TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/03/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 12416/2021 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria I
Gustapane, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 21 Febbraio 2025 – udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art. 127 ter c.p.c. e previa verifica delle note nel termine perentorio stabilito - promossa da:
nato a [...], il [...] e residente a [...]Parte_1
(LE), rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Salvatore Taurino
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1
Avvocati Isabella Patrizia Basile e Marcello Raho
Resistente
Oggetto: Opposizione ad Avviso di Addebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato il 26/11/2021, il ricorrente in epigrafe ha adito il Tribunale di Lecce
Sezione Lavoro, chiedendo l'annullamento, previa sospensione, dell'Avviso di Addebito n.
3592021 0000311749000 notificato il 4/11/2021 e avente ad oggetto la somma di €
4.249,67 per contributi dovuti alla per Parte_2
l'anno 2019.
A tal fine parte ricorrente deduce la insussistenza dei presupposti della pretesa creditoria, rappresentando l'avvenuta cessazione in data 30/11/2011 dell'attività per la quale è stato richiesto l'adempimento dell'obbligo contributivo così come risultante dalla Dichiarazione
Aziendale presentata in data 25/6/2012 tramite l'assistenza del Patronato – Codice CP_2
Ufficio LE00 ad opera del Responsabile di Zona (Sig. ) ed evidenziando, Testimone_1 altresì, che proprio a seguito della cessazione della attività gli è stato riconosciuto e liquidato il relativo trattamento pensionistico annuale pari a € 6.596,33 sulla base della
Certificazione Unica 2020 per l'anno 2019 e sulla base del Modello 730/2020 – Redditi
2019.
Pertanto, parte ricorrente chiede “In via cautelare, in ragione della spiegata richiesta di sospensiva, per tutte le motivazioni esposte in premessa, disporre, inaudita altera parte ovvero, in limine, con provvedimento reso in udienza, l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 3592021 0000311749000 del 9 Ottobre 2021, consegnato il 4 Novembre 2021
- In via preliminare, in ragione della spiegata eccezione, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità dell'atto impugnato, e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento ad esso presupposto, collegato, connesso, precedente e/o successivo, e per l'effetto disporre la cancellazione d'ufficio dalla posizione contributiva del Sig. dal 30/11/2011; Parte_1
- In via principale, in ragione della documentazione prodotta, accertare l'infondatezza della CP_ pretesa e, per l'effetto, annullare il predetto avviso dichiarando la non debenza delle somme (per contributi e sanzioni) per l'anno 2018 per complessivi €.4.249,67;
- Condannare l' in persona del suo Direttore e legale rappresentante pro -tempore, al CP_1 pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore dello scrivente Procuratore antistatario”.
Si è costituito in giudizio l' con memoria nella quale contesta la fondatezza del CP_1 ricorso e ne chiede la reiezione, rappresentando che parte ricorrente non ha prodotto alcuna ricevuta con relativo protocollo che attesti l'avvenuta presentazione all'Istituto previdenziale della Comunicazione di Cessazione dell'Attività di Coltivatore Diretto attraverso la trasmissione telematica del Modello CD1.
Tanto premesso, il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti, ritenendo di doversi condividere e richiamare, ai sensi dell'art.118 disp. Att. c.p.c., quanto già espresso in altre pronunce di questa sezione di Tribunale su analoghi ricorsi intercorsi tra le stesse parti processuali (vedasi sentenze n. 140/2025 e n. 3215/2023 emesse dal dott. L. Notarangelo nei procedimenti 2287/2020 e 860/2023 R.G.).
In particolare, con tali sentenze, allegate alle note di parte ricorrente depositate in data
24/1/2025, sono stati annullati due precedenti Avvisi di addebito emessi dall'Istituto previdenziale aventi ad oggetto contributi previdenziali relativi agli anni 2018, 2020 e 2021 (mentre quello oggetto del presente giudizio si riferisce all'anno 2019), disponendo la cancellazione della posizione contributiva di parte ricorrente a decorrere dall'1/1/2016.
Infatti, nella motivazione resa nel proced. 860/2023 si legge “A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che “a corredo dell'atto introduttivo risulta prodotta la dichiarazione aziendale relativa alla cancellazione del nucleo di conduzione d'impresa diretto coltivatore
(Mod. C.D. 1) avanzata in data 25-6-2012 tramite il Patronato - Codice Ufficio LE00 ed CP_2 attraverso il Responsabile di Zona Sig. …”. Egli ha inoltre dedotto che “… Testimone_1 proprio in virtù della cessazione dell'attività del settore agricolo e ricorrendo le altre condizioni CP_ di legge (età, raggiungimento dei requisiti contributivi) l' ha riconosciuto (e liquidato) il relativo trattamento pensionistico annuo pari ad €. 6.596,33, il tutto riportato nella certificazione unica 2019 relativa all'anno 2018 nonché nel Modello 730/2019 - Redditi
2018”.
Con ordinanza emessa all'udienza del 01/12/2022, il ricorrente è stato invitato a produrre
l'estratto contributivo e il provvedimento di liquidazione della pensione.
2 Dalla documentazione prodotta risulta che la pensione è stata liquidata con decorrenza da marzo 2007 e che – contrariamente a quanto dedotto in ricorso - il riconoscimento in suo favore del trattamento pensionistico non era collegato alla cessazione dell'attività nel settore agricolo, in quanto dall'estratto contributivo in atti risulta che egli ha continuato a lavorare come coltivatore diretto quantomeno fino al 31/12/2015.
Ne consegue che la domanda di cancellazione della posizione contributiva dal 30/11/2011 non può essere accolta, in quanto – aldilà del fatto che non vi è prova che la dichiarazione di CP_ cessazione di attività sia stata formalmente comunicata all' (e tale circostanza è espressamente contestata dall' ) – nell'estratto contributivo sono indicati 156 contributi CP_3 giornalieri per ogni anno dal 2012 al 2015, con l'indicazione dei relativi redditi, evidentemente sulla base delle dichiarazioni reddituali dello stesso ricorrente, per cui tale dichiarazione non era comunque veritiera.
Tuttavia, per gli anni successivi al 2015, pur essendovi l'accredito di 156 giornate annue come coltivatore diretto, esso deve essere considerato meramente presuntivo (e formale) in quanto viene indicato un reddito pari a zero e dalla nota in calce risulta che si tratta di contributi da verificare;
con particolare riferimento all'anno 2018 (oggetto di causa) dalla dichiarazione dei redditi e dalla certificazione unica in atti risultano per tale anno solo i CP_ redditi da pensione;
era quindi onere dell' (che in questa sede è convenuto formale ma attore sostanziale) fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata, ovvero la prosecuzione dell'attività di coltivatore diretto da parte del ricorrente anche negli anni successivi al 2015 e in particolare nel 2018, ma tale prova non è stata fornita”.
Tanto premesso, questo Giudicante ritiene che non sussistano motivi per discostarsi dalle conclusioni richiamate in precedenza poiché identico è l'oggetto del giudizio e identica è la tesi difensiva dell' che anche nel presente procedimento si fonda Controparte_4 CP_ esclusivamente sul dato meramente formale di mancata trasmissione all' della comunicazione di cessazione della attività di coltivatore diretto, senza fornire prove o semplici indizi a sostegno dell'assunto della continuazione dello svolgimento della predetta attività successivamente al 31/12/2015, in particolare nell'anno 2019, oggetto del presente procedimento.
Pertanto, l'Avviso di addebito opposto deve essere annullato e la domanda di cancellazione della posizione contributiva di parte ricorrente deve essere accolta a decorrere dall'1/1/2016, essendo stata fornita la prova, nel procedimento n. 2287/2020, che l'attività di coltivatore diretto è proseguita fino al 31/12/2015.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto entro tali limiti.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE in composizione monocratica, in funzione del Giudice del Lavoro,
3 in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'Avviso di Addebito n. 3592021 0000311749000 CP_ e ordina a di disporre la cancellazione della posizione contributiva di Parte_1
a decorrere dall'1 Gennaio 2016. CP_ Condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 900,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Lecce, 21 Febbraio 2025 – 17 Marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
4