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Sentenza 9 agosto 2025
Sentenza 9 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/08/2025, n. 6492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6492 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione ii civile – crisi d'impresa e procedure concorsuali
Il Tribunale, nel procedimento iscritto al n. 15213/2023 R.G., riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati: dott.ssa Caterina Macchi Presidente dott. Luca Giani Giudice dott.ssa Rosa Grippo Giudice rel. ha pronunciato il seguente
DECRETO
(c.f. ), e per essa la mandataria elettivamente Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 domiciliata in via VIA PAOLO ANDREANI 4 20122 MILANO, presso lo studio dell'avv. ANTONIO
DONVITO, che la rappresenta e difende come da procura in atti
Opponente contro
N. 107/2022 RG (c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del curatore elettivamente domiciliato in via VIA PODGORA, 11 20122 Controparte_2
MILANO, presso lo studio dell'avv. GIUSEPPE NICOLA BORDINO, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Opposto
OGGETTO: opposizione allo stato passivo
Il presente giudizio trae origine dalla domanda di ammissione stato passivo della procedura fallimentare suindicata per la somma di € 803.128,25 in via chirografaria presentata in data 20.09.2022 da Parte_1
quale cessionaria del credito vantato da a titolo di residuo debito
[...] Controparte_3 derivante dal rapporto di mutuo chirografario n. 006772/79.
A fondamento della domanda il ricorrente ha esposto quanto segue:
- in data 9 settembre 2020, la Controparte_4
ha stipulato con il contratto di mutuo
[...] Controparte_1 chirografario n. 006772/79 per la somma di euro 796.000,00 erogati sul conto corrente n.
028925/19 acceso presso la medesima filiale;
- a seguito del mancato pagamento delle rate del mutuo, in data 29.03.2021, la banca ha
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comunicato la risoluzione del contratto;
- in data 16 novembre 2021, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, ha Pt_1 acquistato pro soluto ed in blocco da Controparte_4
tutti i crediti pecuniari individuati a sofferenza tra cui quello vantato nei confronti di
[...]
Controparte_1
Il GD, con decreto del 13.03.2023, a seguito del rituale deposito di osservazioni da parte della ricorrente e in accoglimento della proposta del curatore, ha rigettato la domanda, motivando nei seguenti termini: “Si esclude per nullità del mutuo per violazione di norme imperative e di ordine pubblico creditizio in quanto erogato con abuso di concessione del credito poiché dalla situazione contabile della società, dai pregressi bilanci, dalle risultanze della Centrale rischi, dall'escussione di un pegno su titoli avvenuta nel 2019, nonché dal residuo saldo del c/c, la stessa doveva essere ritenuta in stato di insolvenza dalla banca, creditore qualificato a conoscere detto stato. Il GD, esaminate le osservazioni al progetto di stato passivo trasmesse dall'istante, ritiene che, anche a voler considerare la giurisprudenza di cui alla sentenza Corte Cass. 23149/22, non venga superata l'eccezione di nullità del mutuo per abusiva concessione del credito, a fronte della generica osservazione sul punto, trattandosi di concessione di un mutuo a decurtazione di precedente scoperto a settembre 2020 e risolto a marzo 2021, dopo pochi mesi, quando vi era secondo gli accertamenti del curatore una già conclamata situazione di insolvenza. L'istante, peraltro, di fronte all'indicazione degli specifici indici di conoscibilità dello stato di insolvenza al momento della concessione del mutuo nulla ha opposto se non una generica difficoltà della banca nell'essere a conoscenza di detto stato né ha prodotto la documentazione relativa all'istruttoria di merito creditizio eseguita per la concessione del mutuo. Si esclude pertanto con rinvio integrale alla motivata proposta della curatela, in tal senso vedi Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 18610 del 30/06/2021 (Rv. 661819 - 01) L'erogazione del credito che sia qualificabile come "abusiva", in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di impresa. Il curatore fallimentare è legittimato ad agire contro la banca per la concessione abusiva del credito, in caso di illecita nuova finanza o di mantenimento dei contratti in corso, che abbia cagionato una diminuzione del patrimonio del soggetto fallito, per il danno diretto all'impresa conseguito al finanziamento e per il pregiudizio all'intero ceto creditorio a causa della perdita della garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. Non v'è dubbio infatti che la concessione del mutuo chirografario ha aggravato il passivo per effetto della prosecuzione dell'attività imprenditoriale e dell'applicazione dei relativi interessi e commissioni”.
Avverso il predetto decreto, in data 13/04/2023, ha proposto opposizione ex Parte_1 art. 98 l.f., lamentando il rigetto della propria domanda di ammissione al passivo. In particolare, ha dedotto l'erroneità della decisione, evidenziando che:
- il mutuo in questione è stato concesso a copertura dell'esposizione debitoria pari ad euro
778.483,46 sul conto corrente n. 25553-42 già intrattenuto presso la medesima filiale;
- in particolare “la Banca concedente, proprio in ragione degli accordi intercorsi in funzione della concessione del finanziamento, ha applicato sull'importo extrafido, per tutto il corso del 2020, in luogo del saggio del 15,20%, contrattualizzato all'atto della concessione dell'apertura di credito in conto corrente, un tasso di interesse agevolato,
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nella misura del 2,5%, addebitando, quindi, alla correntista, un ammontare, al detto titolo, di gran lunga inferiore (e pari ad €. 13.311,98) rispetto a quello concretamente dovutole (nella misura di €. 80.933,28) (docc. nn. 11 – 12). Secondo quanto emerge dall'allegato contratto di mutuo, inoltre, l'importo finanziato avrebbe dovuto essere restituito in ben 96 rate mensili (e, dunque, in ben otto anni), di cui le prime 24, al prezzo calmierato di €. 5.000,00 – ciò che avrebbe dato la possibilità all'azienda di riprendere il positivo andamento commerciale e reddituale e far fronte ai rientri concordati con le altre banche (…) secondo le modalità espressamente suggerite nella proposta di piano di rientro … formulata, corrente il mese di luglio del 2020, dall'amministratore unico, in quanto ritenuta idonea ad agevolare le presumibili prospettive di risanamento dell'impresa (doc. n. 13)” (v. ricorso pag. 6);
- a sostegno di detta proposta la società ha informato la banca di aver già intrapreso trattative analoghe con altri istituti di credito e ha fornito documentazione relativa a commesse aggiudicate per complessivi 2.877.051,29 “che avrebbero dovuto consentire alla stessa, attraverso la possibilità, da una parte, di riscadenziare la propria esposizione debitoria nei confronti del sistema bancario, e, dall'altra, di disporre di nuova finanza nell'immediato, di superare, nel medio periodo, la situazione di difficoltà economica in cui versava” (cfr. ricorso pag. 7);
- non solo, ma la ravvisava un'ulteriore, significativa, conferma della volontà di CP_4 [...] di proseguire nella propria attività di impresa “oltre che nelle emergenze della Centrale Controparte_1
Rischi, anche nelle risultanze dei bilanci degli ultimi esercizi, i quali evidenziavano, tra le altre: (i) l'avvenuto apporto di capitale, per importi rilevanti, da parte dei soci, anche conformemente alle indicazioni loro fornite dal professionista (dott. , incaricato di predisporre un piano di risanamento dell'impresa; (ii) la Persona_1 ricezione tra il mese di agosto ed il mese di settembre del 2019, di pagamenti, per oltre €. 130.000,00, da parte di terzi committenti, nonché (iii) la effettuazione, da parte della richiedente, di due versamenti in conto corrente, a titolo di acconto sul piano rientro e in vista della auspicata l'erogazione del mutuo per cui è causa, di
€.10.000,00 euro cadauno, tra i mesi di maggio e luglio 2020 (docc. nn. da 17 a 24)” (cfr. ricorso pag. 7);
- peraltro, diversamente dalla ricostruzione operata dal Giudice Delegato nel proprio decreto, il pegno costituito a garanzia dell'apertura di credito accesa nel mese di ottobre del 2013, non è stato escusso coattivamente dalla banca, ma a specifica richiesta della datrice, la sig.ra Per_2
socia di maggioranza di che, per l'appunto, nella primavera del 2019
[...] Controparte_1
e, quindi, oltre un anno prima della concessione del finanziamento, ha disposto la vendita dei titoli concessi in garanzia a favore della banca;
- pertanto, contrariamente da quanto ritenuto dal GD nel provvedimento di esclusione, la CP_4 ha agito nel rispetto “degli obblighi di diligenza del bonus argentarius ed in assoluta buona fede, ha chiaramente operato nell'intento di favorire il risanamento aziendale, non concedendo nuova finanza, ma, di fatto, rimodulando, conformemente alle richieste provenienti dalla correntista, il rientro dell'esposizione già in essere, militando, incontestabilmente, in tal senso, il fatto che l'Istituto abbia: (i) decurtato gli interessi di mora maturati sul conto corrente nel corso del 2020; (ii) rinunciato ad acquisire garanzie personali e/o reali;
(iii) concesso un
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piano di ammortamento calmierato e, non in ultimo, (iv) applicato un tasso di interesse agevolato” (v. ricorso pag. 7 e ss.);
- la curatela non ha provato alcun danno per la società finanziata, in termini, sul piano economico, di una diminuita consistenza del patrimonio sociale e, sul piano contabile, di un aggravamento delle perdite, favorite dalla continuazione dell'attività d'impresa (Cassazione Civile n.
24725/2021);
- la senza aggravare lo stato di potenziale insolvibilità del soggetto finanziato, ha CP_4 semplicemente riscadenziato il debito già esistente a quella data a condizioni più vantaggiose per la debitrice;
- peraltro, negli ultimi anni il legislatore ha favorito il sostegno finanziario dell'impresa, ai fini della risoluzione della crisi, attraverso istituti che evitino il fallimento;
- in conclusione, la banca “ha operato in assoluta buona fede con l'intento di agevolare il risanamento aziendale, erogando credito ad un'impresa suscettibile di superare la crisi o almeno di permanere sul mercato, secondo una valutazione ex ante, compiuta sulla base di documenti, dati e notizie, da cui era possibile desumere la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito allo scopo del proprio risanamento, secondo un progetto ragionevole e fattibile” (v. ricorso pag. 10);
ha chiesto pertanto di essere ammessa al passivo per l'importo di euro Parte_1
803.128,05 in via chirografaria. In via istruttoria l'opponente ha chiesto l'ammissione della prova testimoniale.
In data 02.08.2023 si è costituita in giudizio la curatela, chiedendo il rigetto dell'opposizione per nullità del contratto e/o comunque per inadempimento della banca cedente e/o comunque per la natura illecita della condotta.
In particolare, l'opposta ha esposto che:
- la avrebbe dovuto valutare “non la volontà di prosecuzione dell'attività di impresa ma la possibilità e CP_4 la capacità di di continuare la propria attività in modo proficuo e idoneo a risanare l'esposizione CP_1 debitoria” (v. comparsa pag. 5);
- invero “L'esame dei bilanci, invece dimostra l'assoluta impossibilità di ripresa di ed il suo grave e CP_1 conclamato stato di insolvenza al momento dell'erogazione del mutuo” (v. comparsa pag. 5);
- la quale operatore qualificato, avrebbe dovuto quindi valutare l'insolvenza conclamata di CP_4
PF già col solo esame dei bilanci depositati;
- inoltre “Se ciò poi non fosse stato fatto, del resto non viene prodotto alcun documento dell'istruttoria che la Banca fece per la concessione del mutuo, vi sarebbe stata un'erogazione del tutto imprudente ed illegittima” (v. comparsa pag. 6);
- a ciò si aggiunga che “È noto che uno degli artifici più usati - ed evidenti per chi ha l'obbligo, come gli istituti di credito, di analizzare i bilanci ai fini dell'erogazione di finanziamenti – al fine di alterare i risultati di bilancio sia l'appostazione di attività per imposte anticipate” (cf. comparsa pag. 6). In particolare
“dall'analisi dei bilanci riferiti agli anni di imposta 2017, 2018, 2019 e 2020 emerge che (i) contrariamente a
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quanto imposto dal punto 41 del principio contabile OIC n. 25, PF Ingegneria a fronte di perdite d'esercizio aveva iscritto attività per imposte anticipate senza che vi fosse alcuna proiezione di risultati positivi per gli esercizi futuri. La banca avrebbe dovuto accorgersi che senza l'iscrizione delle imposte anticipate la perdita di capitale sarebbe emersa sin dal 2018; (ii) anche in assenza di rettifiche del bilancio, la banca doveva accorgersi dello stato di insolvenza di PF Ingegneria alla luce del differenziale negativo tra valore della produzione e costi della produzione”;
- pertanto, la società, considerate le perdite accumulate, la mancanza di commesse di lavoro importanti e di programmi per il futuro che prevedessero utili certi, non avrebbe dovuto iscrivere le imposte anticipate;
- ma anche senza considerare quanto sopra esposto in merito alle imposte anticipate, l'esame dei bilanci porta all'evidenza che la gestione caratteristica dell'impresa di PF Ingegneria, ovvero l'insieme delle componenti positive e negative di reddito collegate all'attività economica tipica svolta dall'impresa, fosse sistematicamente in perdita;
- inoltre, controparte ha prodotto la visura della Centrale Rischi del mese precedente alla concessione del mutuo, ossia agosto 2020, e quella del mese stesso di detta concessione, ovvero Co quella di settembre 2020. “Appare allora di tutta evidenza che chi avesse esaminato la nel mese di agosto 2020 avrebbe notato una situazione di grave indebitamento bancario con sconfinamento sul sistema per €
804.320=. Nel settembre 2020 invece per effetto del finanziamento “figurativo” oggetto del presente procedimento lo sconfinamento di PF Ingegneria appariva essere di € 15.277 abbondantemente “compensato” da garanzie di terzi pari ad € 90.000,00” (v. comparsa pag. 12);
- l'operazione ha pertanto comportato una falsa rappresentazione di solidità della società nel sistema bancario e, di riflesso, per i clienti e fornitori.
- contrariamente a quanto sostenuto dalla banca, il realizzo del pegno oltre un anno prima dell'erogazione del finanziamento, doveva essere considerato indice di incapacità di PF
Ingegneria di adempiere alle proprie obbligazioni;
- il contratto è nullo per contrarietà della causa ai principi dell'ordine pubblico ed economico e/o al buon costume ai sensi degli artt. 1343, 1418 e 2035 c.c. o per illiceità dei motivi comuni ad entrambe le parti (art. 1418 e 1345 c.c.) o per violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede (Cass. n. 16706/2020);
- in particolare, l'operatore bancario non ha seguito quelle regole di condotta che avrebbe dovuto osservare nell'attività prodromica all'erogazione dei finanziamenti. Nello specifico la concessione di nuova finanza ad un soggetto manifestamente immeritevole costituisce infatti un illecito tale non solo da comportare profili di responsabilità per la banca in relazione alla concessione abusiva di credito, ma anche di incidere: (i) sulla validità dei rapporti negoziali sottostanti e/o collegati e, conseguentemente, (ii) sui correlati diritti restitutori;
- non solo, ma è stata ravvisata la nullità del contratto anche per violazione di norme imperative e
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segnatamente quelle penali (Cass. n. 16706/2020), tenuto conto che nel caso di specie
“l'erogazione finanziaria in un contesto di insolvenza consente di riconoscere una (cor)responsabilità anche dell'istituto in concorso con gli ex amministratori della società fallita” (v. comparsa pag. 15);
- non si può quindi escludere nel caso di specie la sussistenza degli illeciti di cui agli articoli l'art. 217 comma 1 n. 4 l.f., art. 217 comma 1 n. 3 l.f., art. 233 comma 2 n. 2 l.f. e art. 216 comma 3
l.f.
La causa è stata istruita attraverso la documentazione depositata e rimessa al collegio per la decisione all'udienza di discussione del 28.01.2025, nella quale le parti si sono riportate ai propri atti introduttivi, nonché alle rispettive memorie di replica.
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1. I principi generali applicabili alla fattispecie
Il giudizio di opposizione, regolato dall'art. 99 legge fall., nel testo novellato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n.
5 e, poi, dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, ha natura impugnatoria ed è retto, quindi, dal principio dell'immutabilità della domanda, il quale esclude che possano prendersi in considerazione fatti diversi da quelli dedotti in sede di verifica del passivo (cfr. Cass. sez. 1, sentenza n. 7278 del 22/03/2013, Cass. sez. 1, sentenza n. 22108 del 22/10/2007).
Tuttavia, altro aspetto qui rilevante, tale giudizio non può essere qualificato come giudizio di appello, con la conseguenza che la disciplina circa le eccezioni proponibili deve ricercarsi esclusivamente nel menzionato art. 99, il quale, al settimo comma, descrivendo il contenuto della memoria difensiva di costituzione della parte resistente, fa menzione, tra l'altro, delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili di ufficio, senza porre altre limitazioni.
Ne deriva che, in tale giudizio, il curatore può sia riproporre le eccezioni che siano state disattese precedentemente dal giudice delegato in sede di verifica (cfr. Cass. sez. 1, sentenza n. 22765 del 12/12/2012), sia proporre nuove eccezioni. Infatti, sotto tale ultimo profilo, non opera la preclusione di cui all'art. 345 cod. proc. civ. in quanto il riesame demandato al giudice dell'opposizione, a cognizione piena, se esclude l'immutazione del thema disputandum e non ammette l'introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprime tuttavia il diritto di difesa, consentendole, quindi, la formulazione di eccezioni non sottoposte all'esame del giudice delegato (cfr. Cass. sez. 1, sentenza n. 8929 del04/06/2012).
Inoltre, altro tema qui rilevante, è che il procedimento di opposizione allo stato passivo è retto dalle regole ordinarie in tema di onere della prova, con la conseguenza che grava sull'opponente (attore) fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto di credito (Cass. sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cass. sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982; Cass. sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cass. sez. I, 15 ottobre
1999, n. 11629; Cass. sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446; Cass., sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336; Cass., sez. II, 31 marzo 1987 n. 3099), mentre graverà sulla curatela l'onere di dimostrare fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'obbligazione (Cass. civ., Sez. I, 9 maggio 2001, n. 6465; Cass. civ., Sez. I, 11 marzo 1995, n. 2832).
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2. La fattispecie concreta
Preliminarmente si osserva che la richiesta di prova orale, dapprima rinunciata e poi riproposta da parte attrice in sede di precisazione delle conclusioni, non può trovare qui accoglimento in quanto la controversia non necessita di attività istruttoria, essendo definibile sulla base della sola documentazione scritta.
Ciò premesso, non è contestata la legittimazione attiva di ,, la quale ha provato la Parte_1 propria qualità di cessionaria del credito vantato da Controparte_6 nei confronti di in bonis, avendo prodotto
[...] Controparte_1
l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25.11.2021, in cui è indicato il link dove sono elencati i debitori ceduti, tra cui si rinviene quello di CP_1
Parimenti non è contestato il quantum del credito vantato dalla ricorrente a titolo di mancato pagamento delle rate del mutuo.
È invece controversa tra le parti la liceità del rapporto intercorso tra la banca e la società in bonis. Part Dall'esame della documentazione in atti, non vi è dubbio che la citata e n Controparte_1 data 9 settembre 2020 abbiano stipulato un contratto di mutuo (doc. 6 e doc. 8 fasc. ricorrente) per ripianare la pregressa esposizione debitoria della società verso il mutuante (v. doc. 13 “proposta di piano di rientro”).
Ebbene, secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione, addirittura a Sezioni Unite, n.
5841/2025 il cosiddetto mutuo solutorio “vale a dire, secondo un minimale approccio definitorio che può dirsi comunemente accettato, il mutuo seguito dalla contestuale o comunque immediata destinazione delle somme a ripianare debiti pregressi”, come il contratto stipulato nel caso di specie, è un contratto valido. Si legge infatti nella sentenza citata che “Con
l'accredito delle somme sul conto corrente, il contratto di mutuo è, dunque, da intendersi perfettamente concluso e la disponibilità giuridica della somma effettivamente conseguita;
e ciò a prescindere dal successivo (logicamente, anche se cronologicamente contestuale) impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile” e quindi “Ben si comprende .. come il sintagma
«mutuo solutorio» non definisca una figura contrattuale atipica, né diversa dal contratto tipico di mutuo. Esso ha piuttosto una valenza meramente descrittiva di un particolare utilizzo del mutuo”, conseguentemente “La destinazione, ancorché immediata, delle somme mutuate ad estinzione di esposizioni pregresse, non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità ─ salvo
l'accertamento di peculiari condotte delittuose ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità (cfr. Cass. n. 26248 del 2024;
n. 4376 del 2024; n. 16706 del 2020) ─ essendo anzi essa stessa espressione di un principio di ordine pubblico e risultando peraltro tipizzata dal legislatore per alcune figure di finanziamento [art. 2 l. 8 agosto 1977 n. 546; art. 43 d.l. 18 novembre
1966 n. 976 (convertito dalla l. 23 dicembre 1966, n. 1142); art. 16 r.d.l. 15 aprile 1926, n. 765]”.
Parimenti le SU hanno precisato che “Né .. può dirsi che la previsione già nel contratto di mutuo ordinario di una destinazione della somma mutuata al ripianamento di debiti determini di per sé una modifica del tipo contrattuale, costituendo essa una semplice esteriorizzazione dei motivi del negozio”.
Invero, per quanto qui rileva, le SU citate hanno altresì chiarito che “Ciò non esclude che, in concreto, il c.d. mutuo solutorio possa mascherare un atto in frode ai creditori o un mezzo anomalo di pagamento. Una tale finalizzazione dell'operazione rileva però sotto il profilo dell'inefficacia (revocatoria ordinaria o fallimentare), non dell'invalidità, non verificandosi
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alcuna violazione di norme imperative (Cass. n. 5034 del 2022; n. 3024 del 2020; n. 4202 del 2018). Gli atti negoziali pregiudizievoli nei confronti dei terzi (per abusiva erogazione del credito o in frode ai creditori) non sono illeciti né nulli, ferma restando la tutela risarcitoria nei casi di colpevole concorso dell'ente mutuante nel dissesto del cliente finanziato (cfr. Cass. Sez. U.
n. 33719 del 2022; Cass. n. 20576 del 2010; n. 23158 del 2014; n. 11695 del 2018; n. 18610 e n. 24725 del 2021; n.
15844 del 2022). Se, dunque, è certamente vero che la concessione di un mutuo c.d. solutorio può, nel singolo caso, celare un atto in frode dei creditori o un mezzo anomalo di pagamento, è anche vero che ─ come già detto ─ un conto è la qualificazione
(eventualmente, anche solo astratta) dell'operazione negoziale e, quindi, il giudizio sulla validità di quest'ultima, altra cosa è
l'abuso che di un istituto le parti possono mettere concretamente in pratica al fine di ledere la par condicio creditorum. Quest'ultimo profilo trova il proprio compendio rimediale non già attraverso una tutela «reale» che elimini dalla realtà giuridica, attraverso la sanzione della nullità, il contratto, ma attraverso ulteriori strumenti garantiti dall'ordinamento, quali ad es., la revocabilità del pagamento ovvero l'inefficacia delle garanzie abusivamente concesse”.
Ne consegue che, nel caso di specie, contrariamente da quanto sostenuto dalla curatela, il contratto di mutuo stipulato tra le parti è certamente valido. Infondata è pertanto l'eccezione di nullità sollevata dalla curatela.
A ciò si aggiunga che, sotto il profilo risarcitorio, la curatela non ha in ogni caso dimostrato il colpevole concorso dell'ente mutuante nel dissesto del cliente finanziato.
A tal proposito si osserva che, come noto, in caso di illecito civile incombe sul il danneggiato l'onere di provare la condotta illecita, il nesso causale tra tale condotta e il danno, il danno e la sua entità.
In particolare, come affermato da Cass. n. 24725/2021, sotto il profilo dell'onere della prova, ai fini della configurabilità della responsabilità del soggetto finanziatore, “il curatore ha l'onere di dedurre e provare: a) la condotta violativa delle regole che disciplinano l'attività bancaria, caratterizzata da dolo o almeno da colpa, intesa come imprudenza, negligenza, violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline, ai sensi dell'art. 43 c.p.; b) il danno evento, ato dalla prosecuzione dell'attività d'impresa in perdita;
c) il danno-conseguenza, rappresentato dall'aumento del dissesto;
d) il rapporto di causalità fra tali danni e la condotta tenuta”.
Nel caso di specie la curatela non ha assolto a tale onere della prova.
Innanzitutto, dall'esame della documentazione in atti, è dubbio che l'istituto di credito abbia effettuato un'erogazione del credito abusiva.
Sul punto si osserva che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'erogazione del credito è qualificabile come "abusiva" allorquando è “effettuata, con dolo o colpa, ad impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in mancanza di concrete prospettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere egli venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, che obbliga il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda l'aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività d'impresa” (cfr. Cass. n.
24725/2021). Non integra, invece, una concessione di credito abusiva “la condotta della banca che, pur al di fuori di una formale procedura di risoluzione della crisi dell'impresa, abbia assunto un rischio non irragionevole, operando nell'intento del risanamento aziendale ed erogando credito ad un'impresa suscettibile, secondo una valutazione ex ante, di superamento della crisi o almeno di proficua permanenza sul mercato, sulla base di documenti, dati e notizie acquisite, da cui sia stata in buona fede desunta
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la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito ai detti scopi» (cfr. Cass. n. 24725/2021).
Ebbene, a fronte dei bilanci allegati, in cui il patrimonio netto risulta positivo e delle risultanze della centrale rischi, dalle quali non emergono rapporti in sofferenza, nonché in considerazione del fatto che l'istituto di credito ha concesso un finanziamento ad un tasso agevolato per ripianare il debito già esistente, è ben possibile che la banca abbia erogato la somma nell'ottica di una proficua prosecuzione dell'attività d'impresa.
Del resto, da tempo il legislatore ha mostrato un netto favor verso il sostegno finanziario dell'impresa, ai fini della risoluzione della crisi attraverso istituti che ne scongiuravano prima il fallimento e ora ne scongiurano la liquidazione giudiziale. Si legge infatti nella sentenza n. 24725 cit. “gli istituti di ordinario supporto ai deficit di liquidità delle imprese in crisi stiano proprio ad indicare il necessario spazio, anche ai sensi dell'art. 41 Cost., di un possibile e lecito finanziamento all'impresa in crisi, non solo nell'ambito dei negozi connotati da un formalizzato progetto di sostegno alle medesime, ma anche al di fuori di essi;
sino al limite, tuttavia, in cui tali condotte finiscano per alterare - con colpa o dolo - «la correttezza delle relazioni di mercato e a costituire fattori di disinvolta attitudine cd. predatoria rispetto ad altro soggetto economico in dissesto”».
Ma, pur a voler qualificare la concessione del credito de quo come abusiva, perché la quale CP_4 operatore qualificato non poteva non rendersi conto di erogare finanza ad un'impresa in evidente stato d'insolvenza ed in mancanza di prospettive di risanamento, la curatela non ha tuttavia provato né il danno, vale a dire l'aggravamento del dissesto, né il nesso causale tra tale danno e la condotta.
Sul punto giova richiamare quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ossia “l'affermazione di tale responsabilità della banca richiede non solo la rigorosa indagine circa la situazione di negligenza professionale della banca, ma anche la scrupolosa verifica del nesso causale, ai sensi dell'art. 1223 c.c., alla stregua della teoria della causalità adeguata, per la quale non è sufficiente che tra l'antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza temporale, essendo invece necessario che tale rapporto integri gli estremi di una sequenza possibile alla stregua di un calcolo di regolarità statistica, di tal che
l'evento dannoso si ponga come conseguenza normale dell'antecedente (e multis, Cass. 21maggio 2019, n. 13598, Cass. 12 dicembre 2017, n. 29787 e Cass. 6 ottobre 2017, n. 23410, non massimate;
Cass. 24 maggio 2017, n. 13096; Cass. 22 ottobre 2013 n. 23915; Cass. 14 aprile2010 n. 8885; Cass. 7 luglio 2009, n. 15895; Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n.
576; Cass. 16ottobre 2007, n. 21619; Cass. 31 maggio 2005, n. 11609; Cass. 18 aprile 2005, n. 7997), il quale abbia rappresentato, secondo la logica del "più probabile che non", la ragione della prosecuzione dell'attività d'impresa e, quindi, del pregiudizio economico di cui si chiede il risarcimento” (cfr. Cass. n. 24725/2021).
Pertanto, pur a voler condividere la prospettazione della curatela in ordine alla concessione abusiva del credito da parte della non risulta dimostrato che tale erogazione, abbia cagionato una diminuzione del CP_7 patrimonio del soggetto fallito, per il danno diretto all'impresa conseguito al finanziamento e per il pregiudizio all'intero ceto creditorio.
In conclusione, per i motivi suesposti, il Collegio ritiene che l'opposizione deve essere accolta e, in modifica del provvedimento emesso dal GD, il credito va ammesso in via chirografaria per la somma pari ad euro € 803.128,25
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3. Le spese di lite
Le spese del presente giudizio sono regolate dal principio di soccombenza (art. 91 c.p.c.) e pertanto parte opposta deve essere condannata a rimborsare a parte opponente le spese legali sostenute, liquidate come in dispositivo, secondo il D.M. n. 55/2014, (valore della controversia 803.128,25, esclusa la fase istruttoria perché non è stata svolta, valori medi salvo i valori minimi per la fase decisionale stante la redazione, oltre all'atto introduttivo, di una sola memoria di replica).
P.Q.M.
1. accoglie l'opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e in modifica dello stato passivo ammette il credito per la somma di euro Controparte_8
803.128,25, in via chirografaria;
2. condanna il a rimborsare a le Controparte_8 Parte_1 spese del presente giudizio che liquida in € 11.653,00 oltre spese generali, I.V.A. e c.p.a. di legge;
3. dispone che il curatore provveda alla conseguente modifica dello stato passivo con l'annotazione dei crediti ammessi.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 24/07/2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Rosa Grippo dott.ssa Caterina Macchi
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