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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 08/01/2026, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 193/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
EO OL, LA
SCARZELLA FABRIZIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6453/2022 depositato il 13/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Latina - Piazza Del Popolo 04100 Latina LT
Difeso da
Difensore_2 Cavalcanti - CF_Difensore_2
Difensore_3 Egeo - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 596/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 1 e pubblicata il 16/05/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1496 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente notificato il giorno 12 dicembre 2022 al Comune di Latina, la società Ricorrente_1 S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. sig. Rappresentante_1 impugna la sentenza n.596/01/2022 emessa dalla Commissione Tributaria di primo grado di Latina in data 09 maggio 2022 e depositata il 16 maggio 2022.
Nel giudizio di prime cure la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava parzialmente il provvedimento di accertamento ed irrogazione delle sanzioni IMU n. 1496 relativo all'anno d'imposta 2018 con il quale il Comune di Latina accertava il mancato pagamento dell'IMU per €.10.210,00 oltre sanzioni ed interessi per complessivi
€.13.371,00.
Nel giudizio di prime cure la ricorrente eccepiva il difetto di motivazione ed il mancato riconoscimento dell'esenzione per gli immobili costituenti beni-merce siti in Indirizzo_1 peraltro venduti nell'anno 2018. Riconosceva la debenza del tributo per gli immobili siti in Indirizzo_2 ed in Indirizzo_3 per i quali l'imposta dovuta è pari ad €. 506,07 e per la quale è legittima la irrogazione della relativa sanzione e il calcolo degli interessi.
Precisava la ricorrente di non essere in grado di reperire la dichiarazione ai fini IMU anno 2018 ma che la sua esistenza poteva essere desunta dall'accertamento emesso dal Comune e impugnato. A sostegno delle proprie ragioni la ricorrente richiamava la modifica all'art. 2 del DL 102/2013 ad opera dell'art. 1, comma
769 della L. n. 160/2019 in base al quale alcuna dichiarazione è da effettuare ai fini di esenzione, non potendo la dichiarazione ai fini IMU essere costitutiva del diritto all'agevolazione che al più il contribuente avrebbe potuto subire una sanzione pari ad € 50,00. Precisava inoltre che l'agevolazione è prevista nel regolamento comunale (art. 9, comma 2 punto IX) senza al contempo prevedere alcun obbligo dichiarativo a pena di decadenza.
Nel giudizio di prime cure si costituiva l'Ente impositore sostenendo la legittimità della pretesa.
Con la sentenza oggetto del presente gravame i primi Giudici rigettavano il ricorso condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in €.800,00 omnicomprensive.
In particolare i primi Giudici dopo aver rigettato l'eccezione inerente il difetto di motivazione dell'atto impugnato così motivavano la loro decisione: “Alla luce di quanto sin qui esposto circa la Dichiarazione IMU da considerarsi ai sensi del citato art. 2 presupposto per l'accesso all'agevolazione invocata, pare opportuno ribadire come la stessa non costituisca oggetto di un obbligo a carico del contribuente ma piuttosto di un onere. Ciò per rispondere alla richiesta avanzata in subordine nel ricorso di pagamento della “la sanzione edittale di omessa dichiarazione per violazione formale, con irrogazione della sanzione di euro 50,00.” quest'ultima prevista, invero, nei casi in cui la legge preveda uno specifico obbligo dichiarativo. Ebbene, nella classica distinzione tra “obbligo” e “onere” il mancato adempimento di un “obbligo” implica l'irrogazione della sanzione all'uopo comminata mentre la mancata realizzazione di un “onere” implica soltanto il non realizzarsi dell'effetto giuridico favorevole per l'onerato. Nel caso di specie l'art. 2, D.L. n. 102/2013, ha introdotto al comma 5 bis un chiaro “onere” a carico del soggetto passivo, per cui in assenza di Dichiarazione il beneficio semplicemente non compete.
