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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 12/02/2026, n. 1461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1461 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1461/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
DEL PRETE MICHELE, Relatore
NOVELLI GIANCARLO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3626/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5309/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
15 e pubblicata il 24/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 03879202186 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 169/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.5.2025, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Napoli, proponeva appello avverso la sentenza n. 5309/15/2025 del G.M. della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli depositata il 24.3.2025 , chiedendone la riforma con vittoria di spese.
Preliminarmente, l'appellante eccepiva la inammissibilità del ricorso del contribuente, non rilevata in primo grado, atteso che l'opposizione risultava depositata con riferimento ad un atto non impugnabile;
infatti, secondo l'Ufficio, il contribuente avrebbe dovuto attendere l'emissione e la notifica della successiva cartella, avendo ricevuto solo una comunicazione ex art. 36 ter del DPR 600/73 a seguito di controllo formale sulla dichiarazione dei redditi prodotta per l'anno 2020.
In secondo luogo, l'Agenzia lamentava l'erronea decisione del primo Giudice che aveva dichiarato prescritta la pretesa tributaria, per tadiva notifica della comunicazione opposta. A tal proposito, precisava l'Ufficio, in primo luogo che il termine biennale per la comunicazione era da considerare ordinatorio e non perentorio;
inoltre, a giudizio dell'Ufficio il primo Giuidice aveva confuso il termine di decadenza previsto per la notifica della successiva cartella dall'art. 25 del DPR 600/73, quello sì sanzionabile con la prescrizione in caso di notifica oltre i termini di legge.
Tanto premesso, l'Agenzia osservava che nel caso in esame trattandosi di annualità 2020, la notifica poteva essere eseguita entro il 31.12.2025 e cioè - come previsto dalla legge - entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (2021), per cui non vi era stata alcuna decadenza nell'attività dell'Ufficio.
Il contribuente Resistente_1 non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'appello è fondato e come tale va accolto. Preliminarmente, la Corte rileva l'infondatezza del primo motivo di appello relativo alla non impugnabilità della comunicazione formale ex art. 36 bis e 36 ter, atteso che secondo l'orientamento della Corte di
Cassazione ciò è possibile (Cfr. Cassazione SS.UU., sentenza del 24 luglio 2007, n. 16293 1).
Tanto premesso, osserva il Collegio che non può essere condivisa la motivazione offerta dal primo Giudice, atteso che nel caso in esame - come rilevato dall'Agenzia delle Entrate - non può ritenersi prescritta la pretesa tributaria per tardiva notifica della comunicazione ex art. 36 ter del DPR 600/1973. Invero, la Corte di Cassazione ha evidenziato che"..... la violazione del termine per l'espletamento del controllo formale e per la comunicazione dei relativi esiti non è prevista a pena di nullità, ragion per cui non può, per ciò solo, pronunciarsi la nullità della successiva cartella di pagamento, che invece è stata tempestivamente notificata ex art. 25, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 602/1973" (Cfr. ord. Cass. Sez. % n. 21097/2024).
Ne consegue che il termine biennale per la comunicazione ex art. 36 ter cit. è da considerare ordinatorio e non perentorio, a differenza del termine di decadenza previsto per la notifica della successiva cartella dall'art. 25 del DPR 600/73, che invece è sanzionabile con la prescrizione in caso di notifica oltre i termini di legge.
Orbene, nel caso in esame, va rilevato che trattandosi di annualità 2020, la notifica della cartella poteva essere eseguita entro il 31.12.2025 e cioè - come previsto dalla legge - entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (2021), e pertanto alla data di presentazione del ricorso da parte del contribuente non si era verificata alcuna decadenza relativamente alla iscrizione a ruoo e succesiva notifica della cartella di pagamento nell'attività dell'Ufficio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna l'appellato alle spese del doppio grado di giudizio liquidate per il primo grado in euro 200,00 e 300,00 euro per il secondo grado.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
DEL PRETE MICHELE, Relatore
NOVELLI GIANCARLO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3626/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5309/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
15 e pubblicata il 24/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 03879202186 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 169/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.5.2025, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Napoli, proponeva appello avverso la sentenza n. 5309/15/2025 del G.M. della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Napoli depositata il 24.3.2025 , chiedendone la riforma con vittoria di spese.
Preliminarmente, l'appellante eccepiva la inammissibilità del ricorso del contribuente, non rilevata in primo grado, atteso che l'opposizione risultava depositata con riferimento ad un atto non impugnabile;
infatti, secondo l'Ufficio, il contribuente avrebbe dovuto attendere l'emissione e la notifica della successiva cartella, avendo ricevuto solo una comunicazione ex art. 36 ter del DPR 600/73 a seguito di controllo formale sulla dichiarazione dei redditi prodotta per l'anno 2020.
In secondo luogo, l'Agenzia lamentava l'erronea decisione del primo Giudice che aveva dichiarato prescritta la pretesa tributaria, per tadiva notifica della comunicazione opposta. A tal proposito, precisava l'Ufficio, in primo luogo che il termine biennale per la comunicazione era da considerare ordinatorio e non perentorio;
inoltre, a giudizio dell'Ufficio il primo Giuidice aveva confuso il termine di decadenza previsto per la notifica della successiva cartella dall'art. 25 del DPR 600/73, quello sì sanzionabile con la prescrizione in caso di notifica oltre i termini di legge.
Tanto premesso, l'Agenzia osservava che nel caso in esame trattandosi di annualità 2020, la notifica poteva essere eseguita entro il 31.12.2025 e cioè - come previsto dalla legge - entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (2021), per cui non vi era stata alcuna decadenza nell'attività dell'Ufficio.
Il contribuente Resistente_1 non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'appello è fondato e come tale va accolto. Preliminarmente, la Corte rileva l'infondatezza del primo motivo di appello relativo alla non impugnabilità della comunicazione formale ex art. 36 bis e 36 ter, atteso che secondo l'orientamento della Corte di
Cassazione ciò è possibile (Cfr. Cassazione SS.UU., sentenza del 24 luglio 2007, n. 16293 1).
Tanto premesso, osserva il Collegio che non può essere condivisa la motivazione offerta dal primo Giudice, atteso che nel caso in esame - come rilevato dall'Agenzia delle Entrate - non può ritenersi prescritta la pretesa tributaria per tardiva notifica della comunicazione ex art. 36 ter del DPR 600/1973. Invero, la Corte di Cassazione ha evidenziato che"..... la violazione del termine per l'espletamento del controllo formale e per la comunicazione dei relativi esiti non è prevista a pena di nullità, ragion per cui non può, per ciò solo, pronunciarsi la nullità della successiva cartella di pagamento, che invece è stata tempestivamente notificata ex art. 25, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 602/1973" (Cfr. ord. Cass. Sez. % n. 21097/2024).
Ne consegue che il termine biennale per la comunicazione ex art. 36 ter cit. è da considerare ordinatorio e non perentorio, a differenza del termine di decadenza previsto per la notifica della successiva cartella dall'art. 25 del DPR 600/73, che invece è sanzionabile con la prescrizione in caso di notifica oltre i termini di legge.
Orbene, nel caso in esame, va rilevato che trattandosi di annualità 2020, la notifica della cartella poteva essere eseguita entro il 31.12.2025 e cioè - come previsto dalla legge - entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (2021), e pertanto alla data di presentazione del ricorso da parte del contribuente non si era verificata alcuna decadenza relativamente alla iscrizione a ruoo e succesiva notifica della cartella di pagamento nell'attività dell'Ufficio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna l'appellato alle spese del doppio grado di giudizio liquidate per il primo grado in euro 200,00 e 300,00 euro per il secondo grado.