Ordinanza cautelare 24 settembre 2021
Decreto presidenziale 2 novembre 2021
Ordinanza cautelare 29 aprile 2022
Sentenza 9 gennaio 2023
Ordinanza cautelare 29 marzo 2023
Rigetto
Sentenza 22 dicembre 2023
Commentario • 1
- 1. Consiglio di Statohttps://www.eius.it/articoli/ · 17 marzo 2026
FATTO 1. Oggetto della controversia è il provvedimento del 26 aprile 2018 prot. n. GSE/P20180036869, recante l'annullamento d'ufficio di nove richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici (RVC), nella parte in cui annulla quella contrassegnata dal protocollo n. 0050816065216R1429_rev1, e della conseguente richiesta, con successiva nota dell'11 giugno 2018, di restituzione - tra gli altri - dei titoli di efficienza energetica (TEE), conosciuti come certificati bianchi, riferiti alla stessa. 1.1. In punto di fatto va ricordato che la società Meral s.p.a. (d'ora in avanti, la società), società di servizi energetici (SEE, altrimenti denominata anche Es.co. - energy service …
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 24/09/2021, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/09/2021
N. 00925/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 925 del 2021, proposto da
OS AS, in proprio nonché quale titolare della ditta individuale OS AS rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Scuglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Gall. G. Berchet n. 8;
contro
il Comune di Vigonza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Veronese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, via delle Industrie, 19/C;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'ordinanza del Capo Settore Gestione del Territorio n. 47 del 29.06.2021 avente ad oggetto: demolizione e rimessa in pristino dell'originario stato dei luoghi ai sensi dell'art. 31 del DPR N. 380/01;
- del verbale di sopralluogo ed accertamento del 17.04.2021 eseguito dal Corpo di Polizia Locale del Comune di Vigonza;
- del verbale di sopralluogo ed accertamento del 25.04.2021 eseguito dal Corpo di Polizia Locale del Comune di Vigonza;
- del verbale di sopralluogo ed accertamento del 6.05.2021 eseguito dal Corpo di Polizia Locale del Comune di Vigonza;
- del verbale di sopralluogo ed accertamento del 29.05.2021 eseguito dal Corpo di Polizia Locale del Comune di Vigonza;
- del verbale di sopralluogo ed accertamento del 31.05.2021 eseguito dal Corpo di Polizia Locale del Comune di Vigonza;
- e di ogni altro atto presupposto e/o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vigonza;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2021 il dott. Alberto Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Dato atto che, per giurisprudenza assolutamente pacifica, non è l'infissione o l'ancoraggio al suolo a distinguere la nuova costruzione dalla attività edilizia libera, al fine della necessità o meno del permesso di costruire, bensì la stabilità o precarietà della funzione assolta dal manufatto;
Considerato che, nella fattispecie, l'esigenza di mantenere "in loco" fabbricati di cantiere e sistemi di scarico delle acque è stata strumentale allo svolgimento delle operazioni di bonifica del sito ad oggi già completate, mentre la possibilità che debbano effettuarsi bonifiche ulteriori è, allo stato, soltanto futura ed eventuale;
Ritenuto, pertanto, che la attuale permanenza "in loco" di manufatti non autorizzati (a nulla rileva se preesistenti o meno all' acquisto della ricorrente, né da chi siano stati realizzati) non è ( o non è più ) legittimata da esigenze temporanee che possano esentarla dal previo rilascio del titolo edilizio;
Considerato, altresì, che dalla loro rimozione non deriva il benché minimo pregiudizio all'attuale funzionalità e destinazione del fondo alla sosta notturna dei mezzi di trasporto scarichi, per come prefigurata dalla stessa ricorrente, che nega di svolgervi l'attività logistica e di autotrasporto della propria impresa;
Considerato anche che nulla dispone l'ordinanza impugnata in ordine a tale utilizzo del fondo a parcheggio, limitandosi ad ordinare la rimozione dei manufatti abusivi, e a rilevare lo svolgimento di una attività logistica e di autotrasporto non consentita in loco, per il momento senza adottare provvedimenti repressivi della stessa (cfr. il dispositivo della ordinanza), attività comunque non in essere secondo la prospettazione, e pertanto non suscettibile di pregiudizi;
Ritenuto conseguentemente che non sussistono né il "fumus boni iuris", né il "periculum in mora;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), Respinge la domanda cautelare.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di questa fase, liquidandole in € 2.000,00 (euro duemila/00) in favore del Comune di Vigonza.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente, Estensore
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Daria Valletta, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO