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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 3037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3037 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 18/09/2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2118/2023
T R A
, in persona del leg. Parte_1 rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi n.55, presso l'Avvocatura INPS;
Appellante E
, nata a [...] il [...] e residente alla Controparte_1
Via S. Giovanni in Porta, 34 sc. A, in Napoli, rappresenta e difesa dall'avv. Francesco Riccardo, con il quale è elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Pomigliano D'arco (NA) alla via F. Terracciano n. 233; Appellata FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.10.2020 presso il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, premesso di essere erede di deceduto in data Controparte_1 Persona_1
08.04.2016 e che quest'ultimo aveva ottenuto sentenza n. 1734/2016 del 29.2.2016 con cui il Tribunale di Napoli aveva annullato parzialmente due richieste di indebito - precisamente di euro 1.869,14 ed euro 4.771,83 - per pagamento di ratei di indennità di accompagnamento non dovuta, statuendo la legittimità del recupero della sola somma di euro 974,72 e condannando l' CP_2 alla restituzione delle restanti somme trattenute, aveva chiesto di: 1) accertare il proprio diritto “ad incassare la somma di euro 5.666,25 a titolo di somme trattenute, ingiustamente, sull'indennità di accompagnamento civile erogato al de cuius
, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come riconosciuto dalla Persona_1 sentenza n. 1734/2016, notificata il 21.04.2016 in relazione alla causa recante n. R.G. 14761/2014 del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro Dott.sa Lazzara, con conseguente condanna dell'INPS, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento a favore di questi delle somme maturate e non riscosse;
1 2) condannare, infine, l'INPS, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ai procuratori anticipatari e sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Si era costituito l'Inps che aveva preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione attiva della
, non risultando essere l'unico erede del . In via subordinata, nel merito, aveva CP_1 Per_1 chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere, rilevando che a seguito di riesame l'indebito era stato annullato ed era stato disposto il rimborso delle somme illegittimamente trattenute dall'Inps (euro 1.272,48 ed euro 1.869,14, stornato l'importo legittimamente recuperato di euro 974,72), per cui agli eredi spettava solo la somma di euro 2.166,90 ovviamente pro-quota.
Con la sentenza n. 3531/2023, pubblicata in data 25.5.2023, il Tribunale adito, ritenendo che non vi fosse prova di uno sgravio effettivo da parte dell'Inps, ha accolto la domanda della e CP_1 condannato l' previdenziale al pagamento della somma di euro 5.666,25 in forza della CP_2 sentenza del Tribunale di Napoli n. 1734/2016 cit., ponendo a carico dell'ente convenuto le spese processuali.
Avverso la suddetta statuizione ha interposto tempestivo gravame l'Inps, con atto depositato presso questa Corte territoriale in data 25.8.2023, lamentando l'errata valutazione della legittimazione attiva della e nel merito la prova dell'annullamento dell'indebito e delle CP_1 due trattenute effettuate dall'Inps per euro 3141,62, da cui scomputare l'importo di euro 974,72 legittimamente recuperato secondo la sentenza del 2016.
L'ente appellante ha chiesto, pertanto, in accoglimento del gravame:”- Riformare l'appellata sentenza del Tribunale di Napoli dichiarando in via principale e preliminare il difetto di legittimazione passiva della sig.ra ; - In via subordinata riformare la sentenza Controparte_1 dichiarando cessata la materia del contendere per effetto dell'annullamento dell'indebito e dichiarando che la somma trattenuta dall'Inps a titolo di indebito dichiarato parzialmente illegittimo a seguito della sentenza n.1734/16 del Tribunale di Napoli, e dovuta in favore degli eredi di è pari ad €.2.166,90, mentre la cifra dovuta in favore della sig.ra Persona_1
è pari alla quota di 1/6 di €.2.166,90; - Con vittoria delle spese, diritti ed Controparte_1 onorari del primo grado e del secondo grado di giudizio”.
Instaurato nuovamente il contraddittorio, si è costituita che, con varie Controparte_1 argomentazioni, ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto.
Disposta la trattazione scritta, la parte appellata ha chiesto fissarsi udienza in presenza;
quindi all'esito della discussione odierna dei procuratori, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo.
