CA
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 06/11/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Dr. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel.
3) Dr. Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1337/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA con sede in Marsala, c.f. rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Mauro Marchello;
appellante
CONTRO con sede legale in Pordenone, C.F.– P.I. CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Santini;
appellata
Conclusioni dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo, in accoglimento del proposto gravame, riformando parzialmente la sentenza impugnata, IN VIA ISTRUTTORIA - disporre il richiamo del CTU affinchè siano determinati separatamente i costi dei lavori necessari per l'incremento da 4 a 5 2
settori e da 5 a 6 settori dell'impianto irriguo per cui è causa;
- ammettere la produzione documentale depositata nell'odierno giudizio di appello. NEL
MERITO, - accertare e dichiarare il concorso di colpa di nella CP_1 causazione del danno per una percentuale non inferiore al 45% di € 61.929,46, addebitandole il corrispondente importo di € 27.868,26; - accertare e dichiarare la compensazione giudiziale dei due crediti corrispondenti di €34.061,20; - conseguentemente, condannare al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della somma di € 10.679,66, con gli interessi di cui al D. Lgs. n. 231/2002 dal
31.05.2019 – data di scadenza della prima fattura – fino al soddisfo;
- compensare integralmente le spese del primo giudizio, comprese quelle di CTU. -
Con vittoria delle spese del presente giudizio di appello.”
Conclusioni dell'appellata: “- in via pregiudiziale: ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e per i motivi esposti in narrativa d'atto, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello e della impugnazione svolta da - in rito, in via Parte_1 pregiudiziale: ai sensi dell'art. 345, comma terzo, dichiarare inammissibile le nuove produzioni documentali di in particolare il documento n. 4 Parte_1 allegato all'atto di citazione in appello, di cui si chiede l'espunzione dal giudizio;
- nel merito: respingere la domanda d'appello proposta da poiché Parte_1 infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 517/2022, pubblicata il 22.06.2022, del Tribunale di Marsala, resa nel procedimento avente
R.G. 2250/2019”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n.ro 517/2022 del 22 giugno 2022 il Tribunale di Marsala, definendo il giudizio sorto dalla opposizione proposta da avverso il CP_1 decreto ingiuntivo n.ro 631/2019, notificato il 30.7.2019, con cui alla opponente 3
era stato intimato il pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
44.740,86, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di saldo del corrispettivo per la fornitura di complessivi 180.200 metri di ala gocciolante cilindrica con gocciolatore autocompensante, revocava il decreto e condannava l'opposta al pagamento a favore della controparte della somma di euro
17.188,60, oltre interessi dalla decisione al soddisfo, e dell'ammontare di 1/3 delle spese di lite, compensando i restanti 2/3; poneva, infine, interamente a carico di i costi della c.t.u. svolta nel corso del giudizio. Parte_1
Ha proposto appello chiedendo, in parziale riforma della sentenza di Parte_1 primo grado, l'accoglimento delle richieste riportate in epigrafe. Ha resistito la istando per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, per il CP_1 rigetto del gravame, con conferma del provvedimento impugnato.
