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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 158/2026Sentenza n. 158/2026
Depositata il 21/01/2026Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PELLITTERI MICHELE, Presidente e Relatore SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice TINTO GIUSEPPE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 815/2023 depositato il 17/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1Rappresentato da
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170015657842000 SANZIONI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170015657842000 LO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente impugna nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Agrigento, la cartella esattoriale indicata in epigrafe dell'importo complessivo di euro 396,44 di cui euro 276,44 per bollo auto per l'anno 20213 ed euro 102,75 per sanzioni dovute per l'anno 2011, lamentandone l'illegittimità per tutti i motivi di cui al ricorso e chiedendone l'annullamento con il favore delle spese. L'Agenzia delle Entrate di Agrigento inviava alla ricorrente provvedimento di
“diniego di reclamo” in data 14.03.2023, con cui, dando atto dell'avvenuta notifica del ricorso contenente reclamo ex art. 17/bis D. Lgs. 546/92 in data 14.12.2022, allegava provvedimento di sgravio parziale delle somme pretese adottato in data 14.02.2023, relativa al bollo auto per l'anno 2013 e, tuttavia, non si sostituiva in giudizio. ADER, sebbene ritualmente evocato in giudizio, rimaneva contumace. La ricorrente depositava memoria illustrativa in data 22.10.2025, con la quale insisteva per l'accoglimento del ricorso. Sul ricorso va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alle somme iscritte a ruolo per bollo auto per l'anno 2013. Invero dal provvedimento del 23.02.2023, prodotto dalla ricorrente, risulta l'avvenuto sgravio da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle somme dovute per tale causale. Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 46, 1° e 2° comma del D.to L.vo n. 546/92, sicché, va dichiarata, per tale parte, la cessazione della materia del contendere. Per la parte relativa alle somme dovute per sanzioni per l'anno 2011, il ricorso é fondato e va accolto. Ed, infatti, l'Agenzia delle Entrate, sebbene con la “bozza di contro deduzioni” prodotta dalla ricorrente in data 17.03.2023, abbia affermato di avere notificato l'avviso di contestazione delle sanzioni presupposto in data 09.07.2016 (data indicata in cartella) non ne ha dato prova. Ai sensi dell'art. 20, primo comma, del D. Lgs. 472/97 “
1. L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni
irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3. 2. Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati in solido, il termine è prorogato di un anno.
3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento”
Considerato che la somma iscritta a ruolo é costituita da irrogazione di sanzioni dovute ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 472/97 (cfr. cartella) lasanzione, ai sensi del richiamato articolo 20 D. Lgs. 472/97, avrebbe dovuto essere iscritta a ruolo, il ruolo reso esecutivo e la cartella notificata entro il 31.12.2016, per cui non essendo stato notificato l'avviso di contestazione entro il 31.12.2016, ai sensi dell'art. 20, 3° comma del D. Lgs. 472/97 la sanzione si é prescritta in tale data. A tale termine, poi, trattandosi di rapporto tributarioesauritosi in epoca antecedente all'entrata in vigore dell'art. 68 del D.L. 18/2020 non possono applicarsi le sospensioni dei termini di prescrizione previste in tale norma. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione Difensore_1a favore dell'avv. , antistatario.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alle somme dovute per bollo auto per l'anno 2013; accoglie il ricorso per la parte relativa alle sanzioni per l'anno 2011, che dichiara prescritte, ed annulla per tale parte l'atto impugnato;
condanna l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Agrigento e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida in euro 105,00, oltre ad ½ del contributo unificato pagato, alla maggiorazione forfetaria 15% per spese generali, CPA ed IVA se dovuta a carico di Difensore_1ciascuna parte resistente, con distrazione a favore dell'avv. . Agrigento 10.11.2025 IL PRESIDENTE relatore ed estensore Avv. Michele Pellitteri
Depositata il 21/01/2026Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 2, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PELLITTERI MICHELE, Presidente e Relatore SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice TINTO GIUSEPPE, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 815/2023 depositato il 17/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1Rappresentato da
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170015657842000 SANZIONI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170015657842000 LO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente impugna nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Agrigento, la cartella esattoriale indicata in epigrafe dell'importo complessivo di euro 396,44 di cui euro 276,44 per bollo auto per l'anno 20213 ed euro 102,75 per sanzioni dovute per l'anno 2011, lamentandone l'illegittimità per tutti i motivi di cui al ricorso e chiedendone l'annullamento con il favore delle spese. L'Agenzia delle Entrate di Agrigento inviava alla ricorrente provvedimento di
“diniego di reclamo” in data 14.03.2023, con cui, dando atto dell'avvenuta notifica del ricorso contenente reclamo ex art. 17/bis D. Lgs. 546/92 in data 14.12.2022, allegava provvedimento di sgravio parziale delle somme pretese adottato in data 14.02.2023, relativa al bollo auto per l'anno 2013 e, tuttavia, non si sostituiva in giudizio. ADER, sebbene ritualmente evocato in giudizio, rimaneva contumace. La ricorrente depositava memoria illustrativa in data 22.10.2025, con la quale insisteva per l'accoglimento del ricorso. Sul ricorso va dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alle somme iscritte a ruolo per bollo auto per l'anno 2013. Invero dal provvedimento del 23.02.2023, prodotto dalla ricorrente, risulta l'avvenuto sgravio da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle somme dovute per tale causale. Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 46, 1° e 2° comma del D.to L.vo n. 546/92, sicché, va dichiarata, per tale parte, la cessazione della materia del contendere. Per la parte relativa alle somme dovute per sanzioni per l'anno 2011, il ricorso é fondato e va accolto. Ed, infatti, l'Agenzia delle Entrate, sebbene con la “bozza di contro deduzioni” prodotta dalla ricorrente in data 17.03.2023, abbia affermato di avere notificato l'avviso di contestazione delle sanzioni presupposto in data 09.07.2016 (data indicata in cartella) non ne ha dato prova. Ai sensi dell'art. 20, primo comma, del D. Lgs. 472/97 “
1. L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni
irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3. 2. Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati in solido, il termine è prorogato di un anno.
3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento”
Considerato che la somma iscritta a ruolo é costituita da irrogazione di sanzioni dovute ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 472/97 (cfr. cartella) lasanzione, ai sensi del richiamato articolo 20 D. Lgs. 472/97, avrebbe dovuto essere iscritta a ruolo, il ruolo reso esecutivo e la cartella notificata entro il 31.12.2016, per cui non essendo stato notificato l'avviso di contestazione entro il 31.12.2016, ai sensi dell'art. 20, 3° comma del D. Lgs. 472/97 la sanzione si é prescritta in tale data. A tale termine, poi, trattandosi di rapporto tributarioesauritosi in epoca antecedente all'entrata in vigore dell'art. 68 del D.L. 18/2020 non possono applicarsi le sospensioni dei termini di prescrizione previste in tale norma. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione Difensore_1a favore dell'avv. , antistatario.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alle somme dovute per bollo auto per l'anno 2013; accoglie il ricorso per la parte relativa alle sanzioni per l'anno 2011, che dichiara prescritte, ed annulla per tale parte l'atto impugnato;
condanna l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Agrigento e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente che liquida in euro 105,00, oltre ad ½ del contributo unificato pagato, alla maggiorazione forfetaria 15% per spese generali, CPA ed IVA se dovuta a carico di Difensore_1ciascuna parte resistente, con distrazione a favore dell'avv. . Agrigento 10.11.2025 IL PRESIDENTE relatore ed estensore Avv. Michele Pellitteri