CASS
Sentenza 5 febbraio 2024
Sentenza 5 febbraio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/02/2024, n. 5073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5073 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IA NI nato a [...] il [...] avverso il decreto del 12/07/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ROBERTO ANIELLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 5073 Anno 2024 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 20/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma ha disposto il rinvio a giudizio a carico di NT AN, imputato del delitto ex artt. 56, 575, 577 n. 3 cod. pen., per aver posto in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di LO, Francavilla, esplodendogli contro almeno dieci colpi di arma da fuoco, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1, con riferimento al metodo utilizzato e avuto riguardo alla causale del fatto riconducibile a contrastO insorti all'interno dell'organizzazione di stampo mafioso denominata clan VI. 2. Ricorre per cassazione NT AN, per il tramite dell'avv. Vincenzo Maiello, denunciando l'abnormità dell'impugnato provvedimento e domandandone l'annullamento. All'esito dell'udienza preliminare tenutasi in data 12/07/2023, è stato pronunciato decreto di rinvio a giudizio «dinanzi al Collegio del Tribunale di Velletri», senza però procedere alla specifica indicazione della relativa Sezione o del Collegio giudicante, dinanzi al quale si sarebbe celebrato il dibattimento e nemmeno della data fissata per la prima udienza;
è stata contestualmente rinviata la notifica del decreto stesso, alle successive indicazioni fornite dal Tribunale ad quem. Il successivo giorno 18/07/2023, il Giudice dell'udienza preliminare ha proceduto all'emissione, in pratica, di un nuovo decreto che dispone il giudizio;
questa volta, ha indicato il Collegio e la data della vocatio in iudicium. Il tutto è però avvenuto fuori udienza, senza la preventiva instaurazione del contraddittorio e, inoltre, dopo che si era perfezionato il passaggio del procedimento dalle indagini preliminari al giudizio, ossia allorquando vi era già stata la consunzione dei poteri funzionalmente riservati al Giudice dell'udienza preliminare. Mentre il decreto del 12/07/2023 è nullo ai sensi dell'art. 429, comma 2, lett. f) cod. proc. pen. (nullità da eccepire in sede dibattimentale, nella fase delle questioni preliminari), il decreto del 18/07/2023 è abnorme a causa della sua stranezza procedimentale, in quanto connotato da una modalità di formazione progressiva, con successiva indicazione di elementi la cui presenza, al contrario, è prevista a pena di nullità. Con ogni probabilità, quindi, con il decreto del 18/07/2023 si è inteso sanare gli evidenti vizi del precedente provvedimento di analogo contenuto, emesso all'esito dell'udienza preliminare. La rinnovazione di un atto processuale, però, presuppone una declaratoria che ne abbia accertato e sancito la nullità. Il Giudice dell'udienza preliminare, all'esito dell'udienza del 12 luglio 2023, avrebbe invece dovuto - più correttamente - disporre il rinvio a giudizio dell'imputata ad una data successiva, rispetto al momento dell'acquisizione delle inFormazioni inerenti al Collegio dinanzi al quale rinviare e alla data della prima udienza. 2 3. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Manca il fondamentale presupposto del ricorso, ossia l'interesse ad impugnare ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto l'impugnazione nemmeno indica alcuna concreta lesione dei diritti di difesa, né essa è in comunque ravvisabile. L'udienza preliminare si è regolarmente tenuta, vi è stata la discussione ed è stata altresì disposta - nel contraddittorio delle parti - la formazione del fascicolo del dibattimento. La data dell'udienza dibattimentale è stata indicata - come comunicato in udienza - con il successivo decreto del 18 luglio 2023, ritualmente notificato e su tale indicazione le parti comunque non avrebbero potuto interloquire. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'impugnazione, in primo luogo, è proposta avverso un provvedimento non impugnabile. E infatti, in considerazione della funzione meramente processuale riconnessa al decreto che dispone il giudizio, volto semplicemente a determinare il passaggio del procedimento dalla fase delle indagini preliminari a quella del giudizio, previa valutazione in ordine alla necessità del vaglio dibattimentale, in ordine al materiale probatorio portato al vaglio del giudice dell'udienza preliminare, il decreto che dispone il giudizio non è suscettibile di impugnazione. 3. Nemmeno sussiste la pretesa ricorribilità per abnormità. La natura abnorme dell'atto processuale può, come noto, attenere tanto al profilo strutturale, riscontrabile allorquando l'atto - per la sua singolarità e la particolare stranezza del contenuto - si collochi al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto al profilo funzionale, allorquando l'atto stesso, sebbene non avulso rispetto al sistema normativo, finisca per cagionare la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094). 3.1. Nel caso di specie, invece, il decreto impugnato è atto tipico del procedimento, che il giudice aveva il potere di emettere e che non determina alcuna stasi processuale. 3.2. Non sussiste poi alcuna paralisi dell'iter procedimentale, essendo pacificamente in corso il giudizio dibattimentale;
nemmeno si è concretizzata, 3 infine, alcuna forma di abnormità a causa della contestata modalità di "formazione progressiva" dell'atto (peraltro regolarmente notificato alle parti). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma - che si stima equo fissare in euro tremila - in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000). Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2023.
