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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 26/05/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1913/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1913/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Andrea Battista
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento dell Sede Controparte_2
con OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
All'udienza dell''8/5/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalla sola parte ricorrente essendo il resistente rimasto contumace.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo la pregressa relazione more uxorio con il signor Controparte_1
e la nascita, rispettivamente, in data 3.3.2020, della figlia
[...] Per_1
e, in data 26.8.2021, della figlia riscontrando la cessazione del rapporto Per_2 tra le parti nonché la totale assenza del padre nella vita delle bambine, con ricorso depositato in data 7/8/2024 la OR evocava in Parte_1 causa il signor La ricorrente concludeva per Controparte_1
1 Per_ sentir disporre “[…] 1) l'affido condiviso delle figlie minori e con Per_2 collocazione prevalente presso la madre secondo le indicazioni di cui Parte_1 all'allegato piano genitoriale (doc.5). 2) stante la collocazione prevalente delle minori presso la madre, stabilisca, a far tempo dalla domanda giudiziale, assegno per il mantenimento mensile delle figlie a carico del padre nella misura di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che dovranno essere preventivamente concordate ed adeguatamente documentate ai fini di un eventuale richiesta di rimborso. 3) il signor inoltre, CP_1 verserà alla OR il 50% dell'Assegno Unico Universale per i figli a carico. Pt_1
Si chiede, inoltre, che venga autorizzato il rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
Con vittoria di spese e compensi di avvocato”.
Non si costituiva il resistente signor Controparte_1 pur ritualmente evocato in causa.
Alla prima udienza di comparizione, in data il 9.1.2025, sentita la parte ricorrente il Giudice relatore adottava i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c., rinviando la causa per la discussione del ricorso all'udienza dell'8.5.2025, previo deposito di una relazione demandata ai
Servizi sociali territorialmente competenti.
All'udienza di discussione il procuratore della parte ricorrente concludeva chiedendo la conferma dei provvedimenti già resi, modificando tuttavia la domanda inerente all'affidamento delle bambine rispetto al ricorso iniziale, ovvero da affidamento condiviso ad affidamento esclusivo delle minori alla madre.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Quanto all'affidamento di e alla luce dell'istruttoria svolta anche Per_3 Per_2 con il mandato conferito ai Servizi Sociali, devono essere accolte le conclusioni da ultimo rassegnate dalla OR modificate rispetto al Parte_1 ricorso introduttivo, in ordine all'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre.
Pur in considerazione delle previsioni della l. n. 54/2006 – che impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (art. 155 comma 2 c.c. il cui disposto normativo oggi è trasfuso nell'art. 337 ter c.c.) e ha previsto l'affidamento condiviso come la regola –, ritiene il Tribunale che nel caso di specie, allo stato, il regime dell'affido esclusivo vada considerato il più idoneo a salvaguardare gli interessi delle minori.
2 Nel caso in esame, infatti, le allegazioni portate in causa dalla parte ricorrente in merito allo scarso rapporto esistente tra il padre e le figlie minori, ribadite dalla OR in sede di udienza di comparizione (“[…] Il rapporto tra il Pt_1 signor e le bambine è molto scarso, le bimbe hanno visto il padre circa 3 volte la CP_1 scorsa estate, ogni volta per circa 4 ore;
sono state bene con lui perché lui è gentile con loro;
sanno che si tratta del padre, ma non chiedono di vederlo più frequentemente, sanno che i genitori non vanno più d'accordo e che il padre vive altrove. So che successivamente alla scorsa stagione estiva il signor è stato a lavorare a Milano;
CP_1 mi ha poi comunicato che a giorni partirà per il Perù e che lì gestirà l'attività alberghiera di famiglia;
per quanto mi ha detto, non credo che rientrerà in Italia”; così
a verbale causa del 9.1.2025), hanno trovato idonea conferma anche nell'istruttoria svolta nel procedimento, avvenuta per il tramite dei servizi sociali incaricati di relazionare sulla famiglia.
Già durante il primo colloquio con i Servizi, la OR dava atto Pt_1 dell'avvenuto trasferimento del signor in Perù per gestire un albergo di CP_1 famiglia in una località marina, anche riferendo che le bambine avrebbero salutato il padre in modo sereno, continuando ad intrattenere con lui (oltre che con i nonni paterni) contatti telefonici. Ne derivava l'impossibilità da parte dei servizi sociali di organizzare un programma di incontri padre/figlie nonostante che, dalle ricerche effettuate, il risultasse ancora residente presso CP_1
l'abitazione della , nonché ancora inserito nel suo nucleo familiare. I Pt_1
Servizi hanno peraltro dato atto di aver provato a contattare il signor CP_1 anche a mezzo di posta elettronica, senza ricevere da lui alcun riscontro.
Pur dandosi atto che le bambine non hanno mai rifiutato il rapporto col genitore – peraltro nel tempo risultato limitato a brevi momenti quando ciò è stato loro richiesto, senza però sentire, in altri momenti, la necessità di vederlo o di chiamarlo – osserva il Collegio che la circostanza della significativa assenza del padre rispetto alle vite delle figlie, intesa sia come assenza fisica, e dunque relazionale, sia dal punto di vista materiale (“[…] Il signor non CP_1 ha mai contribuito al mantenimento delle bambine” - si veda dichiarazione della ricorrente nel verbale di udienza del 9.1.2025) e oggi dello stabile allontanamento del resistente determinano la necessità che le bambine siano affidate in via esclusiva alla madre OR . Parte_1
Ciò considerato che, per quanto appurato anche dai Servizi Sociali, allo stato, la madre è l'unica e valida figura genitoriale di riferimento per le minori, occupandosi ella in modo esclusivo della loro gestione. Pur nella permanenza del rapporto tra le bambine ed il padre, coltivato dalla madre con telefonate e videochiamate tra il padre e le figlie, nonché con i nonni paterni, al fine di garantire tra di essi una continuità affettiva, la scelta dell'affidamento esclusivo
3 appare allo stato l'unica adeguata all'interesse prioritario delle minori, consentendo alla madre di decidere su tutto ciò che concerne la loro gestione.
Alla luce di tali osservazioni, le figlie minori e vanno dunque Per_3 Per_2 affidate in via esclusiva rafforzata alla madre , la quale Parte_1 assumerà le decisioni di straordinaria amministrazione relative alle bambine tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime. Tenuto conto di ciò, deve quindi disporsi che, nello specifico, la madre, in via esclusiva, possa assumere le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, in ragione delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di e di Per_3 Per_2
2. Con riferimento al collocamento delle minori, ritiene il Tribunale che vada accolta la domanda proposta in ricorso dalla prevedendosi il Pt_1 collocamento delle bambine e la loro residenza anagrafica presso la madre, nell'abitazione da ella indicata e sita in Campo nell'Elba –Via Del Formicaio n.
41, di proprietà del padre della ricorrente.
L'abitazione della madre è infatti da tempo punto di riferimento della quotidianità delle bambine e la stessa, avuto riguardo a quanto verificato dai
Servizi sociali, è risultata adeguata ai bisogni delle minori. Nel medesimo contesto abitativo, peraltro, ovvero al primo piano di tale villetta indipendente, vivono i genitori della , nonni materni delle minori, in un generale Pt_1 clima familiare che è apparso sereno e gioioso soprattutto per le bambine.
3. Con riguardo alle questioni accessorie di natura economica, stante la collocazione prevalente delle minori presso la madre, osserva il Collegio che è necessario prevedere un contributo al mantenimento delle figlie da porsi a carico del padre in ragione della totalità del tempo trascorso da e Per_1 Per_2 con la madre, sulla quale gravano tutte le spese di gestione delle bambine.
Appare equo a tal proposito il contributo al mantenimento già previsto in via provvisoria, ovvero la somma di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascuna figlia), importo rivalutabile annualmente secondo ISTAT, che il signor
[...] corrisponderà alla OR , entro il giorno 15 Controparte_1 Pt_1 di ogni mese a decorrere dal mese di settembre 2024.
Le spese straordinarie necessarie per le figlie saranno suddivise dai genitori nella misura del 50%; spese che, ai fini del rimborso della quota, dovranno essere preventivamente concordate ed adeguatamente documentate;
spese straordinarie da individuarsi in base al protocollo CNF in vigore.
4 Quanto all'assegno unico per le figlie minori, la OR continuerà a Pt_1 percepirlo integralmente, come già disposto.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dispone come segue:
1) le figlie minori e Persona_4 Persona_5 sono affidate in via esclusiva rafforzata alla madre presso la Parte_1 quale le minori stesse saranno collocate;
la ricorrente assumerà in via esclusiva le decisioni di straordinaria amministrazione e di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, in ragione delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di e di Per_3 Per_2
2) il signor contribuirà al mantenimento Controparte_1 ordinario delle figlie e versando alla OR Per_1 Per_2 Parte_1
l'importo mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascuna figlia), entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo ISTAT, a decorrere dal mese di settembre 2024.; i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi per le minori, da previamente concordarsi e successivamente individuarsi e da individuarsi secondo il protocollo del CNF attualmente in vigore;
3) l'assegno unico sarà percepito dalla OR nella misura Parte_1 del 100%;
4) condanna il signor alla refusione delle spese Controparte_1 di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in € 850,00 per fase di studio, euro
600,00 per fase introduttiva ed euro 1400,00 per fase decisoria, oltre Iva, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 19.5.2025
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Azzurra Fodra Presidente dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Relatore dott. Giulio Scaramuzzino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1913/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Andrea Battista
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
con l'intervento dell Sede Controparte_2
con OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
All'udienza dell''8/5/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalla sola parte ricorrente essendo il resistente rimasto contumace.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premettendo la pregressa relazione more uxorio con il signor Controparte_1
e la nascita, rispettivamente, in data 3.3.2020, della figlia
[...] Per_1
e, in data 26.8.2021, della figlia riscontrando la cessazione del rapporto Per_2 tra le parti nonché la totale assenza del padre nella vita delle bambine, con ricorso depositato in data 7/8/2024 la OR evocava in Parte_1 causa il signor La ricorrente concludeva per Controparte_1
1 Per_ sentir disporre “[…] 1) l'affido condiviso delle figlie minori e con Per_2 collocazione prevalente presso la madre secondo le indicazioni di cui Parte_1 all'allegato piano genitoriale (doc.5). 2) stante la collocazione prevalente delle minori presso la madre, stabilisca, a far tempo dalla domanda giudiziale, assegno per il mantenimento mensile delle figlie a carico del padre nella misura di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie che dovranno essere preventivamente concordate ed adeguatamente documentate ai fini di un eventuale richiesta di rimborso. 3) il signor inoltre, CP_1 verserà alla OR il 50% dell'Assegno Unico Universale per i figli a carico. Pt_1
Si chiede, inoltre, che venga autorizzato il rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
Con vittoria di spese e compensi di avvocato”.
Non si costituiva il resistente signor Controparte_1 pur ritualmente evocato in causa.
Alla prima udienza di comparizione, in data il 9.1.2025, sentita la parte ricorrente il Giudice relatore adottava i provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c., rinviando la causa per la discussione del ricorso all'udienza dell'8.5.2025, previo deposito di una relazione demandata ai
Servizi sociali territorialmente competenti.
All'udienza di discussione il procuratore della parte ricorrente concludeva chiedendo la conferma dei provvedimenti già resi, modificando tuttavia la domanda inerente all'affidamento delle bambine rispetto al ricorso iniziale, ovvero da affidamento condiviso ad affidamento esclusivo delle minori alla madre.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Quanto all'affidamento di e alla luce dell'istruttoria svolta anche Per_3 Per_2 con il mandato conferito ai Servizi Sociali, devono essere accolte le conclusioni da ultimo rassegnate dalla OR modificate rispetto al Parte_1 ricorso introduttivo, in ordine all'affidamento esclusivo delle figlie minori alla madre.
Pur in considerazione delle previsioni della l. n. 54/2006 – che impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (art. 155 comma 2 c.c. il cui disposto normativo oggi è trasfuso nell'art. 337 ter c.c.) e ha previsto l'affidamento condiviso come la regola –, ritiene il Tribunale che nel caso di specie, allo stato, il regime dell'affido esclusivo vada considerato il più idoneo a salvaguardare gli interessi delle minori.
2 Nel caso in esame, infatti, le allegazioni portate in causa dalla parte ricorrente in merito allo scarso rapporto esistente tra il padre e le figlie minori, ribadite dalla OR in sede di udienza di comparizione (“[…] Il rapporto tra il Pt_1 signor e le bambine è molto scarso, le bimbe hanno visto il padre circa 3 volte la CP_1 scorsa estate, ogni volta per circa 4 ore;
sono state bene con lui perché lui è gentile con loro;
sanno che si tratta del padre, ma non chiedono di vederlo più frequentemente, sanno che i genitori non vanno più d'accordo e che il padre vive altrove. So che successivamente alla scorsa stagione estiva il signor è stato a lavorare a Milano;
CP_1 mi ha poi comunicato che a giorni partirà per il Perù e che lì gestirà l'attività alberghiera di famiglia;
per quanto mi ha detto, non credo che rientrerà in Italia”; così
a verbale causa del 9.1.2025), hanno trovato idonea conferma anche nell'istruttoria svolta nel procedimento, avvenuta per il tramite dei servizi sociali incaricati di relazionare sulla famiglia.
Già durante il primo colloquio con i Servizi, la OR dava atto Pt_1 dell'avvenuto trasferimento del signor in Perù per gestire un albergo di CP_1 famiglia in una località marina, anche riferendo che le bambine avrebbero salutato il padre in modo sereno, continuando ad intrattenere con lui (oltre che con i nonni paterni) contatti telefonici. Ne derivava l'impossibilità da parte dei servizi sociali di organizzare un programma di incontri padre/figlie nonostante che, dalle ricerche effettuate, il risultasse ancora residente presso CP_1
l'abitazione della , nonché ancora inserito nel suo nucleo familiare. I Pt_1
Servizi hanno peraltro dato atto di aver provato a contattare il signor CP_1 anche a mezzo di posta elettronica, senza ricevere da lui alcun riscontro.
Pur dandosi atto che le bambine non hanno mai rifiutato il rapporto col genitore – peraltro nel tempo risultato limitato a brevi momenti quando ciò è stato loro richiesto, senza però sentire, in altri momenti, la necessità di vederlo o di chiamarlo – osserva il Collegio che la circostanza della significativa assenza del padre rispetto alle vite delle figlie, intesa sia come assenza fisica, e dunque relazionale, sia dal punto di vista materiale (“[…] Il signor non CP_1 ha mai contribuito al mantenimento delle bambine” - si veda dichiarazione della ricorrente nel verbale di udienza del 9.1.2025) e oggi dello stabile allontanamento del resistente determinano la necessità che le bambine siano affidate in via esclusiva alla madre OR . Parte_1
Ciò considerato che, per quanto appurato anche dai Servizi Sociali, allo stato, la madre è l'unica e valida figura genitoriale di riferimento per le minori, occupandosi ella in modo esclusivo della loro gestione. Pur nella permanenza del rapporto tra le bambine ed il padre, coltivato dalla madre con telefonate e videochiamate tra il padre e le figlie, nonché con i nonni paterni, al fine di garantire tra di essi una continuità affettiva, la scelta dell'affidamento esclusivo
3 appare allo stato l'unica adeguata all'interesse prioritario delle minori, consentendo alla madre di decidere su tutto ciò che concerne la loro gestione.
Alla luce di tali osservazioni, le figlie minori e vanno dunque Per_3 Per_2 affidate in via esclusiva rafforzata alla madre , la quale Parte_1 assumerà le decisioni di straordinaria amministrazione relative alle bambine tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime. Tenuto conto di ciò, deve quindi disporsi che, nello specifico, la madre, in via esclusiva, possa assumere le decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, in ragione delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di e di Per_3 Per_2
2. Con riferimento al collocamento delle minori, ritiene il Tribunale che vada accolta la domanda proposta in ricorso dalla prevedendosi il Pt_1 collocamento delle bambine e la loro residenza anagrafica presso la madre, nell'abitazione da ella indicata e sita in Campo nell'Elba –Via Del Formicaio n.
41, di proprietà del padre della ricorrente.
L'abitazione della madre è infatti da tempo punto di riferimento della quotidianità delle bambine e la stessa, avuto riguardo a quanto verificato dai
Servizi sociali, è risultata adeguata ai bisogni delle minori. Nel medesimo contesto abitativo, peraltro, ovvero al primo piano di tale villetta indipendente, vivono i genitori della , nonni materni delle minori, in un generale Pt_1 clima familiare che è apparso sereno e gioioso soprattutto per le bambine.
3. Con riguardo alle questioni accessorie di natura economica, stante la collocazione prevalente delle minori presso la madre, osserva il Collegio che è necessario prevedere un contributo al mantenimento delle figlie da porsi a carico del padre in ragione della totalità del tempo trascorso da e Per_1 Per_2 con la madre, sulla quale gravano tutte le spese di gestione delle bambine.
Appare equo a tal proposito il contributo al mantenimento già previsto in via provvisoria, ovvero la somma di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascuna figlia), importo rivalutabile annualmente secondo ISTAT, che il signor
[...] corrisponderà alla OR , entro il giorno 15 Controparte_1 Pt_1 di ogni mese a decorrere dal mese di settembre 2024.
Le spese straordinarie necessarie per le figlie saranno suddivise dai genitori nella misura del 50%; spese che, ai fini del rimborso della quota, dovranno essere preventivamente concordate ed adeguatamente documentate;
spese straordinarie da individuarsi in base al protocollo CNF in vigore.
4 Quanto all'assegno unico per le figlie minori, la OR continuerà a Pt_1 percepirlo integralmente, come già disposto.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dispone come segue:
1) le figlie minori e Persona_4 Persona_5 sono affidate in via esclusiva rafforzata alla madre presso la Parte_1 quale le minori stesse saranno collocate;
la ricorrente assumerà in via esclusiva le decisioni di straordinaria amministrazione e di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, in ragione delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di e di Per_3 Per_2
2) il signor contribuirà al mantenimento Controparte_1 ordinario delle figlie e versando alla OR Per_1 Per_2 Parte_1
l'importo mensile di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascuna figlia), entro il giorno 15 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo ISTAT, a decorrere dal mese di settembre 2024.; i genitori contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenersi per le minori, da previamente concordarsi e successivamente individuarsi e da individuarsi secondo il protocollo del CNF attualmente in vigore;
3) l'assegno unico sarà percepito dalla OR nella misura Parte_1 del 100%;
4) condanna il signor alla refusione delle spese Controparte_1 di lite sostenute dalla ricorrente che liquida in € 850,00 per fase di studio, euro
600,00 per fase introduttiva ed euro 1400,00 per fase decisoria, oltre Iva, CPA e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Livorno all'esito della camera di consiglio del 19.5.2025
Il giudice relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott.ssa Azzurra Fodra)
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