La causa è stata posta in decisione in data 23 maggio – 9 giugno 2025 a seguito di trattazione scritta, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
***
La sentenza impugnata ha sviluppato il seguente percorso argomentativo: 1) sussiste l'inadempimento della rispetto al contratto concluso tra le parti Parte_1 il 10.1.2019 (mediante conferma del coevo ordine di acquisto) atteso che, come acclarato dagli accertamenti peritali, l'ala gocciolante consegnata alla , CP_1 società friulana dedita alla impiantistica, e da questa, a sua volta, utilizzata nella realizzazione dell'impianto irriguo di un esteso vigneto di una azienda agricola locale, non si presentava conforme alle caratteristiche pattuite in quanto la portata d'acqua effettivamente erogata dai gocciolatori non era di 1L/h, come indicato nell'ordine e nella scheda tecnica del prodotto (con “tolleranza” che poteva raggiungere, in base alla normativa tecnica, 1,07L/h), ma, mediamente, di
1,36 L/h; 2) peraltro, tale non conformità, in una misura media di 1,11 L/h, era 4
emersa già in fase di collaudo eseguito dalla stessa il 23.1.2019 cosicché Pt_1 dovevano ritenersi irrilevanti “eventuali errori di progettazione commessi da
; 3) il danno per poteva essere stimato in misura CP_1 CP_1 corrispondente al costo della soluzione tecnica individuata dal c.t.u. in alternativa al più oneroso intervento di sostituzione completa dell'ala gocciolante, soluzione rappresentata dall'ampliamento del numero di settori (dai quattro realizzati a sei) di suddivisione dell'impianto, costo che era stato quantificato dall'ausiliario, sulla scorta di apposito computo tecnico estimativo dei lavori all'uopo necessari, nell'importo di euro 61.929,46; 3) effettuata la compensazione di tale importo con il controcredito costituito dal saldo-prezzo preteso da quest'ultima risultava Pt_1 debitrice della somma oggetto della statuizione condannatoria (euro 61.929,46 - euro 44.740,86); 4) l'esito complessivo del giudizio giustificava la parziale compensazione delle spese di lite.
Con il primo motivo di gravame l'appellante, senza contestare la non conformità alle specifiche contrattuali del materiale venduto, ha lamentato l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice nel non aver ritenuto la sussistenza di un concorso di colpa della nella causazione del danno. Ha premesso, al CP_1 riguardo, come il c.t.u. aveva evidenziato che, anche nel caso in cui l'ala gocciolante avesse mantenuto la portata di erogazione idrica prevista, l'impianto per come progettato e poi realizzato, ossia con suddivisione in quattro settori, non avrebbe potuto assicurare quanto richiesto alla dalla azienda agricola CP_1 committente la quale, a sua volta, per avere disponibilità di acqua 24 ore su 24, sette giorni su sette, si era accordata con il Controparte_2 per una somministrazione con portata massima di 24 l/s; mantenendo tale portata, infatti, sarebbe stato comunque necessario distribuire il sistema su cinque settori. Ha, quindi, sostenuto che il costo dell'intervento “alternativo” sopra detto avrebbe dovuto essere parzialmente imputato anche alla e ha CP_1 5
proposto, sulla scorta della relazione di un proprio tecnico allegata all'atto di appello o comunque sollecitando il richiamo del c.t.u., una ripartizione del danno tale da ridurre la propria responsabilità alla misura del 55% del risarcimento liquidato, ossia all'importo di euro 34.061,20, con la ulteriore conseguenza che, operando la compensazione col saldo-prezzo, doveva riconoscersi la permanenza del suo credito, seppure nella minore somma di euro 10.679,66, su cui gli interessi di cui al D.L.vo 231/2002 dal 31.05.2019, data di scadenza della prima fattura, fino al soddisfo. Col secondo motivo ha sollecitato, avuto riguardo al concorso anche della controparte nella causazione del danno, la compensazione integrale delle spese di lite del primo giudizio, comprese quelle di
CTU.
Il primo motivo di impugnazione è fondato nei termini che si diranno.
