Articolo 2 della Legge 26 maggio 1959, n. 400
Articolo 1Articolo 3
Versione
10 luglio 1959
Art. 2.
L'anticipazione di cui al precedente articolo, aumentata degli interessi relativi al periodo anteriore all'inizio dell'ammortamento, sara' estinta in quindici annualita' uguali comprensive della quota capitale e di quella interessi da calcolarsi al saggio vigente per la concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e prestiti.
Entrata in vigore il 10 luglio 1959