Articolo 62 della Legge 29 aprile 1967, n. 230
Articolo 61Articolo 63
Versione
14 maggio 1967
Art. 62.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, per l'anno finanziario 1967, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
Entrata in vigore il 14 maggio 1967