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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2025, n. 9325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9325 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 34604/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del dott. Maurizio Giuseppe Ciocca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'Avv. PISCITELLI LUCIA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Caserta, via Fulvio Renella n. 88
- OPPONENTE contro
Controparte_1
- OPPOSTO
Oggetto: opposizione all'esecuzione.
La parte costituita concludeva come in atti, nei seguenti termini.
Per l'opponente: “Voglia l'On.le Tribunale di Milano adito, respinta ogni contraria istanza, così provvedere: e - in via pregiudiziale, accogliere l'eccezione sollevata di difetto di legittimazione attiva;
1) in via preliminare, sospendere – limitatamente alla somma contestata – l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Napoli Nord;
2) nel merito, accertare e dichiarare – per le ragioni meglio espresse in narrativa – l'inesistenza del diritto dell'opposto di procedere ad esecuzione forzata per la parte di interessi indicati nell'atto di precetto pari all'importo complessivo di Euro somma
64.975,41 di cui, in particolare, Euro 51.531,39, a titolo di capitale, Euro 294,00 dalla decorrenza del credito a titolo di interessi ex art. 1284 c.c., Euro 12.449,42 con decorrenza dalla domanda giudiziale ex art. 1284 c.c., Euro
510,30 comprensivi di compensi per precetto, spese generali e cpa;
Euro 189,00 per compensi ed interessi ex art. 1284
c.c.; 3) condannare controparte al rimborso delle spese, anche generali, e competenze del giudizio di opposizione, con Iva e
Cpa” (memoria integrativa, dep. tel. 14.3.2025). FATTO
Con atto di citazione notificato il 3.10.2024 e iscritto a ruolo il 4.10.2024, Parte_1 conveniva in giudizio , innanzi al Tribunale di Milano, proponendo Controparte_1 opposizione avverso l'atto di precetto ricevuto il 18.9.2024 e recante un ammontare complessivamente pari ad euro 64.975,41.
Nel dettaglio, l'opponente rappresentava che il titolo esecutivo fatto valere dall'intimante consisteva nella sentenza n. 2973/2024 pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord in data
19.6.2024 e resa nei rapporti tra e la compagnia assicurativa. Testimone_1
L'intimata deduceva inoltre di avere appreso soltanto con la notifica dell'atto di precetto che controparte aveva ottenuto la rettifica dei dati anagrafici da femminile a maschile, con conseguente sostituzione del nome in in luogo di , in forza della sentenza n. CP_1 Tes_1
5087/2023 R.G.V.G. pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord in data 15.12.2023.
Ciò posto, , con un primo motivo di opposizione, sosteneva il difetto di Parte_1 legittimazione attiva di , in quanto l'intervenuto mutamento di sesso Controparte_1 risaliva ad un'epoca antecedente alla formazione del titolo esecutivo e non era stato tempestivamente portato a conoscenza della compagnia assicurativa, di talché quest'ultima si era venuta a trovare nell'oggettiva impossibilità sopravvenuta di adempiere spontaneamente al pagamento del dovuto.
Al contempo, l'opponente, con un secondo motivo di opposizione, riteneva l'erroneità dell'ammontare preteso dall'intimante a titolo di interessi, in quanto il saggio applicabile corrispondeva a quello legale ai sensi dell'art. 1284, c. 1, c.c.
In considerazione di tutto ciò, l'intimata invocava, in via preliminare, la declaratoria di carenza di legittimazione attiva di controparte e, in via pregiudiziale, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, mentre, in via principale, domandava l'accertamento e la declaratoria dell'inesistenza del diritto avversario di procedere in executivis con riferimento agli interessi eccedenti la misura di cui all'art. 1284, c. 1, c.c.
Con vittoria delle spese di lite.
, pur ritualmente evocato in causa, non si costituiva in giudizio e Controparte_1 veniva pertanto dichiarato contumace.
Disposta, con provvedimento reso in sede di verifiche preliminari ai sensi dell'art. 171 bis
c.p.c., la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione, Pt_1
depositava la propria memoria integrativa.
[...]