Effettivamente il c.t.u., ing. , non solo ebbe a rilevare la difformità Persona_1 dalle specifiche contrattuali della portata di erogazione dei gocciolatori dell'ala gocciolante prodotta dalla ma segnalò un errore di progettazione compiuto, Pt_1
a monte, dalla . CP_1
In particolare, nella sua relazione riferiva: “..nel progetto è riportato un calcolo di portata costante di 24,7 l/s per tutti i settori considerando che i gocciolatori funzionano costantemente con la portata di 1 l/h. Il sottoscritto ha eseguito i calcoli in base alle misure riportate nel progetto allegato agli atti di causa rilevando che la portata calcolata con i gocciolatori funzionanti a 1 l/h non è costante per tutti i settori e presenta un massimo per il settore n. 1 pari a 26,48
l/s.”; indi, dopo avere riportato, in appositi prospetti, le portate che sarebbero derivate, muovendo dalla specifica contrattuale dei gocciolatori, dallo sviluppo del progetto per ognuno dei quattro settori progettati (tre delle quali in ogni caso superiori a 24 l/S) e quelle che sarebbero dovute essere comunque considerate tenendo conto della pressione risultante dalla curva caratteristica dell'ala 6
gocciolante riportata nella relativa scheda tecnica, ha concluso che, con quei valori, per assicurare una erogazione continua e su sette giorni, il contratto di somministrazione dell'acqua avrebbe dovuto prevedere necessariamente una portata maggiore di quella, pari a 24l/s, convenuta col consorzio erogatore
(pag.30-32 della relazione di c.t.u. depositata il 29.7.2021), portata che, avuto vieppiù riguardo alla “tolleranza” consentita alla erogazione dei gocciolatori dalla normativa UNI EN ISO 9261, avrebbe dovuto essere di 28l/s; precisava che, ove si fosse mantenuta la portata di 24 l/s, non avrebbero dovuto essere realizzati quattro settori bensì cinque (ibidem, pag.40)
Va detto che tali rilievi, supportati, come detto, da prospetti contenenti calcoli analitici, non sono stati in alcun modo contrastati in primo grado dalla che CP_1 solo in questo grado si è limitata ad una generica e inconsistente contestazione.
Occorre aggiungere che nel supplemento di c.t.u. depositato il 20.12.2021
l'ausiliario, nell'indicare (v. pag.5) che la soluzione tecnica alternativa alla sostituzione completa dell'ala gocciolante era costituita dall'ampliamento del numero di settori in cui suddividere l'impianto di irrigazione, evidenziava che, al fine di ottenere in tutti i settori una portata inferiore a 24 l/s, era necessario suddividere l'impianto in sei settori invece dei quattro esistenti (precisava, infatti:
“con sei settore avremmo una portata media per settore pari a 22,51 l/s minore di
24,00 l/s mentre con cinque settori una portata di 27,01 l/s maggiore di 24 l/s).
Tanto premesso e tenuto conto che per la azienda agricola committente dell'impianto irriguo era presupposto imprescindibile il rispetto della portata idrica complessiva di 24 l/s per settore convenuta col – circostanza ribadita CP_2 anche in questo grado dalla stessa appellata a pag.
2-3 della sua comparsa di costituzione - deve effettivamente ritenersi che alla non può essere Pt_1 imputato l'intero danno costituito dal mancato raggiungimento di tale risultato posto che tale insuccesso fu, come si è visto, in parte frutto dell'errore di 7
progettazione fatto a monte dalla , che avrebbe dovuto in ogni caso CP_1 pianificare, anche se l'ala gocciolante fosse stata conforme a quanto pattuito, cinque settori. In altre parole, diversamente da quanto sostenuto laconicamente nella sentenza impugnata, l'errore di progettazione non può considerarsi irrilevante perché avrebbe comunque reso l'impianto inadeguato alle richieste della committente.
La misura del danno imputabile alla può poi essere adeguatamente Pt_1 calcolata in conformità alle indicazioni contenute nella c.t.p a firma dell'ing.
, senza necessità di richiamo del c.t.u.. Persona_2
Al riguardo, va premesso che, diversamente da quanto eccepito dalla appellata, la relazione del tecnico di parte non è un documento soggetto alla preclusione posta dall'art.345 c.p.c. costituendo mera allegazione difensiva (v. Cass. S.U.
13902/13, Cass. 1614/2022. 20347/17)
Ciò posto, il prefato c.t.p., muovendo dal computo metrico fatto dal c.t.u., ha evidenziato come molte delle opere ivi indicate come necessarie alla esecuzione dell'intervento “alternativo” (rispetto al rifacimento ex novo del sistema di irrigazione) sarebbero state indispensabili sia nel caso di suddivisione dell'impianto irriguo in cinque settori che in sei (ad esempio: le opere di escavazione per portare alla luce le tubazioni interrate, i lavori di modifica del controllore e del relativo software di gestione dell'impianto), mentre, in entrambi i casi, non sussistono differenze nel numero e nella lunghezza delle ali gocciolanti.