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ROBERTO ANIELLO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 5073 Anno 2024 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 20/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma ha disposto il rinvio a giudizio a carico di NT AN, imputato del delitto ex artt. 56, 575, 577 n. 3 cod. pen., per aver posto in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di LO, Francavilla, esplodendogli contro almeno dieci colpi di arma da fuoco, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1, con riferimento al metodo utilizzato e avuto riguardo alla causale del fatto riconducibile a contrastO insorti all'interno dell'organizzazione di stampo mafioso denominata clan VI. 2. Ricorre per cassazione NT AN, per il tramite dell'avv. Vincenzo Maiello, denunciando l'abnormità dell'impugnato provvedimento e domandandone l'annullamento. All'esito dell'udienza preliminare tenutasi in data 12/07/2023, è stato pronunciato decreto di rinvio a giudizio «dinanzi al Collegio del Tribunale di Velletri», senza però procedere alla specifica indicazione della relativa Sezione o del Collegio giudicante, dinanzi al quale si sarebbe celebrato il dibattimento e nemmeno della data fissata per la prima udienza;
è stata contestualmente rinviata la notifica del decreto stesso, alle successive indicazioni fornite dal Tribunale ad quem. Il successivo giorno 18/07/2023, il Giudice dell'udienza preliminare ha proceduto all'emissione, in pratica, di un nuovo decreto che dispone il giudizio;
questa volta, ha indicato il Collegio e la data della vocatio in iudicium. Il tutto è però avvenuto fuori udienza, senza la preventiva instaurazione del contraddittorio e, inoltre, dopo che si era perfezionato il passaggio del procedimento dalle indagini preliminari al giudizio, ossia allorquando vi era già stata la consunzione dei poteri funzionalmente riservati al Giudice dell'udienza preliminare. Mentre il decreto del 12/07/2023 è nullo ai sensi dell'art. 429, comma 2, lett. f) cod. proc. pen. (nullità da eccepire in sede dibattimentale, nella fase delle questioni preliminari), il decreto del 18/07/2023 è abnorme a causa della sua stranezza procedimentale, in quanto connotato da una modalità di formazione progressiva, con successiva indicazione di elementi la cui presenza, al contrario, è prevista a pena di nullità. Con ogni probabilità, quindi, con il decreto del 18/07/2023 si è inteso sanare gli evidenti vizi del precedente provvedimento di analogo contenuto, emesso all'esito dell'udienza preliminare. La rinnovazione di un atto processuale, però, presuppone una declaratoria che ne abbia accertato e sancito la nullità. Il Giudice dell'udienza preliminare, all'esito dell'udienza del 12 luglio 2023, avrebbe invece dovuto - più correttamente - disporre il rinvio a giudizio dell'imputata ad una data successiva, rispetto al momento dell'acquisizione delle inFormazioni inerenti al Collegio dinanzi al quale rinviare e alla data della prima udienza. 2 3. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Manca il fondamentale presupposto del ricorso, ossia l'interesse ad impugnare ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto l'impugnazione nemmeno indica alcuna concreta lesione dei diritti di difesa, né essa è in comunque ravvisabile. L'udienza preliminare si è regolarmente tenuta, vi è stata la discussione ed è stata altresì disposta - nel contraddittorio delle parti - la formazione del fascicolo del dibattimento. La data dell'udienza dibattimentale è stata indicata - come comunicato in udienza - con il successivo decreto del 18 luglio 2023, ritualmente notificato e su tale indicazione le parti comunque non avrebbero potuto interloquire. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'impugnazione, in primo luogo, è proposta avverso un provvedimento non impugnabile. E infatti, in considerazione della funzione meramente processuale riconnessa al decreto che dispone il giudizio, volto semplicemente a determinare il passaggio del procedimento dalla fase delle indagini preliminari a quella del giudizio, previa valutazione in ordine alla necessità del vaglio dibattimentale, in ordine al materiale probatorio portato al vaglio del giudice dell'udienza preliminare, il decreto che dispone il giudizio non è suscettibile di impugnazione. 3. Nemmeno sussiste la pretesa ricorribilità per abnormità. La natura abnorme dell'atto processuale può, come noto, attenere tanto al profilo strutturale, riscontrabile allorquando l'atto - per la sua singolarità e la particolare stranezza del contenuto - si collochi al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto al profilo funzionale, allorquando l'atto stesso, sebbene non avulso rispetto al sistema normativo, finisca per cagionare la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094). 3.1. Nel caso di specie, invece, il decreto impugnato è atto tipico del procedimento, che il giudice aveva il potere di emettere e che non determina alcuna stasi processuale. 3.2. Non sussiste poi alcuna paralisi dell'iter procedimentale, essendo pacificamente in corso il giudizio dibattimentale;
nemmeno si è concretizzata, 3 infine, alcuna forma di abnormità a causa della contestata modalità di "formazione progressiva" dell'atto (peraltro regolarmente notificato alle parti). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma - che si stima equo fissare in euro tremila - in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi per ritenere il ricorrente esente da colpe, nella determinazione della causa di inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. 186 del 2000). Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2023.