Il gravame è parzialmente fondato e va accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'Inps.
Già con la sentenza n. 24657 del 28.11.2007 le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che “I crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, 2 stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione;
né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale”. Conseguentemente, ha sostenuto la S.C.,
“ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito”.
Detti principi sono stati confermati dalla successiva giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre, Cass. Sez. 6 Sentenza n. 995 del 24.1.2012; Cass. Sez. 3, n. 15894 del 11.7.2014; Cass. Sez. 1 Sentenza n. 24865 del 9.12.2015; Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 27417 del 20.11.2017 ove è ribadito il principio che “Ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione”; ancora vd. Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 8508 del 6.5.2020; e di recente Cass. Sez. 3 Sentenza n. 10585 del 18.4.2024 secondo cui “I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune…”).
Ne deriva che l'erede è legittimata ad agire nei confronti dell'Inps per il Controparte_1 pagamento dell'intero credito del de cuius, senza necessità di partecipazione al giudizio di eventuali coeredi.
Nel merito, va osservato che la sentenza n. 1734/2016 del Tribunale di Napoli, resa nel giudizio rg. n. 14761/2014 instaurato da , ritualmente notificata e mai appellata, ha Persona_1 statuito che gli indebiti previdenziali oggetto di causa (€.1.869,14 + €.4.771,83) erano illegittimi, con l'esclusione dei ratei di ottobre e novembre 2011 per l'importo di euro 974,72 legittimamente recuperati dall'Ente previdenziale.
Dalla documentazione prodotta dall'appellante già nel precedente grado emerge che, in riferimento ai due indebiti annullati dal Tribunale (il primo in realtà di euro 5361,29e il secondo di euro 4.771,83), l'Inps aveva recuperato dal de cuius, mediante trattenute rateali su pensione, gli importi, rispettivamente, di euro 1.869,14 e di euro 1.272,48 (per complessivi euro 3141,62; cfr. relazione illustrativa e prospetti di pagamento, fasc. Inps di primo grado). Il residuo era stato poi stornato in esecuzione della sentenza del Tribunale del 2016.
Gli indebiti in esame, dichiarati illegittimi con la sentenza n. 1734/2016, erano stati quindi recuperati dall'Inps solo parzialmente. 3 Anche nella missiva datata 12.9.2016, inviata via pec all'Inps dal difensore per conto della in data 23.9.2016, si riconosce che “l'Inps ha provveduto a recuperare sulla pensione CP_1
INVCIV n. 07043852 la somma di euro 77,80 dal mese di maggio 2012 fino al mese di aprile 2014, per un totale di euro 1867,20, ed euro 53,02 dal mese di maggio 2014 ad aprile 2016, data del decesso per un totale di euro 1325,50, per un ammontare complessivo di euro 3192,70, a fronte di euro 974,72” legittimi (cfr. fascicolo di primo grado, “messa in mora”). CP_1
Ciò conferma che l' non ha recuperato dal de cuius l'intero importo Controparte_3 dell'indebito annullato dal Tribunale con la sentenza del 2016 ma solo una parte di questo.
Nella sentenza del 2016, peraltro, ritenuto che fossero realmente indebiti e legittimamente recuperati dall'Inps solo i ratei di ottobre e novembre 2011, viene dichiarata “la legittimità della richiesta di restituzione di somme e trattenuta impugnata nei limiti della somma di euro 974,72”, mentre per la restante parte il Tribunale ha dichiarato illegittima la richiesta dell'Inps. Diversamente da quanto affermato dalla , la sentenza del 2016 non contiene alcuna CP_1 statuizione di condanna dell'Istituto previdenziale alla restituzione, al de cuius, dell'intero importo dell'indebito annullato.
Dalla sentenza n. 1734/2016 in esame (che ha dichiarato legittima la richiesta dell'Inps limitatamente all'importo di euro 974,72) deriva l'obbligo, a carico dell'Istituto appellante, di annullare la restante parte dell'indebito nonché di restituire al de cuius le somme effettivamente recuperate, previo scomputo dell'importo di euro 974,72 legittimamente trattenuto.
E' quindi corretto il conteggio operato dall'Ente appellante che quantifica la somma oggetto di restituzione in euro 2166,90 (ossia euro 1869,14 + 1272,48 – 974,72).
Per le ragioni descritte, l'appello va accolto per quanto di ragione e in parziale riforma della sentenza gravata l'Inps va condannato al pagamento, in favore di della minor Controparte_1 somma di euro 2166,90.
Non può invece essere dichiarata la cessazione della materia del contendere atteso il persistente contrasto tra le parti sull'importo oggetto dell'obbligo di restituzione a carico dell'Inps e la necessità di una pronuncia del Giudice. Né può essere accolta la domanda dell'Istituto di pagamento alla della sola quota di 1/6, in virtù del principio sopra descritto per cui CP_1 ciascun coerede può richiedere l'intero credito ereditario (cfr. sentenze della S.C. sopra citate).
Le spese di lite del primo grado, liquidate in dispositivo, vanno compensate per metà in ragione dell'accoglimento parziale della domanda della . CP_1
Si ritiene invece di compensare integralmente le spese di lite del grado di appello atteso l'accoglimento parziale del gravame, limitatamente alla domanda proposta in via subordinata, e la natura della causa incentrata sulla interpretazione della sentenza del Tribunale n. 1734/2016.
P.Q.M.
La Corte così decide:
4 -accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della impugnata sentenza, condanna l'Inps al pagamento, in favore di della minor somma di euro Controparte_1
2166,90;
-compensa per metà le spese di lite del primo grado e condanna l'Inps al pagamento della restante metà che liquida in euro 1270,00, oltre IVA CPA e spese generali come per legge, con distrazione;
-compensa le spese di lite del grado di appello.
Napoli, 18/09/2025
Il consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
5
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
2.dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 18/09/2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2118/2023
T R A
, in persona del leg. Parte_1 rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. De Gasperi n.55, presso l'Avvocatura INPS;
Appellante E
, nata a [...] il [...] e residente alla Controparte_1
Via S. Giovanni in Porta, 34 sc. A, in Napoli, rappresenta e difesa dall'avv. Francesco Riccardo, con il quale è elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Pomigliano D'arco (NA) alla via F. Terracciano n. 233; Appellata FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05.10.2020 presso il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, premesso di essere erede di deceduto in data Controparte_1 Persona_1
08.04.2016 e che quest'ultimo aveva ottenuto sentenza n. 1734/2016 del 29.2.2016 con cui il Tribunale di Napoli aveva annullato parzialmente due richieste di indebito - precisamente di euro 1.869,14 ed euro 4.771,83 - per pagamento di ratei di indennità di accompagnamento non dovuta, statuendo la legittimità del recupero della sola somma di euro 974,72 e condannando l' CP_2 alla restituzione delle restanti somme trattenute, aveva chiesto di: 1) accertare il proprio diritto “ad incassare la somma di euro 5.666,25 a titolo di somme trattenute, ingiustamente, sull'indennità di accompagnamento civile erogato al de cuius
, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come riconosciuto dalla Persona_1 sentenza n. 1734/2016, notificata il 21.04.2016 in relazione alla causa recante n. R.G. 14761/2014 del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro Dott.sa Lazzara, con conseguente condanna dell'INPS, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento a favore di questi delle somme maturate e non riscosse;
1 2) condannare, infine, l'INPS, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ai procuratori anticipatari e sentenza provvisoriamente esecutiva”.
Si era costituito l'Inps che aveva preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione attiva della
, non risultando essere l'unico erede del . In via subordinata, nel merito, aveva CP_1 Per_1 chiesto di dichiararsi cessata la materia del contendere, rilevando che a seguito di riesame l'indebito era stato annullato ed era stato disposto il rimborso delle somme illegittimamente trattenute dall'Inps (euro 1.272,48 ed euro 1.869,14, stornato l'importo legittimamente recuperato di euro 974,72), per cui agli eredi spettava solo la somma di euro 2.166,90 ovviamente pro-quota.
Con la sentenza n. 3531/2023, pubblicata in data 25.5.2023, il Tribunale adito, ritenendo che non vi fosse prova di uno sgravio effettivo da parte dell'Inps, ha accolto la domanda della e CP_1 condannato l' previdenziale al pagamento della somma di euro 5.666,25 in forza della CP_2 sentenza del Tribunale di Napoli n. 1734/2016 cit., ponendo a carico dell'ente convenuto le spese processuali.
Avverso la suddetta statuizione ha interposto tempestivo gravame l'Inps, con atto depositato presso questa Corte territoriale in data 25.8.2023, lamentando l'errata valutazione della legittimazione attiva della e nel merito la prova dell'annullamento dell'indebito e delle CP_1 due trattenute effettuate dall'Inps per euro 3141,62, da cui scomputare l'importo di euro 974,72 legittimamente recuperato secondo la sentenza del 2016.
L'ente appellante ha chiesto, pertanto, in accoglimento del gravame:”- Riformare l'appellata sentenza del Tribunale di Napoli dichiarando in via principale e preliminare il difetto di legittimazione passiva della sig.ra ; - In via subordinata riformare la sentenza Controparte_1 dichiarando cessata la materia del contendere per effetto dell'annullamento dell'indebito e dichiarando che la somma trattenuta dall'Inps a titolo di indebito dichiarato parzialmente illegittimo a seguito della sentenza n.1734/16 del Tribunale di Napoli, e dovuta in favore degli eredi di è pari ad €.2.166,90, mentre la cifra dovuta in favore della sig.ra Persona_1
è pari alla quota di 1/6 di €.2.166,90; - Con vittoria delle spese, diritti ed Controparte_1 onorari del primo grado e del secondo grado di giudizio”.
Instaurato nuovamente il contraddittorio, si è costituita che, con varie Controparte_1 argomentazioni, ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto.
Disposta la trattazione scritta, la parte appellata ha chiesto fissarsi udienza in presenza;
quindi all'esito della discussione odierna dei procuratori, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo.
Il gravame è parzialmente fondato e va accolto per le ragioni che si vanno ad esporre.
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dall'Inps.
Già con la sentenza n. 24657 del 28.11.2007 le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che “I crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 752 cod. civ. prevista solo per i debiti, mentre la diversa disciplina per i crediti risulta dal precedente art. 727, il quale, 2 stabilendo che le porzioni debbano essere formate comprendendo anche i crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonché dal successivo art. 757, il quale, prevedendo che il coerede al quale siano stati assegnati tutti o l'unico credito succede nel credito al momento dell'apertura della successione, rivela che i crediti ricadono nella comunione, ed è, inoltre, confermata dall'art. 760, che escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, necessariamente presuppone che i crediti siano inclusi nella comunione;
né, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 dello stesso codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il "de cuius" ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale”. Conseguentemente, ha sostenuto la S.C.,
“ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito”.
Detti principi sono stati confermati dalla successiva giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre, Cass. Sez. 6 Sentenza n. 995 del 24.1.2012; Cass. Sez. 3, n. 15894 del 11.7.2014; Cass. Sez. 1 Sentenza n. 24865 del 9.12.2015; Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 27417 del 20.11.2017 ove è ribadito il principio che “Ciascun coerede può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione”; ancora vd. Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 8508 del 6.5.2020; e di recente Cass. Sez. 3 Sentenza n. 10585 del 18.4.2024 secondo cui “I crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt. 727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune…”).
Ne deriva che l'erede è legittimata ad agire nei confronti dell'Inps per il Controparte_1 pagamento dell'intero credito del de cuius, senza necessità di partecipazione al giudizio di eventuali coeredi.
Nel merito, va osservato che la sentenza n. 1734/2016 del Tribunale di Napoli, resa nel giudizio rg. n. 14761/2014 instaurato da , ritualmente notificata e mai appellata, ha Persona_1 statuito che gli indebiti previdenziali oggetto di causa (€.1.869,14 + €.4.771,83) erano illegittimi, con l'esclusione dei ratei di ottobre e novembre 2011 per l'importo di euro 974,72 legittimamente recuperati dall'Ente previdenziale.
Dalla documentazione prodotta dall'appellante già nel precedente grado emerge che, in riferimento ai due indebiti annullati dal Tribunale (il primo in realtà di euro 5361,29e il secondo di euro 4.771,83), l'Inps aveva recuperato dal de cuius, mediante trattenute rateali su pensione, gli importi, rispettivamente, di euro 1.869,14 e di euro 1.272,48 (per complessivi euro 3141,62; cfr. relazione illustrativa e prospetti di pagamento, fasc. Inps di primo grado). Il residuo era stato poi stornato in esecuzione della sentenza del Tribunale del 2016.
Gli indebiti in esame, dichiarati illegittimi con la sentenza n. 1734/2016, erano stati quindi recuperati dall'Inps solo parzialmente. 3 Anche nella missiva datata 12.9.2016, inviata via pec all'Inps dal difensore per conto della in data 23.9.2016, si riconosce che “l'Inps ha provveduto a recuperare sulla pensione CP_1
INVCIV n. 07043852 la somma di euro 77,80 dal mese di maggio 2012 fino al mese di aprile 2014, per un totale di euro 1867,20, ed euro 53,02 dal mese di maggio 2014 ad aprile 2016, data del decesso per un totale di euro 1325,50, per un ammontare complessivo di euro 3192,70, a fronte di euro 974,72” legittimi (cfr. fascicolo di primo grado, “messa in mora”). CP_1
Ciò conferma che l' non ha recuperato dal de cuius l'intero importo Controparte_3 dell'indebito annullato dal Tribunale con la sentenza del 2016 ma solo una parte di questo.
Nella sentenza del 2016, peraltro, ritenuto che fossero realmente indebiti e legittimamente recuperati dall'Inps solo i ratei di ottobre e novembre 2011, viene dichiarata “la legittimità della richiesta di restituzione di somme e trattenuta impugnata nei limiti della somma di euro 974,72”, mentre per la restante parte il Tribunale ha dichiarato illegittima la richiesta dell'Inps. Diversamente da quanto affermato dalla , la sentenza del 2016 non contiene alcuna CP_1 statuizione di condanna dell'Istituto previdenziale alla restituzione, al de cuius, dell'intero importo dell'indebito annullato.
Dalla sentenza n. 1734/2016 in esame (che ha dichiarato legittima la richiesta dell'Inps limitatamente all'importo di euro 974,72) deriva l'obbligo, a carico dell'Istituto appellante, di annullare la restante parte dell'indebito nonché di restituire al de cuius le somme effettivamente recuperate, previo scomputo dell'importo di euro 974,72 legittimamente trattenuto.
E' quindi corretto il conteggio operato dall'Ente appellante che quantifica la somma oggetto di restituzione in euro 2166,90 (ossia euro 1869,14 + 1272,48 – 974,72).
Per le ragioni descritte, l'appello va accolto per quanto di ragione e in parziale riforma della sentenza gravata l'Inps va condannato al pagamento, in favore di della minor Controparte_1 somma di euro 2166,90.
Non può invece essere dichiarata la cessazione della materia del contendere atteso il persistente contrasto tra le parti sull'importo oggetto dell'obbligo di restituzione a carico dell'Inps e la necessità di una pronuncia del Giudice. Né può essere accolta la domanda dell'Istituto di pagamento alla della sola quota di 1/6, in virtù del principio sopra descritto per cui CP_1 ciascun coerede può richiedere l'intero credito ereditario (cfr. sentenze della S.C. sopra citate).
Le spese di lite del primo grado, liquidate in dispositivo, vanno compensate per metà in ragione dell'accoglimento parziale della domanda della . CP_1
Si ritiene invece di compensare integralmente le spese di lite del grado di appello atteso l'accoglimento parziale del gravame, limitatamente alla domanda proposta in via subordinata, e la natura della causa incentrata sulla interpretazione della sentenza del Tribunale n. 1734/2016.
P.Q.M.
La Corte così decide:
4 -accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della impugnata sentenza, condanna l'Inps al pagamento, in favore di della minor somma di euro Controparte_1
2166,90;
-compensa per metà le spese di lite del primo grado e condanna l'Inps al pagamento della restante metà che liquida in euro 1270,00, oltre IVA CPA e spese generali come per legge, con distrazione;
-compensa le spese di lite del grado di appello.
Napoli, 18/09/2025
Il consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano
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