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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 28/03/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione giudiziale
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunal e Civil e di Piacenza, riunito i n Cam era di C onsiglio nell e persone dei M agist rati:
Dott.ssa Maris ella Gatti Presiden te Rel . Est.
Dott.ssa Laura Ven tri glia G iudice
Dott.ssa Maria Luci a Del lap ina G.O.P.
ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
nell a caus a ci vil e di 1°grado promossa con ri corso deposit at o i n dat a
6.4.2022 da
c.f. ato il 6.8.1962 a Napoli, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avv. Grandi Giuseppe, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piacenza, Via San Siro n.21, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione su foglio separato.
-RICORRENTE-
Contro
c.f. nata il [...] a [...] CP_1 C.F._2
(Bielorussia), rappresentata e difesa dall'Avv. Mara Anna Tutone, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza, Via Mazzini n. 15, giusta delega in calce alla memoria di costituzione su foglio separato.
-RESISTENTE- con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa
Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 7.11.2024 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
C O N C L U S I O N I
PER IL RICORRENTE: precisate come in atti
PER LA RESISTENTE: precisate come in atti
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.4.2022 chiedeva di sentire Parte_1
dichiarare la separazione personale dalla moglie con la quale aveva CP_1 contratto matrimonio in Piacenza in data 17.10.2015, trascritto presso l'anzidetto Comune al n. 127, P. I, anno 2015, precisando: che con accordo concluso innanzi all'Ufficiale di Stato Civile dell'anzidetto
Comune in data 27.8.2018 i coniugi si separavano con atto iscritto nel registro di matrimonio del Comune di Piacenza al n. 282, anno 2018, P. 2, Serie C;
che in epoca successiva alla separazione, nasceva la figlia minore (il Per_1
16.9.2019), riconosciuta dal ricorrente;
che in data 1°.
6.2021 la resistente aveva sporto denuncia-querela nei confronti del ricorrente dalla quale era originato il procedimento penale n. 1662/21 R.G. GIP e n.
1820/2021 R.G. P.M. nel quale il ricorrente era imputato;
che conseguentemente il Tribunale per i Minorenni di Bologna, nell'ambito del procedimento n. 1445/2021, con provvedimento in data 22.11.2021 aveva disposto l'affidamento della figlia minore ai Servizi Sociali con collocazione presso la Per_1
madre; che con provvedimento in data 9.2.2022 il Tribunale di Piacenza aveva rigettato la richiesta della di modifica delle condizioni di separazione, motivando CP_1 sull'avvenuta riconciliazione tra i coniugi successivamente alla separazione davanti all'Ufficiale dello Stato Civile di Piacenza, argomentando sul presupposto che il decreto di omologa della separazione era da intendersi caducato, rendendosi necessari nuovi provvedimenti in ordine alla separazione dei coniugi, stante l'impossibilità della convivenza e la circostanza che era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi;
che, in particolare, permanevano elevati conflitti tra i coniugi in ordine alla scelta dei metodi educativi e dei modelli di integrazione alla cultura ed allo stile di vita italiano in relazione alla figlia minore;
Per_1
che la figlia necessitava di crescere in un contesto abitativo adeguato che solo il padre era in gradi di soddisfare;
che esso ricorrente aveva acquistato la casa di via Farnesiana 13/b, rendendola accogliente per la figlia e svolgeva la professione di autotrasportatore.
Sulla base di tali motivi, il ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con affidamento congiunto della figlia ad entrambi i Per_1
genitori e collocazione presso il padre con possibilità per la madre di poterla vedere e portare con sé presso la propria casa di abitazione liberamente, con previsione dell'obbligo in capo alla madre di versare, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, l'importo mensile di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa. In via subordinata, il ricorrente chiedeva di disporre l'affidamento di ai Servizi Sociali di Piacenza con collocazione presso l'abitazione paterna. Per_1
Con memoria depositata in data 20.5.2022 si costituiva in giudizio
[...]
, aderendo alla domanda di separazione personale formulata dal ricorrente, ma CP_1
alle diverse condizioni dalla stessa indicate. Preliminarmente, la resistente rilevava di aver anch'essa provveduto a depositare un ricorso per separazione giudiziale recante RG n.
826/2022 e chiedeva pertanto disporsi la riunione dei due procedimenti per connessione soggettiva ed oggettiva, riportandosi al ricorso già proposto, deducendo, in particolare: che, dopo che la resistente, cittadina bielorussa, si era trasferita in Italia per sposare quest'ultimo aveva iniziato ad avere nei suoi confronti atteggiamenti Pt_1
prepotenti e prevaricatori, con vessazioni psicologiche, umiliazioni verbali e maltrattamenti fisici, tanto che la stessa aveva dovuto recarsi più volte al Pronto Soccorso dell'ospedale di Piacenza;
che, nel 2018, i coniugi avevano definito la pratica di separazione davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Piacenza, ma avevano continuato a convivere e, nel gennaio 2025, la aveva scoperto di essere incinta, di tal che, rientrata CP_1
dapprima in Bielorussia e ritornata in Italia per avviare le pratiche per il divorzio, in uno stato di continua tensione nei rapporti con il marito, aveva scelto di far nascere la figlia in Bielorussia, salvo poi rientrare di nuovo in Italia, per assicurare alla neonata le migliori cure per il precario stato di salute ed accelerare le pratiche per il divorzio;
che, a seguito del ritorno in Italia, era ripresa la convivenza, così come l'atteggiamento aggressivo del marito, di tal che la aveva presentato denuncia- CP_1
querela nei confronti dello stesso, a seguito della quale era stata emessa nei confronti di ordinanza in data 8.6.2021 di applicazione della misura cautelare Pt_1 dell'allontanamento dalla casa familiare e con successivo decreto in data 10.8.2021 disposto il giudizio immediato;
che si era poi trasferito nella casa di Via Farnesiana, mentre la resistente Pt_1
continuava a vivere nella casa familiare di Via Colombo, condotta in locazione, in un contesto in cui stava versando solo modeste somme per il sostentamento della Pt_1
resistente e della figlia;
che nel frattempo intervenivano le pronunce del Tribunale per i Minorenni in data
19-22.11.21 – con ordine di allontanamento del padre dalla residenza familiare e prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla madre e dalla minore, salvo i contesti attivati dal Servizio Sociale - e del Tribunale ordinario in data 9.2.2022 - che recepiva il disposto del Tribunale per i Minorenni e poneva a carico di il Pt_1
versamento della somma di Euro 300,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia . Per_1
La resistente chiedeva pertanto la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
l'assegnazione della casa coniugale, a far tempo dalla cessazione dell'affidamento della minore ai Servizi Sociali, l'affidamento esclusivo della figlia alla madre;
un contributo per il mantenimento a carico del padre di euro 500,00 mensili per la figlia minore oltre al 60% delle spese straordinarie nonché un assegno di mantenimento in suo favore non inferiore ad euro 700,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 31.5.2022 comparivano entrambe le parti, assistite dai rispettivi Difensori. Nella stessa udienza, previa riunione del procedimento n.