Infine, quanto al richiamo effettuato dalla ricorrente alla Legge di Bilancio 2020 che ha abolito l'onere dichiarativo, quest'ultima può chiaramente trovare applicazione dalla sua entrata in vigore considerato il ben noto principio vigente nell'ordinamento giuridico italiano della irretroattività della legge (art. 11 delle preleggi del Cod.Civ.), posto che all'epoca l'unica normativa nazionale in materia era quella indicata dall'art. 2 del D. L. n. 102/2013, convertito con Legge 28 ottobre 2013, n. 124 (che prevedeva, appunto, l'onere dichiarativo per i contribuenti che volessero beneficiare, tra gli altri, dell'agevolazione prevista per i cd. beni merce, pena la decadenza dello stesso trattamento beneficale).
Per tale motivo la richiesta della Ricorrente si palesa illegittima e va pertanto respinta.”
L'appellante impugna la sentenza di prime cure riproponendo gli stessi motivi del ricorso di primo grado.
In particolare ribadisce il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento e la spettanza dell'esenzione anche in assenza della dichiarazione IMU in quanto non espressamente prevista dal regolamento comunale ed in ogni caso abrogata dall'art. 1, comma 769 della L. n. 160/2019.
Conclude l'appellante con la richiesta di accoglimento dell'appello con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento fatta salva la debenza del tributo per €. 506,07 oltre sanzioni ed interessi. In subordine chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento con applicazione della sanzione di €.50,00 per errore formale di omessa dichiarazione.
Con vittoria di spese ed onorari di lite del doppio grado di giudizio.
L'appello viene iscritto a ruolo il 13 dicembre 2022.
Con memoria del 12 gennaio 2023 si costituisce in giudizio il Comune di Latina chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con successiva memoria illustrativa depositata il 29 novembre 2025 il Comune di Latina insiste per il rigetto dell'appello replicando alle eccezioni sollevate dall'appellante.
La causa viene trattata il giorno 10 dicembre 2025 in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte dichiara la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente all'importo di €.507,06 oltre sanzioni ed interessi in quanto per tale importo già nel ricorso introduttivo la società Ricorrente_1 S.r.l. aveva espressamente riconosciuto la debenza del tributo oltre sanzioni ed interessi.
Con il primo motivo di appello viene riproposta l'eccezione inerente il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento. L'eccezione è infondata. L'avviso di accertamento contiene tutti gli elementi necessari per far chiaramente comprendere le ragioni della pretesa. In particolar modo vengono distintamente indicate le unità immobiliari per le quali viene chiesto il tributo riportando gli estremi catastali, la base imponibile, il periodo di possesso e l'imposta dovuta.
L'eccezione è quindi rigettata.
Con il secondo motivo di appello viene riproposta l'eccezione inerente i la spettanza dell'esenzione anche in assenza della dichiarazione IMU in quanto non espressamente prevista dal regolamento comunale ed in ogni caso abrogata dall'art. 1, comma 769 della L. n. 160/2019.
L'eccezione è infondata.
L'art. 2, comma 5 bis, del DL n. 102/2013, vigente per l'annualità in questione, è infatti chiaro nel prevedere
“a pena di decadenza” la necessaria presentazione di tempestiva e apposita dichiarazione, per la quale si fa riferimento a specifico modello ministeriale, con cui il contribuente attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.
Ritiene la Corte che la lettura esegetica della disposizione non lascia spazio a dubbi interpretativi.
Inoltre questa Corte ritiene che non vi sia motivo di discostarsi dalla giurisprudenza di legittimità che anzi, si condivide pienamente, che pronunciandosi sul tema specifico ha ripetutamente ribadito la necessità di presentare la dichiarazione. In particolare, tra le tante, Cass. n.21465/2020, Cass. n.5191/2021, Cass.
n.28806/2023.
Ed ancor di più, con l'ordinanza 8357 del 30/03/2025 la Suprema Corte ha precisato l'obbligo di reiterare la presentazione della denuncia IMU per ciascuna annualità per la quale si chiede l'applicazione dell'esenzione.
