Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 08/01/2026, n. 193
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che l'avviso di accertamento contenesse tutti gli elementi necessari per comprendere la pretesa, indicando distintamente le unità immobiliari, gli estremi catastali, la base imponibile, il periodo di possesso e l'imposta dovuta.

  • Rigettato
    Spettanza dell'esenzione IMU per beni merce anche in assenza di dichiarazione

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione, ribadendo la necessità di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 2, comma 5 bis, del DL n. 102/2013, vigente per l'annualità in questione, a pena di decadenza. La Corte ha inoltre evidenziato che la società appellante non ha dimostrato di aver presentato tale dichiarazione e che l'art. 1, comma 769 della L. n. 160/2019 non ha abrogato l'obbligo dichiarativo, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità.

  • Rigettato
    Richiesta di applicazione sanzione edittale per omessa dichiarazione per violazione formale

    La Corte ha rigettato la richiesta in quanto la normativa vigente prevedeva un onere dichiarativo a pena di decadenza per beneficiare dell'agevolazione, e non una violazione formale sanzionabile con un importo ridotto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 08/01/2026, n. 193
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 193
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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