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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9390/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9390/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1
CONTENTO CA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. LO BARTOLO Controparte_1
PRISCILLA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
PINO TORINESE il 02/12/2011.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 24/01/2012. Persona_1
Con ricorso depositato il 10/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza prevalente Persona_2 presso la madre, con esercizio disgiunto della potestà genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per la straordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre tenga la figlia con sé, compatibilmente con le esigenze della ragazza di anni dodici:
- tutti i week -end dal venerdì dopo la scuola alla domenica dopo pranzo;
- nel periodo estivo, due settimane consecutive nel mese di Luglio e due settimane consecutive nel mese di Agosto ad anni alterni e secondo le ferie della sig.ra che dovrà comunicare al sig. Parte_1 entro il 15 Maggio di ogni anno;
CP_1
- le festività di Natale, Santo Stefano, Pasqua e Pasquetta ad anni alterni, così come in alternanza le altre festività comandate;
- durante le vacanze natalizie, una settimana intera;
Resta inteso che il calendario potrà variare tenendo principalmente conto delle esigenze della minore ed in ogni caso con il consenso delle parti.
DISPONE che il sig. eroghi alla signora a titolo di mantenimento Controparte_1 Parte_1 della figlia € 500,00 entro il 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese extra come da Protocollo D'Intesa adottato dal Tribunale di Torino che le parti dichiarano di conoscere;
DA' ATTO che la sig.ra percepirà anche l'assegno unico per la figlia nella misura del Parte_1
100%;
DISPONE che il genitore che abbia anticipato le spese straordinarie possa chiedere il relativo rimborso inviando il giustificativo e l'altro genitore dovrà rimborsarlo entro 10 giorni dalla comunicazione. In ossequio all'onere di concertazione di cui all'art. 3 del Protocollo d'Intesa, il genitore che domanda il rimborso delle spese straordinarie necessarie dovrà dimostrare di avere inviato all'altro una pagina 2 di 3 comunicazione scritta con indicazione di massima della spesa da sostenere e dovrà altresì fornire il giustificativo dell'avvenuto esborso.
DA' ATTO che l'immobile di Torino, Strada del Morozzo n. 16 int. 63 di proprietà esclusiva del sig. rimane nella piena e totale disponibilità di quest'ultimo; CP_1
DA' ATTO che la signora si è da qualche giorno trasferita nell'immobile sito in Parte_1
Torino, Via San Massimo n. 53, sede della propria attività lavorativa di custode, unitamente alla figlia ed alla figlia nata a [...], il [...] ed avuta da Persona_1 Persona_3 precedente relazione;
DA' ATTO che i coniugi hanno già diviso beni mobili ed effetti personali e non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
DA' ATTO che i coniugi si rilasciano reciprocamente il consenso all'emissione del passaporto della figlia . Persona_2
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 8.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9390/2024 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Parte_1
CONTENTO CA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. LO BARTOLO Controparte_1
PRISCILLA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
PINO TORINESE il 02/12/2011.
Dal matrimonio è nata una figlia: il 24/01/2012. Persona_1
Con ricorso depositato il 10/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
[...]
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
AFFIDA la figlia congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza prevalente Persona_2 presso la madre, con esercizio disgiunto della potestà genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per la straordinaria amministrazione;
DISPONE che il padre tenga la figlia con sé, compatibilmente con le esigenze della ragazza di anni dodici:
- tutti i week -end dal venerdì dopo la scuola alla domenica dopo pranzo;
- nel periodo estivo, due settimane consecutive nel mese di Luglio e due settimane consecutive nel mese di Agosto ad anni alterni e secondo le ferie della sig.ra che dovrà comunicare al sig. Parte_1 entro il 15 Maggio di ogni anno;
CP_1
- le festività di Natale, Santo Stefano, Pasqua e Pasquetta ad anni alterni, così come in alternanza le altre festività comandate;
- durante le vacanze natalizie, una settimana intera;
Resta inteso che il calendario potrà variare tenendo principalmente conto delle esigenze della minore ed in ogni caso con il consenso delle parti.
DISPONE che il sig. eroghi alla signora a titolo di mantenimento Controparte_1 Parte_1 della figlia € 500,00 entro il 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese extra come da Protocollo D'Intesa adottato dal Tribunale di Torino che le parti dichiarano di conoscere;
DA' ATTO che la sig.ra percepirà anche l'assegno unico per la figlia nella misura del Parte_1
100%;
DISPONE che il genitore che abbia anticipato le spese straordinarie possa chiedere il relativo rimborso inviando il giustificativo e l'altro genitore dovrà rimborsarlo entro 10 giorni dalla comunicazione. In ossequio all'onere di concertazione di cui all'art. 3 del Protocollo d'Intesa, il genitore che domanda il rimborso delle spese straordinarie necessarie dovrà dimostrare di avere inviato all'altro una pagina 2 di 3 comunicazione scritta con indicazione di massima della spesa da sostenere e dovrà altresì fornire il giustificativo dell'avvenuto esborso.
DA' ATTO che l'immobile di Torino, Strada del Morozzo n. 16 int. 63 di proprietà esclusiva del sig. rimane nella piena e totale disponibilità di quest'ultimo; CP_1
DA' ATTO che la signora si è da qualche giorno trasferita nell'immobile sito in Parte_1
Torino, Via San Massimo n. 53, sede della propria attività lavorativa di custode, unitamente alla figlia ed alla figlia nata a [...], il [...] ed avuta da Persona_1 Persona_3 precedente relazione;
DA' ATTO che i coniugi hanno già diviso beni mobili ed effetti personali e non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altra;
DA' ATTO che i coniugi si rilasciano reciprocamente il consenso all'emissione del passaporto della figlia . Persona_2
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 8.1.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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