Ordinanza collegiale 18 febbraio 2022
Sentenza 11 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza collegiale 18/02/2022, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/02/2022
N. 01583/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1583 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Centonze, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Toma n. 45;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'accertamento,
previa concessione di tutela cautelare,
dell’illegittimità del silenzio - rifiuto serbato dalla Questura di -OMISSIS- sull’istanza, presentata dal ricorrente in data 4 novembre 2020 mediante invio in piego raccomandato di apposito kit postale, di rilascio lascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,
e per la condanna
della P.A. intimata a provvedere sulla predetta istanza, entro un congruo termine, se del caso, anche a mezzo di nomina di Commissario ad acta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 25 gennaio 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO E DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino extracomunitario di nazionalità nigeriana già titolare di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, ha chiesto, previa concessione di adeguata tutela cautelare, la declaratoria dell’illegittimità del silenzio - rifiuto serbato dalla Questura di -OMISSIS- sull’istanza, presentata in data 4 novembre 2020 mediante invio in piego raccomandato di apposito kit postale, di rilascio lascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e, conseguentemente, la condanna della P.A. intimata a provvedere sulla predetta istanza, entro un congruo termine, se del caso, anche a mezzo di nomina di Commissario ad acta.
A sostegno del ricorso, deduce le censure così rubricate:
1) violazione di legge: artt. 1 e 2 L. n. 241 del 1990, art. 17 D.P.R. n. 394/1999, artt. 3 e 97 Costituzione, eccesso di potere.
Espone, in particolare, il ricorrente di essere stato convocato dalla Questura di -OMISSIS- in data 15 marzo 2021, ma che quest’ultima non ha ancora provveduto sulla predetta istanza di rilascio lascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, nonostante sia decorso il termine di novanta giorni all’uopo previsto dall’art. 17 del D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento di attuazione del Testo Unico sull’immigrazione).
2. In data 17 dicembre 2021 si sono costituiti in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura erariale, il Ministero dell’Interno e la Questura di -OMISSIS- depositando un rapporto informativo dell’Ufficio Immigrazione di quest’ultima (n. prot. -OMISSIS-) in cui si rappresenta che il procedimento amministrativo di che trattasi “non si è ancora concluso dovendo questo Ufficio acquisire ulteriori informazioni” (relative alla sistemazione alloggiativa del ricorrente - diversa da quella risultante dall’istanza di rilascio del permesso di soggiorno - nonché ai precedenti penali e Schengen gravanti a suo carico).
3. All’udienza in Camera di Consiglio del 22 dicembre 2021 il difensore di parte ricorrente ha rinunciato alla richiesta di tutela cautelare. Il Presidente, preso atto di ciò, ha disposto il rinvio della causa alla Camera di Consiglio del 25 gennaio 2022 per la trattazione della causa con il rito del silenzio.
4. All’udienza in Camera di Consiglio del 25 gennaio 2022 la causa è stata introitata per la decisione.
5. Il Collegio ritiene che la causa non sia matura per la decisione.
In particolare, appare necessario, ai fini del decidere, disporre incombenti istruttori, ordinando alla Questura di -OMISSIS-, in persona del Questore pro tempore, di depositare una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso, che, in particolare, precisi quali siano gli esiti degli accertamenti e delle verifiche della P.A. indicati come ancora in corso nel rapporto informativo dell’Ufficio Immigrazione della Questura di -OMISSIS- (n. prot. -OMISSIS-), depositato il 17 dicembre 2021 dall’Avvocatura erariale e relative alla sistemazione alloggiativa del ricorrente - diversa da quella indicata dal predetto nell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno in questione - nonché ai precedenti penali e segnalazione Schengen gravanti a suo carico; e tanto fornendo, altresì, la pertinente documentazione a comprova.
Al predetto adempimento istruttorio il Ministero dell’Interno dovrà provvedere urgentemente entro giorni 15 (quindici) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa (qualora antecedente) della presente ordinanza istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza sospesa ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese in relazione al ricorso indicato in epigrafe, ordina alla Questura di -OMISSIS-, in persona del Questore pro tempore, di depositare presso la Segreteria di questo T.A.R. la relazione di chiarimenti e la documentazione innanzi indicate, nel termine di giorni quindici dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza istruttoria.
Rinvia la causa per il prosieguo alla Camera di Consiglio del 22 marzo 2022.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 25 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.