CA
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/11/2025, n. 3112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3112 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 666/2025 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rigoni Rita Presidente
Dott.ssa AL VE Consigliera relatrice
Dott.ssa BA Gallo Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'Appello promossa con atto di citazione notificato in data
02.04.2025 da AR c.f. ), di seguito solo in persona del Procuratore ARe_1 P.IVA_1 dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bonalume (c.f. ARe_2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in C.F._1
Milano (MI), via Pinerolo, n. 16, giusta procura allegata all'Atto di citazione;
contro
(c.f. , di seguito in Controparte_1 P.IVA_2 CP_1 persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore, dott.ssa CP_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Azzini (c.f.
[...]
) e BA OG (c.f. ), C.F._2 C.F._3 dell'avvocatura aziendale, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale aziendale in
Verona, via Valverde, n. 42, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello.
Oggetto: Appello avverso la Sentenza n. 195/25, pubblicata in data 29.01.25, dal
Tribunale di Verona, rimesso al Collegio in decisione all'udienza del 27.10.2025, nella quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, previa integrale riforma della impugnata Sentenza del
Tribunale di Verona n. 198/2025, pubblicata il 29/01/2025 nel giudizio RG n.
4721/2020 e notificata il 3.03.2025 e, conseguentemente, in accoglimento delle domande svolte in primo grado:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti dell'Azienda ARe_1 [...]
: CP_1
I. € 504.943,50 per residua sorte capitale portata dalle fatture di cui sub doc. 1;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione del giudizio di primo grado;
IV. € 11.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12 per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
V. € 48.345,53 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte della convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
pag. 2/17 VI. Gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note
Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data dell'atto di citazione nel giudizio di primo grado;
VII. € 292.680,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento da parte della convenuta ha generato gli interessi AR di mora oggetto delle Note Debito emesse da;
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte ARe_1 dell' e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore di CP_1 CP_1 [...] di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per: ARe_1 ARe_1
- sorte capitale,
- interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi doratori maturati sulla sorte capitale nella misura £degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione in primo grado;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi;
- importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
pag. 3/17 - importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito, oltre interessi;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell' e, per l'effetto, ARe_1 CP_1 condannare l' al pagamento in favore di di ogni diversa CP_1 Controparte_3 somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e ARe_1 rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”
per l'appellata:
“Rigettarsi l'appello, siccome infondato e, in parte, inammissibile, e conferma integrale della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese ed onorari di giudizio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE ARe 1. Con atto di citazione notificato l'11.06.2020, (già Controparte_4 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona, chiedendone la condanna CP_1
a pagamento della somma di € 908.914,40 in sorte capitale per crediti ad essa ceduti, di
€ 298.228,96 per interessi moratori sulla predetta sorte capitale, degli interessi anatocistici maturati sugli interessi moratori, della somma di € 72.448,16 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli computati sulla predetta sorte capitale – maturati per il tardivo pagamento di crediti diversi e riepilogati nelle allegate note di debito, degli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora di cui alle note di debito;
della somma di € 292.680,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. AR 231/02. In subordine la domandava il pagamento di ogni diversa somma che dovesse essere ritenuta dovuta per i mentovati titoli, anche eventualmente a titolo di indebito arricchimento. pag. 4/17 A suffragio delle proprie pretese l'attrice assumeva di essersi resa cessionaria nei confronti di 9 di crediti già vantati da: Shire Italia, CP_1 Controparte_5 [...]
Olivetti S.p.A., Rina Services, Mylan s.p.a., Biotronik Italia, Dentsply, Controparte_6
Agfa Gevaer, Bracco Immagines S.r.l., Nutricia Italia, Olympus Italia, Teleflex Meyers,
MSD Vaccines, Baxter S.p.A., Pierre Fabre, Takeda Italia, Bristol Meyers, Meda
Pharma, Cofidi S.r.l., Glaxsosmithkline S.p.A., Linde Medical, EB Neuro S.p.A., Inter
Farma, Otsuka Pharma, Telecom S.p.A., Mylan Italia, Pfizer Controparte_7
S.r.l., Convatec Italia, Edison energia S.p.A., Viviso S.r.l., Alifax S.r.l., Codifi S.r.l.,
Biomerieux Italia, Zimmer Biomet Italia S.r.l., A. Menarini Diagnostica S.r.l., Nacatur
International, Vitalaire Italia, Ferring S.p.A., Orthoix S.r.l., Teva Italia S.r.l., Abbott
S.r.l., e in forza di fatture emesse per forniture di beni e CP_8 Controparte_9 prestazioni di servizi rese in favore dell' medesima. Controparte_10
Portava di essere cessionaria pro soluto di crediti vantati dalle indicate cedenti nei confronti di in virtù di contratti di cessione redatti in forma di scrittura privata CP_1 autenticata da Notaio e notificati alla ceduta (documenti sub 6, 9, 11 e 12, fascicolo di I grado) con cui, unitamente alla sorte capitale, erano stati ceduti, altresì, gli interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale.
Deduceva che talune delle fatture indicate e riepilogate nell'elenco allegato (doc. sub 3 fascicolo I grado) erano rimaste insolute per l'importo di € 908.914,40, specificando che su detta sorte capitale erano di conseguenza maturati interessi moratori ed anatocistici. AR Indicava che altre fatture erano state tardivamente pagate per cui aveva emesso
Note di Debito di interessi moratori (all. sub 4 e sub 5) per la somma di € 72.448,16, importo su cui erano ulteriormente maturati gli interessi anatocistici.
Aggiungeva la richiesta di € 292.680,00 a titolo di risarcimento del danno come forfettizzato ex art. 6 D. Lgs. 231/02 (€ 40,00 per ciascuna delle 7317 fatture impagate).
2. Si costituiva in giudizio 9 concludendo in via principale nel merito per il CP_1 rigetto di tutte le domande ex adverso formulate, tanto in via principale che subordinata, stante l'infondatezza delle stesse in punto di fatto e di diritto. AR
3. Con la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. precisava di proseguire il giudizio, con riferimento alla sorte capitale, limitatamente alla minor somma di €
pag. 5/17 802.109,84, portata dalle fatture impagate riepilogate nell'elenco di cui al documento sub 10, ferme le ulteriori somme già domandate. AR 4. All'udienza del 30.06.2022 riduceva ancora la propria pretesa di pagamento ad €
512.115,53 per sorte capitale, in relazione alle fatture indicate nell'allegato B, e ad €
48.345,53 a titolo di ulteriori interessi di mora. AR 5. Con deposito di comparsa conclusionale ridimensionava ulteriormente l'importo delle proprie pretese ad € 509.138,03 a titolo di sorte capitale.
6. La causa, istruita documentalmente e con espletamento di c.t.u., veniva trattenuta in decisione a seguito di precisazione delle conclusioni in data 11.06.2024.
7. Con Sentenza n. 198/2025, pubblicata il 29.01.2025 e notificata a mezzo PEC in pari data, il Tribunale di Verona, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed AR eccezione respinta, rigettava le domande attoree, condannando al rimborso in favore della 9 delle spese di lite liquidate in € 56.000,00 per compensi, oltre CP_1 rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e ponendo definitivamente a carico della stessa soccombente le spese di consulenza tecnica. AR Il Giudice di prime cure riteneva non assolto da l'onere probatorio impostole ex art. 2697 c.c. ovvero non provata la pretesa creditoria avanzata dalla parte attrice a titolo di sorte capitale posto che la stessa – come rilevato dalla ceduta convenuta – aveva prodotto solo parte delle fatture relative al credito azionato omettendo di depositare in atti alcun contratto o ordine di acquisto, eccetto quelli contenuti nella cartella zip denominata “13_PFIZER. . CP_11
AR In aggiunta, rimarcata la nuova riduzione della pretesa creditoria operata da con richiamo per relationem all'allegato A compiegato alla comparsa conclusionale
(documento differente dai prospetti riepilogativi già dimessi in giudizio dall'attrice ed esaminati dal CTU in sede di accertamento del credito), il Giudice deduceva AR l'inammissibilità delle prospettazioni di definite generiche sul piano assertivo e non adeguatamente provate, in difetto di alcuna precisazione in merito ai crediti rinunciati e considerata l'impossibilità di eseguire una correlazione tra pretesa azionata e documentazione effettivamente presente in giudizio.
pag. 6/17 AR In conseguenza della dichiarata non accoglibilità della pretesa di a titolo di sorte capitale, venivano cassate le ulteriori richieste a titolo di interessi moratori e anatocistici, nonché ex art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/02.