2 Il Tribunale, istruita la vertenza in via documentale, tratteneva la causa in decisione a seguito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale tenutasi all'udienza del
4.11.2025, riservandosi di procedere al successivo deposito della sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sexies, u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
Le domande attoree – che risultano riconducibili ad un giudizio ex art. 615 c.p.c. – devono essere in parte accolte, per le ragioni di seguito illustrate.
* * *
Il primo motivo di opposizione è infondato.
Da un lato, invero, occorre osservare che non risulta revocabile in dubbio – né l'opponente ha effettivamente posto in discussione (cfr. pp. 4 e 5, citazione) – che Controparte_1 fosse “già in virtù di Sentenza del Tribunale di Napoli Nord NRG Parte_2
5087/2023 avente ad oggetto rettifica di genere” (precetto, dep. tel. 27.2.2025), come peraltro emerge anche dalla procura speciale, autenticata in sede notarile il 12.7.2024, con cui “
[...]
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 consapevole delle responsabilità penali in caso CP_1 di dichiarazioni false o mendaci dichiara che esso e Controparte_1 Tes_1
nata a [...] il giorno 20 dicembre 1989 sono la stessa persona giusta Sentenza del Tribunale
[...] di Napoli Nord NRG 5087 / 2023 AC.Parete 15 aprile 2024 con il quale è stato disposto la rettifica dei dati anagrafici da femminile a maschile con conseguente sostituzione del nome in in luogo di CP_1
' e della dicitura 'femminile' in 'maschile'” (p. 11, ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dep. tel. Tes_1
27.2.2025), di talché non è ravvisabile un difetto di legittimazione attiva in capo all'intimante e neppure risulta rilevante che quest'ultimo abbia omesso “di informare il debitore della circostanza, ancor prima di procedere alla notifica della sentenza e del precetto”, e non abbia in particolare prodotto
“la sentenza di mutamento di genere nel procedimento” che ha portato alla formazione del titolo esecutivo sotteso all'atto di precetto opposto (pp. 4 e 5, citazione).
Dall'altro lato, poi, si deve evidenziare che la tesi secondo cui si sarebbe Parte_1
“trovata nell'impossibilità oggettiva sopravvenuta ad adempiere spontaneamente essendo ignara del predetto mutamento [di sesso]” (p. 5, citazione) presenta degli obiettivi profili di contraddittorietà e
3 comunque di infondatezza, in quanto l'opponente, in definitiva, ha addotto di non aver potuto procedere al pagamento del dovuto sul presupposto della rilevanza di una circostanza che, all'epoca, era allo stesso ignota e non poteva pertanto determinarne l'agire ed in quanto l'intimata, in ogni caso, non ha allegato ed eventualmente documentato di avere effettivamente tentato di eseguire tale pagamento, anche soltanto parziale, nei confronti di controparte.
Ne consegue che la censura in esame deve essere disattesa.
*
Il secondo motivo di opposizione è invece fondato.
Occorre invero considerare che la sentenza n. 2973/2024 pronunciata dal Tribunale di
Napoli Nord in data 19.6.2024 ha condannato al pagamento “dell'importo di Parte_1 euro 51.531,39, oltre interessi dalla domanda”, e “della somma di euro 152,00 per esborsi nel procedimento
V.G. n. 2802/2021, con interessi dalla domanda” (doc. 1, dep. tel. 24.10.2025).
In tal senso, il titolo esecutivo non reca un esplicito riferimento alla tipologia e al saggio degli interessi di mora da doversi applicare nel caso di specie, né l'impiegata dicitura di “interessi dalla domanda” risulta univoca, in quanto l'istituto della mora debendi e l'individuazione dei criteri di ristoro in caso di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie trovano innanzitutto disciplina, in termini generali, nella disposizione di cui all'art. 1224, c. 1, c.c., ove la prevista applicazione di “interessi legali” può essere astrattamente ed alternativamente ricondotta ad una molteplicità di tassi stabiliti dalla legge e, in particolare, alle disposizioni di cui all'art. 1284, c. 1,
c.c., di cui all'art. 1284, c. 4, c.c. ovvero di cui all'art. 4 d.lgs. 231/2002.
In proposito, poi, è noto che la giurisprudenza di legittimità ha di recente chiarito che, “ove il giudice disponga il pagamento degli 'interessi legali' senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art.
1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” (Cass., sez. un., sent. 7.5.2024, n. 12449).
Ne consegue che, nella fattispecie in esame, risultano ricorrere i presupposti per l'applicazione ed il riconoscimento dei soli interessi di cui all'art. 1284, c. 1, c.c.
Pertanto, l'intimante non avrebbe potuto pretendere il pagamento, da un lato, di euro
12.449,42 a titolo di “interessi ex art. 1284 c.c. (decorrenza dalla domanda giudiziale) dal 23/06/2022 al 16/09/2024” maturati in relazione al “capitale (opere murarie)” di euro 51.531,39 nonché il
4 pagamento, dall'altro lato, di euro 36,71 a titolo di “interessi ex art. 1284 c.c. (decorrenza dalla domanda giudiziale) dal 23/06/2022 al 16/09/2024” maturati in relazione al “capitale (esborsi procedura ex art. 810 c.p.c. - n. 2802/2021 V.G.)” di euro 152,00 (precetto, dep. tel. 27.2.2025), bensì i minori importi da calcolarsi ai sensi dell'art. 1284, c. 1, c.c. e rispettivamente pari ad euro 3.831,32 e ad euro 11,30, per un totale di euro 3.842,62.
*
Alla luce di tutto ciò, va accertata e dichiarata l'insussistenza del diritto di CP_1 di procedere in executivis – con riguardo alla pretesa recata dall'atto di precetto a
[...] titolo di interessi – per la parte eccedente la misura di cui all'art. 1284, c. 1, c.c.
Per l'effetto, poi, va dichiarata la parziale inefficacia del medesimo atto di precetto opposto ove è stato richiesto il pagamento di un ammontare – sempre a titolo di interessi, per il periodo di tempo compreso tra il 23.6.2022 e il 16.9.2024 – complessivamente superiore ad euro 936,90, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che “l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cass., sez. VI, ord. 19.12.2014, n. 27032).
In tal senso, è altresì possibile precisare che le ulteriori pretese recate dall'intimazione ex art. 480 c.p.c. in esame risultano dovute dall'intimata e restano senz'altro confermate.
* * *
In ragione della parziale soccombenza reciproca, si ritiene che – ex art. 92, c. 2, c.p.c. – le spese di lite debbano essere compensate tra le parti nella misura di un mezzo, con condanna dell'opposto alla rifusione delle residue spese processuali in favore di . Parte_1
Ciò secondo quanto indicato in dispositivo, ove la liquidazione dell'intero è stata operata tenuto conto del valore della controversia, del corrispondente scaglione di riferimento per le cause di cognizione innanzi al Tribunale, dell'assenza sia di attività istruttoria orale sia di scritti difensivi ex art. 189 c.p.c. e, dunque, della sostanziale coincidenza tra la fase di trattazione e la fase decisionale, secondo una quantificazione compresa tra i minimi e i medi tabellari.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara l'insussistenza del diritto di di procedere in executivis, Controparte_1
5 con riguardo alla pretesa recata dall'atto di precetto a titolo di interessi, limitatamente alla parte eccedente la misura di cui all'art. 1284, c. 1, c.c.; per l'effetto, con specifico riferimento agli interessi maturati nel periodo di tempo compreso tra il 23.6.2022 e il 16.9.2024, dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto opposto esclusivamente in relazione all'ammontare superiore ad euro 3.842,62; rigetta nel resto l'opposizione; liquida le spese di lite, per l'intero, nella complessiva misura di euro 7.200,00 oltre spese generali al 15%, iva se dovuta e cpa;
compensa le spese processuali nella misura di un mezzo;
condanna l'opposto alla rifusione delle residue spese di lite in favore di . Parte_1
Milano, 4 dicembre 2025
IL GIUDICE DOTT. MAURIZIO GIUSEPPE CIOCCA
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica e in persona del dott. Maurizio Giuseppe Ciocca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'Avv. PISCITELLI LUCIA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Caserta, via Fulvio Renella n. 88
- OPPONENTE contro
Controparte_1
- OPPOSTO
Oggetto: opposizione all'esecuzione.