Sul punto si evidenzia che la società appellante non ha dimostrato di aver presentato la dichiarazione.
Pertanto, in mancanza della presentazione della dichiarazione, appare superfluo esaminare la sussistenza degli altri requisiti necessari per l'esenzione tra i quali l'indicazione in bilancio degli immobili tra le rimanenze.
Inoltre anche il richiamo alla all'art. 1, comma 769 della L. n. 160/2019 è inidoneo a far superare l'obbligo dichiarativo.
Sul punto è opportuno precisare che l'obbligo dichiarativo previsto a pena di decadenza dall'art. 2, comma
5-bis, del D.L. n. 102/2013, non è non è stato espressamente previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 751, della Legge n. 160/2019.
Tuttavia, come ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5191/2022, l'art. 2, comma 5-bis, non
è stato abrogato (in senso conforme Cass. n. 28806/2023, Cass.32115/2024 ). Pertanto anche nella nuova
IMU disciplinata dalla legge n. 160 del 2019, permane l'obbligo di presentazione della dichiarazione, a pena di decadenza, per ottenere le agevolazioni previste per i cd. beni merce.
Ed ancor di più, con l'ordinanza 8357 del 30/03/2025, i giudici della Cassazione hanno addirittura ritenuto sussistente l'obbligo di reiterare la presentazione della denuncia IMU per ciascuna annualità per la quale si chiede l'applicazione dell'esenzione.
Tanto, in quanto trattasi “di fatti potenzialmente variabili da periodo a periodo, e che vanno dunque portati a conoscenza dell'Ente impositore circa la loro permanenza”.
L'eccezione è quindi rigettata.
L'appello è pertanto rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara parzialmente cessata la materia del contendere per l'importo di €.507,06 oltre sanzioni ed interessi. Rigetta per il resto. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in €.1.500,00 oltre accessori di legge, se spettanti.
Così deciso in Roma all'udienza del 10 dicembre 2025.
Il LA Il Presidente
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
EO OL, LA
SCARZELLA FABRIZIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6453/2022 depositato il 13/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Dr. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Latina - Piazza Del Popolo 04100 Latina LT
Difeso da
Difensore_2 Cavalcanti - CF_Difensore_2
Difensore_3 Egeo - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 596/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 1 e pubblicata il 16/05/2022
Atti impositivi: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1496 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente notificato il giorno 12 dicembre 2022 al Comune di Latina, la società Ricorrente_1 S.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. sig. Rappresentante_1 impugna la sentenza n.596/01/2022 emessa dalla Commissione Tributaria di primo grado di Latina in data 09 maggio 2022 e depositata il 16 maggio 2022.
Nel giudizio di prime cure la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava parzialmente il provvedimento di accertamento ed irrogazione delle sanzioni IMU n. 1496 relativo all'anno d'imposta 2018 con il quale il Comune di Latina accertava il mancato pagamento dell'IMU per €.10.210,00 oltre sanzioni ed interessi per complessivi
€.13.371,00.
Nel giudizio di prime cure la ricorrente eccepiva il difetto di motivazione ed il mancato riconoscimento dell'esenzione per gli immobili costituenti beni-merce siti in Indirizzo_1 peraltro venduti nell'anno 2018. Riconosceva la debenza del tributo per gli immobili siti in Indirizzo_2 ed in Indirizzo_3 per i quali l'imposta dovuta è pari ad €. 506,07 e per la quale è legittima la irrogazione della relativa sanzione e il calcolo degli interessi.
Precisava la ricorrente di non essere in grado di reperire la dichiarazione ai fini IMU anno 2018 ma che la sua esistenza poteva essere desunta dall'accertamento emesso dal Comune e impugnato. A sostegno delle proprie ragioni la ricorrente richiamava la modifica all'art. 2 del DL 102/2013 ad opera dell'art. 1, comma
769 della L. n. 160/2019 in base al quale alcuna dichiarazione è da effettuare ai fini di esenzione, non potendo la dichiarazione ai fini IMU essere costitutiva del diritto all'agevolazione che al più il contribuente avrebbe potuto subire una sanzione pari ad € 50,00. Precisava inoltre che l'agevolazione è prevista nel regolamento comunale (art. 9, comma 2 punto IX) senza al contempo prevedere alcun obbligo dichiarativo a pena di decadenza.
Nel giudizio di prime cure si costituiva l'Ente impositore sostenendo la legittimità della pretesa.
Con la sentenza oggetto del presente gravame i primi Giudici rigettavano il ricorso condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in €.800,00 omnicomprensive.
In particolare i primi Giudici dopo aver rigettato l'eccezione inerente il difetto di motivazione dell'atto impugnato così motivavano la loro decisione: “Alla luce di quanto sin qui esposto circa la Dichiarazione IMU da considerarsi ai sensi del citato art. 2 presupposto per l'accesso all'agevolazione invocata, pare opportuno ribadire come la stessa non costituisca oggetto di un obbligo a carico del contribuente ma piuttosto di un onere. Ciò per rispondere alla richiesta avanzata in subordine nel ricorso di pagamento della “la sanzione edittale di omessa dichiarazione per violazione formale, con irrogazione della sanzione di euro 50,00.” quest'ultima prevista, invero, nei casi in cui la legge preveda uno specifico obbligo dichiarativo. Ebbene, nella classica distinzione tra “obbligo” e “onere” il mancato adempimento di un “obbligo” implica l'irrogazione della sanzione all'uopo comminata mentre la mancata realizzazione di un “onere” implica soltanto il non realizzarsi dell'effetto giuridico favorevole per l'onerato. Nel caso di specie l'art. 2, D.L. n. 102/2013, ha introdotto al comma 5 bis un chiaro “onere” a carico del soggetto passivo, per cui in assenza di Dichiarazione il beneficio semplicemente non compete.
Infine, quanto al richiamo effettuato dalla ricorrente alla Legge di Bilancio 2020 che ha abolito l'onere dichiarativo, quest'ultima può chiaramente trovare applicazione dalla sua entrata in vigore considerato il ben noto principio vigente nell'ordinamento giuridico italiano della irretroattività della legge (art. 11 delle preleggi del Cod.Civ.), posto che all'epoca l'unica normativa nazionale in materia era quella indicata dall'art. 2 del D. L. n. 102/2013, convertito con Legge 28 ottobre 2013, n. 124 (che prevedeva, appunto, l'onere dichiarativo per i contribuenti che volessero beneficiare, tra gli altri, dell'agevolazione prevista per i cd. beni merce, pena la decadenza dello stesso trattamento beneficale).
Per tale motivo la richiesta della Ricorrente si palesa illegittima e va pertanto respinta.”
L'appellante impugna la sentenza di prime cure riproponendo gli stessi motivi del ricorso di primo grado.
In particolare ribadisce il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento e la spettanza dell'esenzione anche in assenza della dichiarazione IMU in quanto non espressamente prevista dal regolamento comunale ed in ogni caso abrogata dall'art. 1, comma 769 della L. n. 160/2019.
Conclude l'appellante con la richiesta di accoglimento dell'appello con conseguente annullamento dell'avviso di accertamento fatta salva la debenza del tributo per €. 506,07 oltre sanzioni ed interessi. In subordine chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento con applicazione della sanzione di €.50,00 per errore formale di omessa dichiarazione.
Con vittoria di spese ed onorari di lite del doppio grado di giudizio.
L'appello viene iscritto a ruolo il 13 dicembre 2022.
Con memoria del 12 gennaio 2023 si costituisce in giudizio il Comune di Latina chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Con successiva memoria illustrativa depositata il 29 novembre 2025 il Comune di Latina insiste per il rigetto dell'appello replicando alle eccezioni sollevate dall'appellante.
La causa viene trattata il giorno 10 dicembre 2025 in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte dichiara la parziale cessazione della materia del contendere limitatamente all'importo di €.507,06 oltre sanzioni ed interessi in quanto per tale importo già nel ricorso introduttivo la società Ricorrente_1 S.r.l. aveva espressamente riconosciuto la debenza del tributo oltre sanzioni ed interessi.
Con il primo motivo di appello viene riproposta l'eccezione inerente il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento. L'eccezione è infondata. L'avviso di accertamento contiene tutti gli elementi necessari per far chiaramente comprendere le ragioni della pretesa. In particolar modo vengono distintamente indicate le unità immobiliari per le quali viene chiesto il tributo riportando gli estremi catastali, la base imponibile, il periodo di possesso e l'imposta dovuta.
L'eccezione è quindi rigettata.
Con il secondo motivo di appello viene riproposta l'eccezione inerente i la spettanza dell'esenzione anche in assenza della dichiarazione IMU in quanto non espressamente prevista dal regolamento comunale ed in ogni caso abrogata dall'art. 1, comma 769 della L. n. 160/2019.
L'eccezione è infondata.
L'art. 2, comma 5 bis, del DL n. 102/2013, vigente per l'annualità in questione, è infatti chiaro nel prevedere
“a pena di decadenza” la necessaria presentazione di tempestiva e apposita dichiarazione, per la quale si fa riferimento a specifico modello ministeriale, con cui il contribuente attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.
Ritiene la Corte che la lettura esegetica della disposizione non lascia spazio a dubbi interpretativi.
Inoltre questa Corte ritiene che non vi sia motivo di discostarsi dalla giurisprudenza di legittimità che anzi, si condivide pienamente, che pronunciandosi sul tema specifico ha ripetutamente ribadito la necessità di presentare la dichiarazione. In particolare, tra le tante, Cass. n.21465/2020, Cass. n.5191/2021, Cass.
n.28806/2023.
Ed ancor di più, con l'ordinanza 8357 del 30/03/2025 la Suprema Corte ha precisato l'obbligo di reiterare la presentazione della denuncia IMU per ciascuna annualità per la quale si chiede l'applicazione dell'esenzione.
Sul punto si evidenzia che la società appellante non ha dimostrato di aver presentato la dichiarazione.
Pertanto, in mancanza della presentazione della dichiarazione, appare superfluo esaminare la sussistenza degli altri requisiti necessari per l'esenzione tra i quali l'indicazione in bilancio degli immobili tra le rimanenze.
Inoltre anche il richiamo alla all'art. 1, comma 769 della L. n. 160/2019 è inidoneo a far superare l'obbligo dichiarativo.
Sul punto è opportuno precisare che l'obbligo dichiarativo previsto a pena di decadenza dall'art. 2, comma
5-bis, del D.L. n. 102/2013, non è non è stato espressamente previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 751, della Legge n. 160/2019.
Tuttavia, come ribadito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5191/2022, l'art. 2, comma 5-bis, non
è stato abrogato (in senso conforme Cass. n. 28806/2023, Cass.32115/2024 ). Pertanto anche nella nuova
IMU disciplinata dalla legge n. 160 del 2019, permane l'obbligo di presentazione della dichiarazione, a pena di decadenza, per ottenere le agevolazioni previste per i cd. beni merce.
Ed ancor di più, con l'ordinanza 8357 del 30/03/2025, i giudici della Cassazione hanno addirittura ritenuto sussistente l'obbligo di reiterare la presentazione della denuncia IMU per ciascuna annualità per la quale si chiede l'applicazione dell'esenzione.
Tanto, in quanto trattasi “di fatti potenzialmente variabili da periodo a periodo, e che vanno dunque portati a conoscenza dell'Ente impositore circa la loro permanenza”.
L'eccezione è quindi rigettata.
L'appello è pertanto rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara parzialmente cessata la materia del contendere per l'importo di €.507,06 oltre sanzioni ed interessi. Rigetta per il resto. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in €.1.500,00 oltre accessori di legge, se spettanti.
Così deciso in Roma all'udienza del 10 dicembre 2025.
Il LA Il Presidente