Sentenza 30 luglio 2002
Massime • 1
Lo straniero nei cui confronti penda in Italia un procedimento penale, in sede di ricorso avverso il decreto di espulsione non può far valere, quale motivo di invalidità del provvedimento, la mancanza del nulla osta all'espulsione del giudice penale, imposta dall'art. 13, comma terzo, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché non ha alcun interesse protetto alla denunzia di tale omissione. La previsione della suddetta norma è posta, infatti, a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale, mentre l'interesse dell'espulso all'esercizio del diritto di difesa e alla partecipazione al processo penale è tutelato dalla autorizzazione al rientro contemplata dall'art. 17 del medesimo decreto legislativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/07/2002, n. 11245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11245 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE V.A. MAGNO - Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ME IS BE HM, elettivamente domiciliato in Roma, via Ovidio 26, presso l'avv. Gianluca De Fazio, e rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Gianpaolo Verna di Modena
- ricorrente -
contro
PREFETTO di MODENA - MINISTERO DELL'INTERNO
- intimati -
avverso il decreto n. 26 cron. del 9.2.01 del Tribunale di Modena. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.02.02 dal Relatore Cons. Dott. Macioce.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 30 gennaio 2001 il Prefetto di Modena espelleva dal territorio nazionale il cittadino tunisino JR SS BE ME al sensi dell'art. 13 comma 2 lett. A-B del D.Leg. 286/98 perché, entrato nello Stato eludendo i controlli di frontiera, sarebbe rimasto in Italia nella condizione di irregolare. Con ricorso 5.2.01 il JR SS BE ME impugnava il decreto ed il Tribunale di Modena, comparso l'espellendo ed il Prefetto, tramite funzionario delegato, con decreto 9.2.01 rigettava il ricorso. Per la cassazione di tale decreto lo straniero ha proposto ricorso il 19.3.01 notificando l'atto al Prefetto di Modena ed al Ministero dell'interno. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico - articolato - motivo il JR SS BE ME censura il decreto impugnato per non avere assolutamente valutato le ragioni invocate da esso opponente a sostegno del suo diritto a permanere in Italia, e cioè il diritto ad apprestare adeguate difese dall'accusa di tentato omicidio per la quale egli veniva perseguito, e per non aver neanche considerato che comunque difettava il necessario n.o. del Giudice penale procedente.
Ritiene il Collegio che il denunziato vizio di motivazione del decreto - che indubbiamente non prende alcuna esplicita posizione sulle ragioni di "tutela processuale" addotte dall'opponente a sostegno della sua opposizione all'espulsione - sia carente del necessario profilo di decisività che, solo, ne avrebbe consentito la valutazione in questa sede di legittimità.
È stato infatti ripetutamente affermato da questa Corte - con affermazione di principi che il Collegio appieno condivide - che la assenza di nulla osta alla espulsione da parte del Giudice penale (imposto dall'art. 13 comma 3 del D.Leg. 286198) non è deducibile dallo straniero sottoposto al procedimento penale quale vizio della espulsione impugnata, posto che alla denunzia di tale omissione l'espulso non ha alcun interesse protetto, trattandosi di una previsione posta a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale ed essendo lo straniero espulso comunque titolare del diritto al dentro per l'esercizio dei diritti di difesa, ai sensi e nei limiti di cui al successivo art. 17 (Cass. 9260/01 - 14853/00 - 8284/00). E se la assenza del nulla osta non costituisce ragione di invalidità della espulsione, così che non hanno alcuna possibilità di accoglimento i motivi di opposizione all'espulsione afferenti allegate ragioni di apprestamento della difesa (e nella totale assenza di censure alla contestata condizione di clandestino, mancante di alcun titolo di soggiorno nello Stato), tampoco possono valutarsi ragioni afferenti la "impraticabilità" della ipotesi del dentro difensivo ai sensi dell'art. 17 del T.U., trattandosi di considerazioni di fatto che, pervero, non trovano alcuno spazio nel dettato normativo.
L'assenza di costituzione o difesa dell'Amministrazione intimata dispensa dal regolare le spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione,
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2002