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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 06/11/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA - Presidente-
2) Dott.ssa Rossella DI TODARO - Consigliere relatore-
3) Dott.ssa Maria Filippa LEONE - Giudice Ausiliario ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 193 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 2854/2020 (RG 10988/2015) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di opposizione ad intimazione di pagamento per contributi previdenziali, promossa da:
in persona del Presidente pro tempore, Parte_1 anche in qualità di mandatario di Parte_2
rappr. e difeso dagli avv.ti A. ANDRIULLI e M.M. BERLOCO
- Appellante - contro in persona del elgale rappresentante pro Controparte_1 tempore
Rappr. e difeso dall' avv. P. LEOGRANDE
-Appellata-
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore,
-Citato in appello-
OGGETTO: “Opposizione ad Intimazione di Pagamento per Contributi previdenziali” MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 31/5/2021 l' ha impugnato la sentenza con cui il Pt_3
Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha accolto l'opposizione all' intimazione di pagamento n.
106201590091568 notificata il 4/12/2015, dichiarandola inefficace, sul presupposto che non fosse andata a buon fine la notifica dell'avviso di addebito sotteso, n. 406201400002069780000 notificato il 25/11/2014.
Ha assunto l' l'erroneità della sentenza, per avere ritenuto non validamente notificato un Pt_3 avviso, in cui dalla ricevuta di ritorno si evinceva chiaramente che fosse stato completato il procedimento, mediante affissione di avviso sulla porta della ditta e invio di raccomandata, restituita al mittente per compiuta giacenza. In ogni caso chiedeva accertarsi la debenza del credito, risultante dai DMag inviati dalla ditta e non contestato. Ha concluso chiedendo la riforma della sentenza impugnata e la conferma del credito.
L'appellato si è riportato alle motivazioni della sentenza impugnata chiedendone la conferma.
non si è costituita. Controparte_3
L'appello è fondato. Nel ricorso di primo grado l'opponente si è soffermato lungamente sulla irritualità della notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta via PEC, a suo dire priva di firma del mittente e su altri vizi formali, tutti superati dalla sentenza di primo grado, poiché insussistenti.
In ordine all'avviso di addebito sotteso, l'opponente ha invocato l'inesistenza della notifica e la sua non conoscenza, anche se poi ha sollevato una serie di vizi formali della notifica in quanto effettuata irritualmente. Nel merito ha dedotto l'insussistenza di qualsivoglia ragione di credito nei suoi confronti e la prescrizione dei contributi richiesti.
La genericità della opposizione limitata all'irritualità delle notifiche, aveva in un primo tempo indotto il giudicante a respingere la richiesta di sospensiva della intimazione.
Successivamente, una volta prodotta da parte dell' la ricevuta di ritorno della raccomandata, Pt_3
l'opponente ha rilevato in udienza che probabilmente vi era stato un errore nella ricerca della sede aziendale, causata dall'indicazione POD 350 contenuta nell'indirizzo, che era stata interpretata dal postino come se si trattasse di un terreno piuttosto che di un edificio. Tale tesi del probabile errore è stata sposata dal giudicante, per ritenere nulla la notifica dell'avviso di addebito sotteso all'intimazione.
Invero a ben leggere l'avviso di ritorno della raccomandata esibito dall' si scorge la scritta Pt_3
“avviso ”con la data 24/10/2014 e poi restituita “al mittente per compiuta giacenza”, in data
25/11/2014, da cui sembrerebbe che il postino abbia rinvenuto l'immobile a cui notificare, essendo peraltro corretto l'indirizzo indicato sulla busta.
Ma, comunque, anche a concludere, nel dubbio, in modo più garantista per il contribuente, ossia ritenendo non certamente perfezionatasi la notifica del sotteso avviso di addebito, il giudice avrebbe dovuto esaminare nel merito l'opposizione proposta, ritenendo la società rimessa in termini per proporre l'opposizione all'avviso di addebito stesso. Infatti, stante la ritualità accertata dell'intimazione di pagamento, che era stata correttamente ricevuta dalla società opponente, il giudice avrebbe dovuto esaminare anche i vizi sollevati rispetto all'avviso di addebito sotteso, laddove invece ritenendo perfezionata la notifica, avrebbe dovuto ritenere non più contestabile il credito portato nell'avviso(per decorso del termine dei 40 giorni per impugnarlo). Insomma allo stesso modo in cui quando si impugna una intimazione o avviso di pagamento relativo ad una cartella esattoriale, assumendone la mancata notifica, si considera proposta una opposizione all'esecuzione con scopo recuperatorio dell'opposizione a cartella non spiegata nei termini di legge, nel caso di specie, in cui l'avviso di addebito è stato emesso in luogo della cartella esattoriale ai sensi dell'art 30 DL 78/2010 conv in L 122/2010, il giudice avrebbe dovuto ammettere il ricorrente alla opposizione recuperatoria, esaminando i motivi di merito sollevati(inesistenza del credito, prescrizione). Sul punto si ritiene in giurisprudenza che “in materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi”1.
Pertanto, una volta ritenuta nulla la notifica dell'avviso di addebito, il giudice avrebbe dovuto rimettere in termini l'opponente per opporre l'avviso stesso, passando ad esaminare i vizi di merito sollevati in sede di opposizione, posto che in base ai motivi di ricorso, l'opposizione non era soltanto una opposizione agli atti esecutivi ma anche una opposizione all'esecuzione. Ebbene passando all'esame del merito della opposizione all'avviso di addebito, si rileva che i crediti, riferiti all'anno 2013, si riferiscono a contributi dovuti in relazione ai lavoratori dipendenti come denunciati nei modelli DMAG dallo stesso datore di lavoro. Dunque sono stati calcolati sulla base delle denunce di manodopera inviate dallo stesso datore di lavoro. Essi non sono prescritti anche considerata l'inesistenza dell'avviso di addebito, perché alla data della intimazione di pagamento non era decorso un quinquennio. La sentenza allora va riformata e deve essere rigettata l'opposizione all'intimazione di pagamento, trattandosi di un credito per contributi certo e non prescritto. L'appello deve essere accolto. Tenuto conto tuttavia del fatto che non è emersa con certezza la effettività della notifica dell'avviso di addebito, le spese del doppio grado possono essere compensate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione ad intimazione di pagamento. Spese compensate
Taranto, 22/10/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa R. Di Todaro dott.ssa A. Lastella 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 28583 del 08/11/2018