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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/10/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Maria Luisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 448/2023 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata Parte_1 dall'avv. MARIA GRAZIA PANNITTERI, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. GIOVANNI Controparte_1
GURNARI, giusta procura in atti;
- appellato
E
l , in proprio e quale mandatario della Controparte_2
Società di cartolarizzazione dei crediti rappresentati e difersi dagli Controparte_3
Avv.ti Ettore Triolo e l'Avv. Valeria Grandizio, giusta procura in atti;
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Reggio Calabria, la proponeva Controparte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229000613935/000 notificata a mezzo pec il 01.03.2022 nonché ai seguenti avvisi di addebito :
“1) avviso di addebito n. 39420140003303905000 mai notificato, relativo a contributi
[...] interessi sanzioni anni 2013 e 2014 con importo a ruolo di Euro Controparte_4
35.423,08
2) avviso di addebito n. 39420150000101751000 mai notificato, relativo a contributi
[...] interessi sanzioni anni 2014 con importo a ruolo di Euro 11.136,50 Controparte_4
3) avviso di addebito n. 39420150000284115000 mai notificato, relativo a contributi
[...] interessi sanzioni anni 2015 con importo a ruolo di Euro 4.416,25 Controparte_4
4) avviso di addebito n. 39420150000835138000 mai notificato, relativo a contributi
[...] interessi sanzioni anni 2015 con importo a ruolo di Euro 1.361,88 Controparte_4
5) avviso di addebito n. 39420150002787532000 mai notificato, relativo a contributi
[...] interessi sanzioni anni 2015 con importo a ruolo di Euro 2.429,77 Controparte_4
6) avviso di addebito n. 39420150003146588000 mai notificato, relativo a contributi
[...] interessi sanzioni anni 2015 con importo a ruolo di Euro 8.592,07 Controparte_4
7) avviso di addebito n. 39420160001910681000 mai notificato, relativo a contributi
[...] interessi sanzioni anni 2015 con importo a ruolo di Euro 11.081,99 Controparte_4
8) avviso di addebito n. 39420160002284709000 mai notificato, relativo a contributi
[...] interessi sanzioni anni 2016 con importo a ruolo di Euro 9.442,43 Controparte_4
9) avviso di addebito n. 39420160004794186000 mai notificato, relativo a contributi
[...] interessi sanzioni anni 2016 con importo a ruolo di Euro 6.575,5” Controparte_4 eccependo la mancata notifica degli stessi e comunque la prescrizione quinquennale del credito contributivo maturata tra l'eventuale data di notifica degli avvisi e quella dell'intimazione.
Il Giudice di prime cure, nella resistenza di (convenuto in proprio e n.q. di mandatario di CP_4
e nella contumacia di dopo aver dichiarato il difetto di legittimazione di CP_3 CP_5 CP_3 accoglieva l'eccezione di prescrizione solo con riferimento agli avvisi di addebito nn.
39420150000101751000, 39420150000284115000, 39420150000835138000,
39420150002787532000 e 39420150003146588000 – come risulta dalla ordinanza di correzione di errore materiale della sentenza impugnata – e rigettava nel resto.
Ha interposto appello deducendo, con il primo motivo di appello, la sussistenza di due CP_5 atti interruttivi della prescrizione, in particolare le intimazioni di pagamento n.
09420199012881090000 notificato a mezzo PEC, in data 10.10.2019 (all. 3) e l'atto di pignoramento presso terzi n. 09484201900004984001 in data 13.11.2019 (all 4) di cui chiedeva l'acquisizione.
Con il secondo motivo di appello, ha eccepito la violazione della disciplina emergenziale CP_5 dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19, in base alla quale il termine prescrizionale non sarebbe comunque decorso.
Si è costituita la società chiedendo il rigetto dell'appello. CP_ costituendosi ha ribadito il difetto di legittimazione passiva di già dichiarato dal CP_3
Giudice di prime cure e nel merito ha chiesto l'accoglimento dell'appello
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 7 ottobre 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello è fondato solo in parte.
ha fornito prova dell'avvenuta rituale notifica dell'intimazioni di pagamento n. CP_5
09420199012881090000 notificato a mezzo PEC, in data 10.10.2019 (all. 3) e dell'atto di pignoramento presso terzi n. 09484201900004984001 in data 13.11.2019 che hanno sì utilmente interrotto i termini prescrizionali, ma solo con riferimento all'avviso di addebito n.
39420150000101751000. Tutti gli altri avvisi di addebito posti a fondamento dell'intimazione di pagamento impugnata , infatti, sono estranei ai suddetti atti interruttivi.
Ciò posto, in ordine all'acquisibilità della nuova documentazione prodotta si condivide il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale “nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prova in appello, è possibile l'ammissione di nuovi documenti, su richiesta di parte o anche di ufficio, solo nel caso in cui essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, facendosi riferimento per "indispensabilità" delle nuove prove ad una loro "influenza causale più incisiva" rispetto alle prove in genere ammissibili in quanto "rilevanti", ovvero a prove che sono idonee a fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale per essere dotate di un grado di decisività e certezza tale che da sole considerate, e quindi a prescindere dal loro collegamento con altri elementi e da altre indagini, conducano ad un esito "necessario" della controversia (cfr.
Cass. n. 1333 del 2012)”.( Cass. civ. n.26257/21).
Nel caso di specie appare evidente l'indispensabilità della produzione documentale di CP_5 dalla quale dipende l'esito della controversia, in relazione all'avviso di addebito n.
39420150000101751000.
Il secondo motivo di appello è fondato.
Il quinquennio controverso è stato interessato dalla sospensione derivante dalla normativa emergenziale (D.L. n. 18/2020 e successive modifiche). L'art. 67 D.L. 18/2020 ha disposto: Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Il comma 4 della norma ha disposto: Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
La sospensione normativa dell'attività di riscossione ha inciso evidentemente anche sui termini di prescrizione, rimasti sospesi per il medesimo lasso temporale.
Il decorso della prescrizione deve, infatti, intendersi sospeso, atteso che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 il quale al comma 2 così statuisce: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
L'art. 68 D.L. 18/2020 ha disposto: Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
Il D.L. n. 73/2021 - convertito con modifiche con L. 106/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) - ha prorogato la sospensione già prevista dall'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 in materia di versamenti dovuti in base alle cartelle esattoriali, nonché in base agli avvisi di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010. La sospensione in questione ha operato, dunque, dall'8 marzo 2020 sino a tutto il 31 agosto 2021
(542 giorni), con la conseguenza che i versamenti dovevano essere effettuati entro la fine del mese successivo alla fine del periodo di sospensione in unica soluzione.
In base alla normativa citata sono state, altresì, sospese fino al 31 agosto 2021 le attività di notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti della riscossione per il recupero, anche coattivo, dei debiti scaduti prima dell'inizio del periodo di sospensione.
Sul punto, la Suprema Corte, cfr. Cass., n. 960/2025, in motivazione, ha così riepilogato le fonti della sospensione ed ha chiarito che i termini vanno spostati in avanti per tutto l'arco temporale interessato dalla sospensione: “… occorre ricordare che l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto
"Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
147.Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all . Controparte_6
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”. CP_ Alla luce di quanto sin qui osservato, si rileva che l' in primo grado, ha comprovato la notifica degli avvisi di addebito oggetto della presente controversia.
In particolare vi è prova che:
l'avviso di addebito n.39420150000101751000 è stato notificato il 21/7/15;
l'avviso di addebito n 39420150000284115000 è stato notificato il 10/8/16;
l'avviso di addebito n 39420150000835138000 è stato notificato il 13/11/15
l'avviso di addebito n.39420150002787532000 è stato notificato il 6/11/15
l'avviso di addebito n. 39420150003146588000 è stato notificato il 11/2/16.
Pertanto, considerata la sospensione operante dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, il termine quinquennale di prescrizione per il periodo fra le date suindicate , ed il 1° marzo 2022, data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, non era decorso.
In definitiva, in accoglimento dell'appello, deve essere rigettato l'originario ricorso proposto dalla
Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della per entrambi i Controparte_1 gradi di giudizio nella misura liquidata in dispositivo sulla base del D.M. n. 147/22 (IV scaglione, per il primo grado e III scaglione, per il secondo grado, valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia)
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da Parte_1 contro , , avverso la sentenza n. 657/2023 del Giudice del lavoro di Controparte_1 CP_4
Reggio Calabria, pubblicata in 28/03/2023 , accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata: rigetta la domanda originaria proposta dalla Controparte_1
CP_ condanna rifondere a e le spese di lite del primo grado di Parte_2 CP_5 giudizio, che liquida in € 6.615,00ciascuno oltre accessori di legge, CP_ condanna a rifondere a e le spese di lite del presente grado di Controparte_1 CP_5 giudizio , che liquida in € 4.996,00ciascuno oltre accessori di legge
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Maria Carla Arena) (Dottoressa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Maria Luisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 448/2023 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata Parte_1 dall'avv. MARIA GRAZIA PANNITTERI, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. GIOVANNI Controparte_1
GURNARI, giusta procura in atti;
- appellato
E
l , in proprio e quale mandatario della Controparte_2
Società di cartolarizzazione dei crediti rappresentati e difersi dagli Controparte_3
Avv.ti Ettore Triolo e l'Avv. Valeria Grandizio, giusta procura in atti;
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Reggio Calabria, la proponeva Controparte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229000613935/000 notificata a mezzo pec il 01.03.2022 nonché ai seguenti avvisi di addebito :
“1) avviso di addebito n. 39420140003303905000 mai notificato, relativo a contributi
[...] interessi sanzioni anni 2013 e 2014 con importo a ruolo di Euro Controparte_4
35.423,08
2) avviso di addebito n. 39420150000101751000 mai notificato, relativo a contributi
[...] interessi sanzioni anni 2014 con importo a ruolo di Euro 11.136,50 Controparte_4
3) avviso di addebito n. 39420150000284115000 mai notificato, relativo a contributi
[...] interessi sanzioni anni 2015 con importo a ruolo di Euro 4.416,25 Controparte_4
4) avviso di addebito n. 39420150000835138000 mai notificato, relativo a contributi
[...] interessi sanzioni anni 2015 con importo a ruolo di Euro 1.361,88 Controparte_4
5) avviso di addebito n. 39420150002787532000 mai notificato, relativo a contributi
[...] interessi sanzioni anni 2015 con importo a ruolo di Euro 2.429,77 Controparte_4
6) avviso di addebito n. 39420150003146588000 mai notificato, relativo a contributi
[...] interessi sanzioni anni 2015 con importo a ruolo di Euro 8.592,07 Controparte_4
7) avviso di addebito n. 39420160001910681000 mai notificato, relativo a contributi
[...] interessi sanzioni anni 2015 con importo a ruolo di Euro 11.081,99 Controparte_4
8) avviso di addebito n. 39420160002284709000 mai notificato, relativo a contributi
[...] interessi sanzioni anni 2016 con importo a ruolo di Euro 9.442,43 Controparte_4
9) avviso di addebito n. 39420160004794186000 mai notificato, relativo a contributi
[...] interessi sanzioni anni 2016 con importo a ruolo di Euro 6.575,5” Controparte_4 eccependo la mancata notifica degli stessi e comunque la prescrizione quinquennale del credito contributivo maturata tra l'eventuale data di notifica degli avvisi e quella dell'intimazione.
Il Giudice di prime cure, nella resistenza di (convenuto in proprio e n.q. di mandatario di CP_4
e nella contumacia di dopo aver dichiarato il difetto di legittimazione di CP_3 CP_5 CP_3 accoglieva l'eccezione di prescrizione solo con riferimento agli avvisi di addebito nn.
39420150000101751000, 39420150000284115000, 39420150000835138000,
39420150002787532000 e 39420150003146588000 – come risulta dalla ordinanza di correzione di errore materiale della sentenza impugnata – e rigettava nel resto.
Ha interposto appello deducendo, con il primo motivo di appello, la sussistenza di due CP_5 atti interruttivi della prescrizione, in particolare le intimazioni di pagamento n.
09420199012881090000 notificato a mezzo PEC, in data 10.10.2019 (all. 3) e l'atto di pignoramento presso terzi n. 09484201900004984001 in data 13.11.2019 (all 4) di cui chiedeva l'acquisizione.
Con il secondo motivo di appello, ha eccepito la violazione della disciplina emergenziale CP_5 dettata per far fronte all'epidemia da COVID-19, in base alla quale il termine prescrizionale non sarebbe comunque decorso.
Si è costituita la società chiedendo il rigetto dell'appello. CP_ costituendosi ha ribadito il difetto di legittimazione passiva di già dichiarato dal CP_3
Giudice di prime cure e nel merito ha chiesto l'accoglimento dell'appello
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 7 ottobre 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello è fondato solo in parte.
ha fornito prova dell'avvenuta rituale notifica dell'intimazioni di pagamento n. CP_5
09420199012881090000 notificato a mezzo PEC, in data 10.10.2019 (all. 3) e dell'atto di pignoramento presso terzi n. 09484201900004984001 in data 13.11.2019 che hanno sì utilmente interrotto i termini prescrizionali, ma solo con riferimento all'avviso di addebito n.
39420150000101751000. Tutti gli altri avvisi di addebito posti a fondamento dell'intimazione di pagamento impugnata , infatti, sono estranei ai suddetti atti interruttivi.
Ciò posto, in ordine all'acquisibilità della nuova documentazione prodotta si condivide il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale “nel rito del lavoro, in deroga al generale divieto di nuove prova in appello, è possibile l'ammissione di nuovi documenti, su richiesta di parte o anche di ufficio, solo nel caso in cui essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, facendosi riferimento per "indispensabilità" delle nuove prove ad una loro "influenza causale più incisiva" rispetto alle prove in genere ammissibili in quanto "rilevanti", ovvero a prove che sono idonee a fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale per essere dotate di un grado di decisività e certezza tale che da sole considerate, e quindi a prescindere dal loro collegamento con altri elementi e da altre indagini, conducano ad un esito "necessario" della controversia (cfr.
Cass. n. 1333 del 2012)”.( Cass. civ. n.26257/21).
Nel caso di specie appare evidente l'indispensabilità della produzione documentale di CP_5 dalla quale dipende l'esito della controversia, in relazione all'avviso di addebito n.
39420150000101751000.
Il secondo motivo di appello è fondato.
Il quinquennio controverso è stato interessato dalla sospensione derivante dalla normativa emergenziale (D.L. n. 18/2020 e successive modifiche). L'art. 67 D.L. 18/2020 ha disposto: Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
Il comma 4 della norma ha disposto: Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
La sospensione normativa dell'attività di riscossione ha inciso evidentemente anche sui termini di prescrizione, rimasti sospesi per il medesimo lasso temporale.
Il decorso della prescrizione deve, infatti, intendersi sospeso, atteso che si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159 il quale al comma 2 così statuisce: “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
L'art. 68 D.L. 18/2020 ha disposto: Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
Il D.L. n. 73/2021 - convertito con modifiche con L. 106/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis) - ha prorogato la sospensione già prevista dall'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 in materia di versamenti dovuti in base alle cartelle esattoriali, nonché in base agli avvisi di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. n. 78/2010. La sospensione in questione ha operato, dunque, dall'8 marzo 2020 sino a tutto il 31 agosto 2021
(542 giorni), con la conseguenza che i versamenti dovevano essere effettuati entro la fine del mese successivo alla fine del periodo di sospensione in unica soluzione.
In base alla normativa citata sono state, altresì, sospese fino al 31 agosto 2021 le attività di notifica delle cartelle di pagamento e degli altri atti della riscossione per il recupero, anche coattivo, dei debiti scaduti prima dell'inizio del periodo di sospensione.
Sul punto, la Suprema Corte, cfr. Cass., n. 960/2025, in motivazione, ha così riepilogato le fonti della sospensione ed ha chiarito che i termini vanno spostati in avanti per tutto l'arco temporale interessato dalla sospensione: “… occorre ricordare che l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto
"Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
147.Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all . Controparte_6
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”. CP_ Alla luce di quanto sin qui osservato, si rileva che l' in primo grado, ha comprovato la notifica degli avvisi di addebito oggetto della presente controversia.
In particolare vi è prova che:
l'avviso di addebito n.39420150000101751000 è stato notificato il 21/7/15;
l'avviso di addebito n 39420150000284115000 è stato notificato il 10/8/16;
l'avviso di addebito n 39420150000835138000 è stato notificato il 13/11/15
l'avviso di addebito n.39420150002787532000 è stato notificato il 6/11/15
l'avviso di addebito n. 39420150003146588000 è stato notificato il 11/2/16.
Pertanto, considerata la sospensione operante dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, il termine quinquennale di prescrizione per il periodo fra le date suindicate , ed il 1° marzo 2022, data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata, non era decorso.
In definitiva, in accoglimento dell'appello, deve essere rigettato l'originario ricorso proposto dalla
Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della per entrambi i Controparte_1 gradi di giudizio nella misura liquidata in dispositivo sulla base del D.M. n. 147/22 (IV scaglione, per il primo grado e III scaglione, per il secondo grado, valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia)
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da Parte_1 contro , , avverso la sentenza n. 657/2023 del Giudice del lavoro di Controparte_1 CP_4
Reggio Calabria, pubblicata in 28/03/2023 , accoglie l'appello e in riforma della sentenza impugnata: rigetta la domanda originaria proposta dalla Controparte_1
CP_ condanna rifondere a e le spese di lite del primo grado di Parte_2 CP_5 giudizio, che liquida in € 6.615,00ciascuno oltre accessori di legge, CP_ condanna a rifondere a e le spese di lite del presente grado di Controparte_1 CP_5 giudizio , che liquida in € 4.996,00ciascuno oltre accessori di legge
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Maria Carla Arena) (Dottoressa Marialuisa Crucitti)