La parte costituita concludeva come in atti, nei seguenti termini.
Per l'opponente: “Voglia l'On.le Tribunale di Milano adito, respinta ogni contraria istanza, così provvedere: e - in via pregiudiziale, accogliere l'eccezione sollevata di difetto di legittimazione attiva;
1) in via preliminare, sospendere – limitatamente alla somma contestata – l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Napoli Nord;
2) nel merito, accertare e dichiarare – per le ragioni meglio espresse in narrativa – l'inesistenza del diritto dell'opposto di procedere ad esecuzione forzata per la parte di interessi indicati nell'atto di precetto pari all'importo complessivo di Euro somma
64.975,41 di cui, in particolare, Euro 51.531,39, a titolo di capitale, Euro 294,00 dalla decorrenza del credito a titolo di interessi ex art. 1284 c.c., Euro 12.449,42 con decorrenza dalla domanda giudiziale ex art. 1284 c.c., Euro
510,30 comprensivi di compensi per precetto, spese generali e cpa;
Euro 189,00 per compensi ed interessi ex art. 1284
c.c.; 3) condannare controparte al rimborso delle spese, anche generali, e competenze del giudizio di opposizione, con Iva e
Cpa” (memoria integrativa, dep. tel. 14.3.2025). FATTO
Con atto di citazione notificato il 3.10.2024 e iscritto a ruolo il 4.10.2024, Parte_1 conveniva in giudizio , innanzi al Tribunale di Milano, proponendo Controparte_1 opposizione avverso l'atto di precetto ricevuto il 18.9.2024 e recante un ammontare complessivamente pari ad euro 64.975,41.
Nel dettaglio, l'opponente rappresentava che il titolo esecutivo fatto valere dall'intimante consisteva nella sentenza n. 2973/2024 pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord in data
19.6.2024 e resa nei rapporti tra e la compagnia assicurativa. Testimone_1
L'intimata deduceva inoltre di avere appreso soltanto con la notifica dell'atto di precetto che controparte aveva ottenuto la rettifica dei dati anagrafici da femminile a maschile, con conseguente sostituzione del nome in in luogo di , in forza della sentenza n. CP_1 Tes_1
5087/2023 R.G.V.G. pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord in data 15.12.2023.
Ciò posto, , con un primo motivo di opposizione, sosteneva il difetto di Parte_1 legittimazione attiva di , in quanto l'intervenuto mutamento di sesso Controparte_1 risaliva ad un'epoca antecedente alla formazione del titolo esecutivo e non era stato tempestivamente portato a conoscenza della compagnia assicurativa, di talché quest'ultima si era venuta a trovare nell'oggettiva impossibilità sopravvenuta di adempiere spontaneamente al pagamento del dovuto.
Al contempo, l'opponente, con un secondo motivo di opposizione, riteneva l'erroneità dell'ammontare preteso dall'intimante a titolo di interessi, in quanto il saggio applicabile corrispondeva a quello legale ai sensi dell'art. 1284, c. 1, c.c.
In considerazione di tutto ciò, l'intimata invocava, in via preliminare, la declaratoria di carenza di legittimazione attiva di controparte e, in via pregiudiziale, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, mentre, in via principale, domandava l'accertamento e la declaratoria dell'inesistenza del diritto avversario di procedere in executivis con riferimento agli interessi eccedenti la misura di cui all'art. 1284, c. 1, c.c.
Con vittoria delle spese di lite.
, pur ritualmente evocato in causa, non si costituiva in giudizio e Controparte_1 veniva pertanto dichiarato contumace.
Disposta, con provvedimento reso in sede di verifiche preliminari ai sensi dell'art. 171 bis
c.p.c., la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione, Pt_1
depositava la propria memoria integrativa.
[...]
2 Il Tribunale, istruita la vertenza in via documentale, tratteneva la causa in decisione a seguito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale tenutasi all'udienza del
4.11.2025, riservandosi di procedere al successivo deposito della sentenza nelle forme di cui all'art. 281 sexies, u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti dall'art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 118 disp. att. c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su precedenti conformi.
Le domande attoree – che risultano riconducibili ad un giudizio ex art. 615 c.p.c. – devono essere in parte accolte, per le ragioni di seguito illustrate.
* * *
Il primo motivo di opposizione è infondato.
Da un lato, invero, occorre osservare che non risulta revocabile in dubbio – né l'opponente ha effettivamente posto in discussione (cfr. pp. 4 e 5, citazione) – che Controparte_1 fosse “già in virtù di Sentenza del Tribunale di Napoli Nord NRG Parte_2
5087/2023 avente ad oggetto rettifica di genere” (precetto, dep. tel. 27.2.2025), come peraltro emerge anche dalla procura speciale, autenticata in sede notarile il 12.7.2024, con cui “
[...]
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 consapevole delle responsabilità penali in caso CP_1 di dichiarazioni false o mendaci dichiara che esso e Controparte_1 Tes_1
nata a [...] il giorno 20 dicembre 1989 sono la stessa persona giusta Sentenza del Tribunale
[...] di Napoli Nord NRG 5087 / 2023 AC.Parete 15 aprile 2024 con il quale è stato disposto la rettifica dei dati anagrafici da femminile a maschile con conseguente sostituzione del nome in in luogo di CP_1
' e della dicitura 'femminile' in 'maschile'” (p. 11, ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dep. tel. Tes_1
27.2.2025), di talché non è ravvisabile un difetto di legittimazione attiva in capo all'intimante e neppure risulta rilevante che quest'ultimo abbia omesso “di informare il debitore della circostanza, ancor prima di procedere alla notifica della sentenza e del precetto”, e non abbia in particolare prodotto
“la sentenza di mutamento di genere nel procedimento” che ha portato alla formazione del titolo esecutivo sotteso all'atto di precetto opposto (pp. 4 e 5, citazione).
Dall'altro lato, poi, si deve evidenziare che la tesi secondo cui si sarebbe Parte_1
“trovata nell'impossibilità oggettiva sopravvenuta ad adempiere spontaneamente essendo ignara del predetto mutamento [di sesso]” (p. 5, citazione) presenta degli obiettivi profili di contraddittorietà e
3 comunque di infondatezza, in quanto l'opponente, in definitiva, ha addotto di non aver potuto procedere al pagamento del dovuto sul presupposto della rilevanza di una circostanza che, all'epoca, era allo stesso ignota e non poteva pertanto determinarne l'agire ed in quanto l'intimata, in ogni caso, non ha allegato ed eventualmente documentato di avere effettivamente tentato di eseguire tale pagamento, anche soltanto parziale, nei confronti di controparte.
Ne consegue che la censura in esame deve essere disattesa.
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Il secondo motivo di opposizione è invece fondato.
Occorre invero considerare che la sentenza n. 2973/2024 pronunciata dal Tribunale di
Napoli Nord in data 19.6.2024 ha condannato al pagamento “dell'importo di Parte_1 euro 51.531,39, oltre interessi dalla domanda”, e “della somma di euro 152,00 per esborsi nel procedimento
V.G. n. 2802/2021, con interessi dalla domanda” (doc. 1, dep. tel. 24.10.2025).
In tal senso, il titolo esecutivo non reca un esplicito riferimento alla tipologia e al saggio degli interessi di mora da doversi applicare nel caso di specie, né l'impiegata dicitura di “interessi dalla domanda” risulta univoca, in quanto l'istituto della mora debendi e l'individuazione dei criteri di ristoro in caso di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie trovano innanzitutto disciplina, in termini generali, nella disposizione di cui all'art. 1224, c. 1, c.c., ove la prevista applicazione di “interessi legali” può essere astrattamente ed alternativamente ricondotta ad una molteplicità di tassi stabiliti dalla legge e, in particolare, alle disposizioni di cui all'art. 1284, c. 1,
c.c., di cui all'art. 1284, c. 4, c.c. ovvero di cui all'art. 4 d.lgs. 231/2002.
In proposito, poi, è noto che la giurisprudenza di legittimità ha di recente chiarito che, “ove il giudice disponga il pagamento degli 'interessi legali' senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall'art.
1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” (Cass., sez. un., sent. 7.5.2024, n. 12449).
Ne consegue che, nella fattispecie in esame, risultano ricorrere i presupposti per l'applicazione ed il riconoscimento dei soli interessi di cui all'art. 1284, c. 1, c.c.
Pertanto, l'intimante non avrebbe potuto pretendere il pagamento, da un lato, di euro
12.449,42 a titolo di “interessi ex art. 1284 c.c. (decorrenza dalla domanda giudiziale) dal 23/06/2022 al 16/09/2024” maturati in relazione al “capitale (opere murarie)” di euro 51.531,39 nonché il
4 pagamento, dall'altro lato, di euro 36,71 a titolo di “interessi ex art. 1284 c.c. (decorrenza dalla domanda giudiziale) dal 23/06/2022 al 16/09/2024” maturati in relazione al “capitale (esborsi procedura ex art. 810 c.p.c. - n. 2802/2021 V.G.)” di euro 152,00 (precetto, dep. tel. 27.2.2025), bensì i minori importi da calcolarsi ai sensi dell'art. 1284, c. 1, c.c. e rispettivamente pari ad euro 3.831,32 e ad euro 11,30, per un totale di euro 3.842,62.
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Alla luce di tutto ciò, va accertata e dichiarata l'insussistenza del diritto di CP_1 di procedere in executivis – con riguardo alla pretesa recata dall'atto di precetto a
[...] titolo di interessi – per la parte eccedente la misura di cui all'art. 1284, c. 1, c.c.
Per l'effetto, poi, va dichiarata la parziale inefficacia del medesimo atto di precetto opposto ove è stato richiesto il pagamento di un ammontare – sempre a titolo di interessi, per il periodo di tempo compreso tra il 23.6.2022 e il 16.9.2024 – complessivamente superiore ad euro 936,90, in quanto la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che “l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cass., sez. VI, ord. 19.12.2014, n. 27032).
In tal senso, è altresì possibile precisare che le ulteriori pretese recate dall'intimazione ex art. 480 c.p.c. in esame risultano dovute dall'intimata e restano senz'altro confermate.
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In ragione della parziale soccombenza reciproca, si ritiene che – ex art. 92, c. 2, c.p.c. – le spese di lite debbano essere compensate tra le parti nella misura di un mezzo, con condanna dell'opposto alla rifusione delle residue spese processuali in favore di . Parte_1
Ciò secondo quanto indicato in dispositivo, ove la liquidazione dell'intero è stata operata tenuto conto del valore della controversia, del corrispondente scaglione di riferimento per le cause di cognizione innanzi al Tribunale, dell'assenza sia di attività istruttoria orale sia di scritti difensivi ex art. 189 c.p.c. e, dunque, della sostanziale coincidenza tra la fase di trattazione e la fase decisionale, secondo una quantificazione compresa tra i minimi e i medi tabellari.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara l'insussistenza del diritto di di procedere in executivis, Controparte_1
5 con riguardo alla pretesa recata dall'atto di precetto a titolo di interessi, limitatamente alla parte eccedente la misura di cui all'art. 1284, c. 1, c.c.; per l'effetto, con specifico riferimento agli interessi maturati nel periodo di tempo compreso tra il 23.6.2022 e il 16.9.2024, dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto opposto esclusivamente in relazione all'ammontare superiore ad euro 3.842,62; rigetta nel resto l'opposizione; liquida le spese di lite, per l'intero, nella complessiva misura di euro 7.200,00 oltre spese generali al 15%, iva se dovuta e cpa;
compensa le spese processuali nella misura di un mezzo;
condanna l'opposto alla rifusione delle residue spese di lite in favore di . Parte_1
Milano, 4 dicembre 2025
IL GIUDICE DOTT. MAURIZIO GIUSEPPE CIOCCA
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