826/2022 al procedimento n. 771/2022, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, sentite le parti, che confermavano i rispettivi atti, venivano pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti, di tal che i coniugi venivano autorizzati a vivere separati con affidamento della minore ai Servizi Sociali di Piacenza, mentre Per_1
quanto al regolamento economico veniva disposto in conformità al regolamento concordato dalle parti su separato foglio costituente parte integrante del verbale, incaricando nel contempo il Servizio Sociale territorialmente competente di provvedere a trasmettere relazione in ordine alla condizione della minore e all'esito dell'osservazione svolta sul nucleo familiare con rinvio ad altra udienza ancora per comparizione personale dei coniugi.
Dopo alcuni rinvii diretti a consentire al ricorrente di munirsi di nuovo Difensore, all'udienza del 20.12.2022, previa modifica in accordo tra le parti del precedente regolamento concordato, veniva rimessa la causa davanti al Giudice istruttore.
All'udienza dell'11.5.2023, su richiesta dei Procuratori delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rinviando all'udienza successiva per la discussione sulle istanze istruttorie.
Successivamente, all'udienza del 26.10.2023, anche in conformità alla richiesta delle parti, veniva disposta CTU psicologica e psicodiagnostica, con nomina della dott.ssa al fine di valutare le competenze genitoriali delle parti e svolgere ogni Persona_2
più specifico accertamento diretto ad individuare, anche all'esito di confronto con gli operatori del Servizio Sociale aventi in carico la minore ed il nucleo familiare, la formula di affidamento più idonea ed i tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore.
Depositata relazione di CTU in data 5.5.2024, all'udienza del 9.5.2024, i
Procuratori delle parti insistevano nelle rispettive istanze di tal che il G.I. si riservava.
Con ordinanza emessa in data 13.6.2024, a modifica dei provvedimenti presidenziali, veniva stabilito il regolamento di frequentazione della minore con Per_1
ciascuno dei genitori in conformità al calendario suggerito dalla CTU, con vigilanza e monitoraggio dei Servizi Sociali, fermi nel resto gli altri provvedimenti presidenziali con rinvio all'udienza del 7.11.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Precisate dalle parti le conclusioni, all''udienza del 7.11.2024 la causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per la pronuncia di separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
Nella specie, gli elementi che emergono dagli atti del giudizio confermano l'esistenza di una grave e risalente frattura del vincolo coniugale – a fronte di un quadro caratterizzato da gravi tensioni familiari e insuperata conflittualità tra i coniugi - così da doversi ritenere che sia divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale, essendo da tempo venuta a mancare ogni comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alla domanda proposta dalla resistente diretta a sentire addebitare la separazione al marito, siffatta domanda merita accoglimento, dovendo ritenersi raggiunta la prova di condotte di violenza e prevaricazione del ricorrente ai danni della moglie, ciò da cui consegue la riconducibilità a quest'ultimo dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza familiare.
Al riguardo, in linea generale, è noto che, anche secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'addebito della separazione a uno dei coniugi presuppone che lo stesso abbia posto in essere comportamenti volontari e consapevoli, contrari ai doveri di cui all'art. 143 c.c., che causalmente abbiano portato all'intollerabilità della convivenza (cfr., tra le tante, Cass. sez. un., 9.4.2015, n. 7132; Cass., sez. I,
29.4.2015, n. 8713; Cass., sez. VI, 14.7.2016, n. 14414).
Inoltre, secondo i principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione, le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare non solo la pronuncia di separazione personale, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze (Cassazione, sez. I,
10/12/2018, n. 31901; Cassazione, Sez. VI, 21/03/2018, n. 6997; Cassazione, Sez. VI,
22/03/2017, n. 7388), laddove si è ritenuto che anche un solo caso di violenza, costituendo violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, fonda il riconoscimento di addebito della separazione (Cassazione, sez. I, 14/01/2011, n. 817).
Nella specie, le affermazioni della resistente – dirette a denunciare la violazione da parte di degli obblighi nascenti dal matrimonio sotto il profilo del Parte_1
rispetto della persona – in un quadro in cui la resistente ha plausibilmente ricondotto l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ai comportamenti prevaricatori del marito diretti a umiliare la resistente per la sua origine nonché per la diversità culturale,
e comunque sfociati in azioni violente e lesive dell'incolumità fisica della stessa, trovano conferma nelle risultanze processuali.
Ed invero, ai fini della pronuncia di addebito, la ricostruzione dei fatti fornita dalla resistente trova conferma nelle risultanze degli atti del procedimento penale n. 1820/21
RGNR, all'esito del quale, con sentenza del Tribunale di Piacenza del 13.7.2023 depositata l'11.10.2023, veniva assolto dal reato di cui all'art. 572 c.p. ma Pt_1
condannato per lesioni personali nei confronti della ai sensi degli art. 582 e 585 CP_1 c.p., relativamente alle condotte consumate ai danni della moglie, quali descritte dettagliatamente nel capo d'imputazione ascritto al in relazione a plurimi Pt_1
episodi che si collocano dal 2017 al 2021, e quindi anche in epoca successiva alla dedotta riconciliazione, con conseguente condanna alla pena della multa nonché al risarcimento del danno arrecato alla parte civile con riconoscimento anche di provvisionale CP_1
(cfr. produzioni di parte ricorrente).
Né può attribuirsi rilievo in senso contrario alla circostanza che sia stato Pt_1 assolto dall'imputazione di maltrattamenti in famiglia, trattandosi di delitto che, come noto, prevede altri elementi costitutivi. Al riguardo, occorre peraltro rilevare che risulta essere tuttora pendente il giudizio in grado di appello a fronte dell'impugnazione proposta dal avverso la pronuncia di assoluzione per il reato di maltrattamenti Parte_2
(cfr. atto di appello della Procura della Repubblica del 30.10.2023 prodotto dalla resistente), in quadro in cui nella stessa sentenza penale si evidenzia come non Pt_1
abbia smentito di aver alzato le mani nei confronti della moglie, circostanza che trova insuperabile conferma nei referti del Pronto Soccorso prodotti agli atti.
A fronte di ciò, non vi è dubbio che si sia determinata tra i coniugi una situazione di impossibilità di prosecuzione della convivenza matrimoniale, posto che la consumazione di condotte di violenza fisica e verbale da parte del marito verso la moglie, come emerge dai verbali e dagli atti del procedimento penale, costituendo violazione dei fondamentali obblighi di rispetto della persona, non può trovare giustificazione in alcuna ragione, non valendo la circostanza della perdurante conflittualità e dalla diversità di abitudini e cultura sussistente tra le parti.
Ne consegue pertanto che la separazione deve essere addebitata al marito.
Per quel che concerne le condizioni di separazione, rileva evidenziare quanto segue.
Per quanto attiene all'affidamento della figlia minore – di soli cinque Per_1
anni - nonché al regolamento di frequentazione, va osservato che, come emerge dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio, allo stato la minore risulta affidata ai
Servizi Sociali territorialmente competenti di Piacenza con residenza abituale presso la madre e con frequentazione del padre in conformità alle indicazione conclusive della CTU dott.ssa così come da provvedimenti presidenziali, come modificati Persona_2
con ordinanza del 13.6.2024.
Al riguardo occorre in primo luogo evidenziare come nel corso del giudizio sia emerso un quadro connotato da una profonda ed insuperata conflittualità della coppia genitoriale, che non è in grado di comunicare in modo costruttivo e positivo nell'interesse della minore, così da paralizzare di fatto l'assunzione delle decisioni nell'interesse della figlia (ancora da ultimo sulla scelta della scuola), ponendo quindi in essere un atteggiamento disfunzionale nei confronti della stessa.
La situazione di conflittualità tra i genitori risulta perdurare anche all'esito del presente giudizio, pur a seguito di plurimi interventi messi in atto nell'interesse della minore, attraverso l'espletamento di CTU psicologica e la presa in carico del nucleo familiare ad opera del Servizio Sociale di Piacenza.
Al riguardo, a conferma della gravità e del perdurare di una profonda conflittualità tra i genitori tale da comportare l'incapacità di condividere tra gli stessi gli interventi e le scelte più adeguate, sotto ogni profilo, nell'interesse della figlioletta rilevano le valutazioni operate dalla CTU dott.ssa che, dopo approfondita Per_2
osservazione e valutazione, nella relazione dalla stessa depositata il 5 maggio 2024, ha dato atto della circostanza che, pur a fronte della circostanza che entrambi i genitori, in linea generale, “si confermano idonei”, tuttavia “…Se dovessimo applicare i criteri della corretta genitorialità alla coppia la mancanza di cooperazione e di Tes_1 comunicazione, l'assenza di reciproco scambio, l'assenza di un piano educativo condiviso sarebbero al momento deficitari”, in un quadro in cui la minore risulta essere legata ad entrambi i genitori ma patisce comunque il conflitto della coppia genitoriale contemperato dalla circostanza che “.. appare sinceramente attaccata ad Per_1
entrambi e capace di usufruire ciò che di bello proviene da loro. Gli stili educativi acquisiti anche generazionalmente da entrambi i genitori, non possono essere sottovalutati. Da una parte abbiamo un padre attento, accudente , iperprotettivo portatore sano di una cultura in cui il bambino diventa la centralità della famiglia , dall'altra una madre orientata fin da piccola all'autonomia quasi in termini di sopravvivenza , rispetto le problematiche dei suoi genitori e del luogo dove è nata . La loro e nuova ( per entrambi) situazione familiare, richiede una maggiore chiarezza e collaborazione per garantire il benessere e la stabilità di ..”. Per_1
A fronte di ciò, la CTU, dopo aver predisposto un preciso regolamento che prevede i tempi di frequentazione di con ciascun genitore e le prescrizioni alle Per_1
quali gli stessi devono attenersi nella gestione della loro piccola bambina, diretto a salvaguardare la serenità e lo sviluppo equilibrato della stessa, conclude nel senso che
“Qualora gli accordi proposti non vengano recepiti dai genitori si consiglia che il Giudice preveda la presa in carico urgente dei Servizi Sociali di competenza con la possibilità di valutare un affido di all'Ente stesso”. Per_1
Nel caso di specie, rileva allora evidenziare che, pur a seguito della pluralità di interventi attuati dai Servizi Sociali affidatari della minore, in integrazione con Psicologi ed educatori, come dato atto nelle plurime relazioni trasmesse al Tribunale, a seguito di percorsi di recupero del rapporto padre-figlia e di un protratto periodo di osservazione della minore e del nucleo familiare, dopo che già con decreto provvisorio del 22.11.2021 il Tribunale per i Minorenni di Bologna disponeva l'affidamento della minore all'Ente territorialmente competente, risulta perdurare una grave e profonda conflittualità, mancanza di comunicazione e reciproca sfiducia nella coppia genitoriale, oltre che mancanza di collaborazione e di adeguatezza comportamentale da parte di al Pt_1
punto che ancora da ultimo i Servizi Sociali con relazione trasmessa il 3.10.2024 davano atto di reiterate denigrazioni da parte dello stesso dell'operato dei Servizi Sociali nonché di quello della CTU disposta dal Tribunale, dei toni aggressivi e svalutanti ancora tenuti da nei confronti della madre della minore “verso la quale si temono agiti Pt_1
inconsulti per il sentimento di astio e di disprezzo che questo signore nutre nei suoi confronti e che non gli permettono di agire un ruolo genitoriale consapevole”, in un quadro in cui lo stesso “non accetta di rapportarsi con la madre della figlia”.
In un tale quadro, i Servizi Sociali, ancora nella successiva relazione trasmessa in data 31.10.2024 hanno inteso ribadire che, benchè la minore dimostri di essere affezionata ad entrambi i genitori, “si trova in mezzo ad un acceso conflitto e ne subisce le conseguenze”, mentre il Servizio Sociale “benchè rimanga a disposizione, fatica ad individuare gli strumenti per il monitoraggio ed il supporto della situazione”.
Non vi è dubbio che alla luce di siffatte risultanze – ulteriormente avvalorate dal tenore del carteggio trasmesso direttamente in atti da - laddove emerge che Pt_1
l'elevato grado di conflittualità genitoriale è tale da comportare una marcata resistenza da parte delle figure genitoriali ad una comunicazione funzionale all'interesse della minore, deve pertanto ritenersi che la soluzione più rispondente al superiore interesse della piccola sia quella di confermare l'affidamento della stessa all'Ente territorialmente Per_1
competente (nella specie, i Servizi Sociali del Comune di Piacenza), con residenza abituale presso l'abitazione materna, con conferma dell'incarico ai Servizi Sociali per ogni intervento di vigilanza, monitoraggio e sostegno nell'interesse della minore e della coppia genitoriale. Al riguardo, in linea generale, è noto che l'affidamento del minore ai Servizi
Sociali costituisce una species del più ampio genus dell'affidamento a terzi, ma con alcune peculiarità in virtù della natura e delle funzioni proprie dei Servizi, ma anche delle ragioni che determinano il giudice ad individuare un soggetto pubblico, titolare di compiti istituzionali prefissati per legge, in luogo di una persona fisica individuata in ambito familiare. Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che la decisione con cui l'Autorità
Giudiziaria dispone l'affidamento ai Servizi Sociali rientra nei “provvedimenti convenienti” per l'interesse del minore, di cui all'art. 333 c.c., in quanto diretta a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori, senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. Si tratta di misura che, anche quando non sia previsto un termine finale dell'affidamento, è priva del carattere della definitività, risultando sempre revocabile, così come può essere sempre revocato o modificato il provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale (Cass. n.