Il Tribunale, considerata la carenza di allegazioni all'atto di citazione, osservato che AR aveva omesso di specificare le fatture tardivamente pagate da 9 su cui CP_1 sarebbero sorti gli interessi di mora, il termine previsto per il relativo pagamento e la data di pagamento da parte dell'obbligata - informazioni precluse anche alla consultazione delle note di debito prodotte, a nulla rilevando gli elenchi riepilogativi di tali dati (unilateralmente predisposti) dimessi dall'attrice -, dedotta la logica conseguenza dell'impossibilità di comprendere la domanda attorea lacunosa anche sotto il profilo assertivo e di stabilire in che modo e riguardo a quali importi gli interessi di cui alle NDI fossero stati calcolati, respingeva le ulteriori domande di parte attrice
(interessi anatocistici ed importo ex art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/02). ARe 8. Con atto di citazione notificato il 02.04.2025,ha proposto Appello avverso detta
Sentenza, sulla base delle seguenti doglianze:
8.1 Censurabilità della sentenza per avere il Tribunale di primo grado ritenuto non assolto l'onere probatorio relativo alla pretesa creditoria.
8.2 Censurabilità della sentenza per avere il Tribunale di primo grado ritenuto non provata la domanda relativa agli ulteriori interessi di mora maturati per il tardivo pagamento, da parte della convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale.
8.3 Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale non si è pronunciato sulla domanda proposta in via subordinata da ex art. 2041 c.c. ARe_1
9. 9 si è costituita in Appello per resistere al gravame, eccependone CP_1
l'infondatezza in fatto e diritto e, l'inammissibilità parziale dello stesso, chiedendone il rigetto con rifusione delle spese.
10. La causa è stata trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria all'udienza del 27 ottobre 2025.
*****
11. L'Appello è complessivamente infondato e merita il rigetto per le ragioni di seguito esplicitate. pag. 7/17 12. Con il primo motivo di appello l'appellante ha dedotto che il Giudice di prime cure, AR errando, ha ritenuto non compiutamente provata la pretesa creditoria di non avendo la stessa cessionaria “depositato alcun contratto o ordine di acquisto ad eccezione di quelli contenuti nella cartella 13_PFIZER.ITALIA-S.zip”. AR ha invocato la riforma del relativo capo della sentenza sostenendo, per contro, di aver fornito piena prova rispetto all'an ed al quantum della propria pretesa in linea capitale, depositando (sia in sede introduttiva quanto nel corso del giudizio) tutte le fatture azionate da cui è dato evincere una serie di dati atti a rivelare natura, qualità e quantità delle prestazioni attestate.
Con richiamo al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui «la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto» (Cass.
n.3581/2024, ma anche Cass. n. 35870/2022, n. 2211/2022, n. 26801/2019, n. AR 15832/2011), ha ritenuto non condivisibile il deciso del Giudice di prime cure, il quale ha difformemente inteso non assolto l'onere probatorio da parte dell'attrice per mancato deposito dei contratti sottostanti le fatture.
Ha opposto che, il comportamento dell'amministrazione che ha ricevuto le forniture e le prestazioni senza mai rifiutarle, pagando una parte dei crediti, consente senz'altro di desumere l'esistenza dei rapporti sottostanti l'emissione delle fatture e che incomba su inadempiente all'obbligazione di pagamento, la prova estintiva della pretesa di CP_1 parte cessionaria creditrice sulla quale grava esclusivamente l'onere di dimostrare la sussistenza del titolo e la persistente validità dello stesso (Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
Reputato assolto, secondo le previsioni normative vigenti in materia, l'onere probatorio AR imposto, ha affermato la piena debenza non solo della residua sorte capitale azionata, ma anche dei relativi interessi, moratori e anatocistici, nonché del risarcimento forfettario di cui all'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/2002.
In ordine ai ridetti interessi moratori ha emarginato che 9 era gravata dall'onere CP_1 di provvedere al pagamento degli stessi, secondo le previsioni di cui agli artt. 2 e 5,
D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, dettate in tema di pagamenti pag. 8/17 effettuati a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali quali possono qualificarsi i contratti tra imprese e P.A. aventi ad oggetto (come nel caso che impegna), in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di corrispettivo in denaro.
Ha aggiunto l'appellante che, a norma del disposto di cui all'art. 1283 c.c., la ceduta era tenuta, altresì, al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori sulla sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, sono scaduti da almeno sei mesi, nella misura “degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5, D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, a decorrere dalla data di notifica.
Inoltre, ai sensi delle previsioni di cui all'art. 6, D.lgs. n. 231/02, come novellato dal
D.lgs. n. 192/12, normativa dettata per contrastare le pratiche commerciali sleali nell'ambito delle transazioni economiche, la cessionaria ha vieppiù diritto al pagamento dell'importo di € 11.000,00, (€40,00 per ogni fattura insoluta) quale automatica debenza per il solo fatto del ritardo imputabile al debitore a nulla rilevando, quale esimente,
l'impossibilità soggettiva e/o l'inesigibilità del credito rimasto insoluto.
Rimarcata la tesi interpretativa sul tema resa dalla Corte di Giustizia Europea con le pronunce rispettivamente del 20/10/2022 e dell'01/12/2022, l'impugnante ha sostenuto la piena legittimità della richiesta formulata ai sensi dell'art. 6, D.lgs. 231/2002, rilevando l'adesione a più riprese ai richiamati principi da parte anche della giurisprudenza di merito.
12.1 Il motivo appare infondato e non può ricevere accoglimento.
A mente di quanto cristallizzato con decisione n. 13533/2001 dalle SS. UU. della
Suprema Corte, incombe sul creditore che agisce in giudizio l'onere di allegazione della
“circostanza” dell'inadempimento, considerandosi non esaustiva - ai fini dell'accertamento dell'inadempimento contrattuale - la mera indicazione/denuncia dell'inadempimento scevra da elementi atti a identificare “in fatto” in cosa lo stesso inadempimento sia consistito.
Rilevano gli "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il ARe_3 creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo pag. 9/17 diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento".
Il carattere fondamentale ed imprescindibile dell'allegazione, quale atto con cui la parte introduce in giudizio un fatto ponendo la sua sussistenza a corredo della proposta domanda, si giustifica in quanto, ai fini dell'accertamento in fatto e diritto del diritto sostanziale alla stessa sotteso, l'oggetto della pretesa azionata deve essere identificato non in maniera generica, bensì compiutamente. Tanto poiché l'accertamento in fatto costituisce un momento imprescindibile del procedimento giudiziale che, quanto al fatto, riveste anche carattere probatorio atteso che consente di individuare gli elementi costitutivi della domanda ed il possibile oggetto della contestazione (vd. Cass. sez. 3, 22 settembre 2017 n. 22055 e Cass. sez. 3, 21 giugno 2016 n. 12748).
Infatti, secondo il principio della disponibilità delle prove, sintetizzato nel brocardo judex iuxta alligata et probata judicare debet, il giudice decide secondo le prove raggiunte e i documenti allegati ovverosia è chiamato a porre a fondamento della propria decisione le prove offerte dalle parti.
Detto principio regge il giudizio di fatto (cfr. Cass. sez. 6-3, ord. 6 novembre 2013 n.
24861, Cass. sez. L, 25 marzo 2010 n. 7190 e Cass. sez. L, 12 maggio 1986 n. 3143) - così come l'opposto jura novit curia quello di diritto -, e si correla al diritto di difesa, in pag. 10/17 quanto la decisione non può che fondarsi su fatti conosciuti, onde accendere il contraddittorio ed esercitare la difesa (cfr. Cass. sez. 2, 6 settembre 2002 n. 12980 e
Cass. sez. 2, 15 febbraio 1983 n. 1165).
Pertanto, laddove, tenuto riguardo al profilo in diritto, l'azione esercitata riguardi l'inadempimento contrattuale, l'attore sarà tenuto, sotto il profilo fattuale, ad allegare le circostanze del dogliato inadempimento.
In tema di prova dell'inadempimento dell'obbligazione, la necessità dell'allegazione è stata rimarcata dalla giurisprudenza successiva al riferito orientamento delle SS.UU.
(Cass. sez. 3, 28 gennaio 2002 n. 982, Cass. sez. 3, 21 aprile 2003 n. 2647, Cass. sez. 3,
3 aprile 2003 n. 5135, Cass. sez. L, 11 ottobre 2003 n. 15249, Cass. sez. 3, 1° dicembre
2003 n. 18315, Cass. sez. L, 9 febbraio 2004 n. 2387, Cass. sez. 3, 1 aprile 2004 n.
6395, Cass. sez. 3, 12 aprile 2006 n. 8615, Cass. sez. 1, 13 giugno 2006 n. 13674, Cass. sez. 1, 26 gennaio 2007 n. 1743, Cass. sez. 2, 19 aprile 2007 n. 9351, Cass. sez. 2, 11 novembre 2008 n. 26953, Cass. sez. 1, 3 luglio 2009 n. 15677, Cass. sez. 3, 12 febbraio
2010 n. 3373, Cass. sez. 1, 15 luglio 2011 n. 15659 e Cass. sez. 3, 20 gennaio 2015 n.
826) (Cass. ordinanza n. 6618 del 16 marzo 2018).
ARe appellante non ha assolto il proprio onere probatorio essendosi limitata ad invocare tout court l'inadempimento contrattuale di - assumendo di essersi resa CP_1 cessionaria pro soluto nei confronti della stessa di crediti già vantati da diverse società in forza di fatture emesse per forniture di beni e prestazioni di servizi resi in favore dell' medesima. Manca agli atti la prova della fonte dei propri asseriti Controparte_10 crediti essendo stata omessa l'indicazione precisa degli elementi costitutivi della domanda azionata. AR Il compendio probatorio offerto da è inidoneo a definire le pretese creditorie azionate, le quali appaiono vantate, in estrema sintesi, esclusivamente sulla scorta degli estratti conto unilateralmente predisposti ai fini dell'esibizione nel corso del giudizio
(cfr. doc. n. 10, all. A alla seconda comparsa conclusionale, all. B al foglio di precisazione delle conclusioni, doc. 1 allegato al fascicolo del presente giudizio). Gli estratti conto in parola recano un saldo che si è ripetutamente modificato al netto di asserzioni circa le ragioni che ne possano aver determinato la modifica ed in assenza di accenni a quelli che si devono intendere per crediti rinunciati. pag. 11/17 Dalla consultazione di quanto versato in atti non è dato rinvenire alcuna allegazione specifica delle fatture cedute da cui poter ricavare i relativi importi ed i numeri di identificazione ovvero è impossibile individuare quei dati essenziali atti a vagliare, con ragionevole certezza, la corrispondenza e la fondatezza del credito azionato, peraltro notevolmente ridimensionato rispetto alla pretesa iniziale, al netto di precisazioni in merito a quali crediti siano stati rinunciati, alla ratio sottesa a detta rideterminazione ed al metodo con cui si è proceduto in tal senso.
Allo stesso modo non si rinvengono tra i documenti contenuti nelle cartelle denominate come documento 13 (ben 21 cartelle contenenti soltanto 88 delle 275 fatture indicate negli estratti conto) contratti o ordini di fornitura – salvo i 6 ordini contenuti nella cartella 13_pfizer.italia.s. zip – circostanza che impedisce, altresì, di comprendere a quali crediti l'appellante abbia limitato la propria pretesa, con conseguente impossibilità di accertare l'effettività delle somme richieste a titolo di interessi moratori e anatocistici e degli importi pretesi a titolo sanzionatorio ex art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/02.
Si osserva che la parte odierna appellante, a riprova dei crediti azionati, avrebbe dovuto produrre i contratti conclusi dalle società fornitrici cedenti con la ceduta, contratti per cui è prevista la forma scritta ad substantiam essendo pacifico che l' , Controparte_10 seppur titolare di una propria soggettività giuridica e dotata di autonomia imprenditoriale, anche nel caso in cui agisca iure privatorum, è inderogabilmente tenuta al rispetto di formalità, sia quanto alla scelta del contraente, sia riguardo alla forma del contratto, in ossequio alle previsioni del Codice dei contratti pubblici cui è assoggettata quale organismo di diritto pubblico.
Né può dirsi dirimente, rispetto alla carente allegazione dei contratti sottesi alle forniture, la mancata contestazione delle fatture depositate in atti sostenuta dall'appellante.
A riguardo il richiamo alla mancata contestazione da parte della 9 delle forniture CP_1
e delle prestazioni, a detta di parte appellante mai rifiutate e in parte pagate, non assolve il creditore procedente dai suoi oneri probatori, ritenendosi inapplicabile il principio di non contestazione alla vicenda che impegna.
pag. 12/17 Con pronuncia n. 4909/2022 la Corte di Cassazione ha evidenziato: “L'onere di analitica contestazione dei fatti dedotti dall'attore viene meno quando l'attore, per primo, si sottragga all'onere di analitica allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda atteso che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum, e, di conseguenza, del thema probandum, opera infatti identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa di parte resistente non può che essere per forza di cose altrettanto generica, ed in questo caso la genericità della difesa non solleva affatto l'attore dai suoi oneri probatori”. AR Correttamente, pertanto, il primo giudice ha rigettato le pretese di per mancato adempimento dell'onere probatorio.
13. Con il secondo motivo di appello è stato impugnato il capo della sentenza con cui il
Tribunale di Verona ha ritenuto non dovuta la somma richiesta a titolo di interessi di AR mora portati dalle Note Debito Interessi prodotte da e rideterminata in € 48.345,53
- rispetto agli iniziali € 72.448,16 richiesti a tale titolo – in sede di precisazione delle conclusioni con richiamo per relationem all'allegato B della comparsa conclusionale.
Diversamente dal decisum del primo giudice, parte appellante sostiene sia stata fornita la prova dei conteggi fondanti la pretesa relativa agli interessi moratori maturati a causa del tardivo pagamento da parte della ceduta di fatture diverse ed ulteriori rispetto a quelle azionate in linea capitale e, pertanto, allega la propria legittimazione ad ottenere il pagamento anche dell'importo portato dalle Note Debito Interessi emesse e prodotte.
A riguardo stigmatizza come non abbia contestato – né a seguito del CP_1 ricevimento delle Note Debito Interessi e/o della relativa intimazione di pagamento, né nel corso del giudizio di primo grado – alcuno degli elementi-dati posti a fondamento del calcolo degli interessi di mora oggetto delle Note Debito Interessi, per cui debba ritenersi documentalmente dimostrato che con gli atti di cessione de quibus, sia stato AR ceduto a il credito portato dalle fatture indicate nelle Note Debito Interessi azionate.
