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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/03/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc. n. 4393/2021 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di “Somministrazione”, promossa 2
DA
(C.F. ), con sede in Milano, via Parte_1 P.IVA_1
Domenichino n. 5, in persona del Procuratore dott. , in virtù Parte_2 dei poteri conferitigli con scrittura privata autenticata da Notaio
[...] in data 3 dicembre 2021, registrata il 14.12.21 al Parte_3
Rep. 26408, Raccolta 11120, rappresentata e difesa, in forza di procura allegata alla citazione, dall' Avv.to Espedito Iasevoli
ATTRICE
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Sindaco legale Controparte_1 P.IVA_2 rappr.te p.t. – Dott. , autorizzato in forza della Delib. G.M. Persona_1
n. 5 dell'11.1.2022 - esecutiva ai sensi di legge, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Mezzasalma, nel cui studio in Ragusa -Viale del
Fante/Palazzo ex Provincia, è elettivamente domiciliato, giusta procura rilasciata su foglio separato ma congiunto alla comparsa di risposta
CONVENUTO 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione conveniva in giudizio il Pt_1 CP_1
, chiedendo “per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e
[...] dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte del Parte_1 dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il Controparte_2
al relativo pagamento in favore di I. € Controparte_1 Parte_1
200.925,75 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 01; II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: - determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale, con scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 01 (colonna “Data Scadenza”), sino al saldo;
- si precisa che alla data del 17 dicembre 2021 gli interessi moratori ammontano ad € 3.893,08; III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, • con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, Parte_1 condannare il al pagamento in favore di di Controparte_1 Parte_1 ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per: - sorte Parte_1 capitale, - interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale: • determinati nella misura degli “interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, - interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale: • nella misura degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, • con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_1 ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare il 4
al pagamento in favore di di ogni diversa Controparte_1 Parte_1 somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.”.
Si costituiva il , il quale si opponeva alle pretese di Controparte_1 controparte, e chiedeva “–accogliere le difese, eccezioni ed istanze tutte dell'ente convenuto per come dedotte negli atti di causa;
e per l'effetto, – rigettare la complessiva domanda giudiziaria proposta da in Parte_1 quanto sia sull'an che sul quantum debeatur del tutto inammissibile ed infondata in fatto e in diritto;
–in via del tutto subordinata, dire dovuta dal a quel minor importo se ed in quanto sarà Controparte_1 Parte_1 provato dalla predetta attrice con decurtazione comunque della somma di € 4.639,17 già versata dall'ente a e senza debito di Controparte_3 interessi ed accessori”.
Ciò premesso, la domanda di parte attrice non appare suscettibile di accoglimento nè sotto il profilo della condanna del convenuto al CP_1 pagamento degli importi presuntivamente dovuti per la fornitura di energia elettrica, né sotto quello subordinato della condanna dell'Ente citato ex art. 2041 c.c.
Ed invero “Il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento.” (Cass. Sez. Un. 30/10/2001 n. 13533).
“Gli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 («Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»), sono costantemente interpretate[i] nel senso della necessità della forma scritta - e per di più contestuale, ammettendosi la validità dello scambio di corrispondenza «secondo l'uso del commercio» ove le controparti siano «ditte commerciali» - per i contratti stipulati dallo Stato e dalle sue amministrazioni: tanto integrando una delle ipotesi richiamate dal n. 13 dell'art. 1350 cod. civ., […]
3. La necessità della forma scritta è costantemente ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, quale espressione dei principi costituzionali di 5
buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione e garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, visto che solo tale forma consente di identificare con precisione l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, rendendolo agevolmente controllabile (così Cass. 26/10/2007, n. 22537) pure in punto di necessaria copertura finanziaria (sul principio, v. pure, più di recente: Cass. 14/04/2011, n. 8539; Cass. 19/09/2013, n. 21477; Cass. ord. 24/02/2015, n. 3721; Cass.
11/11/2015, n. 22994; Cass. 22/12/2015, n. 25798; Cass. 17/06/2016, n. 12540; Cass. 13/10/2016, n. 20690; Cass. ord. 27/10/2017, n. 25631; Cass. 23/01/2018, n. 1549; Cass. 28/06/2018, n. 17016).
4. Da tale principio conseguono sia l'irrilevanza di ogni manifestazione di volontà implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi (perfino se protrattisi per anni: Cass. 11/11/2015, n. 22994; ovvero se riconducibili all'esecuzione della prestazione ai sensi dell'art. 1327 cod. civ.: Cass. 15/06/2015, n. 12316), sia l'inammissibilità - salvi i casi in cui esso è espressamente previsto da speciali disposizioni - di un rinnovo tacito (Cass. Sez. U. 28/11/1991, n. 12769; Cass. 24/06/2002, n. 9165; Cass. 21/05/2003, n. 7962; Cass. ord. 09/05/2017, n. 11231) o di un subentro per facta concludentia (Cass. 30/05/2002, n. 7913; Cass. 19/09/2013, n. 21477): e sul punto basti un rinvio, per una compiuta ricostruzione dei principi coinvolti e dei presupposti anche ordinamentali, a Cass. 20/03/2014, n. 6555.
5. Ora, le disposizioni in esame erano richiamate, per i Comuni e le Province, rispettivamente dagli artt. 87, comma 1, e 140, comma 1, del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 («Testo unico della legge comunale e provinciale»): tali disposizioni, peraltro, in un primo tempo escluse dall'abrogazione [ai sensi dell'art. 64, comma 1, lett. c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante «Ordinamento delle autonomie locali»], sono state definitivamente abrogate dall'art. 274, lett. a) del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali» o TUEL), in uno all'intero r.d. 383 del
1934. 6. Cionondimeno, la giurisprudenza di legittimità - che pure ha escluso l'applicabilità per analogia di altre norme del r.d. 2440 del 1923 (Cass. ord. 21/12/2017, n. 30568; Cass. 27/10/2016, n. 21747; Cass. 14/10/2015, n. 20739) - ha continuato a ritenerle applicabili pure a Comuni e Province e non solo in ragione del tempo di conclusione del contratto (Cass. 22/03/2012, n. 4570; Cass. 10/04/2008, n. 9340), ma esplicitamente, nonostante l'abrogazione, quale principio generale finalizzato al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente pubblico (territoriale) e, quindi, 6
funzionale all'esigenza di assicurare l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione (Cass. 07/07/2007, n. 1752).” (vd. Cass. S.U. 09/08/2018 n. 20684, in parte motiva). Pertanto, “In tema di contratti con la Pubblica amministrazione, la relativa stipulazione deve aver luogo, a pena di nullità, in forma scritta, ai fini della quale è necessaria la redazione un apposito documento, recante la sottoscrizione della controparte e della persona fisica titolare dell'organo cui spetta il potere di rappresentare l'ente pubblico nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto, con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere;
che tale regime formale, funzionale all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto volto ad agevolare l'esercizio dei controlli e rispondente all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro l'assunzione d'impegni finanziari privi di adeguata copertura e non sorretti da una preventiva valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere trova applicazione ai fini non solo dell'instaurazione del rapporto, ma anche di eventuali successive modificazioni.” (Cass. sez. VI, 23/02/2022, n. 5996). Peraltro, e con specifico riferimento alla fattispecie in esame (relativa cioè a crediti derivanti da contratti di somministrazione o fornitura), è stato anche affermato che “Il contratto di fornitura stipulato da una pubblica amministrazione, come ogni contratto stipulato da un ente pubblico, richiede la forma scritta ad substantiam e quindi deve sostanziarsi nella redazione di un apposito atto scritto, con sottoscrizione da parte dell'appaltatore e del titolare dell'organo che ha il potere di rappresentare l'Amministrazione nei confronti dei terzi, in sostanza, la forma scritta è richiesta per la validità stessa del contratto e la prova della sua esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto non può essere sostituita da altri mezzi probatori (quindi neanche dal comportamento delle parti che abbiano esplicitamente o implicitamente ammesso l'esistenza del diritto oppure reiterati atti di ricognizione di debito e promesse di pagamento ad opera dell'ente).” (Trib. Cosenza sez. I, 26/11/2020 n. 2103; cfr. anche, ex multis, Trib. Catanzaro sez. II, 17/08/2023 n. 1286; Trib. Alessandria sez. I, 04/07/2023 n. 607; Trib. Napoli 29/05/2023 n. 5562).
Alla luce di quanto sopra esposto, deve pertanto ritenersi che la società attrice, agendo in giudizio per ottenere il soddisfacimento dei diritti di credito sopra indicati, non abbia fornito la prova della relativa fonte 7
negoziale, come sopra individuata, costituita da un “apposito atto scritto, con sottoscrizione da parte dell'appaltatore e del titolare dell'organo che ha il potere di rappresentare l'Amministrazione nei confronti dei terzi”. In alcuno degli atti prodotti è rinvenibile infatti “la sottoscrizione della controparte e della persona fisica titolare dell'organo cui spetta il potere di rappresentare l'ente pubblico nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto, con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere” (Cass. n. 5996/2022, cit.). Né, del resto, a conclusione diversa potrebbe pervenirsi alla luce delle fatture prodotte dalla società attrice con riferimento ai crediti ad essa ceduti, stante che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova ma, al più, un mero indizio. Nel caso concreto, peraltro, “è esclusa anche la possibilità di riconoscere la predetta portata alle fatture trasmesse alla pubblica amministrazione, sul presupposto che l'onere della forma scritta, imposto ad substantiam per i contratti degli enti pubblici, impedisce non solo di ritenere provata la stipulazione, in assenza dell'atto dotato del predetto requisito, ma anche di attribuire alla produzione delle fatture l'efficacia di comportamento processuale ammissivo del diritto sorto dal contratto” (Cass. sez. I, 13/10/2016, n. 20690; cfr. anche Trib. Messina sez. II, 06/09/2021, n. 1535). Non può pertanto essere riconosciuta alle fatture, né ad alcuna delle altre acquisizioni in atti, alcuna idoneità probatoria, ritenendosi, come già detto, il prescritto onere formale ad substantiam quale requisito di validità non surrogabile da altro comportamento o adempimento contabile (es. fatture),
o altro riconoscimento.
Non vale in senso contrario l'argomentazione addotta dalla parte attrice, peraltro soltanto in sede conclusiva, secondo cui l'obbligo della forma scritta ad substantiam non troverebbe applicazione nel caso di specie, in cui il rapporto di fornitura nei confronti del si collocherebbe nell'ambito CP_1 8
del regime c.d. di salvaguardia, come tale normativamente previsto, e quindi avente una fonte legale, e non già contrattuale.
Come correttamente rilevato dalla parte convenuta, infatti, anche il regime di salvaguardia presuppone comunque la previa stipula di un valido contratto di somministrazione, assoggettato come tale ai requisiti formali rigorosi propri dei contratti stipulati dalla P.A.
Nel caso de quo, non risulta dunque dimostrato che l CP_4
rientrasse tra i clienti di in forza di un pregresso contratto Controparte_3 di fornitura, in modo tale da consentire l'attivazione nei suoi confronti del c.d. servizio di salvaguardia, non potendo a tanto assolvere le fatture commerciali esibite, o altri atti o comportamenti equipollenti delle parti.
Alla luce di quanto suespresso, la domanda di condanna del CP_1 convenuto al pagamento degli importi indicati, o di quelli diversi eventualmente dovuti, come accertato in corso di causa, deve essere rigettata, non avendo la società attrice dimostrato la fonte negoziale dei diritti di credito azionati.
Inammissibile, invece, va dichiara la domanda subordinata di parte attrice di condanna della controparte per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Ed invero la sussidiarietà dell'azione di arricchimento “comporta che essa non possa essere esperita, non soltanto quando sussista un'altra azione tipica esperibile dal danneggiato nei confronti dell'arricchito, ma anche quando vi sia originariamente un'azione sperimentabile contro persone diverse dall'arricchito che siano obbligate per legge o per contratto, secondo una valutazione da compiersi, anche d'ufficio, in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito.” (Cass. sez. VI, 09/05/2018 n. 11038). Nella specie la società attrice, quale cessionaria dei vari crediti azionati in questa sede nei confronti del convenuto (debitore ceduto), ben CP_1 avrebbe potuto agire nei confronti dei propri cedenti, quali soggetti obbligati nei suoi confronti in forza dei rispettivi contratti di cessione dei crediti, e, dunque, tenuti alla garanzia di cui all'art. 1266 c.c. 9
Il carattere residuale dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041
c.c. va valutato in astratto, e non già in relazione all'esito concreto sfavorevole o meno dell'azione principale esperibile nei riguardi dello stesso arricchito o di un terzo.
Inoltre in un'ipotesi come quella in oggetto il depauperato (società cessionaria) ben avrebbe potuto agire in giudizio in via principale nei confronti del funzionario o amministratore che erroneamente ha acconsentito all'erogazione delle forniture di energia elettrica al di fuori del rispetto della normativa ad evidenza pubblica applicabile nei confronti della
P.A.
Allorquando, infatti, come nella specie, interviene un rapporto contrattuale tra un fornitore privato e l'Ente pubblico al di fuori della disciplina normativa inderogabile prevista in materia di contratti della P.A., si instaura un rapporto obbligatorio non già tra il fornitore e l'Ente pubblico bensì tra il primo e il funzionario o amministratore che rappresentava il ed ha CP_1
consentito a che le forniture si svolgessero al di fuori di uno schema contrattuale scritto ad substantiam, con conseguente esperibilità di un'azione diretta nei riguardi appunto del suddetto funzionario, con relativa inammissibilità di un'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti del potendo appunto il contraente privato agire soltanto in via diretta CP_1 nei confronti del funzionario responsabile (cfr. Cass. ordinanza n.30109 del
21/11/2018, Rv.651591; conf. Cass. Sez. 3, Ordinanza n.12608 del
19/05/2017, Rv. 644400; Cass. Sez. 1, Sentenza n.80 del 04/01/2017, Rv.
643017; Cass. Sez. 1, Sentenza n.24860 del 09/12/2015, Rv.638151).
L'azione di ingiustificato arricchimento è preclusa anche quando, in concreto, sia stata rigettata la domanda nei confronti del funzionario, dovendosi apprezzare il carattere necessariamente residuale della predetta azione in astratto, e quindi a prescindere dall'esito in concreto della diversa azione esercitabile contro l'arricchito o contro un terzo (cfr. Cass. Sez. 6, ord.n. 9491/2021; Cass. Sez. 1, Ordinanza n.29988 del 20/11/2018,
Rv.651892). 10
Ogni altra questione ed eccezione sollevata dalle parti deve intendersi assorbita nel tenore della presente decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4393/2021 R.G.
Rigetta la domanda di parte attrice, nei confronti del Parte_1
; Controparte_1 dichiara inammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. proposta dall'attrice medesima.
Condanna l'attrice a rifondere le spese di lite sostenute dalla controparte, da determinarsi in euro 4.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Ragusa il 26/03/2025.
Il Giudice Dott.ssa Rosanna Scollo 11