31902/2018).
Devono pertanto essere demandate ai Servizi le scelte rilevanti nell'interesse della minore, previo confronto con i genitori ed il curatore della stessa, nonché la prosecuzione degli interventi di vigilanza, monitoraggio e sostegno per la minore ed il nucleo familiare, richiesti dalla particolare delicatezza della situazione di cui è causa.
Per quanto attiene al regolamento di frequentazione e di permanenza della minore presso ciascun genitore, deve essere confermato il regolamento indicato dalla CTU dott.ssa con le prescrizioni in essa contenute. Per_2
I Servizi Sociali affidatari dovranno relazionare al Giudice Tutelare territorialmente competente con cadenza annuale.
In considerazione della complessità e delicatezza della vicenda in esame ritiene inoltre il Collegio che, a fronte della limitazione alla responsabilità genitoriale che consegue all'affidamento della minore ai Servizi Sociali, debba procedersi alla nomina di un curatore per la minore, che si individua nella persona dell'Avv. Elena Pozzoli del Foro di Piacenza, quale garante dell'interesse e della posizione anche sostanziale della piccola
, considerate nell'attualità anche l'incapacità dei genitori di comunicare in Per_1 modo costruttivo nell'interesse della figlia ed il pericolo che non venga in concreto dato corso alle scelte più adeguate a favore della stessa.
Il curatore dovrà inoltre rendere conto dell'attività svolta, con resoconto annuale da far pervenire ai Servizi Sociali affidatari in coincidenza con la scadenza del termine per la loro relazione periodica, affinché anche il resoconto del curatore possa essere trasmesso al Giudice Tutelare da parte dei Servizi Sociali affidatari unitamente alla loro relazione.
Quanto al regolamento economico, in considerazione del superiore obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli minori in proporzione ai rispettivi redditi e capacità di lavoro professionale e casalingo, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 337 ter, c. 4, c.c., valutata la situazione economica e personale di ciascuno dei genitori – il ricorrente svolge l'attività di autotrasportatore in proprio dichiarando un reddito annuo di circa Euro 30.000 annui (cfr. doc.
9-11 fasc. ricorrente) ed è proprietario di due immobili di cui uno gravato da mutuo di Euro 450,00 mensili mentre la resistente lavora con contratto part-time a tempo indeterminato documentando un reddito mensile di circa Euro
800,00 lordi (cfr. docc. depositati fascicolo resistente) – tenuto conto pertanto della migliore condizione reddituale in capo al padre, risulta congruo confermare l'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento della somma mensile di Euro 350,00, da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie
Contr occorrenti per la stessa, come individuate dalle Linee Guida del
Per quanto attiene all'assegno unico universale per i figli a carico, si configurano i presupposti affinchè lo stesso sia percepito interamente dalla madre, avendovi peraltro il padre espressamente rinunciato.
In merito alla richiesta della resistente di sentire porre a carico del ricorrente un assegno a suo favore, ritiene il Collegio che non si configurino le condizioni per riconoscere alla resistente un assegno di separazione, rilevando osservare come risulti pacifico che la sig.ra attualmente quarantaduenne, pienamente abile al lavoro e CP_1
plurilinge, svolga allo stato attività lavorativa qualificata. Ciò trova conferma anche nella relazione peritale, dalla quale emerge che la resistente svolge già attività di insegnamento presso due istituti scolastici, avendo peraltro la stessa dichiarato di essersi iscritta all'Università di Parma, lasciando presumere la concreta prospettiva di trovare altra attività lavorativa più remunerativa.
Infine, quanto alla domanda formulata da parte ricorrente – ancora ribadita in sede di precisazione delle conclusioni - volta ad ottenere la restituzione del mobilio della vecchia casa familiare o l'eventuale controvalore, va rilevato che siffatta domanda è da ritenersi inammissibile in questa sede, non inerendo alle condizioni di separazione.
Quanto alle spese processuali, in considerazione della natura della causa e dei motivi della decisione – che hanno fondato la domanda di addebito proposta dalla CP_1 in un contesto di perdurante grave conflittualità delle parti – si giustifica la condanna di al pagamento del 50% delle spese processuali, nell'importo liquidato in Pt_1 dispositivo, da versarsi all'Erario essendo la MU ammessa al patrocinio a spese dello
Stato, compensato tra le parti il restante 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
- Dichiara che la separazione è addebitabile a;
Parte_1
Stabilisce le seguenti condizioni di separazione:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. Conferma l'affidamento della minore all'Ente territorialmente competente, Per_1
allo stato individuato nei Servizi Sociali del Comune di Piacenza, con residenza abituale presso la madre e con frequentazione del padre secondo il regolamento contenuto nelle indicazioni conclusive della relazione di CTU della dott.ssa Persona_2
3. Demanda ai Servizi Sociali territorialmente competenti di Piacenza di proseguire nell'attività di vigilanza, monitoraggio e sostegno della minore e del nucleo familiare;
4. quale curatore della minore l'Avv. Elena Pozzoli del Foro di Piacenza, Pt_3
attribuendole il potere di assumere – previo confronto e di concerto con i Servizi Sociali affidatari e sentiti i genitori – le decisioni inerenti agli interventi di sostegno in favore della minore, diretti ad assicurare una serena condizione di vita della stessa, anche nei rapporti con ciascun genitore, nonché un'equilibrata crescita;
in caso di contrasto su specifiche questioni con i Servizi Sociali affidatari o con i genitori, il curatore potrà rivolgersi al Giudice tutelare deputato alla vigilanza;
5.Dispone che i Servizi Sociali affidatari relazionino con cadenza annuale al Giudice tutelare deputato alla vigilanza, con allegazione del rendiconto annuale redatto dal curatore;
6. Pone a carico di il versamento di un assegno mensile di Euro Parte_1
350,00, quale contributo per il mantenimento della figlia minore, da corrispondere alla ricorrente entro il 30 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la minore, da individuarsi secondo le
Linee guida del CNF;
6. Rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla resistente;
7. Dispone che l'Assegno Unico per la figlia minore venga percepito interamente dalla madre;
8. Dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate dal ricorrente;
- Condanna al pagamento del 50% delle spese processuali, che si Parte_1
liquidano in Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese gen. 15%, IVA e CPA, da versarsi all'Erario, essendo ammessa al patrocinio a spese dello Stato, CP_1
compensato tra le parti il restante 50%;
- Dispone la comunicazione al Servizio Sociale di Piacenza per quanto di competenza;
-Dispone la comunicazione al curatore della minore, Avv. Elena Pozzoli del Foro di
Piacenza;
-Dispone la comunicazione al Giudice tutelare del Tribunale di Piacenza, affinchè proceda all'apertura della vigilanza;
- Dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Piacenza per le annotazioni e gli incombenti previsti dalla legge.
Piacenza, 18 marzo 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunal e Civil e di Piacenza, riunito i n Cam era di C onsiglio nell e persone dei M agist rati:
Dott.ssa Maris ella Gatti Presiden te Rel . Est.
Dott.ssa Laura Ven tri glia G iudice
Dott.ssa Maria Luci a Del lap ina G.O.P.
ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
nell a caus a ci vil e di 1°grado promossa con ri corso deposit at o i n dat a
6.4.2022 da
c.f. ato il 6.8.1962 a Napoli, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' Avv. Grandi Giuseppe, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Piacenza, Via San Siro n.21, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione su foglio separato.
-RICORRENTE-
Contro
c.f. nata il [...] a [...] CP_1 C.F._2
(Bielorussia), rappresentata e difesa dall'Avv. Mara Anna Tutone, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza, Via Mazzini n. 15, giusta delega in calce alla memoria di costituzione su foglio separato.
-RESISTENTE- con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa
Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 7.11.2024 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
C O N C L U S I O N I
PER IL RICORRENTE: precisate come in atti
PER LA RESISTENTE: precisate come in atti
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.4.2022 chiedeva di sentire Parte_1
dichiarare la separazione personale dalla moglie con la quale aveva CP_1 contratto matrimonio in Piacenza in data 17.10.2015, trascritto presso l'anzidetto Comune al n. 127, P. I, anno 2015, precisando: che con accordo concluso innanzi all'Ufficiale di Stato Civile dell'anzidetto
Comune in data 27.8.2018 i coniugi si separavano con atto iscritto nel registro di matrimonio del Comune di Piacenza al n. 282, anno 2018, P. 2, Serie C;
che in epoca successiva alla separazione, nasceva la figlia minore (il Per_1
16.9.2019), riconosciuta dal ricorrente;
che in data 1°.
6.2021 la resistente aveva sporto denuncia-querela nei confronti del ricorrente dalla quale era originato il procedimento penale n. 1662/21 R.G. GIP e n.
1820/2021 R.G. P.M. nel quale il ricorrente era imputato;
che conseguentemente il Tribunale per i Minorenni di Bologna, nell'ambito del procedimento n. 1445/2021, con provvedimento in data 22.11.2021 aveva disposto l'affidamento della figlia minore ai Servizi Sociali con collocazione presso la Per_1
madre; che con provvedimento in data 9.2.2022 il Tribunale di Piacenza aveva rigettato la richiesta della di modifica delle condizioni di separazione, motivando CP_1 sull'avvenuta riconciliazione tra i coniugi successivamente alla separazione davanti all'Ufficiale dello Stato Civile di Piacenza, argomentando sul presupposto che il decreto di omologa della separazione era da intendersi caducato, rendendosi necessari nuovi provvedimenti in ordine alla separazione dei coniugi, stante l'impossibilità della convivenza e la circostanza che era venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi;
che, in particolare, permanevano elevati conflitti tra i coniugi in ordine alla scelta dei metodi educativi e dei modelli di integrazione alla cultura ed allo stile di vita italiano in relazione alla figlia minore;
Per_1
che la figlia necessitava di crescere in un contesto abitativo adeguato che solo il padre era in gradi di soddisfare;
che esso ricorrente aveva acquistato la casa di via Farnesiana 13/b, rendendola accogliente per la figlia e svolgeva la professione di autotrasportatore.
Sulla base di tali motivi, il ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con affidamento congiunto della figlia ad entrambi i Per_1
genitori e collocazione presso il padre con possibilità per la madre di poterla vedere e portare con sé presso la propria casa di abitazione liberamente, con previsione dell'obbligo in capo alla madre di versare, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, l'importo mensile di euro 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la stessa. In via subordinata, il ricorrente chiedeva di disporre l'affidamento di ai Servizi Sociali di Piacenza con collocazione presso l'abitazione paterna. Per_1
Con memoria depositata in data 20.5.2022 si costituiva in giudizio
[...]
, aderendo alla domanda di separazione personale formulata dal ricorrente, ma CP_1
alle diverse condizioni dalla stessa indicate. Preliminarmente, la resistente rilevava di aver anch'essa provveduto a depositare un ricorso per separazione giudiziale recante RG n.
826/2022 e chiedeva pertanto disporsi la riunione dei due procedimenti per connessione soggettiva ed oggettiva, riportandosi al ricorso già proposto, deducendo, in particolare: che, dopo che la resistente, cittadina bielorussa, si era trasferita in Italia per sposare quest'ultimo aveva iniziato ad avere nei suoi confronti atteggiamenti Pt_1
prepotenti e prevaricatori, con vessazioni psicologiche, umiliazioni verbali e maltrattamenti fisici, tanto che la stessa aveva dovuto recarsi più volte al Pronto Soccorso dell'ospedale di Piacenza;
che, nel 2018, i coniugi avevano definito la pratica di separazione davanti all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Piacenza, ma avevano continuato a convivere e, nel gennaio 2025, la aveva scoperto di essere incinta, di tal che, rientrata CP_1
dapprima in Bielorussia e ritornata in Italia per avviare le pratiche per il divorzio, in uno stato di continua tensione nei rapporti con il marito, aveva scelto di far nascere la figlia in Bielorussia, salvo poi rientrare di nuovo in Italia, per assicurare alla neonata le migliori cure per il precario stato di salute ed accelerare le pratiche per il divorzio;
che, a seguito del ritorno in Italia, era ripresa la convivenza, così come l'atteggiamento aggressivo del marito, di tal che la aveva presentato denuncia- CP_1
querela nei confronti dello stesso, a seguito della quale era stata emessa nei confronti di ordinanza in data 8.6.2021 di applicazione della misura cautelare Pt_1 dell'allontanamento dalla casa familiare e con successivo decreto in data 10.8.2021 disposto il giudizio immediato;
che si era poi trasferito nella casa di Via Farnesiana, mentre la resistente Pt_1
continuava a vivere nella casa familiare di Via Colombo, condotta in locazione, in un contesto in cui stava versando solo modeste somme per il sostentamento della Pt_1
resistente e della figlia;
che nel frattempo intervenivano le pronunce del Tribunale per i Minorenni in data
19-22.11.21 – con ordine di allontanamento del padre dalla residenza familiare e prescrizione di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla madre e dalla minore, salvo i contesti attivati dal Servizio Sociale - e del Tribunale ordinario in data 9.2.2022 - che recepiva il disposto del Tribunale per i Minorenni e poneva a carico di il Pt_1
versamento della somma di Euro 300,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della figlia . Per_1
La resistente chiedeva pertanto la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
l'assegnazione della casa coniugale, a far tempo dalla cessazione dell'affidamento della minore ai Servizi Sociali, l'affidamento esclusivo della figlia alla madre;
un contributo per il mantenimento a carico del padre di euro 500,00 mensili per la figlia minore oltre al 60% delle spese straordinarie nonché un assegno di mantenimento in suo favore non inferiore ad euro 700,00 mensili.
All'udienza presidenziale del 31.5.2022 comparivano entrambe le parti, assistite dai rispettivi Difensori. Nella stessa udienza, previa riunione del procedimento n.