Inoltre, osserva come l'omessa contestazione tempestiva del ritardo nel pagamento - AR così come specificamente dedotto da -, escluda la indispensabilità di ogni ulteriore prova richiesta alla cessionaria in ordine alla data di effettiva ricezione dei pagamenti pag. 13/17 (tardivamente) eseguiti dalla 9 in relazione alle fatture sottese alle Note Debito CP_1
Interessi, essendo onere di parte convenuta (non assolto) allegare e dimostrare di aver tempestivamente saldato le fatture in questione. AR Identica osservazione riserva quanto all'ammontare del credito portato dalle NDI emesse nei confronti di 9, dovendosi arguire - a dispetto di quanto erroneamente CP_1 statuito dal Giudice di primo grado ed in virtù della mancata contestazione da parte della tenuta obbligata – la conseguente ammissione della sorte richiesta per interessi moratori, senza necessità di ulteriore prova a riguardo. AR
quindi, sostiene di essere nel pieno diritto di pretendere ed ottenere anche il pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori che, alla data di notifica dell'Atto di citazione, erano scaduti da almeno sei mesi, oltreché il pagamento da parte del anche dell'importo di € 292.680,00 dovuto ex art. 6 D.lgs. n. Pt_4
231/2002 in relazione alle n.
7.317 fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito Interessi prodotte.
13.1. Il motivo si palesa debole e va respinto.
Anche in questo caso l'appellante sostiene di aver assolto all'onere della prova impostole, fornendo l'esatto conteggio delle somme pretese con la propria domanda;
in verità, quanto affermato non trova riscontro agli atti. AR non ha indicato con certezza una serie di dati fattuali imprescindibili ai fini della prova dell'inadempimento di 9 e del proprio diritto ad ottenere il CP_1 CP_1 pagamento degli interessi moratori maturati per il tardivo pagamento di crediti diversi dalla sorte capitale azionata.
In atti non è precisato - circostanza non chiarita neppure con il proposto gravame - quali siano le fatture in linea capitale il cui ritardato pagamento avrebbe generato i domandati interessi di mora, quali fossero i relativi termini di pagamento e quando sarebbe intervenuto il pagamento da parte della ceduta. AR Peraltro, non consente al giudice di desumere dette informazioni neppure per deduzione, stante la carenza di allegazioni e posta la genericità delle proprie asserzioni.
Il riferimento al documento 15 depositato al fascicolo di primo grado in cui sarebbero contenute le 7317 fatture tardivamente onorate da 9 per cui sarebbero state CP_1 compilate le NDI di cui si richiede il pagamento, precisando la mancata contestazione pag. 14/17 dei dati indicati nelle stesse note, è privo di riscontro: tra le allegazioni di parte appellante, invero, non è dato rinvenire il mentovato doc. 15 (risolvendosi le produzioni sino al n. 13).
La motivazione del Giudice di primo grado resiste alle censure mosse in quanto deficita la prova puntuale dei crediti ceduti e dei contratti sottostanti, delle fatture a cui la domanda fa riferimento, degli importi e delle scadenze da cui far derivare i pretesi crediti a titolo di interessi moratori ai sensi del disposto di cui al D. lgs. 231/02, di interessi anatocistici e l'importo di € 40 di cui all'art. 6, comma 2, del citato decreto.
14. Con il terzo motivo di appello la sentenza del Tribunale di Verona viene censurata AR per non essersi pronunciato il Giudice di primo grado sulla domanda proposta da in via subordinata, ai sensi dell'art. 2041 c.c. AR Allega l'appellante che la domanda di deve ritenersi pienamente ammissibile, avendo rispettato tutti i requisiti richiesti dagli artt. 2041 e 2042 c.c. ed essendo pacifico in giurisprudenza come il carattere sussidiario dell'azione generale di arricchimento e la conseguente non proponibilità di essa da parte del danneggiato che abbia altro rimedio per farsi indennizzare del pregiudizio subito, non precludano la possibilità di introdurre l'azione stessa in via subordinata, per il caso in cui l'azione tipica proposta in via principale abbia esito negativo per carenza del titolo posto a suo fondamento (Cass. 24 febbraio 2010, n. 4492). AR sostiene di aver avanzato, in via subordinata, domanda di condanna dell' al CP_1 pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., per la sola e denegata ipotesi in cui il Giudice di prime cure avesse ritenuto meritevoli di accoglimento le eventuali eccezioni sollevate dalla ceduta in ordine alla validità e/o efficacia dei rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate dalla cessionaria. Inoltre, quanto agli elementi costituitivi dell'ingiustificato arricchimento, l'appellante ritiene sufficiente rilevare la circostanza della pacifica fruizione da parte del “convenuto” delle forniture erogate dalle società cedenti, senza tuttavia provvedere al pagamento delle relative fatture emesse ed oggetto della proposta azione. AR censura la mancata pronuncia del Giudice di primo grado sulla domanda spiegata in via subordinata richiamando l'orientamento univoco della Suprema Corte che, pag. 15/17 affermato come la regola di carattere generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamento patrimoniali ingiustificabili, trovi applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell'ente pubblico, ha stabilito: “poiché il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 c.c. nei confronti della Pubblica
Amministrazione deve provare, ed il giudice accertare, il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'Amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che
l'arricchimento non fu voluto e non fu consapevole” (Cass. S.U., 26 maggio 2015, n.
10798).
Nella specie il debitore non ha mai contestato l'effettiva esecuzione delle prestazioni di AR cui alle fatture cedute a e da quest'ultima azionate in giudizio, circostanza che dovrà pertanto ritenersi pacifica.
14. Il motivo non merita accoglimento poiché destituito di fondamento.
La Corte osserva come la decisione del Tribunale non possa qualificarsi alla stregua di omessa pronuncia in ordine alla richiesta ex art 2041 c.c. avanzata dalla cessionaria, bensì come rigetto implicito della domanda proposta da quest'ultima in via subordinata, alla luce delle considerazioni svolte in sentenza sulla infondatezza nel merito della domanda attorea ritenuta meritevole di rigetto per mancato assolvimento dell'onere di allegazione e di prova imposti in capo alla parte attrice.
Il giudice, in difetto di documentazione attestante la corrispondenza delle fatture AR richiamate negli estratti conto predisposti da con prestazioni effettivamente eseguite dalle società fornitrici emittenti in favore della ceduta, correttamente ha respinto le pretese azionate dalla cessionaria.
Il rigetto nel merito della domanda avanzata per crediti a titolo di sorte capitale, per crediti rivenienti dalle NDI e per interessi moratori, anatocistici e sanzionatori ex art. 6, AR comma 2, D. lgs. 231/02, ha travolto a cascata ogni altra pretesa di anche quella svolta in via subordinata a titolo di indebito arricchimento.
Detta istanza pone un onere probatorio incontestabile a carico del creditore costituito dall'esatto adempimento della propria prestazione che, nel caso di specie, non può dirsi provata in assenza di allegazioni attestanti le forniture eseguite in favore di 9. CP_1
pag. 16/17 Allo stesso modo non si rinviene alcuna allegazione in fatto né tantomeno alcuna prova AR del depauperamento subito da posto che detta voce non può intendersi corrispondente al valore della fattura azionata, ma al più all'importo che la cessionaria ha versato al cedente in ragione dell'acquisto del credito.
15. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate nella somma di euro 16.731,00, oltre accessori di legge, tenuto conto, secondo il DM n.
55/2014, nello scaglione 520.000/1.000.000, e nei limiti di quanto richiesto, dei valori lievemente inferiori ai medi, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1 - rigetta l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Verona impugnata;
2 - condanna l'appellante alle spese a favore dell' in € 16.731,00 per CP_1 CP_1 compensi, oltre ad I.V.A. se dovuta, C.N.P.A. e spese generali come per legge;
Dà atto ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia lì 27 ottobre 2025
La Consigliera est.
Dott.ssa AL VE
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
pag. 17/17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Rigoni Rita Presidente
Dott.ssa AL VE Consigliera relatrice
Dott.ssa BA Gallo Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'Appello promossa con atto di citazione notificato in data
02.04.2025 da AR c.f. ), di seguito solo in persona del Procuratore ARe_1 P.IVA_1 dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bonalume (c.f. ARe_2
ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in C.F._1
Milano (MI), via Pinerolo, n. 16, giusta procura allegata all'Atto di citazione;
contro
(c.f. , di seguito in Controparte_1 P.IVA_2 CP_1 persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore, dott.ssa CP_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandro Azzini (c.f.
[...]
) e BA OG (c.f. ), C.F._2 C.F._3 dell'avvocatura aziendale, con domicilio eletto presso l'Ufficio Legale aziendale in
Verona, via Valverde, n. 42, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello.
Oggetto: Appello avverso la Sentenza n. 195/25, pubblicata in data 29.01.25, dal
Tribunale di Verona, rimesso al Collegio in decisione all'udienza del 27.10.2025, nella quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, previa integrale riforma della impugnata Sentenza del
Tribunale di Verona n. 198/2025, pubblicata il 29/01/2025 nel giudizio RG n.
4721/2020 e notificata il 3.03.2025 e, conseguentemente, in accoglimento delle domande svolte in primo grado:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare la certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti dell'Azienda ARe_1 [...]
: CP_1
I. € 504.943,50 per residua sorte capitale portata dalle fatture di cui sub doc. 1;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione del giudizio di primo grado;
IV. € 11.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12 per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
V. € 48.345,53 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte della convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
pag. 2/17 VI. Gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note
Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data dell'atto di citazione nel giudizio di primo grado;
VII. € 292.680,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento da parte della convenuta ha generato gli interessi AR di mora oggetto delle Note Debito emesse da;
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte ARe_1 dell' e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore di CP_1 CP_1 [...] di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per: ARe_1 ARe_1
- sorte capitale,
- interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi doratori maturati sulla sorte capitale nella misura £degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione in primo grado;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi;
- importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
pag. 3/17 - importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito, oltre interessi;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell' e, per l'effetto, ARe_1 CP_1 condannare l' al pagamento in favore di di ogni diversa CP_1 Controparte_3 somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e ARe_1 rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”
per l'appellata:
“Rigettarsi l'appello, siccome infondato e, in parte, inammissibile, e conferma integrale della sentenza di primo grado. Con vittoria delle spese ed onorari di giudizio.”
RAGIONI DELLA DECISIONE ARe 1. Con atto di citazione notificato l'11.06.2020, (già Controparte_4 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona, chiedendone la condanna CP_1
a pagamento della somma di € 908.914,40 in sorte capitale per crediti ad essa ceduti, di
€ 298.228,96 per interessi moratori sulla predetta sorte capitale, degli interessi anatocistici maturati sugli interessi moratori, della somma di € 72.448,16 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli computati sulla predetta sorte capitale – maturati per il tardivo pagamento di crediti diversi e riepilogati nelle allegate note di debito, degli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora di cui alle note di debito;
della somma di € 292.680,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. AR 231/02. In subordine la domandava il pagamento di ogni diversa somma che dovesse essere ritenuta dovuta per i mentovati titoli, anche eventualmente a titolo di indebito arricchimento. pag. 4/17 A suffragio delle proprie pretese l'attrice assumeva di essersi resa cessionaria nei confronti di 9 di crediti già vantati da: Shire Italia, CP_1 Controparte_5 [...]
Olivetti S.p.A., Rina Services, Mylan s.p.a., Biotronik Italia, Dentsply, Controparte_6
Agfa Gevaer, Bracco Immagines S.r.l., Nutricia Italia, Olympus Italia, Teleflex Meyers,
MSD Vaccines, Baxter S.p.A., Pierre Fabre, Takeda Italia, Bristol Meyers, Meda
Pharma, Cofidi S.r.l., Glaxsosmithkline S.p.A., Linde Medical, EB Neuro S.p.A., Inter
Farma, Otsuka Pharma, Telecom S.p.A., Mylan Italia, Pfizer Controparte_7
S.r.l., Convatec Italia, Edison energia S.p.A., Viviso S.r.l., Alifax S.r.l., Codifi S.r.l.,
Biomerieux Italia, Zimmer Biomet Italia S.r.l., A. Menarini Diagnostica S.r.l., Nacatur
International, Vitalaire Italia, Ferring S.p.A., Orthoix S.r.l., Teva Italia S.r.l., Abbott
S.r.l., e in forza di fatture emesse per forniture di beni e CP_8 Controparte_9 prestazioni di servizi rese in favore dell' medesima. Controparte_10
Portava di essere cessionaria pro soluto di crediti vantati dalle indicate cedenti nei confronti di in virtù di contratti di cessione redatti in forma di scrittura privata CP_1 autenticata da Notaio e notificati alla ceduta (documenti sub 6, 9, 11 e 12, fascicolo di I grado) con cui, unitamente alla sorte capitale, erano stati ceduti, altresì, gli interessi di mora maturati e maturandi sulla sorte capitale.
Deduceva che talune delle fatture indicate e riepilogate nell'elenco allegato (doc. sub 3 fascicolo I grado) erano rimaste insolute per l'importo di € 908.914,40, specificando che su detta sorte capitale erano di conseguenza maturati interessi moratori ed anatocistici. AR Indicava che altre fatture erano state tardivamente pagate per cui aveva emesso
Note di Debito di interessi moratori (all. sub 4 e sub 5) per la somma di € 72.448,16, importo su cui erano ulteriormente maturati gli interessi anatocistici.
Aggiungeva la richiesta di € 292.680,00 a titolo di risarcimento del danno come forfettizzato ex art. 6 D. Lgs. 231/02 (€ 40,00 per ciascuna delle 7317 fatture impagate).
2. Si costituiva in giudizio 9 concludendo in via principale nel merito per il CP_1 rigetto di tutte le domande ex adverso formulate, tanto in via principale che subordinata, stante l'infondatezza delle stesse in punto di fatto e di diritto. AR
3. Con la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. precisava di proseguire il giudizio, con riferimento alla sorte capitale, limitatamente alla minor somma di €
pag. 5/17 802.109,84, portata dalle fatture impagate riepilogate nell'elenco di cui al documento sub 10, ferme le ulteriori somme già domandate. AR 4. All'udienza del 30.06.2022 riduceva ancora la propria pretesa di pagamento ad €
512.115,53 per sorte capitale, in relazione alle fatture indicate nell'allegato B, e ad €
48.345,53 a titolo di ulteriori interessi di mora. AR 5. Con deposito di comparsa conclusionale ridimensionava ulteriormente l'importo delle proprie pretese ad € 509.138,03 a titolo di sorte capitale.
6. La causa, istruita documentalmente e con espletamento di c.t.u., veniva trattenuta in decisione a seguito di precisazione delle conclusioni in data 11.06.2024.
7. Con Sentenza n. 198/2025, pubblicata il 29.01.2025 e notificata a mezzo PEC in pari data, il Tribunale di Verona, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed AR eccezione respinta, rigettava le domande attoree, condannando al rimborso in favore della 9 delle spese di lite liquidate in € 56.000,00 per compensi, oltre CP_1 rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e ponendo definitivamente a carico della stessa soccombente le spese di consulenza tecnica. AR Il Giudice di prime cure riteneva non assolto da l'onere probatorio impostole ex art. 2697 c.c. ovvero non provata la pretesa creditoria avanzata dalla parte attrice a titolo di sorte capitale posto che la stessa – come rilevato dalla ceduta convenuta – aveva prodotto solo parte delle fatture relative al credito azionato omettendo di depositare in atti alcun contratto o ordine di acquisto, eccetto quelli contenuti nella cartella zip denominata “13_PFIZER. . CP_11
AR In aggiunta, rimarcata la nuova riduzione della pretesa creditoria operata da con richiamo per relationem all'allegato A compiegato alla comparsa conclusionale
(documento differente dai prospetti riepilogativi già dimessi in giudizio dall'attrice ed esaminati dal CTU in sede di accertamento del credito), il Giudice deduceva AR l'inammissibilità delle prospettazioni di definite generiche sul piano assertivo e non adeguatamente provate, in difetto di alcuna precisazione in merito ai crediti rinunciati e considerata l'impossibilità di eseguire una correlazione tra pretesa azionata e documentazione effettivamente presente in giudizio.
pag. 6/17 AR In conseguenza della dichiarata non accoglibilità della pretesa di a titolo di sorte capitale, venivano cassate le ulteriori richieste a titolo di interessi moratori e anatocistici, nonché ex art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/02.
Il Tribunale, considerata la carenza di allegazioni all'atto di citazione, osservato che AR aveva omesso di specificare le fatture tardivamente pagate da 9 su cui CP_1 sarebbero sorti gli interessi di mora, il termine previsto per il relativo pagamento e la data di pagamento da parte dell'obbligata - informazioni precluse anche alla consultazione delle note di debito prodotte, a nulla rilevando gli elenchi riepilogativi di tali dati (unilateralmente predisposti) dimessi dall'attrice -, dedotta la logica conseguenza dell'impossibilità di comprendere la domanda attorea lacunosa anche sotto il profilo assertivo e di stabilire in che modo e riguardo a quali importi gli interessi di cui alle NDI fossero stati calcolati, respingeva le ulteriori domande di parte attrice
(interessi anatocistici ed importo ex art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/02). ARe 8. Con atto di citazione notificato il 02.04.2025,ha proposto Appello avverso detta
Sentenza, sulla base delle seguenti doglianze:
8.1 Censurabilità della sentenza per avere il Tribunale di primo grado ritenuto non assolto l'onere probatorio relativo alla pretesa creditoria.
8.2 Censurabilità della sentenza per avere il Tribunale di primo grado ritenuto non provata la domanda relativa agli ulteriori interessi di mora maturati per il tardivo pagamento, da parte della convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale.
8.3 Erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale non si è pronunciato sulla domanda proposta in via subordinata da ex art. 2041 c.c. ARe_1
9. 9 si è costituita in Appello per resistere al gravame, eccependone CP_1
l'infondatezza in fatto e diritto e, l'inammissibilità parziale dello stesso, chiedendone il rigetto con rifusione delle spese.
10. La causa è stata trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria all'udienza del 27 ottobre 2025.
*****
11. L'Appello è complessivamente infondato e merita il rigetto per le ragioni di seguito esplicitate. pag. 7/17 12. Con il primo motivo di appello l'appellante ha dedotto che il Giudice di prime cure, AR errando, ha ritenuto non compiutamente provata la pretesa creditoria di non avendo la stessa cessionaria “depositato alcun contratto o ordine di acquisto ad eccezione di quelli contenuti nella cartella 13_PFIZER.ITALIA-S.zip”. AR ha invocato la riforma del relativo capo della sentenza sostenendo, per contro, di aver fornito piena prova rispetto all'an ed al quantum della propria pretesa in linea capitale, depositando (sia in sede introduttiva quanto nel corso del giudizio) tutte le fatture azionate da cui è dato evincere una serie di dati atti a rivelare natura, qualità e quantità delle prestazioni attestate.
Con richiamo al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui «la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto» (Cass.
n.3581/2024, ma anche Cass. n. 35870/2022, n. 2211/2022, n. 26801/2019, n. AR 15832/2011), ha ritenuto non condivisibile il deciso del Giudice di prime cure, il quale ha difformemente inteso non assolto l'onere probatorio da parte dell'attrice per mancato deposito dei contratti sottostanti le fatture.
Ha opposto che, il comportamento dell'amministrazione che ha ricevuto le forniture e le prestazioni senza mai rifiutarle, pagando una parte dei crediti, consente senz'altro di desumere l'esistenza dei rapporti sottostanti l'emissione delle fatture e che incomba su inadempiente all'obbligazione di pagamento, la prova estintiva della pretesa di CP_1 parte cessionaria creditrice sulla quale grava esclusivamente l'onere di dimostrare la sussistenza del titolo e la persistente validità dello stesso (Cass. SS.UU. n. 13533/2001).
Reputato assolto, secondo le previsioni normative vigenti in materia, l'onere probatorio AR imposto, ha affermato la piena debenza non solo della residua sorte capitale azionata, ma anche dei relativi interessi, moratori e anatocistici, nonché del risarcimento forfettario di cui all'art. 6, comma 2, D.lgs. n. 231/2002.
In ordine ai ridetti interessi moratori ha emarginato che 9 era gravata dall'onere CP_1 di provvedere al pagamento degli stessi, secondo le previsioni di cui agli artt. 2 e 5,
D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, dettate in tema di pagamenti pag. 8/17 effettuati a titolo di corrispettivo nelle transazioni commerciali quali possono qualificarsi i contratti tra imprese e P.A. aventi ad oggetto (come nel caso che impegna), in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di corrispettivo in denaro.
Ha aggiunto l'appellante che, a norma del disposto di cui all'art. 1283 c.c., la ceduta era tenuta, altresì, al pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori sulla sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, sono scaduti da almeno sei mesi, nella misura “degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5, D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, a decorrere dalla data di notifica.
Inoltre, ai sensi delle previsioni di cui all'art. 6, D.lgs. n. 231/02, come novellato dal
D.lgs. n. 192/12, normativa dettata per contrastare le pratiche commerciali sleali nell'ambito delle transazioni economiche, la cessionaria ha vieppiù diritto al pagamento dell'importo di € 11.000,00, (€40,00 per ogni fattura insoluta) quale automatica debenza per il solo fatto del ritardo imputabile al debitore a nulla rilevando, quale esimente,
l'impossibilità soggettiva e/o l'inesigibilità del credito rimasto insoluto.
Rimarcata la tesi interpretativa sul tema resa dalla Corte di Giustizia Europea con le pronunce rispettivamente del 20/10/2022 e dell'01/12/2022, l'impugnante ha sostenuto la piena legittimità della richiesta formulata ai sensi dell'art. 6, D.lgs. 231/2002, rilevando l'adesione a più riprese ai richiamati principi da parte anche della giurisprudenza di merito.
12.1 Il motivo appare infondato e non può ricevere accoglimento.
A mente di quanto cristallizzato con decisione n. 13533/2001 dalle SS. UU. della
Suprema Corte, incombe sul creditore che agisce in giudizio l'onere di allegazione della
“circostanza” dell'inadempimento, considerandosi non esaustiva - ai fini dell'accertamento dell'inadempimento contrattuale - la mera indicazione/denuncia dell'inadempimento scevra da elementi atti a identificare “in fatto” in cosa lo stesso inadempimento sia consistito.
Rilevano gli "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il ARe_3 creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo pag. 9/17 diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento".
Il carattere fondamentale ed imprescindibile dell'allegazione, quale atto con cui la parte introduce in giudizio un fatto ponendo la sua sussistenza a corredo della proposta domanda, si giustifica in quanto, ai fini dell'accertamento in fatto e diritto del diritto sostanziale alla stessa sotteso, l'oggetto della pretesa azionata deve essere identificato non in maniera generica, bensì compiutamente. Tanto poiché l'accertamento in fatto costituisce un momento imprescindibile del procedimento giudiziale che, quanto al fatto, riveste anche carattere probatorio atteso che consente di individuare gli elementi costitutivi della domanda ed il possibile oggetto della contestazione (vd. Cass. sez. 3, 22 settembre 2017 n. 22055 e Cass. sez. 3, 21 giugno 2016 n. 12748).
Infatti, secondo il principio della disponibilità delle prove, sintetizzato nel brocardo judex iuxta alligata et probata judicare debet, il giudice decide secondo le prove raggiunte e i documenti allegati ovverosia è chiamato a porre a fondamento della propria decisione le prove offerte dalle parti.
Detto principio regge il giudizio di fatto (cfr. Cass. sez. 6-3, ord. 6 novembre 2013 n.
24861, Cass. sez. L, 25 marzo 2010 n. 7190 e Cass. sez. L, 12 maggio 1986 n. 3143) - così come l'opposto jura novit curia quello di diritto -, e si correla al diritto di difesa, in pag. 10/17 quanto la decisione non può che fondarsi su fatti conosciuti, onde accendere il contraddittorio ed esercitare la difesa (cfr. Cass. sez. 2, 6 settembre 2002 n. 12980 e
Cass. sez. 2, 15 febbraio 1983 n. 1165).
Pertanto, laddove, tenuto riguardo al profilo in diritto, l'azione esercitata riguardi l'inadempimento contrattuale, l'attore sarà tenuto, sotto il profilo fattuale, ad allegare le circostanze del dogliato inadempimento.
In tema di prova dell'inadempimento dell'obbligazione, la necessità dell'allegazione è stata rimarcata dalla giurisprudenza successiva al riferito orientamento delle SS.UU.
(Cass. sez. 3, 28 gennaio 2002 n. 982, Cass. sez. 3, 21 aprile 2003 n. 2647, Cass. sez. 3,
3 aprile 2003 n. 5135, Cass. sez. L, 11 ottobre 2003 n. 15249, Cass. sez. 3, 1° dicembre
2003 n. 18315, Cass. sez. L, 9 febbraio 2004 n. 2387, Cass. sez. 3, 1 aprile 2004 n.
6395, Cass. sez. 3, 12 aprile 2006 n. 8615, Cass. sez. 1, 13 giugno 2006 n. 13674, Cass. sez. 1, 26 gennaio 2007 n. 1743, Cass. sez. 2, 19 aprile 2007 n. 9351, Cass. sez. 2, 11 novembre 2008 n. 26953, Cass. sez. 1, 3 luglio 2009 n. 15677, Cass. sez. 3, 12 febbraio
2010 n. 3373, Cass. sez. 1, 15 luglio 2011 n. 15659 e Cass. sez. 3, 20 gennaio 2015 n.
826) (Cass. ordinanza n. 6618 del 16 marzo 2018).
ARe appellante non ha assolto il proprio onere probatorio essendosi limitata ad invocare tout court l'inadempimento contrattuale di - assumendo di essersi resa CP_1 cessionaria pro soluto nei confronti della stessa di crediti già vantati da diverse società in forza di fatture emesse per forniture di beni e prestazioni di servizi resi in favore dell' medesima. Manca agli atti la prova della fonte dei propri asseriti Controparte_10 crediti essendo stata omessa l'indicazione precisa degli elementi costitutivi della domanda azionata. AR Il compendio probatorio offerto da è inidoneo a definire le pretese creditorie azionate, le quali appaiono vantate, in estrema sintesi, esclusivamente sulla scorta degli estratti conto unilateralmente predisposti ai fini dell'esibizione nel corso del giudizio
(cfr. doc. n. 10, all. A alla seconda comparsa conclusionale, all. B al foglio di precisazione delle conclusioni, doc. 1 allegato al fascicolo del presente giudizio). Gli estratti conto in parola recano un saldo che si è ripetutamente modificato al netto di asserzioni circa le ragioni che ne possano aver determinato la modifica ed in assenza di accenni a quelli che si devono intendere per crediti rinunciati. pag. 11/17 Dalla consultazione di quanto versato in atti non è dato rinvenire alcuna allegazione specifica delle fatture cedute da cui poter ricavare i relativi importi ed i numeri di identificazione ovvero è impossibile individuare quei dati essenziali atti a vagliare, con ragionevole certezza, la corrispondenza e la fondatezza del credito azionato, peraltro notevolmente ridimensionato rispetto alla pretesa iniziale, al netto di precisazioni in merito a quali crediti siano stati rinunciati, alla ratio sottesa a detta rideterminazione ed al metodo con cui si è proceduto in tal senso.
Allo stesso modo non si rinvengono tra i documenti contenuti nelle cartelle denominate come documento 13 (ben 21 cartelle contenenti soltanto 88 delle 275 fatture indicate negli estratti conto) contratti o ordini di fornitura – salvo i 6 ordini contenuti nella cartella 13_pfizer.italia.s. zip – circostanza che impedisce, altresì, di comprendere a quali crediti l'appellante abbia limitato la propria pretesa, con conseguente impossibilità di accertare l'effettività delle somme richieste a titolo di interessi moratori e anatocistici e degli importi pretesi a titolo sanzionatorio ex art. 6, comma 2, D. Lgs. 231/02.
Si osserva che la parte odierna appellante, a riprova dei crediti azionati, avrebbe dovuto produrre i contratti conclusi dalle società fornitrici cedenti con la ceduta, contratti per cui è prevista la forma scritta ad substantiam essendo pacifico che l' , Controparte_10 seppur titolare di una propria soggettività giuridica e dotata di autonomia imprenditoriale, anche nel caso in cui agisca iure privatorum, è inderogabilmente tenuta al rispetto di formalità, sia quanto alla scelta del contraente, sia riguardo alla forma del contratto, in ossequio alle previsioni del Codice dei contratti pubblici cui è assoggettata quale organismo di diritto pubblico.
Né può dirsi dirimente, rispetto alla carente allegazione dei contratti sottesi alle forniture, la mancata contestazione delle fatture depositate in atti sostenuta dall'appellante.
A riguardo il richiamo alla mancata contestazione da parte della 9 delle forniture CP_1
e delle prestazioni, a detta di parte appellante mai rifiutate e in parte pagate, non assolve il creditore procedente dai suoi oneri probatori, ritenendosi inapplicabile il principio di non contestazione alla vicenda che impegna.
pag. 12/17 Con pronuncia n. 4909/2022 la Corte di Cassazione ha evidenziato: “L'onere di analitica contestazione dei fatti dedotti dall'attore viene meno quando l'attore, per primo, si sottragga all'onere di analitica allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda atteso che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum, e, di conseguenza, del thema probandum, opera infatti identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa di parte resistente non può che essere per forza di cose altrettanto generica, ed in questo caso la genericità della difesa non solleva affatto l'attore dai suoi oneri probatori”. AR Correttamente, pertanto, il primo giudice ha rigettato le pretese di per mancato adempimento dell'onere probatorio.
13. Con il secondo motivo di appello è stato impugnato il capo della sentenza con cui il
Tribunale di Verona ha ritenuto non dovuta la somma richiesta a titolo di interessi di AR mora portati dalle Note Debito Interessi prodotte da e rideterminata in € 48.345,53
- rispetto agli iniziali € 72.448,16 richiesti a tale titolo – in sede di precisazione delle conclusioni con richiamo per relationem all'allegato B della comparsa conclusionale.
Diversamente dal decisum del primo giudice, parte appellante sostiene sia stata fornita la prova dei conteggi fondanti la pretesa relativa agli interessi moratori maturati a causa del tardivo pagamento da parte della ceduta di fatture diverse ed ulteriori rispetto a quelle azionate in linea capitale e, pertanto, allega la propria legittimazione ad ottenere il pagamento anche dell'importo portato dalle Note Debito Interessi emesse e prodotte.
A riguardo stigmatizza come non abbia contestato – né a seguito del CP_1 ricevimento delle Note Debito Interessi e/o della relativa intimazione di pagamento, né nel corso del giudizio di primo grado – alcuno degli elementi-dati posti a fondamento del calcolo degli interessi di mora oggetto delle Note Debito Interessi, per cui debba ritenersi documentalmente dimostrato che con gli atti di cessione de quibus, sia stato AR ceduto a il credito portato dalle fatture indicate nelle Note Debito Interessi azionate.
Inoltre, osserva come l'omessa contestazione tempestiva del ritardo nel pagamento - AR così come specificamente dedotto da -, escluda la indispensabilità di ogni ulteriore prova richiesta alla cessionaria in ordine alla data di effettiva ricezione dei pagamenti pag. 13/17 (tardivamente) eseguiti dalla 9 in relazione alle fatture sottese alle Note Debito CP_1
Interessi, essendo onere di parte convenuta (non assolto) allegare e dimostrare di aver tempestivamente saldato le fatture in questione. AR Identica osservazione riserva quanto all'ammontare del credito portato dalle NDI emesse nei confronti di 9, dovendosi arguire - a dispetto di quanto erroneamente CP_1 statuito dal Giudice di primo grado ed in virtù della mancata contestazione da parte della tenuta obbligata – la conseguente ammissione della sorte richiesta per interessi moratori, senza necessità di ulteriore prova a riguardo. AR
quindi, sostiene di essere nel pieno diritto di pretendere ed ottenere anche il pagamento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori che, alla data di notifica dell'Atto di citazione, erano scaduti da almeno sei mesi, oltreché il pagamento da parte del anche dell'importo di € 292.680,00 dovuto ex art. 6 D.lgs. n. Pt_4
231/2002 in relazione alle n.
7.317 fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito Interessi prodotte.
13.1. Il motivo si palesa debole e va respinto.
Anche in questo caso l'appellante sostiene di aver assolto all'onere della prova impostole, fornendo l'esatto conteggio delle somme pretese con la propria domanda;
in verità, quanto affermato non trova riscontro agli atti. AR non ha indicato con certezza una serie di dati fattuali imprescindibili ai fini della prova dell'inadempimento di 9 e del proprio diritto ad ottenere il CP_1 CP_1 pagamento degli interessi moratori maturati per il tardivo pagamento di crediti diversi dalla sorte capitale azionata.
In atti non è precisato - circostanza non chiarita neppure con il proposto gravame - quali siano le fatture in linea capitale il cui ritardato pagamento avrebbe generato i domandati interessi di mora, quali fossero i relativi termini di pagamento e quando sarebbe intervenuto il pagamento da parte della ceduta. AR Peraltro, non consente al giudice di desumere dette informazioni neppure per deduzione, stante la carenza di allegazioni e posta la genericità delle proprie asserzioni.
Il riferimento al documento 15 depositato al fascicolo di primo grado in cui sarebbero contenute le 7317 fatture tardivamente onorate da 9 per cui sarebbero state CP_1 compilate le NDI di cui si richiede il pagamento, precisando la mancata contestazione pag. 14/17 dei dati indicati nelle stesse note, è privo di riscontro: tra le allegazioni di parte appellante, invero, non è dato rinvenire il mentovato doc. 15 (risolvendosi le produzioni sino al n. 13).
La motivazione del Giudice di primo grado resiste alle censure mosse in quanto deficita la prova puntuale dei crediti ceduti e dei contratti sottostanti, delle fatture a cui la domanda fa riferimento, degli importi e delle scadenze da cui far derivare i pretesi crediti a titolo di interessi moratori ai sensi del disposto di cui al D. lgs. 231/02, di interessi anatocistici e l'importo di € 40 di cui all'art. 6, comma 2, del citato decreto.
14. Con il terzo motivo di appello la sentenza del Tribunale di Verona viene censurata AR per non essersi pronunciato il Giudice di primo grado sulla domanda proposta da in via subordinata, ai sensi dell'art. 2041 c.c. AR Allega l'appellante che la domanda di deve ritenersi pienamente ammissibile, avendo rispettato tutti i requisiti richiesti dagli artt. 2041 e 2042 c.c. ed essendo pacifico in giurisprudenza come il carattere sussidiario dell'azione generale di arricchimento e la conseguente non proponibilità di essa da parte del danneggiato che abbia altro rimedio per farsi indennizzare del pregiudizio subito, non precludano la possibilità di introdurre l'azione stessa in via subordinata, per il caso in cui l'azione tipica proposta in via principale abbia esito negativo per carenza del titolo posto a suo fondamento (Cass. 24 febbraio 2010, n. 4492). AR sostiene di aver avanzato, in via subordinata, domanda di condanna dell' al CP_1 pagamento di un importo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., per la sola e denegata ipotesi in cui il Giudice di prime cure avesse ritenuto meritevoli di accoglimento le eventuali eccezioni sollevate dalla ceduta in ordine alla validità e/o efficacia dei rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate dalla cessionaria. Inoltre, quanto agli elementi costituitivi dell'ingiustificato arricchimento, l'appellante ritiene sufficiente rilevare la circostanza della pacifica fruizione da parte del “convenuto” delle forniture erogate dalle società cedenti, senza tuttavia provvedere al pagamento delle relative fatture emesse ed oggetto della proposta azione. AR censura la mancata pronuncia del Giudice di primo grado sulla domanda spiegata in via subordinata richiamando l'orientamento univoco della Suprema Corte che, pag. 15/17 affermato come la regola di carattere generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamento patrimoniali ingiustificabili, trovi applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell'ente pubblico, ha stabilito: “poiché il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 c.c. nei confronti della Pubblica
Amministrazione deve provare, ed il giudice accertare, il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'Amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che
l'arricchimento non fu voluto e non fu consapevole” (Cass. S.U., 26 maggio 2015, n.
10798).
Nella specie il debitore non ha mai contestato l'effettiva esecuzione delle prestazioni di AR cui alle fatture cedute a e da quest'ultima azionate in giudizio, circostanza che dovrà pertanto ritenersi pacifica.
14. Il motivo non merita accoglimento poiché destituito di fondamento.
La Corte osserva come la decisione del Tribunale non possa qualificarsi alla stregua di omessa pronuncia in ordine alla richiesta ex art 2041 c.c. avanzata dalla cessionaria, bensì come rigetto implicito della domanda proposta da quest'ultima in via subordinata, alla luce delle considerazioni svolte in sentenza sulla infondatezza nel merito della domanda attorea ritenuta meritevole di rigetto per mancato assolvimento dell'onere di allegazione e di prova imposti in capo alla parte attrice.
Il giudice, in difetto di documentazione attestante la corrispondenza delle fatture AR richiamate negli estratti conto predisposti da con prestazioni effettivamente eseguite dalle società fornitrici emittenti in favore della ceduta, correttamente ha respinto le pretese azionate dalla cessionaria.
Il rigetto nel merito della domanda avanzata per crediti a titolo di sorte capitale, per crediti rivenienti dalle NDI e per interessi moratori, anatocistici e sanzionatori ex art. 6, AR comma 2, D. lgs. 231/02, ha travolto a cascata ogni altra pretesa di anche quella svolta in via subordinata a titolo di indebito arricchimento.
Detta istanza pone un onere probatorio incontestabile a carico del creditore costituito dall'esatto adempimento della propria prestazione che, nel caso di specie, non può dirsi provata in assenza di allegazioni attestanti le forniture eseguite in favore di 9. CP_1
pag. 16/17 Allo stesso modo non si rinviene alcuna allegazione in fatto né tantomeno alcuna prova AR del depauperamento subito da posto che detta voce non può intendersi corrispondente al valore della fattura azionata, ma al più all'importo che la cessionaria ha versato al cedente in ragione dell'acquisto del credito.
15. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate nella somma di euro 16.731,00, oltre accessori di legge, tenuto conto, secondo il DM n.
55/2014, nello scaglione 520.000/1.000.000, e nei limiti di quanto richiesto, dei valori lievemente inferiori ai medi, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1 - rigetta l'appello e conferma la sentenza del Tribunale di Verona impugnata;
2 - condanna l'appellante alle spese a favore dell' in € 16.731,00 per CP_1 CP_1 compensi, oltre ad I.V.A. se dovuta, C.N.P.A. e spese generali come per legge;
Dà atto ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater D.P.R. n. 115/02 della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Venezia lì 27 ottobre 2025
La Consigliera est.
Dott.ssa AL VE
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
pag. 17/17