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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/12/2025, n. 2023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2023 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 15501/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa CO TI Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 15501/2025
R.G. instaurato da
, nato a [...] il [...] (CF: ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. PARISI VALERIA
e nato a [...] il [...] (CF: ) con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. PARISI VALERIA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti, con note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 21.10.2025, hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 2.10.2004 a CO (Bs), trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di CO, atto n. 21, Parte II, Serie A, anno 2004;
• ordinare al Comune di CO (Bs) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
1 • la casa coniugale di proprietà dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, resta destinata ad abitazione del marito , sino a quando lo stesso vi risiederà abitualmente;
CP_1
• i figli risultano risiedere presso l'abitazione del padre;
• la sig.ra continuerà a risiedere presso la residenza di CO (Bs), via Parte_1
Gramsci n. 48;
• l'affidamento della minore è stabilito in via congiunta ad entrambi i Per_1
• e madre, quindi, eserciteranno la potestà genitoriale in via disgiunta per il gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per ciò che riguarda decisioni di straordinaria gestione dovranno avere l'uno il consenso dell'altro genitore;
• i ricorrenti si impegnano ad organizzarsi in modo da consentire ai propri figli di mantenere le loro abitudini quotidiane, di carattere scolastico ed extrascolastico, e anche per ciò che attiene i propri impegni personali di amicizia e di uscite nel rispetto della loro età;
• non viene previsto alcun particolare diritto di visita per il figlio maggiorenne che potrà vedere il padre quando lo vorrà, nel rispetto dei propri impegni lavorativi e non lavorativi, vista l'età;
• per quanto riguarda la gestione della minore , il padre si impegna a prendere la figlia Per_1
a week end alterni dal venerdì alle ore 18,30 sino al lunedì mattina alle 7,00 quando la accompagnerà
a casa della madre;
• le vacanze del S. Natale, fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori, saranno tra gli stessi suddivisi dal 23.12. al 30.12 e dal 30.12 al 6.1 ad anni alterni. Le festività di Pasqua verranno trascorse alternativamente tra i genitori. Le vacanze estive saranno trascorse dal padre con la figlia minore per due settimane, anche non consecutive, in data da comunicare alla madre entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno, e sempre tenuto conto delle necessità, della volontà e degli impegni della minore considerata la sua età;
• entrambi i genitori provvederanno alle necessità, alle esigenze ed alle comodità della figlia minore in rapporto alle proprie capacità economiche, il sig. verserà alla sig.ra , CP_1 Pt_1 entro il 20 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia a mezzo bonifico bancario su conto corrente noto alle parti, una somma pari ad € 300 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
il predetto contributo al mantenimento verrà versato alla madre sino a che la minore dei figli sarà economicamente indipendente;
• per tutto ciò che riguarda le spese di straordinaria amministrazione si rimanda integralmente a quanto previsto sul punto dal Protocollo del Tribunale di Brescia, e si precisa in ogni caso che ciascun genitore dovrà corrispondere all'altra la quota del 50% della spesa sostenuta e documentata;
2 • i genitori si danno reciproco assenso al rilascio e alla rinnovazione della carta di identità e del passaporto anche per la minore;
Per_1
• le Parti dichiarano che con le presenti condizioni di divorzio hanno regolamentato ogni reciproca pendenza e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra;
• le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 02/10/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CONCESIO (atto n. 21 parte II serie A anno 2004) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 16.12.2025
Il Presidente Estensore
CO TI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa CO TI Presidente Relatore dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 15501/2025
R.G. instaurato da
, nato a [...] il [...] (CF: ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. PARISI VALERIA
e nato a [...] il [...] (CF: ) con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. PARISI VALERIA
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti, con note ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 21.10.2025, hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni:
• dichiarare la cessazione degli effetti civili/lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 2.10.2004 a CO (Bs), trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di CO, atto n. 21, Parte II, Serie A, anno 2004;
• ordinare al Comune di CO (Bs) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
1 • la casa coniugale di proprietà dei coniugi nella misura del 50% ciascuno, resta destinata ad abitazione del marito , sino a quando lo stesso vi risiederà abitualmente;
CP_1
• i figli risultano risiedere presso l'abitazione del padre;
• la sig.ra continuerà a risiedere presso la residenza di CO (Bs), via Parte_1
Gramsci n. 48;
• l'affidamento della minore è stabilito in via congiunta ad entrambi i Per_1
• e madre, quindi, eserciteranno la potestà genitoriale in via disgiunta per il gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per ciò che riguarda decisioni di straordinaria gestione dovranno avere l'uno il consenso dell'altro genitore;
• i ricorrenti si impegnano ad organizzarsi in modo da consentire ai propri figli di mantenere le loro abitudini quotidiane, di carattere scolastico ed extrascolastico, e anche per ciò che attiene i propri impegni personali di amicizia e di uscite nel rispetto della loro età;
• non viene previsto alcun particolare diritto di visita per il figlio maggiorenne che potrà vedere il padre quando lo vorrà, nel rispetto dei propri impegni lavorativi e non lavorativi, vista l'età;
• per quanto riguarda la gestione della minore , il padre si impegna a prendere la figlia Per_1
a week end alterni dal venerdì alle ore 18,30 sino al lunedì mattina alle 7,00 quando la accompagnerà
a casa della madre;
• le vacanze del S. Natale, fatto salvo ogni diverso accordo tra i genitori, saranno tra gli stessi suddivisi dal 23.12. al 30.12 e dal 30.12 al 6.1 ad anni alterni. Le festività di Pasqua verranno trascorse alternativamente tra i genitori. Le vacanze estive saranno trascorse dal padre con la figlia minore per due settimane, anche non consecutive, in data da comunicare alla madre entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno, e sempre tenuto conto delle necessità, della volontà e degli impegni della minore considerata la sua età;
• entrambi i genitori provvederanno alle necessità, alle esigenze ed alle comodità della figlia minore in rapporto alle proprie capacità economiche, il sig. verserà alla sig.ra , CP_1 Pt_1 entro il 20 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia a mezzo bonifico bancario su conto corrente noto alle parti, una somma pari ad € 300 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
il predetto contributo al mantenimento verrà versato alla madre sino a che la minore dei figli sarà economicamente indipendente;
• per tutto ciò che riguarda le spese di straordinaria amministrazione si rimanda integralmente a quanto previsto sul punto dal Protocollo del Tribunale di Brescia, e si precisa in ogni caso che ciascun genitore dovrà corrispondere all'altra la quota del 50% della spesa sostenuta e documentata;
2 • i genitori si danno reciproco assenso al rilascio e alla rinnovazione della carta di identità e del passaporto anche per la minore;
Per_1
• le Parti dichiarano che con le presenti condizioni di divorzio hanno regolamentato ogni reciproca pendenza e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra;
• le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 02/10/2004, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CONCESIO (atto n. 21 parte II serie A anno 2004) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 16.12.2025
Il Presidente Estensore
CO TI
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