La differenza più rilevante dal punto di vista dei costi nell'ampliamento dell'impianto sino a sei settori attiene alla centralina idraulica di distribuzione dell'acqua la quale deve prevedere sei uscite, con la conseguente modifica del numero di elettrovalvole, del numero di comandi e sensori nel sistema di controllo ed anche della lunghezza delle diverse sezioni di tubazione di distribuzione. 8
Il prefato c.t.p. ha quindi concluso ritenendo che vi è un costo “fisso” di euro
56.000,00, pari al 90% di quello complessivamente stimato dal c.t.u., afferente alle opere che andrebbero eseguite in ogni caso di ampliamento dei settori, ed un costo supplementare, stimabile nel 10%, precipuamente legato al passaggio da cinque a sei settori.
Orbene, tale valutazione, in alcun modo specificamente contestata dalla difesa di
, appare ragionevole e convincente così da condurre a ritenere che l'entità CP_1 del danno causato dall'inadempimento contrattuale di vada ridotto Pt_1 all'importo del 55% del costo complessivo dei lavori stimato dal c.t.u. (45%, ossia la metà del costo “fisso” + 10% pari al costo supplementare) e, dunque, ad euro
34.061,20 (61.929,46 x 55%).
Va semmai precisato, sotto il profilo giuridico, che non si tratta tanto di ravvisare un concorso di colpa del danneggiato nella produzione del danno ai sensi dell'art.1227 co.1 c.c. – allegazione difensiva che è comunque proponibile per la prima volta in appello (v. Cass. S.U. 13902/2013, e, di recente, Cass.
31971/2024) - ma di circoscrivere il danno causato da a in sé Pt_1 CP_1 considerato, enucleandolo dal pregiudizio ultimo patito dalla azienda agricola che aveva incaricato la appellata della ideazione e realizzazione dell'impianto irriguo.
Portando in compensazione l'ammontare di tale danno con il saldo-prezzo della fornitura dell'ala gocciolante, risulta creditrice nei confronti di di euro Pt_1 CP_1
10.679,66 (44.740,86 – 34.061,20), somma su cui vanno calcolati i chiesti interessi commerciali ma, in assenza di specifica pattuizione contrattuale, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, ex art. 1284 co.4 c.c., ossia dal
30.7.2019.
L'esito finale del giudizio giustifica, in presenza di due contrapposte domande entrambe parzialmente accolte, la richiesta dell'appellante, in riforma della sentenza impugnata, di disporre la compensazione integrale delle spese di difesa 9
del primo grado. Analoga statuizione di compensazione, proprio alla luce di una valutazione unitaria del decisum, va resa per quelle del presente grado.
Per i costi della c.t.u. svolta in primo grado, resasi necessaria per l'accertamento dell'inadempimento contrattuale di e per la determinazione Parte_1 dell'ammontare esatto del risarcimento, va invece confermata la imputazione integrale a carico della appellante.
In ultimo, va accolta, ai sensi del principio generale desumibile dall'art.336 c.p.c., la richiesta avanzata da con le note del 22.11.2022 di restituzione Pt_1 dell'importo di euro 25.055,10 versato alla controparte con bonifico del 14-17 ottobre 2022 in adempimento delle statuizioni condannatorie oggi revocate.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.ro 517/2022 emessa dal Tribunale di Marsala il 22.6.2022, appellata dalla società Parte_1
- revoca le statuizioni condannatorie emesse a carico dell'appellante e condanna a corrispondere a all'esito della CP_1 Parte_1 compensazione di cui in motivazione, l'importo di euro 10.679,66, oltre interessi di cui al D.L.vo 231/2002 dal 30.7.2019 al soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di difesa del primo grado del giudizio;
- conferma nel resto la sentenza impugnata.
Condanna a restituire a la somma di euro 25.055,10 CP_1 Parte_1 versata in esecuzione delle statuizioni revocate e compensa tra le parti le spese di lite del presente grado.
Palermo, 30.10.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Dr. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliere rel.
