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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 31/03/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 12375/2020, tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. SALVATORE SERAO (CF: ), con domiciliazione digitale all'indirizzo PEC indicato C.F._2 nell'a
PARTE ATTRICE
e
(CF: ), P_ C.F._3 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. ANNA FRENELLO CACCIAPUOTI (CF: ) e dall'avv. GIUSEPPE GRANATA CF: C.F._4 digitale presso gli indirizzi PEC indicati C.F._5 uzione e risposta nonché
, in persona del l.r.p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. dall'avv. GIANCLUCA CAPORASO (CF: ) C.F._6
PARTE CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO
Azione risarcitoria per danno derivante dalla circolazione di veicoli
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. la sig.ra ha adìto Parte_1
l'intestato Tribunale, deducendo, in linea di pre .6.2018, alle ore 00.45 circa, viaggiava quale “terza trasportata” dell'autovettura AT PA targata 241 SV di proprietà del sig. ; 2) che, in Corso Italia, nel Parte_2 territorio del Comune di Mugnano dell'esercizio commerciale
, la predetta autovettura si scontrava frontalmente con altra Controparte_3 ente la EL IG targata BJ 428 EX;
3) che in particolare tale autovettura, proveniente dall'opposto senso di marcia a velocità sostenuta,
“invadeva abbondantemente la corsia opposta”; 4) che per effetto dell'impatto la AT PA sopra menzionata veniva sbalzata all'indietro e, vincendo la resistenza del marciapiede, finiva con la parte posteriore destra contro il muro di recinzione di una proprietà privata, nel mentre era vano qualsiasi tentativo del conducente della detta autovettura di evitare l'impatto; 5) che sul luogo intervenivano i carabinieri della Compagnia di Marano oltre ai soccorsi sanitari;
6) che la sig.ra veniva Pt_1 traportata all'Ospedale San Giuliano con prognosi riservata;
7) agurata condotta di guida tenuta dal guidatore della EL IG (…) era stata dallo stesso posta in essere nel rocambolesco tentativo di fuggire dopo aver tamponato in precedenza altro veicolo, dal cui conducente veniva inseguito”; 8) che l'autovettura risultava di proprietà della sig.ra ed assicurata con la società P_ [...]
. CP_2
2. Su tali premesse la sig.ra ha chiesto accogliersi, nei Parte_1 confronti del responsabile civile , le seguenti domande:
(condannare) “al risarcimento in favore della Ricorrente dei danni Parte_1 fisici e di quelli a questi ultimi consequenziali, nessuno e , patiti da essa sig.ra in occasione del sinistro de quo abbiano essi natura Parte_1 patrimonial ale, che si quantificano come in premessa in Euro 149.004,98 ovvero in quella somma maggiore o minore che l'On.le Giudice riterrà equa, anche all'esito della richiesta CTU Medico Legale -oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo”, oltre alle spese, con distrazione.
3. Si è costituita la società assicuratrice che, in punto di procedura, ha chiesto disporsi il mutamento del rito;
nel merito ha contestato la dinamica del fatto storico, e comunque negato la sussistenza del nesso causale in quanto “all'esito della visita espletata non ha ritenuto sussistente il nesso causale tra le lesioni lamentate e l'uso dei presidi obbligatori di sicurezza (cintura di sicurezza) da parte dell'attrice nel sinistro de quo”.
4. Si è costituita la sig.ra che, in via preliminare, ha dedotto, P_
l'inammissibilità della doman ver la ricorrente citato in giudizio l'assicuratore del veicolo vettore, ossia la Compagnia che, all'epoca dei fatti copriva per la responsabilità civile la vettura Fiat Panda tg. FA241SV”; sempre in via preliminare ha chiesto disporsi il mutamento del rito;
nel merito, ha dedotto l'insussistenza di qualsiasi responsabilità evidenziando la necessità “di un corretto accertamento di responsabilità – accertamento da compiersi in concreto, tenendo conto delle esatte circostanze di tempo e di luogo nelle quali si è verificato il fatto), data la possibilità che sia stata la stessa danneggiata a creare condizioni tali da non riconoscere il rischio ed evitarlo, approcciandosi alla situazione di pericolo con incuria e negligenza”.
5. Con provvedimento del 21.9.2021 è stato disposto il mutamento del rito;
a seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. (provvedimento del 22.2.2022), il GI procedeva all'ammissione dei mezzi istruttori ritenuti rilevanti (provvedimento del 27.3.2023), e quindi all'istruzione della causa (udienze del 26.10.2023 e del 20.11.2023); con provvedimento del 24.11.2023 veniva disposta una CTU in merito ai quesiti ivi indicati;
all'esito dell'esame della CTU (con provvedimento dell'1.7.2024) la causa veniva rinviata per la p.c. all'udienza del 4.11.2024; all'esito di tale udienza (celebrata ex art. 127-ter c.p.c. dallo scrivente, subentrato sul ruolo a far data dal 30.9.2024) la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge.
6. Negli scritti conclusionali: a) parte attrice ha insistito per l'accoglimento della domanda;
b) le parti convenute hanno insistito in ordine alle preliminari eccezioni e, nel merito, richiesto la rinnovazione della CTU o quanto meno l'approfondimento dei profili relativi alla affermata (si assume genericamente) compatibilità dei danni riscontrati con l'utilizzo di dispositivi di sicurezza da parte dell'attrice.
7. La domanda va accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno a dire.
8. In punto di rito, va disattesa l'eccezione preliminare svolta dalla sig.ra P_
.
[...]
Va dato seguito all'orientamento di legittimità secondo cui “l'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile” (Cass. S.U., 30.11.2022, n. 35318).
Deve quindi ritenersi che la tutela prevista dall'art. 141 Cod. ass. sia aggiuntiva a quella prevista dal successivo art. 144, onde nel caso specifico emerge chiaramente che la danneggiata ha – nel quadro di una ordinaria azione di responsabilità – evocato in giudizio il responsabile del danno ex art. 2054, comma 3, c.c. ed il soggetto assicuratore del medesimo.
Non vi è dubbio quindi che parte attrice abbia correttamente evocato in giudizio il proprietario del veicolo ritenuto responsabile del sinistro e il relativo assicuratore, laddove, invece, e lo si rileva ad abundantiam, il conducente non assume la qualificazione di litisconsorte necessario (Cass. 20.4.2023, n. 10687).
9. Nel merito – per quanto emerso nell'ambito dell'istruttoria – deve ritenersi provata: a) la responsabilità esclusiva del sinistro in questione in capo al conducente della vettura EL IG;
b) la sussistenza di un nesso causale tra la condotta colposa del conducente e i danni accertati in capo alla sig.ra Parte_1
.
[...]
10. Quanto al primo profilo, va richiamato il dettagliato rapporto stilato dalle forze dell'ordine, accorse sui luoghi dell'incidente, laddove si dà atto anche delle dichiarazioni rese dal sig. , il quale riferiva di essere stato Testimone_1 tamponato da una vettura il conducente di tale vettura non arrestava la marcia della medesima e anzi si dava alla fuga causando un successivo incidente (ossia quello di cui qui ci si occupa). 11. Tale ricostruzione trova conferma nelle testimonianze raccolte nel presente processo, dovendosi ritenere che l'eccezione di genericità delle stesse sia destituita di fondamento.
Al contrario, le dichiarazioni del sig. si mostrano precise Testimone_2 quanto alla ricostruzione della dina quella accertata nel suddetto verbale, anche a seguito del rilievo della posizione dei veicoli) ed alla sua collocazione nel tempo e nello spazio in circostanze conformi a quelle dedotte da parte attrice;
inoltre, la circostanza per cui il veicolo condotto dal sig. Tes_2
procedeva nella medesima direzione di marcia della
[...] CP_4
a breve distanza, è utile a corroborare, avuto rig amica dell'incidente (causa dall'invasione della corsia da parte di un veicolo che procedeva nell'opposto senso di marcia), la ricostruzione offerta.
