Sentenza 26 dicembre 2024
Massime • 1
In tema di società di comodo, il periodo di osservazione dei ricavi e dei proventi nonché dei valori dei beni e delle immobilizzazioni, ai fini dell'applicazione del test di operatività previsto dall'art. 30, comma 1, primo periodo, della l. n. 724 del 1994, ricomprende l'esercizio relativo al periodo d'imposta in verifica ed i due precedenti, per come previsto dal successivo comma 2; ne consegue che - quando il test predetto e la connessa presunzione di un reddito minimo imponibile, stabilita in caso di suo mancato superamento dai successivi commi 3 e 3-bis del citato articolo, non sono applicabili nei confronti delle società e degli enti per non avere chiuso almeno due esercizi anteriormente a quello oggetto di accertamento - l'Amministrazione finanziaria è tenuta a provare l'eventuale non operatività di tali soggetti senza potersi avvalersi del descritto meccanismo presuntivo legale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/12/2024, n. 34472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34472 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2024 |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 5 Num. 34472 Anno 2024 Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA Relatore: CHIECA DANILO Data pubblicazione: 26/12/2024 2 di 9 udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Stefano VISONÀ, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi per la ricorrente l’avvocato dello Stato Alfonso PELUSO e per la controricorrente l’avvocato Pierluigi MACCARI, per delega dell’avvocato Giuseppe MARINI;
FATTI DI CAUSA La Direzione Provinciale di Udine dell’Agenzia delle Entrate notificava alla s.r.l.
b)il 6 per cento al valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell’articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria;
per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta al 5 per cento;
per gli immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti, la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento;
c)il 15 per cento al valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria. Le disposizioni del primo periodo non si applicano: (...) 2)ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta (...) 6 di 9 2. Ai fini dell’applicazione del comma 1, i ricavi e i proventi nonché i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie dell’esercizio e dei due precedenti. Per la determinazione del valore dei beni si applica l’articolo 110, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per i beni in locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dall’impresa concedente, ovvero, in mancanza di documentazione, la somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto. 3. Fermo l’ordinario potere di accertamento, ai fini dell’imposta personale sul reddito per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta non sia inferiore all’ammontare della somma degli importi derivanti dall’applicazione, ai valori dei beni posseduti nell’esercizio, delle seguenti percentuali: a)l’1,50 per cento sul valore dei beni indicati nella lettera a) del comma 1; b)il 4,75 per cento sul valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria per le immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti la predetta percentuale è ridotta al 3 per cento;
c)il 12 per cento sul valore complessivo delle altre immobilizzazioni anche in locazione finanziaria. Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo di cui al presente comma. 3-bis. Fermo l’ordinario potere di accertamento, ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive per le società e per gli enti non operativi indicati nel comma 1 si presume che il valore della 7 di 9 produzione netta non sia inferiore al reddito minimo determinato ai sensi del comma 3 aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi». 2.4 Dalla lettura coordinata dei commi innanzi citati può, dunque, ricavarsi che: - le disposizioni in tema di società ed enti non operativi non sono applicabili, per espresso dettato normativo (comma 1, secondo periodo, numero 2), ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta;
- il test volto a verificare l’eventuale non operatività di una società o ente deve essere condotto sulla base delle risultanze medie dei ricavi e dei proventi, nonché dei valori dei beni e delle immobilizzazioni, osservati nell’arco di un triennio comprendente l’esercizio relativo al periodo d’imposta in esame e i due precedenti, giusta quanto disposto dal comma 2 con previsione specificamente diretta a precisare le modalità di applicazione del comma 1; - il mancato superamento del test fa scattare la presunzione legale di un reddito minimo imponibile, determinato in applicazione dei criteri di cui ai commi 3 e 3-bis. 2.5 Chiarito ciò, la questione di diritto da risolvere nella presente sede attiene all’individuazione della disciplina applicabile alle società e agli enti che, pur avendo superato il primo periodo di imposta, non possano essere sottoposti al test di operatività per non aver già chiuso almeno tre esercizi. 2.6 La soluzione del problema va ricercata attraverso un’operazione ermeneutica coerente con il tenore letterale delle norme surrichiamate e la «ratio» ad esse sottostante. 2.7 Sotto il primo profilo, occorre considerare che, in presenza della specifica previsione derogatoria di cui al comma 1, secondo periodo, numero 2), i soggetti versanti nella condizione indicata nel 8 di 9 sottoparagrafo 2.5 non possono farsi rientrare fra quelli esclusi, per volontà del legislatore, dall’àmbito applicativo delle disposizioni sulle società di comodo. 2.8 Sotto il secondo profilo, va tenuto presente che la previsione di un arco triennale di osservazione tende ad assicurare l’attendibilità dei risultati del test di operatività, in quanto la valutazione dei ricavi e dei proventi, nonché dei beni e delle immobilizzazioni, in base alle risultanze medie dell’esercizio in verifica e dei due precedenti consente di apprezzare l’andamento dell’impresa in un momento in cui la stessa ha già prevedibilmente superato le difficoltà di avviamento che spesso si incontrano nella fase iniziale dell’attività. 2.9 Alla luce dei suesposti rilievi, ritiene, quindi, la Corte che nei confronti di tali soggetti non siano applicabili il test di cui al comma 1, primo periodo, e la concatenata presunzione legale relativa di un reddito minimo imponibile stabilita in caso di suo mancato superamento dai successivi commi 3 e 3-bis, con la conseguenza che la loro eventuale non operatività dovrà essere dimostrata dall’Amministrazione Finanziaria senza potersi avvalere del descritto meccanismo presuntivo legale e del correlato ribaltamento dell’onere probatorio in capo al contribuente. 2.10 Va, conclusivamente, affermato il seguente principio di diritto: «In tema di società di comodo, ai fini dell’applicazione del test di operatività previsto dal comma 1, primo periodo, dell’art. 30 della L. n. 724 del 1994, il periodo di osservazione dei ricavi e dei proventi, nonché dei valori dei beni e delle immobilizzazioni, deve comprendere l’esercizio relativo al periodo d’imposta in verifica e i due precedenti, giusta quanto disposto dal successivo comma 2. Di conseguenza, il test predetto, e la concatenata presunzione di un reddito minimo imponibile stabilita in caso di suo mancato superamento dai successivi commi 3 e 3-bis del citato articolo, non sono applicabili nei confronti delle società e degli enti che non abbiano chiuso almeno due esercizi anteriormente a quello oggetto di accertamento. L’eventuale non operatività di tali soggetti deve essere, pertanto, provata 9 di 9 dall’Amministrazione Finanziaria senza potersi avvalere del descritto meccanismo presuntivo legale». 2.11 La decisione assunta dalla CTR si conforma alla surriferita «regula iuris», sicchè deve escludersi la configurabilità del dedotto «error in iudicando». 3. Per le ragioni esposte, sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero, il ricorso va respinto. 4. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 5. Non si fa luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, essendo applicabile all’Agenzia fiscale delle Entrate -in virtù del rinvio contenuto nell’art. 12, comma 5, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012- la disposizione recata dall’art. 158, comma 1, lettera a), dello stesso D.P.R., prevedente la prenotazione a debito del contributo unificato in favore delle amministrazioni pubbliche.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, a rifondere alla controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 5.700 euro, di cui 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione