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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.1754 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promosso da:
nata a [...], il [...] ed ivi elettivamente domiciliata, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. MACIS SANDRA che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente contro
, nato a [...], il [...], ed ivi elettivamente domiciliato, CP
presso lo studio dell'Avv. BALLAI IGNAZIO che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 23/9/2000, in Cagliari, tra
[...]
, nata a [...] il [...] e , nato a [...] il [...] trascritto nel Pt_1 CP
Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.233, parte I, anno 2000, ordinando
l'annotazione della sentenza a cura dell'Ufficiale di Stato civile di detto Comune;
Pagina 1 2) dare atto che le parti concordano che la sig.ra rinuncia al contributo posto a carico Pt_1
del per il mantenimento del maggiorenne LI;
CP Per_1
3) dare atto che il sig. si obbliga a versare in favore della sig.ra CP Parte_1
la somma mensile di € 250,00 a titolo di assegno divorzile, somma da versarsi entro il giorno 5 di
ogni mese, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
4) dare atto che, sempre nell'ottica della complessiva regolamentazione dei rapporti economici
e patrimoniali, i coniugi concordano e si obbligano a vendere l'ex casa coniugale, sita in Sestu, via della Resistenza n.6, tramite l'agenzia immobiliare Tecnocasa e precisamente: appartamento al piano terreno, scala “B”, distinto con il n.1 di interno, costituito di soggiorno-cucina, due camere,
bagno, ripostiglio, disimpegno, una veranda e due tratti di cortile (antistante e retrostante)
confinante il tutto con proprietà condominiale, con proprietà (o aventi causa) e con proprietà Per_2
(o aventi causa) salvo altri;
posto auto pertinenziale scoperto al piano terreno nel cortile Per_3
interno, confinante con spazio di manovra in due lati e con proprietà (o aventi causa), Persona_4
salvo altri, censite in Catasto Fabbricati del Comune di Sestu al Foglio 40, mappale 4391, subalterno
9, categoria A/3, classe 3, vani 4, pervenuto in proprietà per quote uguali;
5) spese legali del presente procedimento interamente compensate.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e , con ricorso Parte_1 CP
depositato dalla in data 27/02/2023 e successiva costituzione di in data Pt_1 CP
12.05.2023, all'udienza del 09.02.2024, svolta con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo in ordine alla definizione del giudizio.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale davanti al
Presidente in quella procedura (il 14.02.2018) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 27.02.2023), erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Pagina 2 Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1 CP
.
[...]
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto non contrastanti con norme imperative.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a CAGLIARI il 23/09/2000 tra nata a [...], il [...] e , nato a Parte_1 CP
CAGLIARI (CA), il 15/07/1962, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n.233, parte I, anno 2000 - Comune di CAGLIARI).
Sull'accordo delle parti:
2) rinuncia al contributo posto a carico di per il mantenimento del Parte_1 CP
maggiorenne LI;
Per_1
3) si obbliga a versare in favore della sig.ra la somma mensile di € 250,00 CP Parte_1
a titolo di assegno divorzile, somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale
ISTAT;
4) le parti concordano e si obbligano a vendere l'ex casa coniugale, sita in Sestu, via della Resistenza n.6,
tramite l'agenzia immobiliare Tecnocasa e precisamente: appartamento al piano terreno, scala “B”,
distinto con il n.1 di interno, costituito di soggiorno-cucina, due camere, bagno, ripostiglio, disimpegno,
una veranda e due tratti di cortile (antistante e retrostante) confinante il tutto con proprietà condominiale,
con proprietà (o aventi causa) e con proprietà (o aventi causa) salvo altri;
posto auto Per_2 Per_3
pertinenziale scoperto al piano terreno nel cortile interno, confinante con spazio di manovra in due lati e con proprietà (o aventi causa), salvo altri, censite in Catasto Fabbricati del Comune di Persona_4
Sestu al Foglio 40, mappale 4391, subalterno 9, categoria A/3, classe 3, vani 4, pervenuto in proprietà per quote uguali;
5) compensa, tra le parti le spese del giudizio.
Pagina 3 Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 10.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Dott. Giorgio Latti
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