Ordinanza cautelare 14 marzo 2025
Decreto collegiale 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 14/03/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00988/2025 REG.PROV.CAU.
N. 01288/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1288 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma, non costituito in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) n. 00657/2025, resa tra le parti;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 il Cons. Enzo Bernardini, nessuno presente per le parti, come da verbale;
Premesso che:
- il legale del ricorrente con il ricorso qui in scrutinio ha chiesto la riforma “ dell'ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, Tar Lazio, Sez. I Ter. depositata -OMISSIS- (all.1), che ha rigettato la richiesta di sospensione del provvedimento di rigetto della conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato ”;
- il provvedimento citato è in realtà un’ordinanza presidenziale, sempre del Tar, afferente il deposito di atti intimato al Ministero dell’Interno (e ancora non riscontrato dal Dicastero), in esito ad istanza della parte qui appellante;
Considerato che:
- con successiva memoria, in data 7 marzo 2025, il legale ha riferito che per “ errore si è depositata l’ordinanza presidenziale al posto dell’ordinanza cautelare impugnata ”;
- dalla lettura degli atti emerge con chiarezza che l’istanza è volta alla riforma dell’ordinanza cautelare n. 00657/2025;
Ritenuto, alla luce della sommaria delibazione tipica di questa fase e come adeguatamente vagliato dal Giudice di prime cure, che l’istanza cautelare, indipendentemente dal deposito degli atti disposto dal Giudice di prime cure, non appare favorevolmente valutabile sotto il profilo del fumus boni iuris, in quanto l’incapienza del reddito del datore di lavoro costituisce una ragione ostativa all’accoglimento all’istanza per la conversione del permesso di soggiorno da studio a lavoro subordinato;
Il Collegio ritiene di dover respingere l’istanza cautelare.
Le spese del presente grado del giudizio cautelare possano essere compensate, in considerazione della natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello cautelare (Ricorso n. 1288/2025).
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante e di altre persone fisiche menzionate nella decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.