Emerge chiaramente, poi, che l'incidente fu esclusivamente causato dalla condotta negligente ed imprudente del conducente della , sopra identificata. CP_5
12. Relativamente al secondo profilo va osservato che: a) in sede di interrogatorio formale la sig.ra ha dichiarato di aver utilizzato, nel caso specifico, i Pt_1 dispositivi di sicu le circostanza risulta confermata dal teste escusso, laddove ha dichiarato che “io mi sono fermato per soccorrere gli occupanti della CP_4
ricordo che il conducete della Panda lamentava dolore alla gamba sin
[...]
non ricordo di preciso ma ricordo che dovemmo estrarre dell'auto CP_6
che era rimasta incastrata sul sedile posteriore dal lato sinistro con Parte_1 dile anteriore” e che “ricordo che la indossava la cintura;
Pt_1 noi abbiamo staccato la cintura e abbiamo spostato i l sedile anteriore”; c) d'altro canto, l'opposta deduzione (che l'entità del danno occorso lascia presumere il non utilizzo di tali dispositivi) fonda su quanto asserito in una “integrazione di perizia” da un consulente tecnico di parte.
Ora, se è vero che “le sole dichiarazioni dell'attore rese in sede d'interpello deferito dal convenuto non risultano di per sé idonee a provare il fatto, tenuto conto che l'interrogatorio formale è un mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli al confidente e ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente, sicché le risposte date dalla parte in sede di interrogatorio non possono fornire la prova di fatti favorevoli alla parte stessa né sono idonee ad invertire, in relazione a tali fatti, l'onere della prova, il quale continua a gravare su detta parte, la quale, se intende far derivare dalle proprie affermazioni conseguenze giuridiche in proprio favore, deve pertanto dare la dimostrazione dei fatti da essa affermati, senza poter pretendere che, per effetto di dette affermazioni, debba essere la controparte a fornire la prova dell'inesistenza degli stessi” (Corte App. Bari, 29.5.2019, n. 1266), è altrettanto vero che il fatto riferito (senza alcuna valenza probatoria) dalla sig.ra ha Pt_1 trovato pieno riscontro nella dichiarazione di una persona presente ella fase successiva al sinistro, laddove, come è noto, la consulenza tecnica di parte
“costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio” (tra le tante v. Cass. 12.7.2023, n. 19901).
Relativamente, infine, alla circostanza che il CTU non avrebbe preso posizione su quanto specificamente richiesto in merito alla compatibilità dei danni accertati con l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza deve ritenersi che, sebbene con espressione sintetica ed onnicomprensiva, anche tenuto conto di quanto sopra, l'affermazione della sussistenza del nesso causale e della compatibilità con le circostanze riferite dalla parte attrice sia attendibile e vada quindi integralmente condivisa. Più in dettaglio la positiva affermazione della sussistenza di tale nesso in rapporto alle circostanze riferite “copre” anche la deduzione che il soggetto danneggiato stesse utilizzando, al momento del sinistro, i dispositivi di sicurezza obbligatori.
Detto altrimenti, per quanto emerso, non può assumersi la esistenza di una incidenza concausale, nella verificazione dell'evento dannoso, di una ipotetica condotta omissiva della sig.ra . Pt_1
A ulteriore conforto di quanto si va dicendo va ricordato che, secondo la giurisprudenza, “in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227, comma 1, c.c. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore. Se non vi sono elementi per accertare l'esistenza di un apporto causale ad opera del comportamento colposo del creditore-danneggiato (nella fattispecie, mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del trasportato), non rimane che l'incidenza causale del comportamento del danneggiante, tenuto conto che la posizione del passeggero è assistita dalla presunzione di colpa nella causazione dell'evento dannoso a carico del conducente a norma dell'art. 2054, comma 1, c.c.” (Cass. 3.4.2014, n. 7777).
Nel caso specifico, la prova di tale condotta imprudente non è emersa.
13. Circa la quantificazione del danno rilevano le conclusioni rassegnate dal CTU, le quali si mostrano congrue da un punto di vista logico e corrette quanto al procedimento scientifico applicato e quindi probanti circa l'entità del pregiudizio sofferto.
14. Utilizzando le tabelle milanesi, deve procedersi alla quantificazione del danno nei termini appresso indicati:
Età del danneggiato alla data del sinistro 61 anni
Percentuale di invalidità permanente 23%
Punto danno biologico € 4.169,39
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 39%) € 1.626,06
Punto danno non patrimoniale € 5.795,45
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 10
Danno biologico risarcibile € 67.127,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 93.307,00 Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 287,50
Totale danno biologico temporaneo € 4.887,50
Spese mediche € 893,66
Totale generale: € 99.088,16
Va evidenziato che non sono emersi elementi idonei ad applicare il parametro della personalizzazione massima (v. sul punto Cass. 3.3.2023, n. 6378 secondo cui “la quantificazione del danno non patrimoniale consente un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati”); d'altro canto, la medesima giurisprudenza ha evidenziato che il suddetto parametro sia applicabile “solo alla luce di circostanze peculiari specificatamente allegate” (Cass. 22.3.2023, n. 8265); allegazione nella specie non avvenuta.
