Art. 3. Modifiche all'articolo 3 della legge 22 marzo 1993, n. 99 1. All' articolo 3 della legge 22 marzo 1993, n. 99 , recante ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «il Ministro delle finanze, con proprio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento» e le parole: «l'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte,» sono sostituite dalle seguenti: «l'ufficio periferico della medesima Agenzia»;
b) al comma 2, le parole: «il Ministro delle finanze, con proprio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento» e le parole: «tramite l'intendenza di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «tramite l'ufficio periferico della stessa Agenzia delle entrate».
a) al comma 1, le parole: «il Ministro delle finanze, con proprio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento» e le parole: «l'intendente di finanza, sentito l'ufficio delle imposte,» sono sostituite dalle seguenti: «l'ufficio periferico della medesima Agenzia»;
b) al comma 2, le parole: «il Ministro delle finanze, con proprio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento» e le parole: «tramite l'intendenza di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «tramite l'ufficio periferico della stessa Agenzia delle entrate».