3) Dr. Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1337/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA con sede in Marsala, c.f. rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Mauro Marchello;
appellante
CONTRO con sede legale in Pordenone, C.F.– P.I. CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Santini;
appellata
Conclusioni dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Palermo, in accoglimento del proposto gravame, riformando parzialmente la sentenza impugnata, IN VIA ISTRUTTORIA - disporre il richiamo del CTU affinchè siano determinati separatamente i costi dei lavori necessari per l'incremento da 4 a 5 2
settori e da 5 a 6 settori dell'impianto irriguo per cui è causa;
- ammettere la produzione documentale depositata nell'odierno giudizio di appello. NEL
MERITO, - accertare e dichiarare il concorso di colpa di nella CP_1 causazione del danno per una percentuale non inferiore al 45% di € 61.929,46, addebitandole il corrispondente importo di € 27.868,26; - accertare e dichiarare la compensazione giudiziale dei due crediti corrispondenti di €34.061,20; - conseguentemente, condannare al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 della somma di € 10.679,66, con gli interessi di cui al D. Lgs. n. 231/2002 dal
31.05.2019 – data di scadenza della prima fattura – fino al soddisfo;
- compensare integralmente le spese del primo giudizio, comprese quelle di CTU. -
Con vittoria delle spese del presente giudizio di appello.”
Conclusioni dell'appellata: “- in via pregiudiziale: ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e per i motivi esposti in narrativa d'atto, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello e della impugnazione svolta da - in rito, in via Parte_1 pregiudiziale: ai sensi dell'art. 345, comma terzo, dichiarare inammissibile le nuove produzioni documentali di in particolare il documento n. 4 Parte_1 allegato all'atto di citazione in appello, di cui si chiede l'espunzione dal giudizio;
- nel merito: respingere la domanda d'appello proposta da poiché Parte_1 infondata in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 517/2022, pubblicata il 22.06.2022, del Tribunale di Marsala, resa nel procedimento avente
R.G. 2250/2019”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n.ro 517/2022 del 22 giugno 2022 il Tribunale di Marsala, definendo il giudizio sorto dalla opposizione proposta da avverso il CP_1 decreto ingiuntivo n.ro 631/2019, notificato il 30.7.2019, con cui alla opponente 3
era stato intimato il pagamento in favore di della somma di euro Parte_1
44.740,86, oltre interessi e spese della procedura, a titolo di saldo del corrispettivo per la fornitura di complessivi 180.200 metri di ala gocciolante cilindrica con gocciolatore autocompensante, revocava il decreto e condannava l'opposta al pagamento a favore della controparte della somma di euro
17.188,60, oltre interessi dalla decisione al soddisfo, e dell'ammontare di 1/3 delle spese di lite, compensando i restanti 2/3; poneva, infine, interamente a carico di i costi della c.t.u. svolta nel corso del giudizio. Parte_1
Ha proposto appello chiedendo, in parziale riforma della sentenza di Parte_1 primo grado, l'accoglimento delle richieste riportate in epigrafe. Ha resistito la istando per la declaratoria di inammissibilità o, comunque, per il CP_1 rigetto del gravame, con conferma del provvedimento impugnato.
La causa è stata posta in decisione in data 23 maggio – 9 giugno 2025 a seguito di trattazione scritta, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c..
***
La sentenza impugnata ha sviluppato il seguente percorso argomentativo: 1) sussiste l'inadempimento della rispetto al contratto concluso tra le parti Parte_1 il 10.1.2019 (mediante conferma del coevo ordine di acquisto) atteso che, come acclarato dagli accertamenti peritali, l'ala gocciolante consegnata alla , CP_1 società friulana dedita alla impiantistica, e da questa, a sua volta, utilizzata nella realizzazione dell'impianto irriguo di un esteso vigneto di una azienda agricola locale, non si presentava conforme alle caratteristiche pattuite in quanto la portata d'acqua effettivamente erogata dai gocciolatori non era di 1L/h, come indicato nell'ordine e nella scheda tecnica del prodotto (con “tolleranza” che poteva raggiungere, in base alla normativa tecnica, 1,07L/h), ma, mediamente, di
1,36 L/h; 2) peraltro, tale non conformità, in una misura media di 1,11 L/h, era 4
emersa già in fase di collaudo eseguito dalla stessa il 23.1.2019 cosicché Pt_1 dovevano ritenersi irrilevanti “eventuali errori di progettazione commessi da
; 3) il danno per poteva essere stimato in misura CP_1 CP_1 corrispondente al costo della soluzione tecnica individuata dal c.t.u. in alternativa al più oneroso intervento di sostituzione completa dell'ala gocciolante, soluzione rappresentata dall'ampliamento del numero di settori (dai quattro realizzati a sei) di suddivisione dell'impianto, costo che era stato quantificato dall'ausiliario, sulla scorta di apposito computo tecnico estimativo dei lavori all'uopo necessari, nell'importo di euro 61.929,46; 3) effettuata la compensazione di tale importo con il controcredito costituito dal saldo-prezzo preteso da quest'ultima risultava Pt_1 debitrice della somma oggetto della statuizione condannatoria (euro 61.929,46 - euro 44.740,86); 4) l'esito complessivo del giudizio giustificava la parziale compensazione delle spese di lite.
Con il primo motivo di gravame l'appellante, senza contestare la non conformità alle specifiche contrattuali del materiale venduto, ha lamentato l'errore in cui sarebbe incorso il primo giudice nel non aver ritenuto la sussistenza di un concorso di colpa della nella causazione del danno. Ha premesso, al CP_1 riguardo, come il c.t.u. aveva evidenziato che, anche nel caso in cui l'ala gocciolante avesse mantenuto la portata di erogazione idrica prevista, l'impianto per come progettato e poi realizzato, ossia con suddivisione in quattro settori, non avrebbe potuto assicurare quanto richiesto alla dalla azienda agricola CP_1 committente la quale, a sua volta, per avere disponibilità di acqua 24 ore su 24, sette giorni su sette, si era accordata con il Controparte_2 per una somministrazione con portata massima di 24 l/s; mantenendo tale portata, infatti, sarebbe stato comunque necessario distribuire il sistema su cinque settori. Ha, quindi, sostenuto che il costo dell'intervento “alternativo” sopra detto avrebbe dovuto essere parzialmente imputato anche alla e ha CP_1 5
proposto, sulla scorta della relazione di un proprio tecnico allegata all'atto di appello o comunque sollecitando il richiamo del c.t.u., una ripartizione del danno tale da ridurre la propria responsabilità alla misura del 55% del risarcimento liquidato, ossia all'importo di euro 34.061,20, con la ulteriore conseguenza che, operando la compensazione col saldo-prezzo, doveva riconoscersi la permanenza del suo credito, seppure nella minore somma di euro 10.679,66, su cui gli interessi di cui al D.L.vo 231/2002 dal 31.05.2019, data di scadenza della prima fattura, fino al soddisfo. Col secondo motivo ha sollecitato, avuto riguardo al concorso anche della controparte nella causazione del danno, la compensazione integrale delle spese di lite del primo giudizio, comprese quelle di
CTU.
Il primo motivo di impugnazione è fondato nei termini che si diranno.
Effettivamente il c.t.u., ing. , non solo ebbe a rilevare la difformità Persona_1 dalle specifiche contrattuali della portata di erogazione dei gocciolatori dell'ala gocciolante prodotta dalla ma segnalò un errore di progettazione compiuto, Pt_1
a monte, dalla . CP_1
In particolare, nella sua relazione riferiva: “..nel progetto è riportato un calcolo di portata costante di 24,7 l/s per tutti i settori considerando che i gocciolatori funzionano costantemente con la portata di 1 l/h. Il sottoscritto ha eseguito i calcoli in base alle misure riportate nel progetto allegato agli atti di causa rilevando che la portata calcolata con i gocciolatori funzionanti a 1 l/h non è costante per tutti i settori e presenta un massimo per il settore n. 1 pari a 26,48
l/s.”; indi, dopo avere riportato, in appositi prospetti, le portate che sarebbero derivate, muovendo dalla specifica contrattuale dei gocciolatori, dallo sviluppo del progetto per ognuno dei quattro settori progettati (tre delle quali in ogni caso superiori a 24 l/S) e quelle che sarebbero dovute essere comunque considerate tenendo conto della pressione risultante dalla curva caratteristica dell'ala 6
gocciolante riportata nella relativa scheda tecnica, ha concluso che, con quei valori, per assicurare una erogazione continua e su sette giorni, il contratto di somministrazione dell'acqua avrebbe dovuto prevedere necessariamente una portata maggiore di quella, pari a 24l/s, convenuta col consorzio erogatore
(pag.30-32 della relazione di c.t.u. depositata il 29.7.2021), portata che, avuto vieppiù riguardo alla “tolleranza” consentita alla erogazione dei gocciolatori dalla normativa UNI EN ISO 9261, avrebbe dovuto essere di 28l/s; precisava che, ove si fosse mantenuta la portata di 24 l/s, non avrebbero dovuto essere realizzati quattro settori bensì cinque (ibidem, pag.40)
Va detto che tali rilievi, supportati, come detto, da prospetti contenenti calcoli analitici, non sono stati in alcun modo contrastati in primo grado dalla che CP_1 solo in questo grado si è limitata ad una generica e inconsistente contestazione.
Occorre aggiungere che nel supplemento di c.t.u. depositato il 20.12.2021
l'ausiliario, nell'indicare (v. pag.5) che la soluzione tecnica alternativa alla sostituzione completa dell'ala gocciolante era costituita dall'ampliamento del numero di settori in cui suddividere l'impianto di irrigazione, evidenziava che, al fine di ottenere in tutti i settori una portata inferiore a 24 l/s, era necessario suddividere l'impianto in sei settori invece dei quattro esistenti (precisava, infatti:
“con sei settore avremmo una portata media per settore pari a 22,51 l/s minore di
24,00 l/s mentre con cinque settori una portata di 27,01 l/s maggiore di 24 l/s).
Tanto premesso e tenuto conto che per la azienda agricola committente dell'impianto irriguo era presupposto imprescindibile il rispetto della portata idrica complessiva di 24 l/s per settore convenuta col – circostanza ribadita CP_2 anche in questo grado dalla stessa appellata a pag.
2-3 della sua comparsa di costituzione - deve effettivamente ritenersi che alla non può essere Pt_1 imputato l'intero danno costituito dal mancato raggiungimento di tale risultato posto che tale insuccesso fu, come si è visto, in parte frutto dell'errore di 7
progettazione fatto a monte dalla , che avrebbe dovuto in ogni caso CP_1 pianificare, anche se l'ala gocciolante fosse stata conforme a quanto pattuito, cinque settori. In altre parole, diversamente da quanto sostenuto laconicamente nella sentenza impugnata, l'errore di progettazione non può considerarsi irrilevante perché avrebbe comunque reso l'impianto inadeguato alle richieste della committente.
La misura del danno imputabile alla può poi essere adeguatamente Pt_1 calcolata in conformità alle indicazioni contenute nella c.t.p a firma dell'ing.
, senza necessità di richiamo del c.t.u.. Persona_2
Al riguardo, va premesso che, diversamente da quanto eccepito dalla appellata, la relazione del tecnico di parte non è un documento soggetto alla preclusione posta dall'art.345 c.p.c. costituendo mera allegazione difensiva (v. Cass. S.U.
13902/13, Cass. 1614/2022. 20347/17)
Ciò posto, il prefato c.t.p., muovendo dal computo metrico fatto dal c.t.u., ha evidenziato come molte delle opere ivi indicate come necessarie alla esecuzione dell'intervento “alternativo” (rispetto al rifacimento ex novo del sistema di irrigazione) sarebbero state indispensabili sia nel caso di suddivisione dell'impianto irriguo in cinque settori che in sei (ad esempio: le opere di escavazione per portare alla luce le tubazioni interrate, i lavori di modifica del controllore e del relativo software di gestione dell'impianto), mentre, in entrambi i casi, non sussistono differenze nel numero e nella lunghezza delle ali gocciolanti.
La differenza più rilevante dal punto di vista dei costi nell'ampliamento dell'impianto sino a sei settori attiene alla centralina idraulica di distribuzione dell'acqua la quale deve prevedere sei uscite, con la conseguente modifica del numero di elettrovalvole, del numero di comandi e sensori nel sistema di controllo ed anche della lunghezza delle diverse sezioni di tubazione di distribuzione. 8
Il prefato c.t.p. ha quindi concluso ritenendo che vi è un costo “fisso” di euro
56.000,00, pari al 90% di quello complessivamente stimato dal c.t.u., afferente alle opere che andrebbero eseguite in ogni caso di ampliamento dei settori, ed un costo supplementare, stimabile nel 10%, precipuamente legato al passaggio da cinque a sei settori.
Orbene, tale valutazione, in alcun modo specificamente contestata dalla difesa di
, appare ragionevole e convincente così da condurre a ritenere che l'entità CP_1 del danno causato dall'inadempimento contrattuale di vada ridotto Pt_1 all'importo del 55% del costo complessivo dei lavori stimato dal c.t.u. (45%, ossia la metà del costo “fisso” + 10% pari al costo supplementare) e, dunque, ad euro
34.061,20 (61.929,46 x 55%).
Va semmai precisato, sotto il profilo giuridico, che non si tratta tanto di ravvisare un concorso di colpa del danneggiato nella produzione del danno ai sensi dell'art.1227 co.1 c.c. – allegazione difensiva che è comunque proponibile per la prima volta in appello (v. Cass. S.U. 13902/2013, e, di recente, Cass.
31971/2024) - ma di circoscrivere il danno causato da a in sé Pt_1 CP_1 considerato, enucleandolo dal pregiudizio ultimo patito dalla azienda agricola che aveva incaricato la appellata della ideazione e realizzazione dell'impianto irriguo.
Portando in compensazione l'ammontare di tale danno con il saldo-prezzo della fornitura dell'ala gocciolante, risulta creditrice nei confronti di di euro Pt_1 CP_1
10.679,66 (44.740,86 – 34.061,20), somma su cui vanno calcolati i chiesti interessi commerciali ma, in assenza di specifica pattuizione contrattuale, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, ex art. 1284 co.4 c.c., ossia dal
30.7.2019.
L'esito finale del giudizio giustifica, in presenza di due contrapposte domande entrambe parzialmente accolte, la richiesta dell'appellante, in riforma della sentenza impugnata, di disporre la compensazione integrale delle spese di difesa 9
del primo grado. Analoga statuizione di compensazione, proprio alla luce di una valutazione unitaria del decisum, va resa per quelle del presente grado.
Per i costi della c.t.u. svolta in primo grado, resasi necessaria per l'accertamento dell'inadempimento contrattuale di e per la determinazione Parte_1 dell'ammontare esatto del risarcimento, va invece confermata la imputazione integrale a carico della appellante.
In ultimo, va accolta, ai sensi del principio generale desumibile dall'art.336 c.p.c., la richiesta avanzata da con le note del 22.11.2022 di restituzione Pt_1 dell'importo di euro 25.055,10 versato alla controparte con bonifico del 14-17 ottobre 2022 in adempimento delle statuizioni condannatorie oggi revocate.
PQM
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale riforma della sentenza n.ro 517/2022 emessa dal Tribunale di Marsala il 22.6.2022, appellata dalla società Parte_1
- revoca le statuizioni condannatorie emesse a carico dell'appellante e condanna a corrispondere a all'esito della CP_1 Parte_1 compensazione di cui in motivazione, l'importo di euro 10.679,66, oltre interessi di cui al D.L.vo 231/2002 dal 30.7.2019 al soddisfo;
- compensa integralmente tra le parti le spese di difesa del primo grado del giudizio;
- conferma nel resto la sentenza impugnata.
Condanna a restituire a la somma di euro 25.055,10 CP_1 Parte_1 versata in esecuzione delle statuizioni revocate e compensa tra le parti le spese di lite del presente grado.
Palermo, 30.10.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo