Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 12/02/2026, n. 1461
CGT2
Sentenza 12 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Impugnabilità della comunicazione formale ex art. 36 bis e 36 ter

    La Corte ritiene fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellante, in quanto secondo l'orientamento della Corte di Cassazione è possibile impugnare la comunicazione formale ex art. 36 bis e 36 ter.

  • Accolto
    Tardiva notifica della comunicazione ex art. 36 ter DPR 600/1973

    La Corte accoglie il motivo di appello, ritenendo che la violazione del termine per l'espletamento del controllo formale e per la comunicazione dei relativi esiti non sia prevista a pena di nullità. Il termine biennale è considerato ordinatorio e non perentorio. La notifica della cartella di pagamento è avvenuta tempestivamente ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 602/1973, poiché per l'annualità 2020 la notifica poteva essere eseguita entro il 31.12.2025.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 12/02/2026, n. 1461
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 1461
    Data del deposito : 12 febbraio 2026

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