta:
“1) Rigettare l'Istanza di sospensione del titolo e/o dell'esecuzione per i motivi di cui in narrativa;
2) rigettare integralmente la domanda proposta da nei confronti della Pt_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto Controparte_1
per i motivi di cui in narrativa, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
3) respingere la domanda di di accertamento dell'intervenuta Pt_1
Contr compensazione della somma di € 6.755,38 con quanto dovuto alla in quanto infondata per le motivazioni esposte in narrativa.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società agiva in Parte_1
giudizio nei confronti della società Controparte_1
al fine di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo,
2 rappresentato da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, e la dichiarazione di inefficacia del precetto con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di € 6389,65, oltre interessi e spese.
L'attrice deduceva che il credito ingiunto era compensato da un altro suo precedente credito, come rilevato in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio la società chiedendo Controparte_1
il rigetto dell'opposizione.
All'esito della prima udienza veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo formulata dalla parte attrice e la causa veniva ritenuta matura per la decisione sulla base delle risultanze documentali.
All'udienza del 10.4.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Non si ravvisano i presupposti per disporre la sospensione del presente giudizio di opposizione all'esecuzione, non ricorrendo un'ipotesi di pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. che la giustifichi, atteso che, quand'anche fosse revocato il decreto ingiuntivo all'esito del giudizio di opposizione, detta circostanza potrebbe essere fatta valere in sede esecutiva.
Quanto al merito si richiama quanto già evidenziato in sede cautelare,
rilevando in particolare che, secondo consolidata giurisprudenza, in relazione ai titoli esecutivi di formazione giudiziale, tra i quali va annoverato altresì il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, non è possibile dedurre in sede di opposizione all'esecuzione fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato anteriori alla formazione del titolo stesso (Cassazione civile sez. III,
05/09/2022, n.26110 “Non è possibile dedurre in sede di opposizione all'esecuzione
promossa in base a titolo di formazione giudiziale fatti estintivi, impeditivi o
modificativi del diritto azionato anteriori alla formazione del titolo stesso (e
segnatamente fatti anteriori al maturarsi delle preclusioni processuali per la loro
3 allegazione nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione del titolo”;
Cassazione civile sez. VI, 14/02/2020, n.3716);
Laddove il titolo esecutivo sia rappresentato da un decreto ingiuntivo, secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito, la parte debitrice non può
sollevare, in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., motivi di opposizione che avrebbe potuto dedurre nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ma solo fatti modificativi o estintivi sopravvenuti (v. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 27159 del 19/12/2006 secondo cui “In sede di opposizione
all'esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.) avverso un decreto ingiuntivo dichiarato
esecutivo, in quanto non opposto (art. 647 cod. proc. civ.), il debitore non può
contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel
giudizio ad opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti
modificativi o estintivi sopravvenuti”; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13207 del
26/06/2015 “Quando il decreto ingiuntivo, ottenuto per canoni di locazione non
corrisposti, non sia stato opposto, il giudicato così formatosi fa stato tra le parti non
solo sull'esistenza e validità del rapporto corrente "inter partes", e sulla misura del
canone preteso, ma anche circa l'inesistenza di fatti impeditivi o estintivi, non dedotti
ma deducibili nel giudizio di opposizione”; Tribunale Ancona sez. II, 29/09/2020,
n.1179 “Così come in sede di opposizione all'esecuzione fondata su decreto ingiuntivo
esecutivo il debitore esecutato non può contestare la legittimità del provvedimento
monitorio negando il fondamento del diritto fatto valere nei suoi confronti per motivi
che avrebbe potuto far valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, anche il
debitore esecutato non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi, modificativi od
impeditivi anteriori alla formazione del titolo, deducibili nel giudizio di merito inerente
il titolo medesimo, pena la violazione del principio del ne bis in idem”; v. Tribunale
Roma sez. IV, 07/04/2020, n.5836 “Qualora l'esecuzione venga promossa sulla base
di un titolo esecutivo di formazione giudiziale (abbia esso o meno valore di giudicalo), il
debitore può solo dedurre il difetto del titolo esecutivo e i fatti estintivi o modificativi
4 del diritto consacrato nel titolo verificatisi successivamente alla sua formazione. In
particolare, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo
esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad
esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo
quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le
ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile,
solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni
questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha
avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata in esame”; Tribunale Roma sez. X,
16/05/2018, n.9962 “Nei casi di mancata opposizione o tardiva opposizione (così come
nei casi di mancata costituzione o tardiva costituzione del debitore opponente) il
decreto ingiuntivo diventa esecutivo ed acquista autorità di cosa giudicata, per cui il
giudicato sostanziale conseguente alle ipotesi anzidette copre non soltanto l'esistenza
del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il
rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e
modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non
dedotti con l'opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a
quelli che comportano un mutamento del “petitum” ovvero della “causa petendi” in
seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto esecutivo”).
Sulla base dei richiamati principi giurisprudenziali risulta pertanto precluso,
nell'ambito del presente giudizio di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.,
l'esame dei motivi dedotti o deducibili in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ai quali va ricondotta l'eccezione di compensazione, già sollevata da parte attrice nell'ambito del predetto giudizio di merito (v. doc. 2 di parte attrice).
Si impone, pertanto, il rigetto dell'opposizione e delle domande con la stessa formulate dalla parte attrice.
Spese di lite
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M.
147/2022, tenuto conto della natura documentale del giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte convenuta, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) rigetta l'opposizione e le domande con essa formulate;
2) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che si liquidano nell'importo di € 3387,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali,
CPA e IVA come per legge;
Così deciso l' 11/04/2025
Il giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
624 c.p.c., sussistendo gravi motivi, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo o comunque dell'esecuzione minacciata, con ogni consequenziale provvedimento di legge.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice dr.ssa Chiara Sandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 402/2024 R.G. promossa da
con l'avv. LUPI MICHELA, come da mandato in atti Parte_1
- PARTE ATTRICE
contro con l'avv. MONTANARI Controparte_1
ALESSANDRO, come da mandato in atti
- PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) mobiliare
CONCLUSIONI di parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale Di Belluno adito, ogni contraria istanza, ragione ed eccezione disattesa,
- in via preliminare cautelare, disporsi, con decreto inaudita altera parte ovvero all'esito dell'udienza all'uopo fissata, ai sensi degli artt. 615 comma 1 e
1 - in via ulteriormente preliminare, disporsi la sospensione della presente procedura ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di quella pendente avanti il Tribunale di Belluno tra le medesime parti e a questa connessa
(procedimento n. 626/2023 R.G.), sussistendone i presupposti di legge.
- nel merito, accertare e dichiarare che l'opponente nulla deve a
[...]
in forza del titolo azionato in quanto il Controparte_1
credito è estinto per le ragioni dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 17 maggio 2024.
Con vittoria delle spese di lite e salvezza di ogni diverso ed ulteriore diritto.
- in via istruttoria, ogni ulteriore istanza, anche istruttoria, riservata. “
CONCLUSIONI di parte convenuta:
“1) Rigettare l'Istanza di sospensione del titolo e/o dell'esecuzione per i motivi di cui in narrativa;
2) rigettare integralmente la domanda proposta da nei confronti della Pt_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto Controparte_1
per i motivi di cui in narrativa, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
3) respingere la domanda di di accertamento dell'intervenuta Pt_1
Contr compensazione della somma di € 6.755,38 con quanto dovuto alla in quanto infondata per le motivazioni esposte in narrativa.
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la società agiva in Parte_1
giudizio nei confronti della società Controparte_1
al fine di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo,
2 rappresentato da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, e la dichiarazione di inefficacia del precetto con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di € 6389,65, oltre interessi e spese.
L'attrice deduceva che il credito ingiunto era compensato da un altro suo precedente credito, come rilevato in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio la società chiedendo Controparte_1
il rigetto dell'opposizione.
All'esito della prima udienza veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo formulata dalla parte attrice e la causa veniva ritenuta matura per la decisione sulla base delle risultanze documentali.
All'udienza del 10.4.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
***
Non si ravvisano i presupposti per disporre la sospensione del presente giudizio di opposizione all'esecuzione, non ricorrendo un'ipotesi di pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. che la giustifichi, atteso che, quand'anche fosse revocato il decreto ingiuntivo all'esito del giudizio di opposizione, detta circostanza potrebbe essere fatta valere in sede esecutiva.
Quanto al merito si richiama quanto già evidenziato in sede cautelare,
rilevando in particolare che, secondo consolidata giurisprudenza, in relazione ai titoli esecutivi di formazione giudiziale, tra i quali va annoverato altresì il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, non è possibile dedurre in sede di opposizione all'esecuzione fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato anteriori alla formazione del titolo stesso (Cassazione civile sez. III,
05/09/2022, n.26110 “Non è possibile dedurre in sede di opposizione all'esecuzione
promossa in base a titolo di formazione giudiziale fatti estintivi, impeditivi o
modificativi del diritto azionato anteriori alla formazione del titolo stesso (e
segnatamente fatti anteriori al maturarsi delle preclusioni processuali per la loro
3 allegazione nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione del titolo”;
Cassazione civile sez. VI, 14/02/2020, n.3716);
Laddove il titolo esecutivo sia rappresentato da un decreto ingiuntivo, secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito, la parte debitrice non può
sollevare, in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., motivi di opposizione che avrebbe potuto dedurre nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ma solo fatti modificativi o estintivi sopravvenuti (v. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 27159 del 19/12/2006 secondo cui “In sede di opposizione
all'esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.) avverso un decreto ingiuntivo dichiarato
esecutivo, in quanto non opposto (art. 647 cod. proc. civ.), il debitore non può
contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel
giudizio ad opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti
modificativi o estintivi sopravvenuti”; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13207 del
26/06/2015 “Quando il decreto ingiuntivo, ottenuto per canoni di locazione non
corrisposti, non sia stato opposto, il giudicato così formatosi fa stato tra le parti non
solo sull'esistenza e validità del rapporto corrente "inter partes", e sulla misura del
canone preteso, ma anche circa l'inesistenza di fatti impeditivi o estintivi, non dedotti
ma deducibili nel giudizio di opposizione”; Tribunale Ancona sez. II, 29/09/2020,
n.1179 “Così come in sede di opposizione all'esecuzione fondata su decreto ingiuntivo
esecutivo il debitore esecutato non può contestare la legittimità del provvedimento
monitorio negando il fondamento del diritto fatto valere nei suoi confronti per motivi
che avrebbe potuto far valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, anche il
debitore esecutato non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi, modificativi od
impeditivi anteriori alla formazione del titolo, deducibili nel giudizio di merito inerente
il titolo medesimo, pena la violazione del principio del ne bis in idem”; v. Tribunale
Roma sez. IV, 07/04/2020, n.5836 “Qualora l'esecuzione venga promossa sulla base
di un titolo esecutivo di formazione giudiziale (abbia esso o meno valore di giudicalo), il
debitore può solo dedurre il difetto del titolo esecutivo e i fatti estintivi o modificativi
4 del diritto consacrato nel titolo verificatisi successivamente alla sua formazione. In
particolare, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo
esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad
esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo
quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le
ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile,
solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni
questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha
avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata in esame”; Tribunale Roma sez. X,
16/05/2018, n.9962 “Nei casi di mancata opposizione o tardiva opposizione (così come
nei casi di mancata costituzione o tardiva costituzione del debitore opponente) il
decreto ingiuntivo diventa esecutivo ed acquista autorità di cosa giudicata, per cui il
giudicato sostanziale conseguente alle ipotesi anzidette copre non soltanto l'esistenza
del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il
rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e
modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non
dedotti con l'opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato ed a
quelli che comportano un mutamento del “petitum” ovvero della “causa petendi” in
seno alla domanda rispetto al ricorso esaminato dal decreto esecutivo”).
Sulla base dei richiamati principi giurisprudenziali risulta pertanto precluso,
nell'ambito del presente giudizio di opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.,
l'esame dei motivi dedotti o deducibili in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, ai quali va ricondotta l'eccezione di compensazione, già sollevata da parte attrice nell'ambito del predetto giudizio di merito (v. doc. 2 di parte attrice).
Si impone, pertanto, il rigetto dell'opposizione e delle domande con la stessa formulate dalla parte attrice.
Spese di lite
5 Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M.
147/2022, tenuto conto della natura documentale del giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte convenuta, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) rigetta l'opposizione e le domande con essa formulate;
2) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta che si liquidano nell'importo di € 3387,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali,
CPA e IVA come per legge;
Così deciso l' 11/04/2025
Il giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
624 c.p.c., sussistendo gravi motivi, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo o comunque dell'esecuzione minacciata, con ogni consequenziale provvedimento di legge.