Cass. civ., sez. I, sentenza 30/07/2002, n. 11245
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Sentenza 30 luglio 2002

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Lo straniero nei cui confronti penda in Italia un procedimento penale, in sede di ricorso avverso il decreto di espulsione non può far valere, quale motivo di invalidità del provvedimento, la mancanza del nulla osta all'espulsione del giudice penale, imposta dall'art. 13, comma terzo, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché non ha alcun interesse protetto alla denunzia di tale omissione. La previsione della suddetta norma è posta, infatti, a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale, mentre l'interesse dell'espulso all'esercizio del diritto di difesa e alla partecipazione al processo penale è tutelato dalla autorizzazione al rientro contemplata dall'art. 17 del medesimo decreto legislativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 30/07/2002, n. 11245
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11245
    Data del deposito : 30 luglio 2002

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