826/2022 al procedimento n. 771/2022, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, sentite le parti, che confermavano i rispettivi atti, venivano pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti, di tal che i coniugi venivano autorizzati a vivere separati con affidamento della minore ai Servizi Sociali di Piacenza, mentre Per_1
quanto al regolamento economico veniva disposto in conformità al regolamento concordato dalle parti su separato foglio costituente parte integrante del verbale, incaricando nel contempo il Servizio Sociale territorialmente competente di provvedere a trasmettere relazione in ordine alla condizione della minore e all'esito dell'osservazione svolta sul nucleo familiare con rinvio ad altra udienza ancora per comparizione personale dei coniugi.
Dopo alcuni rinvii diretti a consentire al ricorrente di munirsi di nuovo Difensore, all'udienza del 20.12.2022, previa modifica in accordo tra le parti del precedente regolamento concordato, veniva rimessa la causa davanti al Giudice istruttore.
All'udienza dell'11.5.2023, su richiesta dei Procuratori delle parti, venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., rinviando all'udienza successiva per la discussione sulle istanze istruttorie.
Successivamente, all'udienza del 26.10.2023, anche in conformità alla richiesta delle parti, veniva disposta CTU psicologica e psicodiagnostica, con nomina della dott.ssa al fine di valutare le competenze genitoriali delle parti e svolgere ogni Persona_2
più specifico accertamento diretto ad individuare, anche all'esito di confronto con gli operatori del Servizio Sociale aventi in carico la minore ed il nucleo familiare, la formula di affidamento più idonea ed i tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore.
Depositata relazione di CTU in data 5.5.2024, all'udienza del 9.5.2024, i
Procuratori delle parti insistevano nelle rispettive istanze di tal che il G.I. si riservava.
Con ordinanza emessa in data 13.6.2024, a modifica dei provvedimenti presidenziali, veniva stabilito il regolamento di frequentazione della minore con Per_1
ciascuno dei genitori in conformità al calendario suggerito dalla CTU, con vigilanza e monitoraggio dei Servizi Sociali, fermi nel resto gli altri provvedimenti presidenziali con rinvio all'udienza del 7.11.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Precisate dalle parti le conclusioni, all''udienza del 7.11.2024 la causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, sussistono i presupposti per la pronuncia di separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
Nella specie, gli elementi che emergono dagli atti del giudizio confermano l'esistenza di una grave e risalente frattura del vincolo coniugale – a fronte di un quadro caratterizzato da gravi tensioni familiari e insuperata conflittualità tra i coniugi - così da doversi ritenere che sia divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza matrimoniale, essendo da tempo venuta a mancare ogni comunione materiale e spirituale tra gli stessi. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Quanto alla domanda proposta dalla resistente diretta a sentire addebitare la separazione al marito, siffatta domanda merita accoglimento, dovendo ritenersi raggiunta la prova di condotte di violenza e prevaricazione del ricorrente ai danni della moglie, ciò da cui consegue la riconducibilità a quest'ultimo dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza familiare.
Al riguardo, in linea generale, è noto che, anche secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'addebito della separazione a uno dei coniugi presuppone che lo stesso abbia posto in essere comportamenti volontari e consapevoli, contrari ai doveri di cui all'art. 143 c.c., che causalmente abbiano portato all'intollerabilità della convivenza (cfr., tra le tante, Cass. sez. un., 9.4.2015, n. 7132; Cass., sez. I,
29.4.2015, n. 8713; Cass., sez. VI, 14.7.2016, n. 14414).
Inoltre, secondo i principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione, le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare non solo la pronuncia di separazione personale, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze (Cassazione, sez. I,
10/12/2018, n. 31901; Cassazione, Sez. VI, 21/03/2018, n. 6997; Cassazione, Sez. VI,
22/03/2017, n. 7388), laddove si è ritenuto che anche un solo caso di violenza, costituendo violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, fonda il riconoscimento di addebito della separazione (Cassazione, sez. I, 14/01/2011, n. 817).
Nella specie, le affermazioni della resistente – dirette a denunciare la violazione da parte di degli obblighi nascenti dal matrimonio sotto il profilo del Parte_1
rispetto della persona – in un quadro in cui la resistente ha plausibilmente ricondotto l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ai comportamenti prevaricatori del marito diretti a umiliare la resistente per la sua origine nonché per la diversità culturale,
e comunque sfociati in azioni violente e lesive dell'incolumità fisica della stessa, trovano conferma nelle risultanze processuali.
Ed invero, ai fini della pronuncia di addebito, la ricostruzione dei fatti fornita dalla resistente trova conferma nelle risultanze degli atti del procedimento penale n. 1820/21
RGNR, all'esito del quale, con sentenza del Tribunale di Piacenza del 13.7.2023 depositata l'11.10.2023, veniva assolto dal reato di cui all'art. 572 c.p. ma Pt_1
condannato per lesioni personali nei confronti della ai sensi degli art. 582 e 585 CP_1 c.p., relativamente alle condotte consumate ai danni della moglie, quali descritte dettagliatamente nel capo d'imputazione ascritto al in relazione a plurimi Pt_1
episodi che si collocano dal 2017 al 2021, e quindi anche in epoca successiva alla dedotta riconciliazione, con conseguente condanna alla pena della multa nonché al risarcimento del danno arrecato alla parte civile con riconoscimento anche di provvisionale CP_1
(cfr. produzioni di parte ricorrente).
Né può attribuirsi rilievo in senso contrario alla circostanza che sia stato Pt_1 assolto dall'imputazione di maltrattamenti in famiglia, trattandosi di delitto che, come noto, prevede altri elementi costitutivi. Al riguardo, occorre peraltro rilevare che risulta essere tuttora pendente il giudizio in grado di appello a fronte dell'impugnazione proposta dal avverso la pronuncia di assoluzione per il reato di maltrattamenti Parte_2
(cfr. atto di appello della Procura della Repubblica del 30.10.2023 prodotto dalla resistente), in quadro in cui nella stessa sentenza penale si evidenzia come non Pt_1
abbia smentito di aver alzato le mani nei confronti della moglie, circostanza che trova insuperabile conferma nei referti del Pronto Soccorso prodotti agli atti.
A fronte di ciò, non vi è dubbio che si sia determinata tra i coniugi una situazione di impossibilità di prosecuzione della convivenza matrimoniale, posto che la consumazione di condotte di violenza fisica e verbale da parte del marito verso la moglie, come emerge dai verbali e dagli atti del procedimento penale, costituendo violazione dei fondamentali obblighi di rispetto della persona, non può trovare giustificazione in alcuna ragione, non valendo la circostanza della perdurante conflittualità e dalla diversità di abitudini e cultura sussistente tra le parti.
Ne consegue pertanto che la separazione deve essere addebitata al marito.
Per quel che concerne le condizioni di separazione, rileva evidenziare quanto segue.
Per quanto attiene all'affidamento della figlia minore – di soli cinque Per_1
anni - nonché al regolamento di frequentazione, va osservato che, come emerge dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio, allo stato la minore risulta affidata ai
Servizi Sociali territorialmente competenti di Piacenza con residenza abituale presso la madre e con frequentazione del padre in conformità alle indicazione conclusive della CTU dott.ssa così come da provvedimenti presidenziali, come modificati Persona_2
con ordinanza del 13.6.2024.
Al riguardo occorre in primo luogo evidenziare come nel corso del giudizio sia emerso un quadro connotato da una profonda ed insuperata conflittualità della coppia genitoriale, che non è in grado di comunicare in modo costruttivo e positivo nell'interesse della minore, così da paralizzare di fatto l'assunzione delle decisioni nell'interesse della figlia (ancora da ultimo sulla scelta della scuola), ponendo quindi in essere un atteggiamento disfunzionale nei confronti della stessa.
La situazione di conflittualità tra i genitori risulta perdurare anche all'esito del presente giudizio, pur a seguito di plurimi interventi messi in atto nell'interesse della minore, attraverso l'espletamento di CTU psicologica e la presa in carico del nucleo familiare ad opera del Servizio Sociale di Piacenza.
Al riguardo, a conferma della gravità e del perdurare di una profonda conflittualità tra i genitori tale da comportare l'incapacità di condividere tra gli stessi gli interventi e le scelte più adeguate, sotto ogni profilo, nell'interesse della figlioletta rilevano le valutazioni operate dalla CTU dott.ssa che, dopo approfondita Per_2
osservazione e valutazione, nella relazione dalla stessa depositata il 5 maggio 2024, ha dato atto della circostanza che, pur a fronte della circostanza che entrambi i genitori, in linea generale, “si confermano idonei”, tuttavia “…Se dovessimo applicare i criteri della corretta genitorialità alla coppia la mancanza di cooperazione e di Tes_1 comunicazione, l'assenza di reciproco scambio, l'assenza di un piano educativo condiviso sarebbero al momento deficitari”, in un quadro in cui la minore risulta essere legata ad entrambi i genitori ma patisce comunque il conflitto della coppia genitoriale contemperato dalla circostanza che “.. appare sinceramente attaccata ad Per_1
entrambi e capace di usufruire ciò che di bello proviene da loro. Gli stili educativi acquisiti anche generazionalmente da entrambi i genitori, non possono essere sottovalutati. Da una parte abbiamo un padre attento, accudente , iperprotettivo portatore sano di una cultura in cui il bambino diventa la centralità della famiglia , dall'altra una madre orientata fin da piccola all'autonomia quasi in termini di sopravvivenza , rispetto le problematiche dei suoi genitori e del luogo dove è nata . La loro e nuova ( per entrambi) situazione familiare, richiede una maggiore chiarezza e collaborazione per garantire il benessere e la stabilità di ..”. Per_1
A fronte di ciò, la CTU, dopo aver predisposto un preciso regolamento che prevede i tempi di frequentazione di con ciascun genitore e le prescrizioni alle Per_1
quali gli stessi devono attenersi nella gestione della loro piccola bambina, diretto a salvaguardare la serenità e lo sviluppo equilibrato della stessa, conclude nel senso che
“Qualora gli accordi proposti non vengano recepiti dai genitori si consiglia che il Giudice preveda la presa in carico urgente dei Servizi Sociali di competenza con la possibilità di valutare un affido di all'Ente stesso”. Per_1
Nel caso di specie, rileva allora evidenziare che, pur a seguito della pluralità di interventi attuati dai Servizi Sociali affidatari della minore, in integrazione con Psicologi ed educatori, come dato atto nelle plurime relazioni trasmesse al Tribunale, a seguito di percorsi di recupero del rapporto padre-figlia e di un protratto periodo di osservazione della minore e del nucleo familiare, dopo che già con decreto provvisorio del 22.11.2021 il Tribunale per i Minorenni di Bologna disponeva l'affidamento della minore all'Ente territorialmente competente, risulta perdurare una grave e profonda conflittualità, mancanza di comunicazione e reciproca sfiducia nella coppia genitoriale, oltre che mancanza di collaborazione e di adeguatezza comportamentale da parte di al Pt_1
punto che ancora da ultimo i Servizi Sociali con relazione trasmessa il 3.10.2024 davano atto di reiterate denigrazioni da parte dello stesso dell'operato dei Servizi Sociali nonché di quello della CTU disposta dal Tribunale, dei toni aggressivi e svalutanti ancora tenuti da nei confronti della madre della minore “verso la quale si temono agiti Pt_1
inconsulti per il sentimento di astio e di disprezzo che questo signore nutre nei suoi confronti e che non gli permettono di agire un ruolo genitoriale consapevole”, in un quadro in cui lo stesso “non accetta di rapportarsi con la madre della figlia”.
In un tale quadro, i Servizi Sociali, ancora nella successiva relazione trasmessa in data 31.10.2024 hanno inteso ribadire che, benchè la minore dimostri di essere affezionata ad entrambi i genitori, “si trova in mezzo ad un acceso conflitto e ne subisce le conseguenze”, mentre il Servizio Sociale “benchè rimanga a disposizione, fatica ad individuare gli strumenti per il monitoraggio ed il supporto della situazione”.
Non vi è dubbio che alla luce di siffatte risultanze – ulteriormente avvalorate dal tenore del carteggio trasmesso direttamente in atti da - laddove emerge che Pt_1
l'elevato grado di conflittualità genitoriale è tale da comportare una marcata resistenza da parte delle figure genitoriali ad una comunicazione funzionale all'interesse della minore, deve pertanto ritenersi che la soluzione più rispondente al superiore interesse della piccola sia quella di confermare l'affidamento della stessa all'Ente territorialmente Per_1
competente (nella specie, i Servizi Sociali del Comune di Piacenza), con residenza abituale presso l'abitazione materna, con conferma dell'incarico ai Servizi Sociali per ogni intervento di vigilanza, monitoraggio e sostegno nell'interesse della minore e della coppia genitoriale. Al riguardo, in linea generale, è noto che l'affidamento del minore ai Servizi
Sociali costituisce una species del più ampio genus dell'affidamento a terzi, ma con alcune peculiarità in virtù della natura e delle funzioni proprie dei Servizi, ma anche delle ragioni che determinano il giudice ad individuare un soggetto pubblico, titolare di compiti istituzionali prefissati per legge, in luogo di una persona fisica individuata in ambito familiare. Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che la decisione con cui l'Autorità
Giudiziaria dispone l'affidamento ai Servizi Sociali rientra nei “provvedimenti convenienti” per l'interesse del minore, di cui all'art. 333 c.c., in quanto diretta a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori, senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. Si tratta di misura che, anche quando non sia previsto un termine finale dell'affidamento, è priva del carattere della definitività, risultando sempre revocabile, così come può essere sempre revocato o modificato il provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale (Cass. n.
31902/2018).
Devono pertanto essere demandate ai Servizi le scelte rilevanti nell'interesse della minore, previo confronto con i genitori ed il curatore della stessa, nonché la prosecuzione degli interventi di vigilanza, monitoraggio e sostegno per la minore ed il nucleo familiare, richiesti dalla particolare delicatezza della situazione di cui è causa.
Per quanto attiene al regolamento di frequentazione e di permanenza della minore presso ciascun genitore, deve essere confermato il regolamento indicato dalla CTU dott.ssa con le prescrizioni in essa contenute. Per_2
I Servizi Sociali affidatari dovranno relazionare al Giudice Tutelare territorialmente competente con cadenza annuale.
In considerazione della complessità e delicatezza della vicenda in esame ritiene inoltre il Collegio che, a fronte della limitazione alla responsabilità genitoriale che consegue all'affidamento della minore ai Servizi Sociali, debba procedersi alla nomina di un curatore per la minore, che si individua nella persona dell'Avv. Elena Pozzoli del Foro di Piacenza, quale garante dell'interesse e della posizione anche sostanziale della piccola
, considerate nell'attualità anche l'incapacità dei genitori di comunicare in Per_1 modo costruttivo nell'interesse della figlia ed il pericolo che non venga in concreto dato corso alle scelte più adeguate a favore della stessa.
Il curatore dovrà inoltre rendere conto dell'attività svolta, con resoconto annuale da far pervenire ai Servizi Sociali affidatari in coincidenza con la scadenza del termine per la loro relazione periodica, affinché anche il resoconto del curatore possa essere trasmesso al Giudice Tutelare da parte dei Servizi Sociali affidatari unitamente alla loro relazione.
Quanto al regolamento economico, in considerazione del superiore obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli minori in proporzione ai rispettivi redditi e capacità di lavoro professionale e casalingo, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 337 ter, c. 4, c.c., valutata la situazione economica e personale di ciascuno dei genitori – il ricorrente svolge l'attività di autotrasportatore in proprio dichiarando un reddito annuo di circa Euro 30.000 annui (cfr. doc.
9-11 fasc. ricorrente) ed è proprietario di due immobili di cui uno gravato da mutuo di Euro 450,00 mensili mentre la resistente lavora con contratto part-time a tempo indeterminato documentando un reddito mensile di circa Euro
800,00 lordi (cfr. docc. depositati fascicolo resistente) – tenuto conto pertanto della migliore condizione reddituale in capo al padre, risulta congruo confermare l'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento della somma mensile di Euro 350,00, da versarsi entro il giorno 30 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie
Contr occorrenti per la stessa, come individuate dalle Linee Guida del
Per quanto attiene all'assegno unico universale per i figli a carico, si configurano i presupposti affinchè lo stesso sia percepito interamente dalla madre, avendovi peraltro il padre espressamente rinunciato.
In merito alla richiesta della resistente di sentire porre a carico del ricorrente un assegno a suo favore, ritiene il Collegio che non si configurino le condizioni per riconoscere alla resistente un assegno di separazione, rilevando osservare come risulti pacifico che la sig.ra attualmente quarantaduenne, pienamente abile al lavoro e CP_1
plurilinge, svolga allo stato attività lavorativa qualificata. Ciò trova conferma anche nella relazione peritale, dalla quale emerge che la resistente svolge già attività di insegnamento presso due istituti scolastici, avendo peraltro la stessa dichiarato di essersi iscritta all'Università di Parma, lasciando presumere la concreta prospettiva di trovare altra attività lavorativa più remunerativa.
Infine, quanto alla domanda formulata da parte ricorrente – ancora ribadita in sede di precisazione delle conclusioni - volta ad ottenere la restituzione del mobilio della vecchia casa familiare o l'eventuale controvalore, va rilevato che siffatta domanda è da ritenersi inammissibile in questa sede, non inerendo alle condizioni di separazione.
Quanto alle spese processuali, in considerazione della natura della causa e dei motivi della decisione – che hanno fondato la domanda di addebito proposta dalla CP_1 in un contesto di perdurante grave conflittualità delle parti – si giustifica la condanna di al pagamento del 50% delle spese processuali, nell'importo liquidato in Pt_1 dispositivo, da versarsi all'Erario essendo la MU ammessa al patrocinio a spese dello
Stato, compensato tra le parti il restante 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
- Dichiara che la separazione è addebitabile a;
Parte_1
Stabilisce le seguenti condizioni di separazione:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
2. Conferma l'affidamento della minore all'Ente territorialmente competente, Per_1
allo stato individuato nei Servizi Sociali del Comune di Piacenza, con residenza abituale presso la madre e con frequentazione del padre secondo il regolamento contenuto nelle indicazioni conclusive della relazione di CTU della dott.ssa Persona_2
3. Demanda ai Servizi Sociali territorialmente competenti di Piacenza di proseguire nell'attività di vigilanza, monitoraggio e sostegno della minore e del nucleo familiare;
4. quale curatore della minore l'Avv. Elena Pozzoli del Foro di Piacenza, Pt_3
attribuendole il potere di assumere – previo confronto e di concerto con i Servizi Sociali affidatari e sentiti i genitori – le decisioni inerenti agli interventi di sostegno in favore della minore, diretti ad assicurare una serena condizione di vita della stessa, anche nei rapporti con ciascun genitore, nonché un'equilibrata crescita;
in caso di contrasto su specifiche questioni con i Servizi Sociali affidatari o con i genitori, il curatore potrà rivolgersi al Giudice tutelare deputato alla vigilanza;
5.Dispone che i Servizi Sociali affidatari relazionino con cadenza annuale al Giudice tutelare deputato alla vigilanza, con allegazione del rendiconto annuale redatto dal curatore;
6. Pone a carico di il versamento di un assegno mensile di Euro Parte_1
350,00, quale contributo per il mantenimento della figlia minore, da corrispondere alla ricorrente entro il 30 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per la minore, da individuarsi secondo le
Linee guida del CNF;
6. Rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla resistente;
7. Dispone che l'Assegno Unico per la figlia minore venga percepito interamente dalla madre;
8. Dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate dal ricorrente;
- Condanna al pagamento del 50% delle spese processuali, che si Parte_1
liquidano in Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese gen. 15%, IVA e CPA, da versarsi all'Erario, essendo ammessa al patrocinio a spese dello Stato, CP_1
compensato tra le parti il restante 50%;
- Dispone la comunicazione al Servizio Sociale di Piacenza per quanto di competenza;
-Dispone la comunicazione al curatore della minore, Avv. Elena Pozzoli del Foro di
Piacenza;
-Dispone la comunicazione al Giudice tutelare del Tribunale di Piacenza, affinchè proceda all'apertura della vigilanza;
- Dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Piacenza per le annotazioni e gli incombenti previsti dalla legge.
Piacenza, 18 marzo 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti