Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/03/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni, all'udienza del 03/03/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 4418/2017 R.G., promossa da:
nato il [...] a [...]_1
elettivamente domiciliato in Via NicolaC.F. 1
, Cod. Fisc.
Fabrizi n.109 is. 189 98123 MESSINA presso lo studio dell'Avv. CARCIONE
ROSETTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CP 1 CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA 301 BIS
98123 MESSINA presso lo studio dell'Avv. GRAMUGLIA FRANCESCO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente -
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
La sig.ra Parte 1 ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., contestando il provvedimento dell' CP_1 che ha determinato il disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo per l'anno 2015, con conseguente cancellazione dagli elenchi anagrafici e richiesta di restituzione delle somme percepite a titolo di prestazioni previdenziali.
L'CP 1, costituitosi in giudizio, ha sollevato in via preliminare l'eccezione di decadenza dell'azione, in conformità all'art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7,
convertito in L. 11 marzo 1970, n. 83. Secondo la difesa dell' CP_2 il ricorso è stato proposto oltre il termine perentorio di 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'elenco telematico, modalità equiparata a una valida notifica ex
Dall'analisi documentale emerge che la cancellazione della sig.ra Pt 1 dagli elenchi anagrafici è stata pubblicata il 10 marzo 2017, con termine di pubblicazione al 25 marzo 2017. L'azione giudiziaria è stata incardinata nel mese di dicembre 2017, quindi ben oltre il termine decadenziale di 120 giorni previsto dalla disciplina applicabile.
Secondo consolidata giurisprudenza, il termine di decadenza nelle controversie previdenziali ha natura sostanziale e non processuale, risultando pertanto insuscettibile di interruzione o sospensione, anche in caso di presentazione di ricorso amministrativo tardivo. Inoltre, il dies a quo per la proposizione del ricorso giurisdizionale coincide con la scadenza dei termini previsti per l'esaurimento del procedimento amministrativo. Tale principio è stato confermato reiteratamente dalla giurisprudenza di legittimità.
Alla luce delle suddette considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza.
In ragione della natura assorbente della questione pregiudiziale di decadenza, non si procede all'esame del merito della domanda.
Tenuto conto della complessità interpretativa della normativa in materia di iscrizione agli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e dell'evoluzione giurisprudenziale sul punto, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla sig.ra Parte 1 contro l'CP_1 per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del D.L. 3
febbraio 1970, n. 7;
2. Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Patti 03/03/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo