Sentenza 8 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 08/05/2023, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/05/2023
N. 00337/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00774/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 774 del 2022, proposto da
Torrefazione Tre S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Nicolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Olbia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Serusi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Federico Melis in Cagliari, via Pietro Delitala n.10;
per l'annullamento:
a) della determinazione conclusiva del procedimento unico SUAPE del Comune di Olbia n. 723 dell'11.10.2022, con la quale è stata negata alla ricorrente l'autorizzazione all'installazione di un pontile galleggiante con specchio acqueo asservito per l'ormeggio ed il noleggio di barche da diporto;
b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, compresi:
b.1) il parere di conformità urbanistico-edilizia rilasciato in data 05.10.2022, con il quale il Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Olbia ha ritenuto “ NON CONFORME alla normativa vigente ” il “ Progetto per la realizzazione di un pontile galleggiante con specchio acqueo asservito per l'ormeggio ed il noleggio di barche da diporto ”, per le motivazioni ivi specificate;
b.2) il parere paesaggistico sfavorevole espresso dal Servizio per la Tutela del Paesaggio del Comune di Olbia in data 04.10.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Olbia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2023 il dott. NI EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in decisione la società Torrefazione Tre s.r.l. ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, della determinazione conclusiva del procedimento unico SUAPE del Comune di Olbia n. 723 dell’11 ottobre 2022, con la quale le è stata negata l’autorizzazione all’installazione, in area paesaggisticamente vincolata, di un pontile galleggiante con specchio acqueo asservito per l’ormeggio ed il noleggio di barche da diporto.
Con Dua del 18 luglio 2022 la società Torrefazione Tre aveva infatti chiesto la concessione demaniale marittima per il posizionamento - all’interno dell’insenatura denominata “Golfo di Cugnana” e di fronte al chiosco bar di sua proprietà - di un pontile mobile a forma di “F”, con un braccio principale largo 2.20 mt e lungo 148.85 mt, e due bracci laterali, entrambi della larghezza di 2.20 mt. e lunghezza di 59,90 mt.
Nell’ambito della conferenza di servizi l’Ufficio Tutela del Paesaggio e l’Ufficio Edilizia del Comune di Olbia rendevano il loro parere di competenza esprimendosi in termini negativi relativamente all’oggetto della conferenza, rilevando rispettivamente, da una parte, l’incompatibilità del progetto con le valenze paesistiche generali dell’area vincolata, dall’altra, l’incompatibilità urbanistica, trattandosi di opera di rilevanti dimensioni “ tale da determinare necessariamente tutta una serie di infrastrutture di servizio, di collegamento a terra, di gestione dei servizi alle utenze, alimentazioni idriche ed elettriche, non descritte in progetto, che vanno ad incidere sulla adiacente zona H2 come individuata nel PUC in adozione, in cui è vietato effettuare interventi di tali tipologia ….”.
Con la determinazione conclusiva n. 723 dell’11 ottobre 2022 qui impugnata, l’intervento è stato pertanto ritenuto non conforme sia dal punto di vista paesaggistico che sotto il profilo urbanistico-edilizio.
A fondamento del ricorso la società Torrefazione Tre ha dedotto, rispetto alla negativa valutazione di compatibilità paesaggistica, l’eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione, falsità dei presupposti, travisamento dei fatti e sviamento, non avendo il Comune indicato nella relativa motivazione in che modo ed in che misura il pontile mobile incida negativamente sul paesaggio e sull’ambiente. Mentre, rispetto al parere di non conformità urbanistico-edilizia, la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 88 delle NTA del PUC, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, non necessitando, l’attuazione del progetto, di alcun intervento aggiuntivo, poiché nella zona costiera adiacente lo specchio d’acqua interessato insisterebbero, sia una preesistente area di sosta della superficie di oltre 1.200 mq, di pertinenza della strada provinciale, adibita a parcheggi; sia un’attività di bar-ristorazione appartenente alla stessa ricorrente, la quale sarebbe in grado di fornire tutti i servizi di assistenza essenziali ai diportisti.
Si è costituito il Comune di Olbia, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica dello stesso a tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzativo unico, e argomentando comunque nel merito in ordine all’infondatezza del ricorso.
All’udienza del 27 aprile 2023, all’esito della discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Si può prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare sollevata dal Comune di Olbia, essendo il ricorso infondato nel merito.
2.1. Infatti, per quanto riguarda il primo profilo, attinente la valutazione di compatibilità paesaggistica, occorre osservare, innanzitutto, che le valutazioni di cui trattasi sono espressione di discrezionalità tecnica e, come tali, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie, ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti, circostanze queste non ravvisabili nel caso di specie.
2.2. Invero, la motivazione sull’impatto paesaggistico dell’opera in questione appare del tutto esaustiva e ragionevole, avendo l’amministrazione spiegato che: “ i centocinquanta metri di sviluppo lineare, più ulteriori sbracci laterali di sessanta metri ciascuno realizzano una struttura di approdo assolutamente non concepibile nel tratto di costa in esame. Trattasi di un tratto di costa sostanzialmente ancora non aggredita e in condizioni tali da garantire l’aspetto di costa tipica locale che dà valore all’area naturale. Colpisce l’elementarità di analisi territoriale paesaggistica dove il tecnico affronta la critica di inserimento del progetto con la disarmante analisi degli edifici della zona le cui “facciate non presentano particolari architettonici di particolare pregio o rilevanza”. Mentre la base giustificativa del progetto proposto risulta riassunto nella conta di altri pontili esistenti. E’ disarmante la totale mancanza di studio di fattibilità progettuale ambientale/paesaggistica. Alla base del golfo, la peschiera, troviamo una costa bassa, pianeggiante e sabbiosa. Alcuni edifici afferenti alle aree in concessione demaniale erano preesistenti alle concessioni stesse e ad oggi tali pontili, di dimensioni ben più contenute di quello in domanda, chiedono di dotarsi di altre costruzioni accessorie poiché per soddisfare le esigenze dei servizi alle imbarcazioni è necessario avere depositi, guardianie e locali tecnici, per evitare che quelle aree assomiglino inevitabilmente ad accampamenti e discariche. Il sito oggetto d’intervento è una scarpata naturale coperta di vegetazione che termina in una piccola porzione sabbiosa di fronte ad un basso fondale roccioso. E’ davvero un bel luogo che non merita stravolgimenti …(omissis) Un porticciolo è un organismo complesso, non è solo ingombro acqueo. E’ un nodo intermodale a tutti gli effetti e la parzialità del progetto presentato dimostra o che non esiste la comprensione degli elementi compositivi di progetto oppure che sussiste il più alto grado di disinteresse della cosa pubblica ...”.
2.3. E’ semmai, dunque, il progetto presentato dalla ricorrente che oggettivamente risulta approssimativo e lacunoso, in quanto innanzitutto privo di una effettiva analisi paesaggistica e della considerazione dell’impatto che possono avere anche i manufatti accessori, necessari per poter gestire in maniera efficiente e ordinata un porticciolo dotato di circa cinquanta posti barca.
2.4. Ugualmente è a dirsi in ordine ai profili urbanistici, non essendo credibili le affermazioni della ricorrente secondo cui l’intervento non necessiterebbe di nessuna ulteriore opera oltre alla realizzazione del pontile (in quanto nel sito preesisterebbe sia un’area di sosta, sia un’attività di bar ristorante in grado di fornire tutti i servizi di assistenza ai diportisti), non essendo stata peraltro fornita alcuna evidenza al riguardo e non venendo fatta alcuna menzione di tali servizi nel progetto allegato alla Dua; né si comprende se tali servizi debbano essere realizzati all’interno del bar- ristorante o siano quelli già esistenti.
Peraltro, ad essere stati del tutto ignorati, non sono solo i servizi igienici, ma anche tutti i servizi logistici necessari alla fruizione e al funzionamento del pontile galleggiante (quali a titolo esemplificativo: alimentazioni idriche ed elettriche, depositi, guardianie, locali tecnici, impianti per la sicurezza, etc.).
3. Per tali ragioni il provvedimento impugnato appare scevro dei vizi dedotti, con la conseguenza che il ricorso deve essere respinto.
4. Le spese di lite possono essere tuttavia compensate fra le parti, essendo oggetto di sindacato valutazioni discrezionali connotate da margini di opinabilità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 27 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lensi, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
NI EN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI EN | Marco Lensi |
IL SEGRETARIO