Quanto ad interessi e rivalutazione deve ritenersi che, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (24.6.2018), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: in tal senso, Cass. 3.12.1999, n. 13470; Cass. 21.4.1998, n. 4030).
15. Va disattesa la domanda di manleva (da qualificarsi come domanda riconvenzionale trasversale) in quanto non sono stati dedotti i fatti costitutivi posti alla relativa base.
16. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico delle parti convenute nei termini che seguono.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm. e le allegate tabelle, avuto riguardo allo scaglione di riferimento (con riguardo al parametro del decisum), tenuto conto dell'attività svolta, applicata la riduzione del 40%, dato il carattere non complesso degli accertamenti svolti, le stesse sono quantificate in euro 8.461,80.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 12375/2020, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda proposta e per l'effetto, condanna la sig.ra P_
e la società , in solido tra loro, al pagamento i
[...] Controparte_2
attrice del 9.088,16, a titolo di risarcimento danni, oltre agli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, determinati secondo le modalità dettagliatamente indicate in motivazione;
2. CONDANNA la sig.ra e la società , in solido P_ Controparte_2 tra loro, al pagame rocessuali in ce, spese quantificate in complessivi euro 8.461,80, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione delle stesse in favore dell'avv. SALVATORE SERAO, per anticipo fattone;
3. PROVVEDE con separato decreto alla liquidazione delle spese di CTU.
Così deciso in Aversa, il 29.3.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 12375/2020, tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. SALVATORE SERAO (CF: ), con domiciliazione digitale all'indirizzo PEC indicato C.F._2 nell'a
PARTE ATTRICE
e
(CF: ), P_ C.F._3 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. ANNA FRENELLO CACCIAPUOTI (CF: ) e dall'avv. GIUSEPPE GRANATA CF: C.F._4 digitale presso gli indirizzi PEC indicati C.F._5 uzione e risposta nonché
, in persona del l.r.p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa – come da procura in atti – dall'avv. dall'avv. GIANCLUCA CAPORASO (CF: ) C.F._6
PARTE CONVENUTA
AVENTE AD OGGETTO
Azione risarcitoria per danno derivante dalla circolazione di veicoli
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. la sig.ra ha adìto Parte_1
l'intestato Tribunale, deducendo, in linea di pre .6.2018, alle ore 00.45 circa, viaggiava quale “terza trasportata” dell'autovettura AT PA targata 241 SV di proprietà del sig. ; 2) che, in Corso Italia, nel Parte_2 territorio del Comune di Mugnano dell'esercizio commerciale
, la predetta autovettura si scontrava frontalmente con altra Controparte_3 ente la EL IG targata BJ 428 EX;
3) che in particolare tale autovettura, proveniente dall'opposto senso di marcia a velocità sostenuta,
“invadeva abbondantemente la corsia opposta”; 4) che per effetto dell'impatto la AT PA sopra menzionata veniva sbalzata all'indietro e, vincendo la resistenza del marciapiede, finiva con la parte posteriore destra contro il muro di recinzione di una proprietà privata, nel mentre era vano qualsiasi tentativo del conducente della detta autovettura di evitare l'impatto; 5) che sul luogo intervenivano i carabinieri della Compagnia di Marano oltre ai soccorsi sanitari;
6) che la sig.ra veniva Pt_1 traportata all'Ospedale San Giuliano con prognosi riservata;
7) agurata condotta di guida tenuta dal guidatore della EL IG (…) era stata dallo stesso posta in essere nel rocambolesco tentativo di fuggire dopo aver tamponato in precedenza altro veicolo, dal cui conducente veniva inseguito”; 8) che l'autovettura risultava di proprietà della sig.ra ed assicurata con la società P_ [...]
. CP_2
2. Su tali premesse la sig.ra ha chiesto accogliersi, nei Parte_1 confronti del responsabile civile , le seguenti domande:
(condannare) “al risarcimento in favore della Ricorrente dei danni Parte_1 fisici e di quelli a questi ultimi consequenziali, nessuno e , patiti da essa sig.ra in occasione del sinistro de quo abbiano essi natura Parte_1 patrimonial ale, che si quantificano come in premessa in Euro 149.004,98 ovvero in quella somma maggiore o minore che l'On.le Giudice riterrà equa, anche all'esito della richiesta CTU Medico Legale -oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo”, oltre alle spese, con distrazione.
3. Si è costituita la società assicuratrice che, in punto di procedura, ha chiesto disporsi il mutamento del rito;
nel merito ha contestato la dinamica del fatto storico, e comunque negato la sussistenza del nesso causale in quanto “all'esito della visita espletata non ha ritenuto sussistente il nesso causale tra le lesioni lamentate e l'uso dei presidi obbligatori di sicurezza (cintura di sicurezza) da parte dell'attrice nel sinistro de quo”.
4. Si è costituita la sig.ra che, in via preliminare, ha dedotto, P_
l'inammissibilità della doman ver la ricorrente citato in giudizio l'assicuratore del veicolo vettore, ossia la Compagnia che, all'epoca dei fatti copriva per la responsabilità civile la vettura Fiat Panda tg. FA241SV”; sempre in via preliminare ha chiesto disporsi il mutamento del rito;
nel merito, ha dedotto l'insussistenza di qualsiasi responsabilità evidenziando la necessità “di un corretto accertamento di responsabilità – accertamento da compiersi in concreto, tenendo conto delle esatte circostanze di tempo e di luogo nelle quali si è verificato il fatto), data la possibilità che sia stata la stessa danneggiata a creare condizioni tali da non riconoscere il rischio ed evitarlo, approcciandosi alla situazione di pericolo con incuria e negligenza”.
5. Con provvedimento del 21.9.2021 è stato disposto il mutamento del rito;
a seguito della concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. (provvedimento del 22.2.2022), il GI procedeva all'ammissione dei mezzi istruttori ritenuti rilevanti (provvedimento del 27.3.2023), e quindi all'istruzione della causa (udienze del 26.10.2023 e del 20.11.2023); con provvedimento del 24.11.2023 veniva disposta una CTU in merito ai quesiti ivi indicati;
all'esito dell'esame della CTU (con provvedimento dell'1.7.2024) la causa veniva rinviata per la p.c. all'udienza del 4.11.2024; all'esito di tale udienza (celebrata ex art. 127-ter c.p.c. dallo scrivente, subentrato sul ruolo a far data dal 30.9.2024) la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge.
6. Negli scritti conclusionali: a) parte attrice ha insistito per l'accoglimento della domanda;
b) le parti convenute hanno insistito in ordine alle preliminari eccezioni e, nel merito, richiesto la rinnovazione della CTU o quanto meno l'approfondimento dei profili relativi alla affermata (si assume genericamente) compatibilità dei danni riscontrati con l'utilizzo di dispositivi di sicurezza da parte dell'attrice.
7. La domanda va accolta nei limiti e per le ragioni che si vanno a dire.
8. In punto di rito, va disattesa l'eccezione preliminare svolta dalla sig.ra P_
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[...]
Va dato seguito all'orientamento di legittimità secondo cui “l'azione diretta prevista dall'art. 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 c.ass., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile” (Cass. S.U., 30.11.2022, n. 35318).
Deve quindi ritenersi che la tutela prevista dall'art. 141 Cod. ass. sia aggiuntiva a quella prevista dal successivo art. 144, onde nel caso specifico emerge chiaramente che la danneggiata ha – nel quadro di una ordinaria azione di responsabilità – evocato in giudizio il responsabile del danno ex art. 2054, comma 3, c.c. ed il soggetto assicuratore del medesimo.
Non vi è dubbio quindi che parte attrice abbia correttamente evocato in giudizio il proprietario del veicolo ritenuto responsabile del sinistro e il relativo assicuratore, laddove, invece, e lo si rileva ad abundantiam, il conducente non assume la qualificazione di litisconsorte necessario (Cass. 20.4.2023, n. 10687).
9. Nel merito – per quanto emerso nell'ambito dell'istruttoria – deve ritenersi provata: a) la responsabilità esclusiva del sinistro in questione in capo al conducente della vettura EL IG;
b) la sussistenza di un nesso causale tra la condotta colposa del conducente e i danni accertati in capo alla sig.ra Parte_1
.
[...]
10. Quanto al primo profilo, va richiamato il dettagliato rapporto stilato dalle forze dell'ordine, accorse sui luoghi dell'incidente, laddove si dà atto anche delle dichiarazioni rese dal sig. , il quale riferiva di essere stato Testimone_1 tamponato da una vettura il conducente di tale vettura non arrestava la marcia della medesima e anzi si dava alla fuga causando un successivo incidente (ossia quello di cui qui ci si occupa). 11. Tale ricostruzione trova conferma nelle testimonianze raccolte nel presente processo, dovendosi ritenere che l'eccezione di genericità delle stesse sia destituita di fondamento.
Al contrario, le dichiarazioni del sig. si mostrano precise Testimone_2 quanto alla ricostruzione della dina quella accertata nel suddetto verbale, anche a seguito del rilievo della posizione dei veicoli) ed alla sua collocazione nel tempo e nello spazio in circostanze conformi a quelle dedotte da parte attrice;
inoltre, la circostanza per cui il veicolo condotto dal sig. Tes_2
procedeva nella medesima direzione di marcia della
[...] CP_4
a breve distanza, è utile a corroborare, avuto rig amica dell'incidente (causa dall'invasione della corsia da parte di un veicolo che procedeva nell'opposto senso di marcia), la ricostruzione offerta.
Emerge chiaramente, poi, che l'incidente fu esclusivamente causato dalla condotta negligente ed imprudente del conducente della , sopra identificata. CP_5
12. Relativamente al secondo profilo va osservato che: a) in sede di interrogatorio formale la sig.ra ha dichiarato di aver utilizzato, nel caso specifico, i Pt_1 dispositivi di sicu le circostanza risulta confermata dal teste escusso, laddove ha dichiarato che “io mi sono fermato per soccorrere gli occupanti della CP_4
ricordo che il conducete della Panda lamentava dolore alla gamba sin
[...]
non ricordo di preciso ma ricordo che dovemmo estrarre dell'auto CP_6
che era rimasta incastrata sul sedile posteriore dal lato sinistro con Parte_1 dile anteriore” e che “ricordo che la indossava la cintura;
Pt_1 noi abbiamo staccato la cintura e abbiamo spostato i l sedile anteriore”; c) d'altro canto, l'opposta deduzione (che l'entità del danno occorso lascia presumere il non utilizzo di tali dispositivi) fonda su quanto asserito in una “integrazione di perizia” da un consulente tecnico di parte.
Ora, se è vero che “le sole dichiarazioni dell'attore rese in sede d'interpello deferito dal convenuto non risultano di per sé idonee a provare il fatto, tenuto conto che l'interrogatorio formale è un mezzo diretto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli al confidente e ad esclusivo vantaggio del soggetto deferente, sicché le risposte date dalla parte in sede di interrogatorio non possono fornire la prova di fatti favorevoli alla parte stessa né sono idonee ad invertire, in relazione a tali fatti, l'onere della prova, il quale continua a gravare su detta parte, la quale, se intende far derivare dalle proprie affermazioni conseguenze giuridiche in proprio favore, deve pertanto dare la dimostrazione dei fatti da essa affermati, senza poter pretendere che, per effetto di dette affermazioni, debba essere la controparte a fornire la prova dell'inesistenza degli stessi” (Corte App. Bari, 29.5.2019, n. 1266), è altrettanto vero che il fatto riferito (senza alcuna valenza probatoria) dalla sig.ra ha Pt_1 trovato pieno riscontro nella dichiarazione di una persona presente ella fase successiva al sinistro, laddove, come è noto, la consulenza tecnica di parte
“costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio” (tra le tante v. Cass. 12.7.2023, n. 19901).
Relativamente, infine, alla circostanza che il CTU non avrebbe preso posizione su quanto specificamente richiesto in merito alla compatibilità dei danni accertati con l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza deve ritenersi che, sebbene con espressione sintetica ed onnicomprensiva, anche tenuto conto di quanto sopra, l'affermazione della sussistenza del nesso causale e della compatibilità con le circostanze riferite dalla parte attrice sia attendibile e vada quindi integralmente condivisa. Più in dettaglio la positiva affermazione della sussistenza di tale nesso in rapporto alle circostanze riferite “copre” anche la deduzione che il soggetto danneggiato stesse utilizzando, al momento del sinistro, i dispositivi di sicurezza obbligatori.
Detto altrimenti, per quanto emerso, non può assumersi la esistenza di una incidenza concausale, nella verificazione dell'evento dannoso, di una ipotetica condotta omissiva della sig.ra . Pt_1
A ulteriore conforto di quanto si va dicendo va ricordato che, secondo la giurisprudenza, “in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227, comma 1, c.c. - applicabile, per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale - la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore. Se non vi sono elementi per accertare l'esistenza di un apporto causale ad opera del comportamento colposo del creditore-danneggiato (nella fattispecie, mancato uso delle cinture di sicurezza da parte del trasportato), non rimane che l'incidenza causale del comportamento del danneggiante, tenuto conto che la posizione del passeggero è assistita dalla presunzione di colpa nella causazione dell'evento dannoso a carico del conducente a norma dell'art. 2054, comma 1, c.c.” (Cass. 3.4.2014, n. 7777).
Nel caso specifico, la prova di tale condotta imprudente non è emersa.
13. Circa la quantificazione del danno rilevano le conclusioni rassegnate dal CTU, le quali si mostrano congrue da un punto di vista logico e corrette quanto al procedimento scientifico applicato e quindi probanti circa l'entità del pregiudizio sofferto.
14. Utilizzando le tabelle milanesi, deve procedersi alla quantificazione del danno nei termini appresso indicati:
Età del danneggiato alla data del sinistro 61 anni
Percentuale di invalidità permanente 23%
Punto danno biologico € 4.169,39
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 39%) € 1.626,06
Punto danno non patrimoniale € 5.795,45
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 10
Danno biologico risarcibile € 67.127,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 93.307,00 Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 287,50
Totale danno biologico temporaneo € 4.887,50
Spese mediche € 893,66
Totale generale: € 99.088,16
Va evidenziato che non sono emersi elementi idonei ad applicare il parametro della personalizzazione massima (v. sul punto Cass. 3.3.2023, n. 6378 secondo cui “la quantificazione del danno non patrimoniale consente un aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati”); d'altro canto, la medesima giurisprudenza ha evidenziato che il suddetto parametro sia applicabile “solo alla luce di circostanze peculiari specificatamente allegate” (Cass. 22.3.2023, n. 8265); allegazione nella specie non avvenuta.
Quanto ad interessi e rivalutazione deve ritenersi che, per il risarcimento relativo al danno non patrimoniale, trattandosi di valore all'attualità, la somma deve essere devalutata alla data del fatto (24.6.2018), con successivo calcolo della rivalutazione secondo gli indici annuali ISTAT e con gli interessi di legge calcolati sulla somma via via rivalutata, sino al deposito della sentenza.
Infine, va precisato che dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione della somma di cui sopra, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: in tal senso, Cass. 3.12.1999, n. 13470; Cass. 21.4.1998, n. 4030).
15. Va disattesa la domanda di manleva (da qualificarsi come domanda riconvenzionale trasversale) in quanto non sono stati dedotti i fatti costitutivi posti alla relativa base.
16. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico delle parti convenute nei termini che seguono.
Letto il d.m. n. 55 del 2014 e ss.mm. e le allegate tabelle, avuto riguardo allo scaglione di riferimento (con riguardo al parametro del decisum), tenuto conto dell'attività svolta, applicata la riduzione del 40%, dato il carattere non complesso degli accertamenti svolti, le stesse sono quantificate in euro 8.461,80.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 12375/2020, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda proposta e per l'effetto, condanna la sig.ra P_
e la società , in solido tra loro, al pagamento i
[...] Controparte_2
attrice del 9.088,16, a titolo di risarcimento danni, oltre agli importi dovuti a titolo di interessi e rivalutazione, determinati secondo le modalità dettagliatamente indicate in motivazione;
2. CONDANNA la sig.ra e la società , in solido P_ Controparte_2 tra loro, al pagame rocessuali in ce, spese quantificate in complessivi euro 8.461,80, oltre rimborso delle s.g. nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione delle stesse in favore dell'avv. SALVATORE SERAO, per anticipo fattone;
3. PROVVEDE con separato decreto alla liquidazione delle spese di CTU.
Così deciso in Aversa, il 29.3.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta