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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/03/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1335/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Domenico Pitruzzella;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Lubrano;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 28/03/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato l'11 febbraio 2022 ha chiesto che l' Parte_1 CP_2
di venga condannata al pagamento di € 197.152,26, oltre accessori, a titolo di CP_1
differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori dall'1 settembre 2011 al 31 agosto 2021. A sostegno della superiore pretesa il ricorrente, premettendo di aver lavorato come dirigente medico alle dipendenze della convenuta fino al 31 agosto 2021 e che nel periodo sopra indicato svolgeva le mansioni di responsabile del SerT Palermo 1, ha sostenuto che quest'ultima struttura – essendo “ad alta utenza” – avrebbe dovuto essere
1 qualificata di fatto come “Unità Operativa Complessa”, con il consequenziale riconoscimento in suo favore della qualifica di Direttore di Struttura Complessa e delle connesse differenze retributive (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 6 aprile 2023 l' ha Controparte_3
chiesto il rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Ciò detto, questo giudice ritiene assolutamente opportuno dar corso all'orientamento di questo Tribunale, opportunamente citato dalla convenuta con le note conclusive, non soltanto per la persuasività delle argomentazioni esposte, ma anche per il positivo superamento del vaglio della locale Corte d'Appello (cfr. Trib. Palermo, sentenza n. 3434/2024 del 19 luglio 2024 alla cui lettura appare sufficiente rinviare).
Come nel precedente appena condiviso, anche in questo caso appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese giudiziali per la complessità della questione e l'assenza di un orientamento nella giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 28/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1335/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Domenico Pitruzzella;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Lubrano;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 28/03/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato l'11 febbraio 2022 ha chiesto che l' Parte_1 CP_2
di venga condannata al pagamento di € 197.152,26, oltre accessori, a titolo di CP_1
differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori dall'1 settembre 2011 al 31 agosto 2021. A sostegno della superiore pretesa il ricorrente, premettendo di aver lavorato come dirigente medico alle dipendenze della convenuta fino al 31 agosto 2021 e che nel periodo sopra indicato svolgeva le mansioni di responsabile del SerT Palermo 1, ha sostenuto che quest'ultima struttura – essendo “ad alta utenza” – avrebbe dovuto essere
1 qualificata di fatto come “Unità Operativa Complessa”, con il consequenziale riconoscimento in suo favore della qualifica di Direttore di Struttura Complessa e delle connesse differenze retributive (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 6 aprile 2023 l' ha Controparte_3
chiesto il rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Ciò detto, questo giudice ritiene assolutamente opportuno dar corso all'orientamento di questo Tribunale, opportunamente citato dalla convenuta con le note conclusive, non soltanto per la persuasività delle argomentazioni esposte, ma anche per il positivo superamento del vaglio della locale Corte d'Appello (cfr. Trib. Palermo, sentenza n. 3434/2024 del 19 luglio 2024 alla cui lettura appare sufficiente rinviare).
Come nel precedente appena condiviso, anche in questo caso appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese giudiziali per la complessità della questione e l'assenza di un orientamento nella giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 28/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
2